116 V 20
5. Estratto della sentenza del 9 febbraio 1990 nella causa C. contro Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
Regeste (de):
- Art. 28 IVG: Statut des Strafgefangenen in der Invalidenversicherung; Rentenanspruch.
- Ob der Anspruch auf eine Invalidenrente bei Strafgefangenschaft oder bei einer andern Form eines durch eine Strafbehörde angeordneten Freiheitsentzuges sistiert werden muss, beurteilt sich nach der Vollzugsart, welcher der Betroffene unterworfen ist.
- Hingegen ist nicht massgebend, ob die Kosten des Unterhalts von der Allgemeinheit oder vom Versicherten zu tragen sind, weil sie eine Folge der Verurteilung oder der Massnahme darstellen und einen invaliditätsfremden Gesichtspunkt betreffen (Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: a ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; b während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und c nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 1bis Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207 2 ...208 - Le point de savoir si le droit à la rente d'invalidité doit être suspendu en cas de détention ou d'une autre forme privative de liberté ordonnée par une autorité pénale doit être examiné en fonction du régime auquel la personne incarcérée est soumise.
- Peu importe que les frais d'entretien du détenu soient assumés par la collectivité ou par l'assuré, car ils sont une conséquence, étrangère à l'invalidité, de la condamnation ou de la mesure (précision de la jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: a ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; b während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und c nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 1bis Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207 2 ...208 - Non determinante al riguardo è quello dedotto da chi - ente pubblico o assicurato - sostenga le spese di mantenimento del detenuto nella misura in cui trattasi, quale conseguenza della condanna o della misura, di elemento estraneo al tema dell'invalidità (precisazione della giurisprudenza).
Erwägungen ab Seite 21
BGE 116 V 20 S. 21
Estratto dai considerandi:
3. a) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha modificato la sua giurisprudenza sullo statuto del detenuto invalido (DTF 113 V 273). In precedenza (v. sentenza cit. e richiami) si era asserito, con riferimento all'art. 41
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 41 |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 41 |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 41 |
BGE 116 V 20 S. 22
rimettere in forse una prassi ancorata del diritto assicurativo sull'invalidità. Prassi che trova giustificazione nel fatto che il detenuto mantenuto dalla pubblica collettività non deve trarre vantaggio economico dall'esecuzione della pena, quando si ritenga che il detenuto non invalido perde, di solito, il salario o, se indipendente, il suo reddito professionale (DTF 113 V 276 consid. 2).
4. Nell'evenienza concreta, l'insorgente anzitutto argomenta che la citata giurisprudenza non gli sarebbe applicabile dal momento che nei suoi confronti il procedimento penale è stato abbandonato, data la manifesta incapacità di volere. Sta di fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, già secondo la precedente giurisprudenza, aveva applicato il principio allora vigente della soppressione della rendita anche nel caso di misure assunte per gli anormali mentali in virtù dell'art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
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1 | Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
2 | Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen. |
3 | Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar. |
5. a) Resta da esaminare se, data la particolarità della fattispecie, i principi sopra esposti siano comunque applicabili in concreto. Al riguardo occorre anzitutto rilevare che senz'altro è vero che, in generale, il detenuto è mantenuto dall'ente pubblico, nel senso che i costi di una misura penale sono di massima assunti dalla collettività. È pure vero d'altro canto che chi è privato della libertà ed è invalido non dovrebbe, dal profilo economico, essere avantaggiato rispetto a chi è valido e per il fatto della detenzione non può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente. È comunque da rilevare che, già secondo la precedente giurisprudenza, si era ammesso che il condannato, cui la rendita era stata soppressa, riacquistava il diritto a rendita nel momento del passaggio al regime di semi-libertà, oppure a quello della libertà condizionale. Questa Corte ha in particolare osservato che il detenuto posto al beneficio di un tale regime ha la possibilità di esercitare un'attività lucrativa e che, trattandosi di un invalido, il
BGE 116 V 20 S. 23
danno alla salute può, con l'istituzione del nuovo regime, nuovamente far insorgere un'incapacità di guadagno (DTF 110 V 289 consid. 3, DTF 107 V 223 consid. 4). Orbene, a precisazione di quanto questa Corte ha affermato adottando la recente giurisprudenza, non si può prescindere dal considerare, se non lo statuto, quantomeno le modalità che accompagnano la misura privativa della libertà personale. Non determinante è invece (DTF 113 V 277 consid. 2b) il criterio dedotto da chi sostenga le spese di mantenimento del detenuto, ente pubblico o assicurato. È evidente che in un caso il privato della libertà non è immediatamente costretto a sopperire, con il guadagno, ai suoi bisogni di esistenza, il che si verifica nell'altro. Ma ciò non è che una conseguenza della condanna o della misura, mentre in sostanza può in ambedue le ipotesi verificarsi che il condannato, in quanto nullatenente, non possa far fronte ai suoi obblighi pecuniari, e che a ciò si ovvii mediante l'intervento dell'ente pubblico. In altri termini, anche l'assicurato valido, internato in un Cantone in cui la collettività non assume i costi dell'internamento, sarà, se nullatenente, mantenuto dall'ente pubblico per quanto riguarda l'assunzione dei costi dell'internamento. Né motivo di tale intervento sarà l'invalidità, bensì la nullatenenza dell'assicurato. b) Risulta dalle precedenti considerazioni che il criterio - quando si escluda il lavoro cui il recluso è tenuto e che comporta la modesta retribuzione di un peculio -, anziché dedurlo da chi sostenga le spese di mantenimento del detenuto, deve essere ricercato nel regime cui il privato della libertà è soggetto. Se tale regime, malgrado la condanna o la misura, consente comunque alla persona valida privata della libertà di attendere a un'attività lucrativa sufficiente quantomeno a garantire la sussistenza, allora si accorderà la rendita di invalidità al detenuto invalido, il quale, nelle stesse condizioni, non può, e solo per ragioni di salute, attendere ad analoga attività.