Urteilskopf

113 II 106

20. Sentenza del 14 aprile 1987 della II Corte civile nella causa Y. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 107

BGE 113 II 106 S. 107

X., attinente di un comune ticinese, nato nel 1902, adottava il 7 dicembre 1968 a Sofia (Bulgaria) l'abiatica, allora 17enne, della propria moglie (figlia di una figlia di primo letto), Y., di Sofia. L'adozione effettuata mediante decisione del tribunale bulgaro competente non veniva mai iscritta in Svizzera. X. decedeva il 12 giugno 1984 a Zurigo, suo ultimo luogo di domicilio. Egli lasciava quali eredi legittimi la moglie, originariamente cittadina bulgara, nonché la nipote (figlia di un fratello premorto). Il 18 luglio 1985 Y. chiedeva al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (Direzione cantonale dello stato civile), quale autorità di vigilanza in materia di stato civile del cantone d'origine del padre adottivo X., il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile svizzero dell'adozione avvenuta nel 1968 a Sofia. Il menzionato dipartimento respingeva l'istanza con decisione del 2 luglio 1986. Y. ha impugnato tale decisione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, proponendo che l'adozione sia riconosciuta e iscritta. L'autorità cantonale postula la reiezione del gravame, il Dipartimento federale di giustizia e polizia il suo accoglimento.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. L'autorità cantonale ha negato che la ricorrente fosse legittimata a chiedere il riconoscimento e l'iscrizione dell'adozione
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bulgara in Svizzera, rilevando che il diritto, di natura strettamente personale, di proporre tale istanza spettava esclusivamente all'adottante. Questa sua opinione è infondata, poiché il diritto esclusivo dell'adottante, o degli adottanti, di agire nella procedura diretta all'attuazione dell'adozione secondo il diritto interno si esaurisce in tale ambito e non può essere esteso a quello di un'istanza di riconoscimento e d'iscrizione di un'adozione già conclusa, in cui la legitimazione spetta ad ogni persona interessata.
2. Gli effetti dell'adozione pronunciata in Bulgaria espressamente in base all'art. 55 del codice della famiglia bulgaro corrispondono all'adozione semplice vigente in passato in diritto svizzero (quello bulgaro conosce d'altronde anche l'adozione piena, regolata nell'art. 54 del citato codice). La relazione di parentela è quindi sorta soltanto tra l'adottante X. e l'adottata ricorrente, la quale è divenuta così erede nei confronti del padre adottivo.
Al riconoscimento dell'adozione semplice bulgara non osta l'ordine pubblico svizzero. Il fatto che il diritto svizzero vigente preveda ormai solo l'adozione piena non può impedire che sia riconosciuta una decisione straniera avente per oggetto una forma d'adozione che è stata l'unica possibile in Svizzera per oltre 60 anni e che continua a rimanere valida (v. art. 12a tit.fin. CC). Un abuso di diritto sarebbe stato ravvisabile semmai soltanto in un'istanza di riconoscimento di un'adozione straniera destinata a pregiudicare gli eredi necessari. Nulla lascia supporre che tale sia il caso. Alla nipote (di un ticinese domiciliato a Zurigo) non spetta alcuna porzione legittima; la porzione legittima della vedova non è toccata dal riconoscimento dell'adozione di cui trattasi.
