114 II 324
59. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Juli 1988 i.S. X. gegen Y. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Grundbuch.
- 1. Prüfungsbefugnis des Grundbuchverwalters (Art. 965
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. 2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. 3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. - Der Grundbuchverwalter ist nicht befugt, die Eintragung einer Handänderung zu verweigern mit der Begründung, die Abwicklung des ihr zugrunde liegenden (Kaufsrechts-)Vertrages könnte angesichts der darin vereinbarten Bereinigung der grundpfandrechtlichen Verhältnisse Schwierigkeiten bieten (E. 2).
- 2. Neuverteilung der Pfandhaft (Art. 833
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.
1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. 2 Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. 3 Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. - Hat sich das auf dem in Frage stehenden Grundstück haftende Gesamtpfand - wegen des Widerstandes der betroffenen Gläubiger - nicht im Sinne des (Kaufsrechts-)Vertrages neu verteilen lassen, so hat der Grundbuchverwalter einem vom Erwerber gestellten Begehren um Neuverteilung der Pfandhaft im Sinne von Art. 833
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.
1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. 2 Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. 3 Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
Regeste (fr):
- Registre foncier
- 1. Pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier (art. 965 CC).
- Le conservateur du registre foncier n'est pas autorisé à refuser l'inscription d'un transfert immobilier par le motif que l'exécution du contrat (pacte d'emption) sur laquelle elle se fonde pourrait entraîner des difficultés du point de vue de la répartition des gages qui y a été convenue (consid. 2).
- 2. Nouvelle répartition de la garantie (art. 833 CC).
- Si le gage grevant le fonds en question n'a pu - en raison de l'opposition des créanciers concernés être réparti de la manière prévue par le pacte d'emption, le conservateur du registre foncier doit admettre une requête de nouvelle répartition du gage au sens de l'art. 833 CC présentée par l'acquéreur (consid. 3).
Regesto (it):
- Registro fondiario
- 1. Potere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario (art. 965 CC).
- L'ufficiale del registro fondiario non è autorizzato a rifiutare l'iscrizione di un trasferimento immobiliare per il motivo che l'esecuzione del contratto (stipulazione di un diritto di compera) su cui essa si fonda potrebbe comportare difficoltà risultanti dalla liquidazione ivi convenuta dei rapporti pignoratizi (consid. 2).
- 2. Nuova ripartizione del vincolo costituito dal pegno immobiliare (art. 833 CC).
- Ove, per l'opposizione dei creditori, non sia possibile ripartire il pegno immobiliare gravante il fondo in questione nel modo previsto nel contratto (stipulazione di un diritto di compera), l'ufficiale del registro fondiario deve dar luogo alla domanda di nuova ripartizione del vincolo costituito dal pegno immobiliare, ai sensi dell'art. 833 CC, presentata dall'acquirente (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 325
BGE 114 II 324 S. 325
Y. räumte X. mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom 16. März 1987 am Grundstück Nr. ... in A. ein Kaufsrecht ein. Das Grundstück war damals mit verschiedenen Grundpfandrechten belastet. Fünf Grundpfandverschreibungen waren als Gesamtpfand im Sinne von Art. 798
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
|
1 | Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
2 | In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. |
3 | Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
BGE 114 II 324 S. 326
Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Demgegenüber vertritt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Auffassung, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei gutzuheissen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 963 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
|
1 | Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
2 | Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza. |
3 | I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l'iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti. |
2. a) Dem Beschwerdeführer kann nicht etwa entgegengehalten werden, die Anmeldungsermächtigung sei ihm nur unter dem Vorbehalt der vollen Vertragserfüllung erteilt worden; eine Ermächtigung der genannten Art ist (als Gestaltungsrecht) bedingungsfeindlich. b) Eine grundbuchliche Verfügung kann nur unter der Voraussetzung ins Grundbuch eingetragen werden, dass sich der Gesuchsteller über seine Verfügungsberechtigung und über den Rechtsgrund ausweist (Art. 965
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
|
1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
|
1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
BGE 114 II 324 S. 327
c) In Anbetracht der in der genannten Weise beschränkten Überprüfungsbefugnis stand es hier dem Grundbuchamt und damit auch der ihm übergeordneten Justizkommission von vornherein nicht zu, sich Überlegungen darüber zu machen, ob die Abwicklung des Kaufsrechtsvertrages beispielsweise hinsichtlich der Bereinigung der grundpfandrechtlichen Verhältnisse - Schwierigkeiten bieten und der Vertrag dadurch insgesamt gefährdet sein könnte, so dass für den zur Eintragung angemeldeten Eigentumsübergang kein genügender Rechtstitel mehr vorhanden wäre. Der Grundbuchverwalter hatte aufgrund des ihm vorgelegten Vertrags vom 16. März 1987 auf jeden Fall keinen Anlass zur Annahme, die Parteien hätten sich auf ein Rechtsgeschäft geeinigt, das einer grundbuchlichen Behandlung offensichtlich von allem Anfang an nicht zugänglich sei. Schwierigkeiten, die bei der weiteren Abwicklung des einer Anmeldung zugrunde liegenden Vertrags auftreten könnten - und hier tatsächlich auch aufgetreten sind -, haben den Grundbuchverwalter nicht zu kümmern; über deren rechtliche Auswirkungen hätte nötigenfalls der ordentliche Zivilrichter zu befinden. Das Grundbuchamt ... hat die Eintragung der vom Beschwerdeführer angemeldeten Handänderung nach dem Gesagten zu Unrecht verweigert.
3. Zu prüfen bleibt, ob der Grundbuchverwalter auch gehalten gewesen wäre, das vom Beschwerdeführer als neuem - im Grundbuch vorerst einmal einzutragenden Eigentümer angestrebte Pfandbereinigungsverfahren gemäss Art. 833
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
BGE 114 II 324 S. 328
entsprechender Betrag) und diejenige auf den übrigen Unterpfändern, die in seinem Eigentum verblieben, mehr betrage als im Kaufsrechtsvertrag vorgesehen. b) Die gegenwärtige Sachlage widerspricht der gesetzlichen Regelung betreffend das Gesamtpfand (Art. 798 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
|
1 | Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
2 | In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. |
3 | Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
|
1 | Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
2 | In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. |
3 | Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
|
1 | Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
2 | In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. |
3 | Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
|
1 | Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali. |
2 | In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte. |
3 | Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 832 - 1 In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. |
|
1 | In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. |
2 | Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
BGE 114 II 324 S. 329
d) Das Verfahren gemäss Art. 833
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
![](media/link.gif)
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 833 - 1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
|
1 | In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. |
2 | Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. |
3 | Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |