122 IV 231
34. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 18 settembre 1996 nella causa G. c. Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 6 ANAG, Art. 6 und 41 BVO; Warenlieferung (zweimal pro Woche) von Italien in die Schweiz, Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 6 BVO?
- Ob eine bestimmte Tätigkeit eine Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 6 BVO darstellt, hat im Zweifelsfall das BIGA zu entscheiden (E. 2b).
- Die Warenlieferung (zweimal pro Woche) eines italienischen Chauffeurs in die Schweiz, der für ein italienisches Unternehmen arbeitet, stellt keine bewilligungspflichtige Erwerbstätigkeit im Sinne der BVO dar (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 6 LSEE, art. 6 et 41 OLE; livraison de marchandises (deux fois par semaine) d'Italie en Suisse, activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE?
- C'est l'OFIAMT qui décide en cas de doute si une activité donnée est lucrative au sens de l'art. 6 OLE (consid. 2b).
- La livraison de marchandises (deux fois par semaine) en Suisse, par un chauffeur italien pour le compte d'une entreprise italienne, ne constitue pas une activité lucrative sujette à autorisation au sens de l'OLE (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 6
LDDS; art. 6 e
41 OLS; consegna (bisettimanale) di merci dall'Italia alla Svizzera, attività lucrativa ai sensi dell'art. 6
OLS?
- Qualora sussistano dubbi se una determinata attività costituisca un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6
OLS, spetta all'UFIAML decidere in merito (consid. 2b).
- La consegna (bisettimanale) di merci in Svizzera, compiuta da un autista italiano alle dipendenze di una ditta italiana, non costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'OLS, suscettibile di essere sottoposta ad un'autorizzazione (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 231
BGE 122 IV 231 S. 231
A.- Il 3 febbraio 1995, il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri, ha riconosciuto G colpevole di infrazione alle disposizioni di polizia degli stranieri (art. 3 cpv. 3 e


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pubblici ticinesi senza essere provvisto del necessario permesso, e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 130.--. Precedentemente, G è stato pure fatto oggetto, per i medesimi motivi, di un divieto d'entrata in Svizzera, pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri su proposta della Sezione cantonale degli stranieri. Il ricorso inoltrato dall'interessato contro la decisione dipartimentale è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 7 febbraio 1996.
B.- G è insorto con tempestivo ricorso per cassazione contro tale decisione, chiedendo il suo annullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio. Con osservazioni del 30 maggio 1996 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri, ha postulato di respingere il ricorso, nella misura in cui esso è ammissibile. Chiamato a pronunciarsi, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), ha rinunciato, in considerazione dei lati oscuri e contraddittori che a suo avviso scaturiscono dagli atti, a prendere posizione sul caso concreto, limitandosi ad alcune considerazioni in merito alla nozione di attività lucrativa.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. (Ammissibilità)
2. Il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la multa inflitta al ricorrente dal Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri. Fondandosi sulla circolare del 7 gennaio 1974 in materia di polizia degli stranieri, concernente gli autisti stranieri di ditte con sede all'estero, l'autorità cantonale di ultima istanza ha considerato che unicamente il trasporto occasionale di merci dall'Italia al Cantone Ticino non necessita di un permesso ai sensi della LDDS. Per converso, il ricorrente, cui è rimproverato di aver rifornito bisettimanalmente i suoi clienti svizzeri, avrebbe dovuto chiedere un simile permesso. Avendo omesso di richiederlo, egli si sarebbe quindi reso colpevole di infrazione alle disposizioni di polizia degli stranieri. Il ricorrente censura la decisione impugnata. Citando l'UFIAML, egli fa valere che l'attività da lui svolta non costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6

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circostanza che quest'ultima ha fondato la sua decisione su istruzioni amministrative interne, sprovviste di forza di legge. a) Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa devono notificare, entro otto giorni, ma in ogni caso prima di assumere un impiego, il loro arrivo alla polizia degli stranieri del luogo ove risiedono allo scopo di regolare le condizioni della loro residenza (art. 2 cpv. 1










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chiedere se la decisione dipartimentale, confermata in sede di ricorso, non fosse prematura. Il quesito può essere lasciato aperto, dato che, comunque, la decisione impugnata va annullata per le ragioni che seguiranno. Con lettera del 27 marzo 1995, l'UFIAML ha rinunciato a pronunciarsi sul caso in esame. D'intesa con l'Ufficio federale degli stranieri, esso ha tuttavia segnalato all'autorità cantonale che "la semplice consegna di merce, già chiaramente, definitivamente e precisamente ordinata, che in altre circostanze o situazioni potrebbe essere inviata per posta, non dev'essere considerata come un'attività lucrativa con esigenza di un permesso". Un tale permesso sarebbe invece necessario, secondo l'avviso della medesima autorità, qualora la consegna di merce avvenisse parallelamente alla ricerca di clienti, con eventuale vendita a questi ultimi. Le considerazioni espresse nel citato scritto sono state ribadite in sede di osservazioni al ricorso. Ora, come testé illustrato, l'UFIAML è l'autorità amministrativa federale chiamata a decidere, in casi dubbi, se una determinata attività sia un'attività lucrativa ai sensi della OLS (art. 41 cpv. 2

3. (Spese)