3. a) Secondo l'art. 8 previgente della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (LR), l'adozione era regolata dalla legge dello Stato d'origine. In virtù degli art. 8a-c LR, entrati in vigore il 1o aprile 1973 per effetto della legge federale del 30 giugno 1972, la legge dello Stato d'origine è stata sostituita da quella dello Stato di domicilio. Per origine e per domicilio s'intendono quelli dell'adottante o degli adottanti. Ai sensi dell'art. 28 n. 2 ultimo periodo LR, i nuovi art. 8a -e valgono anche per gli Svizzeri domiciliati all'estero. La LR si applica tuttavia agli stranieri domiciliati in Svizzera e agli Svizzeri domiciliati all'estero, non invece agli stranieri domiciliati all'estero o agli Svizzeri domiciliati in Svizzera, o a rapporti nazionali misti (come quello della fattispecie, in cui uno
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Svizzero domiciliato in Svizzera ha effettuato un'adozione nello Stato di origine e di domicilio dell'adottato). Va inoltre rilevato che, in occasione della revisione del diritto d'adozione, il legislatore ha consapevolmente rinunciato a disciplinare il riconoscimento di adozioni straniere (messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1971, in FF 1971 II 132). Manca pertanto una disposizione espressa sul riconoscimento di adozioni straniere. Sul riconoscimento è chiamata a decidere, con effetti generali, l'autorità di vigilanza in materia di stato civile, a cui vanno sottoposti, giusta l'art. 137 dell'ordinanza sullo stato civile, i documenti provenienti dall'estero. Riservata rimane una decisione pregiudiziale dell'autorità giudiziaria, ove, per esempio, una persona adottata all'estero rivendichi una quota ereditaria in un procedimento successorio pendente in Svizzera. Per agevolare la soluzione delle questioni che sorgono nell'ambito di adozioni internazionali, la Divisione federale della giustizia (oggi: Ufficio federale di giustizia) ha inviato direttive alle autorità di vigilanza cantonali in materia di stato civile il 28 maggio 1975. Tali direttive distinguono tra adozioni pronunciate all'estero prima del 1o aprile 1973 e adozioni pronunciate all'estero dopo questa data. Le adozioni della prima categoria potevano, in analogia con la possibilità di conversione stabilita dall'art. 12b tit.fin. CC, essere sottoposte al nuovo diritto svizzero di adozione entro il termine di cinque anni dal 1o aprile 1973, ed essere quindi iscritte nel registro d'origine quali adozioni piene. Nel caso concreto non è stato fatto uso di questa facoltà, né l'adozione semplice bulgara è stata sostituita o completata da una nuova adozione piena secondo il diritto svizzero. Per quanto concerne la seconda categoria (sotto la quale non può essere sussunta l'adozione litigiosa, dato che essa ha avuto luogo nel 1968), va osservato che il riconoscimento e l'iscrizione quali adozioni semplici nel registro svizzero delle famiglie di adozioni semplici pronunciate all'estero sono ritenuti senz'altro possibili. Oltre il requisito dell'equivalenza sostanziale tra l'adozione semplice straniera e quella del diritto svizzero, e della compatibilità con l'ordine pubblico, dev'essere adempiuto anche il requisito della competenza dell'autorità straniera che ha pronunciato l'adozione (VOLKEN, Adoptionen mit Auslandbeziehungen, in Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts, 1979, pag. 93 n. 19. Le considerazioni di tale autore si attagliano peraltro piuttosto ai casi di adozione piena).
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Sulle direttive di cui sopra della Divisione federale della giustizia si è espresso, in parte criticamente, pure A. BUCHER (Anerkennung und Eintragung von im Ausland ausgesprochenen Adoptionen in der Schweiz, in Rivista dello stato civile, 1977, pagg. 161 segg.), che è anch'egli favorevole all'iscrizione di adozioni semplici pronunciate all'estero quali adozioni semplici (sempreché la loro conversione in adozioni piene non sia desiderata o non sia possibile per l'assenza dell'equivalenza). Della questione del riconoscimento e delle iscrizioni di adozioni effettuate all'estero si è occupato altresì KUPFER, Praktische Aspekte der Eintragung von ausländischen Adoptionen in den Zivilstandsregistern, in Rivista dello stato civile, 1973, pagg. 287 segg. Sono colà richiamati i presupposti per il riconoscimento e l'iscrizione: equivalenza con un corrispondente istituto del diritto svizzero, decisione cresciuta in giudicato, competenza internazionale dell'autorità che ha pronunciato l'adozione, compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (v. anche HEGNAUER, N 86-89 ad art. 268
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
1    L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2    Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.291
3    Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.292
4    Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.293
5    La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell'adottato nel registro dello stato civile.294
CC).
b) Nella fattispecie l'unico aspetto delicato è quello relativo alla competenza internazionale, dato che l'adozione semplice bulgara, equivalente all'adozione semplice svizzera del diritto previgente, non è in alcun modo lesiva dell'ordine pubblico svizzero ed è stata pronunciata in modo definitivo in un procedimento giudiziario, nel corso del quale è stato accertato accuratamente il bene dell'adottando ed è stata rigettata l'opposizione del ministero pubblico. In DTF 104 Ib 6 il Tribunale federale ha, in conformità a quanto deciso dalle autorità cantonali, respinto l'istanza d'iscrizione di un'adozione effettuata in Sri Lanka da coniugi domiciliati in Svizzera, considerando determinante la competenza, stabilita dall'art. 8a cpv. 1 LR, dell'autorità del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti. Con tale decisione il Tribunale federale ha, in materia di riconoscimento di un'adozione straniera, esteso l'applicazione di una norma, che di per sé regola soltanto la competenza diretta delle autorità svizzere, alla cosiddetta competenza indiretta. Questa giurisprudenza è stata qualificata con motivi di un certo peso da A. BUCHER (Schweizerische Juristische Kartothek n. 158, pag. 6) come troppo categorica. Nondimeno, nel caso concreto oggetto di quella sentenza essa appare giustificata anche per il fatto che si trattava di un'adozione piena e che era d'uopo impedire che le rigorose condizioni previste negli art. 264
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 264 - 1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.
