Urteilskopf

119 V 295

42. Estratto della sentenza del 24 maggio 1993 nella causa Fondo di Previdenza per il personale della Banca Commerciale di Lugano contro R. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 296

BGE 119 V 295 S. 296

Estratto dai considerandi:

3. Nel querelato decreto, il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha preliminarmente escluso che l'effetto sospensivo possa essere attribuito ad una petizione proposta contro il provvedimento di un istituto di previdenza nell'ambito della LPP. Le argomentazioni del primo giudice possono essere condivise. Infatti, le determinazioni degli istituti previdenziali non hanno il carattere di decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
2 PA; esse, se non oggetto di ricorso nei brevi termini di perenzione, non entrano in forza esecutiva: simili determinazioni valgono unicamente quali dichiarazioni unilaterali di una parte (DTF 115 V 224 e 242; SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, pag. 15 nota 3; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 104 1987 I, pag. 615 seg.; GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 940). Il Tribunale federale delle assicurazioni ne ha dedotto che, in assenza di un provvedimento cui possa essere data attuazione, non può entrare in linea di conto una misura sospensiva (cfr. DTF 110 V 350; RAMI 1984 n. K 583 pag. 142 consid. 2).
BGE 119 V 295 S. 297

La Corte, in una sentenza inedita 3 marzo 1993 in re H., ha affermato che in simile ipotesi la via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive; la sentenza in questione si fonda sulla giurisprudenza in DTF 117 V 185 in cui si afferma non essere data attribuzione di effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni negative.
4. A fondamento della sua decisione, il primo giudice ha assunto l'art. 56
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
PA, in virtù del quale, dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita può prendere d'ufficio o a domanda di parte altri provvedimenti di urgenza per conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto. Nella sentenza DTF 117 V 185 questo Tribunale ha ritenuto che, in tema di misure provvisionali, quest'ultimo disposto configura la base di diritto federale - che comporta la ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo giusta gli art. 97 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
128 OG (DTF 112 V 106) - benché non figurante nell'elenco, non esaustivo, dell'art. 1 cpv. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 1
1    La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
2    Sono autorità nel senso del capoverso 1:
a  il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
b  gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c  gli istituti o le aziende federali autonomi;
cbis  il Tribunale amministrativo federale;
d  le commissioni federali;
e  altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3    Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11
PA. Secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ora, l'art. 56
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
PA sarebbe inapplicabile nella concessione di misure provvisionali in quanto riferito solo ad atti di procedura amministrativa e non ad atti di procedura civile quale quella determinata nell'art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP315;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.316
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...317
LPP. Né, per l'Ufficio federale il riferimento fatto dai primi giudici alla sentenza pubblicata in RCC 1991 pag. 522 (= DTF 117 V 185) sarebbe di rilievo in quanto concernente una ipotesi di applicazione della LAVS, trattandosi cioè di un'assicurazione federale i cui organi rendono decisioni.
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni nella suddetta sentenza inedita 3 marzo 1993 in re H. ha già avuto modo di affermare, prescindendo dalla lettera del disposto, essere nella norma di cui all'art. 56
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
PA ravvisabile la base di diritto federale da prendere a fondamento per disporre misure provvisionali pure in materia di previdenza professionale ai sensi della LPP. Da questa giurisprudenza non si vede motivo di scostarsi. Altrimenti nel settore della previdenza professionale non sarebbe possibile conservare provvisoriamente uno stato di fatto o uno stato di diritto, a pregiudizio della parte che si troverebbe poi opposta al fatto compiuto. Apparrebbe peraltro perlomeno curioso denegare la possibilità di applicare misure provvisionali in prima istanza, quando le medesime possono comunque essere disposte nella susseguente procedura, ricorsuale, innanzi al Tribunale federale delle assicurazioni. Ne deve essere dedotta la legittimità formale del procedimento adottato dal primo giudice e la ricevibilità del ricorso.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 119 V 295
Data : 24. maggio 1993
Pubblicato : 31. dicembre 1993
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 119 V 295
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle assicurazioni sociali (fino al 2006: TFA)
Oggetto : Art. 73 LPP, art. 1 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 56 PA, art. 97 cpv. 1 e art. 128 OG: provvedimenti d'urgenza in sede


Registro di legislazione
LPP: 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
1    Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a  le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP315;
b  le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c  le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d  il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.316
2    I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
3    Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
4    ...317
OG: 97  128
PA: 1 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 1
1    La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
2    Sono autorità nel senso del capoverso 1:
a  il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
b  gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c  gli istituti o le aziende federali autonomi;
cbis  il Tribunale amministrativo federale;
d  le commissioni federali;
e  altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3    Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11
5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
56
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
Registro DTF
110-V-347 • 112-V-106 • 115-V-224 • 117-V-185 • 119-V-295
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale federale delle assicurazioni • diritto federale • prima istanza • previdenza professionale ai sensi della lpp • autorità giudiziaria • istituto di previdenza • ricorso di diritto amministrativo • decisione • provvisorio • federalismo • effetto sospensivo • azione • tribunale delle assicurazioni • ufficio federale delle assicurazioni sociali • motivazione della decisione • misura cautelare • direttive anticipate del paziente • fattispecie • ripartizione dei compiti
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