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BGE-121-II-305 - 1995-08-08 - BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht - Art. 5 Abs. 2 RPG, Art. 4 und 22ter BV; Zinsenlauf für eine Entschädigung wegen materieller...
Urteilskopf

121 II 305

48. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico dell'8 agosto 1995 nella causa Comune di Breganzona c Eredi Fu Emilio Censi (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 306

BGE 121 II 305 S. 306

Il 15 febbraio 1974 il Consiglio comunale di Breganzona adottò un piano regolatore (PR). La particella n. 149 - allora di proprietà di Emilio Censi -, fu inserita in una zona per costruzioni di interesse pubblico (EP). Emilio Censi contestò senza successo il vincolo pianificatorio davanti al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Quest'ultima autorità si pronunciò sul ricorso il 10 febbraio 1987, ossia dopo che erano trascorsi oltre 11 anni dall'entrata in vigore del vincolo. L'11 agosto 1987 Emilio Censi ha fatto valere pretese per espropriazione materiale.

Erwägungen


Dai considerandi:


4. (...)
c) La corresponsione di interessi sulla quota d'indennità per l'espropriazione materiale. Tanto la prima quanto la seconda istanza cantonale (nella motivazione subordinata) hanno considerato che l'obbligo del Comune di Breganzona di corrispondere interessi sulla quota d'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.-- pari a 130.-- fr./m2) principia dalla data dell'istanza (11 agosto 1987) con la quale il dott. Emilio Censi adì il Tribunale d'espropriazione. aa) Di per sé conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 113 Ib 33 consid. 3b, DTF 114 Ib 125, 294 consid. 5 e riferimenti), questa soluzione non tiene però conto delle particolarità del caso concreto. Essa trascura infatti di considerare che, tra il momento in cui con l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento dell'indennità per l'espropriazione materiale (sentenze citate), ed il momento in cui il Gran Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. Censi contro l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni. Ciò costituisce un caso particolarmente crasso di ritardata giustizia lesiva dell'art. 4
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 4   Landessprachen
  Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cost. Tenendo conto di una durata normale della procedura di ricorso davanti al parlamento cantonale (1 anno; v. la sentenza del 7 aprile 1982 nella causa

BGE 121 II 305 S. 307


Amacher c. Gran Consiglio, apparsa in Rep. 1983 pag. 318 segg. e l'art. 80 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative [LPamm]), ben si può dire che si è accumulato un ritardo di dieci anni. D'altro canto, non si può muovere rimprovero al dott. Censi, per aver atteso che l'istanza di ricorso cantonale si pronunciasse sul suo gravame avverso l'imposizione del vincolo EP, prima di notificare le proprie pretese al Comune; nell'ipotesi, infatti, di un esito favorevole del gravame, il fondo avrebbe ricuperato la sua vocazione edilizia, ed il pregiudizio sarebbe scomparso; neppure una corresponsione d'interessi sul capitale investito nel fondo sarebbe entrata in considerazione (v. DTF 120 Ib 473 consid. 5e).
bb) In considerazione di tutte le circostanze, si deve pertanto ritenere che gli effetti dell'istanza 11 agosto 1987 del dott. Censi debbono esser fatti risalire nel tempo per il periodo decennale costituente ritardata giustizia. L'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.--) frutterà quindi interesse dall'11 agosto 1977. Per quanto concerne il tasso d'interesse, si giustifica di applicare i tassi variabili di interesse compensatorio stabiliti dal Tribunale federale nelle istruzioni alle Commissioni federali di stima, i quali, come è notorio, sono regolarmente applicati nel Cantone Ticino.
121 II 305 08. August 1995 31. Dezember 1995 Bundesgericht 121 II 305 BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht

Oggetto Art. 5 Abs. 2 RPG, Art. 4 und 22ter BV; Zinsenlauf für eine Entschädigung wegen materieller...

Registro di legislazione
Cost 4
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 4   Lingue nazionali
  Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cost 4 e LPT 5
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 5   Compensazione e indennizzo
  1.   Il diritto cantonale prevede un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge. Le condizioni minime sono disciplinate nei capoversi 1bis-1sexies. [1]
  1bis.   I vantaggi che derivano dall'assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile sono compensati con un'aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato. [2]
  1ter.   Il prodotto è utilizzato per misure di cui al capoverso 2 o per altre misure pianificatorie di cui all'articolo 3 in particolare ai capoversi 2 lettera a e 3 lettera abis. [3]
  1quater.   Per il calcolo della tassa, dal vantaggio derivante da pianificazioni in occasione di un azzonamento è dedotto l'importo che è utilizzato entro un congruo termine per l'acquisto di un edificio agricolo sostitutivo per la gestione in proprio. [4]
  1quinquies.   Il diritto cantonale può rinunciare alla riscossione della tassa se:
a.   la tassa è dovuta da un ente pubblico; o
b.   il prodotto della tassa prevedibile è insufficiente rispetto alle spese di riscossione. [5]
  1sexies.   In caso di imposta sugli utili da sostanza immobiliare, la tassa pagata è dedotta dall'utile quale parte delle spese. [6]
  2.   Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena indennità.
  3.   I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di indennità per restrizioni della proprietà sia menzionato nel registro fondiario.
 
[1] Secondo per. introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012 (RU 2014 899; FF 2010 931). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[5] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[6] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
Registro DTF