1    Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.
2    Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.
(cura ed educazione durante almeno due anni) e 268a CC
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(indagini approfondite sulle circostanze essenziali sotto il profilo sociale) non fossero adempiute; a tale rischio può invero dar luogo la legislazione di taluni Stati dell'Asia o dell'America latina, che consentiva (o tuttora consente) l'uscita dal paese dei loro bambini soltanto dopo che fosse stata pronunciata l'adozione (cfr. VOLKEN, op.cit., pag. 97 n. 25). Nel caso presente la situazione è diversa, perché s'è in presenza di un'adozione semplice di una figliastra 17enne (il diritto svizzero agevola l'adozione di un figliastro, v. art. 264a cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 264a - 1 I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.
1    I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.
2    È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.
CC), i cui interessi sembrano essere stati presi in debita considerazione. La competenza delle autorità bulgare non può essere fondata sull'art. 8 LR previgente, durante la cui vigenza ha avuto luogo l'adozione, dato che esso rinviava al diritto dello Stato d'origine dell'adottante (DTF 79 I 324 consid. 1), né sulla Convenzione del 15 novembre 1965 sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni in materia d'adozione, che non è applicabile nei rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria e che stabilisce, d'altronde, la competenza delle autorità dello Stato in cui l'adottante ha la sua residenza abituale o delle autorità dello Stato d'origine dell'adottante (v. al riguardo DTF 104 Ib 7). La dottrina richiamata dall'Ufficio federale di giustizia nelle proprie osservazioni auspica che sia tenuto conto tanto della legge dello Stato dell'adottante, quanto di quella dello Stato dell'adottando, e ciò al fine di prevenire situazioni giuridiche claudicanti. Tale dottrina non suffraga peraltro nella fattispecie la competenza esclusiva delle autorità bulgare. L'Ufficio federale di giustizia è favorevole alla richiesta iscrizione essenzialmente perché l'adozione bulgara di cui trattasi è più consona alla vigente forma dell'adozione svizzera di quanto non lo fosse la precedente adozione semplice svizzera; presenta grandi affinità con l'adozione svizzera di un figliastro, le cui condizioni sono meno rigorose; è cresciuta in giudicato e non è contraria all'ordine pubblico svizzero. Detto Ufficio rileva pure che s'è inoltre creata una certa prassi a favore dell'iscrizione di adozioni semplici straniere (anche di quelle intervenute prima del 1o aprile 1973). La questione della competenza dell'autorità estera permane nondimeno. In realtà, il diritto svizzero non conosce un criterio di collegamento che faccia capo all'adottando nell'ambito del diritto internazionale privato (cfr. BAECHLER, Das neue materielle und internationale
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Adoptionsrecht der Schweiz, in Rivista dello stato civile, 1972, pagg. 327 n. 2 e 330 n. 3, e, più recentemente, GROSS, La reconnaissance de l'adoption étrangère en Suisse: conditions et effets, tesi Losanna 1986, pagg. 34 e 39). Ciò è dovuto al fatto che s'intende assimilare nella maggior misura possibile l'adozione al rapporto di filiazione nel matrimonio; tale scopo può essere realizzato nel modo migliore se l'autorità che pronuncia l'adozione è in grado di acclarare e di vagliare tutte le circostanze relative all'adozione al domicilio dell'adottante o degli adottanti (BAECHLER, op.cit., pag. 334 n. 5). Deve tuttavia ammettersi che questo aspetto è d'importanza minore nel caso dell'adozione semplice. Neppure il disegno di legge federale sul diritto internazionale privato prevede una diversa soluzione. Il suo art. 76 cpv. 1 (nella tesi di Gross, op.cit., pag. 36, è citato il corrispondente art. 77 del progetto della Commissione peritale, che diverge peraltro in parte dal testo proposto dal Consiglio federale) stabilisce che le adozioni straniere sono delibate in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o d'origine dell'adottante o dei coniugi adottanti. Tale disposizione non ha dato luogo ad opposizioni ed è stata approvata senza discussione nelle Camere federali.

