113 II 106
20. Sentenza del 14 aprile 1987 della II Corte civile nella causa Y. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Adoption; Anerkennung und Eintragung einer ausländischen Adoption in der Schweiz.
- 1. Voraussetzungen der Anerkennung und Eintragung einer Adoption (hier: einfache Adoption) eines Ausländers (bulgarischer Herkunft), die im Ausland (Bulgarien) von einem in der Schweiz lebenden Schweizer erwirkt wurde: Die Adoption muss einer dem schweizerischen Recht bekannten Form der Adoption entsprechen, in Kraft getreten sein, nachdem sie durch eine international zuständige Behörde ausgesprochen worden ist, und mit dem schweizerischen Ordre public in Einklang stehen (E. 1-3a).
- 2. Ist im vorliegenden Fall die Voraussetzung der internationalen Zuständigkeit gegeben? (E. 3b). Frage offengelassen, da die einfache Adoption nach dem Tod des Adoptierenden ohnehin in der Schweiz nicht mehr eingetragen werden kann; denn nach bulgarischem Recht beendet der Tod, unter Vorbehalt der erbrechtlichen Ansprüche des Adoptierten gegenüber dem Adoptierenden, das Adoptivverhältnis (E. 4).
- 3. Der Umstand, dass die bulgarische einfache Adoption im schweizerischen Zivilstandsregister nicht eingetragen werden kann, hindert den in Bulgarien wohnenden Adoptierten bulgarischer Herkunft nicht, seine Rechte an dem in der Schweiz eröffneten Nachlass des Adoptierenden, der in der Schweiz Wohnsitz hatte, geltend zu machen, obwohl durch dessen Tod das Adoptionsverhältnis untergegangen ist (E. 4).
Regeste (fr):
- Adoption; reconnaissance et inscription en Suisse d'une adoption étrangère.
- 1. Conditions de la reconnaissance et de l'inscription en Suisse de l'adoption (en l'espèce: adoption simple) d'un étranger (de nationalité bulgare) effectuée à l'étranger (Bulgarie) par un citoyen suisse domicilié en Suisse: l'adoption étrangère doit correspondre à une forme d'adoption connue du droit suisse, être entrée en force après avoir été prononcée par une autorité compétente sur le plan international; elle doit en outre être compatible avec l'ordre public suisse (consid. 1-3a).
- 2. La condition de la compétence internationale est-elle réalisée en l'espèce? (consid. 3b). Question laissée ouverte, car l'adoption simple dont il s'agit ne peut de toute manière pas être inscrite en Suisse après la mort de l'adoptant, circonstance qui, selon le droit bulgare, met fin à l'adoption, sous réserve des droits successoraux de l'adopté vis-à-vis de l'adoptant (consid. 4).
- 3. Le fait que l'adoption simple du droit bulgare ne puisse être inscrite en Suisse n'empêche pas l'adopté bulgare, domicilié en Bulgarie, de faire valoir ses droits dans la succession, ouverte en Suisse, de l'adoptant suisse qui y était domicilié, même si la mort de ce dernier a mis fin à l'adoption (consid. 4).
Regesto (it):
- Adozione; riconoscimento e iscrizione in Svizzera di un'adozione straniera.
- 1. Presupposti del riconoscimento e dell'iscrizione in Svizzera di un'adozione (nella fattispecie: adozione semplice) di uno straniero (cittadino bulgaro), effettuata all'estero (Bulgaria) da parte di un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera: l'adozione straniera deve corrispondere a una forma d'adozione conosciuta dal diritto svizzero, essere cresciuta in giudicato e pronunciata da un'autorità competente sul piano internazionale, ed essere compatibile con l'ordine pubblico svizzero (consid. 1-3a).
- 2. È adempiuto nella fattispecie il requisito della competenza internazionale? (consid. 3b). Questione lasciata indecisa, perché l'adozione semplice di cui trattasi non può comunque essere iscritta in Svizzera dopo la morte dell'adottante, la quale, in virtù del diritto interno bulgaro, fa venir meno l'adozione, con riserva dei diritti successori dell'adottato nei confronti dell'adottante (consid. 4).
