124 III 241
44. Estratto della sentenza del 27 gennaio 1998 della II Corte civile nella causa A. S.A contro C. (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Art. 722 Abs. 1 ZGB; Eigentumserwerb an einer verlorenen Sache.
- An einem verlorenen Inhaberschuldbrief ist ein originärer Eigentumserwerb durch den Finder möglich, wenn dieser die ihm obliegenden gesetzlichen Pflichten erfüllt hat.
Regeste (fr):
- Art. 722 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato.
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. 1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 1ter Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. 3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. - Une cédule hypothécaire au porteur perdue peut faire l'objet d'une acquisition originaire de la propriété par celui qui l'a trouvée et qui a rempli les obligations légales qui lui incombent.
Regesto (it):
- Art. 722 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato.
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. 1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 1ter Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. 3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. - Una cartella ipotecaria al portatore smarrita può far oggetto di acquisto originario della proprietà da parte del ritrovatore che ha adempiuto gli obblighi legali che gli incombevano.
Erwägungen ab Seite 241
BGE 124 III 241 S. 241
Dai considerandi:
3. Giusta l'art. 720 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
BGE 124 III 241 S. 242
indicate dalle circostanze. Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato (art. 722 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
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1 | Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 |
1ter | Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 |
2 | Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. |
3 | Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
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1 | Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 |
1ter | Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 |
2 | Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. |
3 | Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 714 - 1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente. |
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1 | Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente. |
2 | Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
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1 | Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 |
1ter | Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 |
2 | Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. |
3 | Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
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1 | Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 |
1ter | Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 |
2 | Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. |
3 | Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. |
BGE 124 III 241 S. 243
reali. Secondo questo autore nell'ambito dell'applicazione degli art. 720
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 714 - 1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente. |
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1 | Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente. |
2 | Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
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1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
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1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
BGE 124 III 241 S. 244
non poco. Far decadere la cartella trovata a favore del proprietario gravato in disattenzione dell'art. 722 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
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1 | Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 |
1ter | Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 |
2 | Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. |
3 | Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
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1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 722 - 1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
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1 | Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato. |
1bis | Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.595 |
1ter | Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.596 |
2 | Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede. |
3 | Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. |