4. Nella fattispecie non è tuttavia necessario decidere la questione della competenza dell'autorità bulgara ai fini del riconoscimento in Svizzera dell'adozione pronunciata dal Tribunale popolare di Sofia. Le circostanze particolari dell'adozione di cui trattasi inducono infatti già di per sé a respingere l'istanza d'iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile. È pacifico che l'adozione in parola era destinata a produrre i suoi effetti soltanto in Bulgaria, ossia nello Stato in cui era sempre stata domiciliata l'adottata. Finché il padre adottivo era in vita non è mai stata chiesta l'iscrizione dell'adozione nel registro svizzero delle famiglie, né l'adozione è stata ripetuta in Svizzera. Inoltre è pure incontestato che l'iscrizione litigiosa non è stata chiesta al fine di ottenere una conferma del grado di parentela, bensì per ragioni successorie. Se a torto - come rilevato dall'Ufficio federale di giustizia - l'autorità cantonale ha escluso la legittimazione della figlia adottiva a chiedere l'iscrizione, va tuttavia tenuto conto che la ricorrente non mira a far accertare un fatto di stato civile, bensì la sua qualità di erede. Essa omette tuttavia di considerare che l'assenza di un'iscrizione in Svizzera dell'adozione straniera non toglie validità a
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quest'ultima (l'iscrizione non ha effetto costitutivo) e che le rimane integra la possibilità di far valere avanti il giudice ordinario nella procedura di divisione della successione i diritti sgorganti dal rapporto di adozione e di pretendere così la quota spettantele (v. al proposito GROSS, op.cit., pagg. 67-70). Ai fini del presente giudizio è comunque determinante che per il diritto bulgaro l'adozione semplice, ai sensi dell'art. 55 del codice della famiglia, viene meno in caso di morte dell'adottante, pur conservando l'adottato come tale i suoi diritti successori nei confronti dell'adottante (art. 56 cpv. 4 del codice della famiglia). Tale circostanza era già stata menzionata dall'Ufficio federale di giustizia nel suo parere del 18 settembre 1984. Ne discende che la ricorrente non ha diritto d'ottenere l'iscrizione di un rapporto di parentela che è venuto meno il 12 giugno 1984 con il decesso di X. Le sue pretese successorie restano per converso riservate.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 113 II 106
Data : 14. aprile 1987
Pubblicato : 31. dicembre 1987
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 113 II 106
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Adozione; riconoscimento e iscrizione in Svizzera di un'adozione straniera. 1. Presupposti del riconoscimento e dell'iscrizione


Registro di legislazione
CC: 264 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 264 - 1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.
1    Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.
2    Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.
264a 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 264a - 1 I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.
1    I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.
2    È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.
268
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
1    L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2    Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.291
3    Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.292
4    Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.293
5    La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell'adottato nel registro dello stato civile.294
CC tit fin: 12a  12b
all.: 8a  55
Registro DTF
104-IB-6 • 113-II-106 • 79-I-321
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
abuso di diritto • adozione semplice • analogia • asia • aumento • autorità cantonale • autorità di vigilanza • autorità giudiziaria • autorità straniera • autorizzazione o approvazione • avviso • azione • bulgaro • calcolo • cio • cittadinanza svizzera • competenza diretta • competenza esclusiva • competenza indiretta • competenza internazionale • concordanza • condizione • coniuge • consiglio federale • decesso • decisione pregiudiziale • decisione straniera • decisione • dibattimento • dipartimento federale • direttive anticipate del paziente • diritto civile • diritto esclusivo • diritto internazionale privato • diritto interno • diritto successorio • diritto svizzero • domicilio all'estero • domicilio in svizzera • effetto costitutivo • entrata in vigore • equivalenza • erede legittimo • federalismo • figlio • figlio adottivo • forza di cosa giudicata • genitore adottivo • internazionale • iscrizione • legge federale sul diritto internazionale privato • leso • losanna • mania • materia d'insegnamento • menzione • ministero pubblico • motivo • nato • nipote • ordinanza sullo stato civile • ordine pubblico • persona interessata • porzione legittima • prassi giudiziaria e amministrativa • progetto di legge • questio • rapporto di filiazione • rapporto tra • registro dello stato civile • residenza abituale • riconoscimento della decisione • ricorrente • ricorso di diritto amministrativo • ripartizione dei compiti • ripetibili • salario • scopo • situazione giuridica • sri lanka • stato civile • stato d'origine • stato • tribunale federale • ufficio federale di giustizia • vedovo
FF
1971/II/132