- 3. Il fatto che l'adozione semplice bulgara in questione non possa essere iscritta in Svizzera non impedisce all'adottato bulgaro, domiciliato in Bulgaria, di far valere i suoi diritti successori nella successione, aperta in Svizzera, dell'adottante svizzero domiciliato in Svizzera, anche se la morte di quest'ultimo ha fatto venir meno l'adozione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 107
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X., attinente di un comune ticinese, nato nel 1902, adottava il 7 dicembre 1968 a Sofia (Bulgaria) l'abiatica, allora 17enne, della propria moglie (figlia di una figlia di primo letto), Y., di Sofia. L'adozione effettuata mediante decisione del tribunale bulgaro competente non veniva mai iscritta in Svizzera. X. decedeva il 12 giugno 1984 a Zurigo, suo ultimo luogo di domicilio. Egli lasciava quali eredi legittimi la moglie, originariamente cittadina bulgara, nonché la nipote (figlia di un fratello premorto). Il 18 luglio 1985 Y. chiedeva al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (Direzione cantonale dello stato civile), quale autorità di vigilanza in materia di stato civile del cantone d'origine del padre adottivo X., il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile svizzero dell'adozione avvenuta nel 1968 a Sofia. Il menzionato dipartimento respingeva l'istanza con decisione del 2 luglio 1986. Y. ha impugnato tale decisione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, proponendo che l'adozione sia riconosciuta e iscritta. L'autorità cantonale postula la reiezione del gravame, il Dipartimento federale di giustizia e polizia il suo accoglimento.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. L'autorità cantonale ha negato che la ricorrente fosse legittimata a chiedere il riconoscimento e l'iscrizione dell'adozione
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bulgara in Svizzera, rilevando che il diritto, di natura strettamente personale, di proporre tale istanza spettava esclusivamente all'adottante. Questa sua opinione è infondata, poiché il diritto esclusivo dell'adottante, o degli adottanti, di agire nella procedura diretta all'attuazione dell'adozione secondo il diritto interno si esaurisce in tale ambito e non può essere esteso a quello di un'istanza di riconoscimento e d'iscrizione di un'adozione già conclusa, in cui la legitimazione spetta ad ogni persona interessata.
2. Gli effetti dell'adozione pronunciata in Bulgaria espressamente in base all'art. 55 del codice della famiglia bulgaro corrispondono all'adozione semplice vigente in passato in diritto svizzero (quello bulgaro conosce d'altronde anche l'adozione piena, regolata nell'art. 54 del citato codice). La relazione di parentela è quindi sorta soltanto tra l'adottante X. e l'adottata ricorrente, la quale è divenuta così erede nei confronti del padre adottivo.
Al riconoscimento dell'adozione semplice bulgara non osta l'ordine pubblico svizzero. Il fatto che il diritto svizzero vigente preveda ormai solo l'adozione piena non può impedire che sia riconosciuta una decisione straniera avente per oggetto una forma d'adozione che è stata l'unica possibile in Svizzera per oltre 60 anni e che continua a rimanere valida (v. art. 12a tit.fin. CC). Un abuso di diritto sarebbe stato ravvisabile semmai soltanto in un'istanza di riconoscimento di un'adozione straniera destinata a pregiudicare gli eredi necessari. Nulla lascia supporre che tale sia il caso. Alla nipote (di un ticinese domiciliato a Zurigo) non spetta alcuna porzione legittima; la porzione legittima della vedova non è toccata dal riconoscimento dell'adozione di cui trattasi.
