Urteilskopf

124 III 167

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1998 dans la cause Y. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 167

BGE 124 III 167 S. 167

A.- Dans le cadre de la vente aux enchères publiques des articles 107 et 114 du Registre foncier de X., propriétés de Y., l'Autorité foncière cantonale du canton de Fribourg - autorité compétente en matière de droit foncier rural - a notamment constaté que les immeubles susmentionnés ne constituent pas une entreprise agricole et autorisé qu'une parcelle de 1'350 m2, située en zone à bâtir, soit soustraite de l'article 107. Le 5 septembre 1997, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis le recours de Y. contre cette décision; il a notamment reconnu l'existence d'une entreprise agricole et confirmé l'autorisation de soustraire les 1'350 m2, situés en zone à bâtir.
BGE 124 III 167 S. 168

B.- Y. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal, au refus de l'autorisation de soustraire une parcelle d'environ 1'350 m2 de l'article 107 et, enfin, au renvoi du dossier à l'autorité foncière pour fixation du prix licite au sens de l'art. 68 al. 1
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 68
de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). A l'appui de ses conclusions, il prétend qu'une séparation diminuerait la valeur du domaine agricole, en sorte qu'il serait impossible de le conserver, et entraînerait un morcellement contraire à l'objectif légal, selon lequel il s'agit de préserver les petites exploitations afin de maintenir une forte population paysanne. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des Considérants:

2. Dans le cas particulier, il est admis que les articles 107 et 114 du Registre foncier de X. sont, en principe, soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, indépendamment de leur intégration dans une entreprise agricole. La parcelle 114 est en effet située en dehors de la zone à bâtir et son utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 2 Campo d'applicazione generale - 1 La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
1    La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
a  ubicati fuori di una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio; e
b  di cui sia lecita un'utilizzazione agricola.5
2    La presente legge si applica inoltre:
a  ai fondi e parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un'adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un'azienda agricola;
b  alle selve facenti parte di un'azienda agricola;
c  ai fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione;
d  ai fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola.
3    La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola.6
4    In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all'iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.7
LDFR). L'immeuble 107 est, quant à lui, sis à raison de 1'350 m2 en zone à bâtir et pour le reste, à savoir 15'214 m2 en zone agricole; comme il n'est pas partagé conformément aux zones d'affectation, il est assujetti à la LDFR (art. 2 al. 1 let. c
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 2 Campo d'applicazione generale - 1 La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
1    La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
a  ubicati fuori di una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio; e
b  di cui sia lecita un'utilizzazione agricola.5
2    La presente legge si applica inoltre:
a  ai fondi e parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un'adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un'azienda agricola;
b  alle selve facenti parte di un'azienda agricola;
c  ai fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione;
d  ai fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola.
3    La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola.6
4    In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all'iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.7
LDFR). Selon l'art. 58
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento - 1 Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale).
1    Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale).
2    I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.32
3    Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale.
LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (al. 1; interdiction de partage matériel); les immeubles agricoles ne peuvent, en outre, pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (al. 2; interdiction de morcellement). L'art. 59 let. d
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 59 Eccezioni - I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
a  nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
b  allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
c  in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
d  nell'ambito di un'esecuzione forzata.
LDFR dispose toutefois que ces interdictions ne sont pas applicables dans le cadre d'une réalisation forcée. Dans ce cas, comme dans les autres éventualités mentionnées à l'art. 59
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 59 Eccezioni - I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
a  nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
b  allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
c  in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
d  nell'ambito di un'esecuzione forzata.
LDFR, la loi considère que d'autres intérêts publics l'emportent sur ceux qui président au maintien d'entreprises et de surfaces minimales (Message à l'appui des projets de la loi fédérale sur le droit foncier rural, FF 1988 III 970 s.; CHRISTOPH BANDLI, Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, n. 6 ad art. 59
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 59 Eccezioni - I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
a  nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
b  allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
c  in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
d  nell'ambito di un'esecuzione forzata.
LDFR; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, Sion 1993, n. 519 ad art. 59
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 59 Eccezioni - I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
a  nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
b  allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
c  in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
d  nell'ambito di un'esecuzione forzata.
LDFR). En particulier, il serait contraire aux buts de la loi (cf. art. 1 al. 1er let. a
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 1 - 1 La presente legge ha lo scopo di:
1    La presente legge ha lo scopo di:
a  promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo;
b  rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell'affittuario, in caso di acquisto di aziende o fondi agricoli;
c  combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.
2    La presente legge contiene disposizioni su:
a  l'acquisto di aziende e fondi agricoli;
b  la costituzione in pegno di fondi agricoli;
c  la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.
LDFR) de procéder à la mise aux enchères de l'ensemble d'une
BGE 124 III 167 S. 169

entreprise agricole, si, parmi les immeubles qui en font partie, un seul fait l'objet d'une exécution forcée. Par ailleurs, dans le cadre de celle-ci, les intérêts des créanciers, et également ceux du propriétaire, commandent souvent une aliénation par parcelles de l'entreprise agricole (CHRISTOPH BANDLI, op.cit., n. 12 ad art. 59
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 59 Eccezioni - I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
a  nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
b  allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
c  in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
d  nell'ambito di un'esecuzione forzata.
LDFR). En l'espèce, l'autorité cantonale s'est contentée d'autoriser la soustraction de la partie de la parcelle 107 située en zone à bâtir. Comme le lui permet l'art. 60 let. a
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorizzazioni eccezionali - 1 L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
1    L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
a  l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della presente legge;
b  ...
c  sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda;
d  la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo fuori della zona edificabile. Questo può essere ingrandito di non oltre 1000 m2;
e  un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un'azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù dell'articolo 16a della legge del 22 giugno 197936 sulla pianificazione del territorio;
f  deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare;
g  l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi;
h  dev'essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico;
i  la separazione avviene per costruire un edificio di economia rurale che serva alla gestione comune o un impianto corrispondente.
2    L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
a  la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
b  nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; e
c  il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.41
LDFR, elle a ainsi libéré cette surface du champ d'application de la loi et l'a affectée définitivement à l'utilisation non agricole qui lui a été attribuée par le plan d'affectation (CHRISTOPH BANDLI, op.cit., n. 4 ad art. 60
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorizzazioni eccezionali - 1 L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
1    L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
a  l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della presente legge;
b  ...
c  sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda;
d  la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo fuori della zona edificabile. Questo può essere ingrandito di non oltre 1000 m2;
e  un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un'azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù dell'articolo 16a della legge del 22 giugno 197936 sulla pianificazione del territorio;
f  deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare;
g  l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi;
h  dev'essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico;
i  la separazione avviene per costruire un edificio di economia rurale che serva alla gestione comune o un impianto corrispondente.
2    L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
a  la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
b  nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; e
c  il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.41
LDFR; YVES DONZALLAZ, op.cit., n. 527 ad art. 60
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorizzazioni eccezionali - 1 L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
1    L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
a  l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della presente legge;
b  ...
c  sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda;
d  la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo fuori della zona edificabile. Questo può essere ingrandito di non oltre 1000 m2;
e  un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un'azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù dell'articolo 16a della legge del 22 giugno 197936 sulla pianificazione del territorio;
f  deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare;
g  l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi;
h  dev'essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico;
i  la separazione avviene per costruire un edificio di economia rurale che serva alla gestione comune o un impianto corrispondente.
2    L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
a  la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
b  nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; e
c  il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.41
LDFR). Il est certes vrai que ce partage matériel empêche de maintenir le domaine agricole originaire - qui, dans le cas présent, était constitué d'une petite entreprise agricole déjà peu rentable -, mais ce résultat est conforme à l'intention du législateur, qui a expressément renoncé à l'interdiction du partage matériel dans le cadre d'une réalisation forcée. Au demeurant, il ne résulte pas de l'arrêt querellé que la séparation de la surface sise en zone à bâtir, laquelle est occupée en partie par des immeubles sérieusement endommagés lors de l'incendie du 26 novembre 1993, entraînerait une perte de valeur. Au contraire, sa mise aux enchères séparée permettra - comme le Tribunal administratif le relève pertinemment - de réduire les dettes très importantes du recourant, ce qui est dans son intérêt et celui de ses créanciers.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 124 III 167
Data : 10. febbraio 1998
Pubblicato : 31. dicembre 1998
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 124 III 167
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Art. 58 cpv. 1 e 2 e art. 59 lett. d LDFR; divieto di divisione materiale e di frazionamento; eccezione. I divieti di divisione


Registro di legislazione
LDFR: 1 
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 1 - 1 La presente legge ha lo scopo di:
1    La presente legge ha lo scopo di:
a  promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo;
b  rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell'affittuario, in caso di acquisto di aziende o fondi agricoli;
c  combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.
2    La presente legge contiene disposizioni su:
a  l'acquisto di aziende e fondi agricoli;
b  la costituzione in pegno di fondi agricoli;
c  la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.
2 
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 2 Campo d'applicazione generale - 1 La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
1    La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
a  ubicati fuori di una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio; e
b  di cui sia lecita un'utilizzazione agricola.5
2    La presente legge si applica inoltre:
a  ai fondi e parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un'adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un'azienda agricola;
b  alle selve facenti parte di un'azienda agricola;
c  ai fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione;
d  ai fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola.
3    La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola.6
4    In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all'iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.7
58 
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento - 1 Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale).
1    Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale).
2    I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.32
3    Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale.
59 
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 59 Eccezioni - I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
a  nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
b  allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
c  in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
d  nell'ambito di un'esecuzione forzata.
60 
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorizzazioni eccezionali - 1 L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
1    L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
a  l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della presente legge;
b  ...
c  sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda;
d  la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo fuori della zona edificabile. Questo può essere ingrandito di non oltre 1000 m2;
e  un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un'azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù dell'articolo 16a della legge del 22 giugno 197936 sulla pianificazione del territorio;
f  deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare;
g  l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi;
h  dev'essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico;
i  la separazione avviene per costruire un edificio di economia rurale che serva alla gestione comune o un impianto corrispondente.
2    L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
a  la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
b  nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; e
c  il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.41
68
SR 211.412.11 Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR)
LDFR Art. 68
Registro DTF
124-III-167
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
divisione materiale • zona edificabile • legge federale sul diritto fondiario rurale • tribunale amministrativo • ricorso di diritto amministrativo • tribunale federale • diritto fondiario rurale • registro fondiario • frazionamento • campo d'applicazione • divisione • membro di una comunità religiosa • materiale • azienda agricola • incanto • friburgo • interesse pubblico • potere legislativo • parlamento • sion
... Tutti
FF
1988/III/970