3. a) Secondo l'art. 8 previgente della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (LR), l'adozione era regolata dalla legge dello Stato d'origine. In virtù degli art. 8a-c LR, entrati in vigore il 1o aprile 1973 per effetto della legge federale del 30 giugno 1972, la legge dello Stato d'origine è stata sostituita da quella dello Stato di domicilio. Per origine e per domicilio s'intendono quelli dell'adottante o degli adottanti. Ai sensi dell'art. 28 n. 2 ultimo periodo LR, i nuovi art. 8a -e valgono anche per gli Svizzeri domiciliati all'estero. La LR si applica tuttavia agli stranieri domiciliati in Svizzera e agli Svizzeri domiciliati all'estero, non invece agli stranieri domiciliati all'estero o agli Svizzeri domiciliati in Svizzera, o a rapporti nazionali misti (come quello della fattispecie, in cui uno
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Svizzero domiciliato in Svizzera ha effettuato un'adozione nello Stato di origine e di domicilio dell'adottato). Va inoltre rilevato che, in occasione della revisione del diritto d'adozione, il legislatore ha consapevolmente rinunciato a disciplinare il riconoscimento di adozioni straniere (messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1971, in FF 1971 II 132). Manca pertanto una disposizione espressa sul riconoscimento di adozioni straniere. Sul riconoscimento è chiamata a decidere, con effetti generali, l'autorità di vigilanza in materia di stato civile, a cui vanno sottoposti, giusta l'art. 137 dell'ordinanza sullo stato civile, i documenti provenienti dall'estero. Riservata rimane una decisione pregiudiziale dell'autorità giudiziaria, ove, per esempio, una persona adottata all'estero rivendichi una quota ereditaria in un procedimento successorio pendente in Svizzera. Per agevolare la soluzione delle questioni che sorgono nell'ambito di adozioni internazionali, la Divisione federale della giustizia (oggi: Ufficio federale di giustizia) ha inviato direttive alle autorità di vigilanza cantonali in materia di stato civile il 28 maggio 1975. Tali direttive distinguono tra adozioni pronunciate all'estero prima del 1o aprile 1973 e adozioni pronunciate all'estero dopo questa data. Le adozioni della prima categoria potevano, in analogia con la possibilità di conversione stabilita dall'art. 12b tit.fin. CC, essere sottoposte al nuovo diritto svizzero di adozione entro il termine di cinque anni dal 1o aprile 1973, ed essere quindi iscritte nel registro d'origine quali adozioni piene. Nel caso concreto non è stato fatto uso di questa facoltà, né l'adozione semplice bulgara è stata sostituita o completata da una nuova adozione piena secondo il diritto svizzero. Per quanto concerne la seconda categoria (sotto la quale non può essere sussunta l'adozione litigiosa, dato che essa ha avuto luogo nel 1968), va osservato che il riconoscimento e l'iscrizione quali adozioni semplici nel registro svizzero delle famiglie di adozioni semplici pronunciate all'estero sono ritenuti senz'altro possibili. Oltre il requisito dell'equivalenza sostanziale tra l'adozione semplice straniera e quella del diritto svizzero, e della compatibilità con l'ordine pubblico, dev'essere adempiuto anche il requisito della competenza dell'autorità straniera che ha pronunciato l'adozione (VOLKEN, Adoptionen mit Auslandbeziehungen, in Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts, 1979, pag. 93 n. 19. Le considerazioni di tale autore si attagliano peraltro piuttosto ai casi di adozione piena).
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Sulle direttive di cui sopra della Divisione federale della giustizia si è espresso, in parte criticamente, pure A. BUCHER (Anerkennung und Eintragung von im Ausland ausgesprochenen Adoptionen in der Schweiz, in Rivista dello stato civile, 1977, pagg. 161 segg.), che è anch'egli favorevole all'iscrizione di adozioni semplici pronunciate all'estero quali adozioni semplici (sempreché la loro conversione in adozioni piene non sia desiderata o non sia possibile per l'assenza dell'equivalenza). Della questione del riconoscimento e delle iscrizioni di adozioni effettuate all'estero si è occupato altresì KUPFER, Praktische Aspekte der Eintragung von ausländischen Adoptionen in den Zivilstandsregistern, in Rivista dello stato civile, 1973, pagg. 287 segg. Sono colà richiamati i presupposti per il riconoscimento e l'iscrizione: equivalenza con un corrispondente istituto del diritto svizzero, decisione cresciuta in giudicato, competenza internazionale dell'autorità che ha pronunciato l'adozione, compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (v. anche HEGNAUER, N 86-89 ad art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
b) Nella fattispecie l'unico aspetto delicato è quello relativo alla competenza internazionale, dato che l'adozione semplice bulgara, equivalente all'adozione semplice svizzera del diritto previgente, non è in alcun modo lesiva dell'ordine pubblico svizzero ed è stata pronunciata in modo definitivo in un procedimento giudiziario, nel corso del quale è stato accertato accuratamente il bene dell'adottando ed è stata rigettata l'opposizione del ministero pubblico. In DTF 104 Ib 6 il Tribunale federale ha, in conformità a quanto deciso dalle autorità cantonali, respinto l'istanza d'iscrizione di un'adozione effettuata in Sri Lanka da coniugi domiciliati in Svizzera, considerando determinante la competenza, stabilita dall'art. 8a cpv. 1 LR, dell'autorità del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti. Con tale decisione il Tribunale federale ha, in materia di riconoscimento di un'adozione straniera, esteso l'applicazione di una norma, che di per sé regola soltanto la competenza diretta delle autorità svizzere, alla cosiddetta competenza indiretta. Questa giurisprudenza è stata qualificata con motivi di un certo peso da A. BUCHER (Schweizerische Juristische Kartothek n. 158, pag. 6) come troppo categorica. Nondimeno, nel caso concreto oggetto di quella sentenza essa appare giustificata anche per il fatto che si trattava di un'adozione piena e che era d'uopo impedire che le rigorose condizioni previste negli art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
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(indagini approfondite sulle circostanze essenziali sotto il profilo sociale) non fossero adempiute; a tale rischio può invero dar luogo la legislazione di taluni Stati dell'Asia o dell'America latina, che consentiva (o tuttora consente) l'uscita dal paese dei loro bambini soltanto dopo che fosse stata pronunciata l'adozione (cfr. VOLKEN, op.cit., pag. 97 n. 25). Nel caso presente la situazione è diversa, perché s'è in presenza di un'adozione semplice di una figliastra 17enne (il diritto svizzero agevola l'adozione di un figliastro, v. art. 264a cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
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Adoptionsrecht der Schweiz, in Rivista dello stato civile, 1972, pagg. 327 n. 2 e 330 n. 3, e, più recentemente, GROSS, La reconnaissance de l'adoption étrangère en Suisse: conditions et effets, tesi Losanna 1986, pagg. 34 e 39). Ciò è dovuto al fatto che s'intende assimilare nella maggior misura possibile l'adozione al rapporto di filiazione nel matrimonio; tale scopo può essere realizzato nel modo migliore se l'autorità che pronuncia l'adozione è in grado di acclarare e di vagliare tutte le circostanze relative all'adozione al domicilio dell'adottante o degli adottanti (BAECHLER, op.cit., pag. 334 n. 5). Deve tuttavia ammettersi che questo aspetto è d'importanza minore nel caso dell'adozione semplice. Neppure il disegno di legge federale sul diritto internazionale privato prevede una diversa soluzione. Il suo art. 76 cpv. 1 (nella tesi di Gross, op.cit., pag. 36, è citato il corrispondente art. 77 del progetto della Commissione peritale, che diverge peraltro in parte dal testo proposto dal Consiglio federale) stabilisce che le adozioni straniere sono delibate in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o d'origine dell'adottante o dei coniugi adottanti. Tale disposizione non ha dato luogo ad opposizioni ed è stata approvata senza discussione nelle Camere federali.
4. Nella fattispecie non è tuttavia necessario decidere la questione della competenza dell'autorità bulgara ai fini del riconoscimento in Svizzera dell'adozione pronunciata dal Tribunale popolare di Sofia. Le circostanze particolari dell'adozione di cui trattasi inducono infatti già di per sé a respingere l'istanza d'iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile. È pacifico che l'adozione in parola era destinata a produrre i suoi effetti soltanto in Bulgaria, ossia nello Stato in cui era sempre stata domiciliata l'adottata. Finché il padre adottivo era in vita non è mai stata chiesta l'iscrizione dell'adozione nel registro svizzero delle famiglie, né l'adozione è stata ripetuta in Svizzera. Inoltre è pure incontestato che l'iscrizione litigiosa non è stata chiesta al fine di ottenere una conferma del grado di parentela, bensì per ragioni successorie. Se a torto - come rilevato dall'Ufficio federale di giustizia - l'autorità cantonale ha escluso la legittimazione della figlia adottiva a chiedere l'iscrizione, va tuttavia tenuto conto che la ricorrente non mira a far accertare un fatto di stato civile, bensì la sua qualità di erede. Essa omette tuttavia di considerare che l'assenza di un'iscrizione in Svizzera dell'adozione straniera non toglie validità a
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quest'ultima (l'iscrizione non ha effetto costitutivo) e che le rimane integra la possibilità di far valere avanti il giudice ordinario nella procedura di divisione della successione i diritti sgorganti dal rapporto di adozione e di pretendere così la quota spettantele (v. al proposito GROSS, op.cit., pagg. 67-70). Ai fini del presente giudizio è comunque determinante che per il diritto bulgaro l'adozione semplice, ai sensi dell'art. 55 del codice della famiglia, viene meno in caso di morte dell'adottante, pur conservando l'adottato come tale i suoi diritti successori nei confronti dell'adottante (art. 56 cpv. 4 del codice della famiglia). Tale circostanza era già stata menzionata dall'Ufficio federale di giustizia nel suo parere del 18 settembre 1984. Ne discende che la ricorrente non ha diritto d'ottenere l'iscrizione di un rapporto di parentela che è venuto meno il 12 giugno 1984 con il decesso di X. Le sue pretese successorie restano per converso riservate.