112 IV 48
15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. März 1986 i.S. S. c. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. 2 L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: a le reclute; b il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; c i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; d i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; e il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. 2 L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: a le reclute; b il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; c i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; d i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; e il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. - Eine Vergünstigung kann auch dann eine vorübergehende sein, wenn sie für den Durchschnittsleser erkennbar durch die mengenmässige Beschränkung des Angebots auf die noch vorhandenen Warenbestände zeitlich befristet wird. Eine Sonderregelung gilt unter bestimmten Voraussetzungen bei sog. Resten- und Restpostenverkäufen.
- Die Ankündigung von Preisreduktionen auf den noch vorhandenen Beständen an bestimmten "Saisonartikeln" (Kleidungsstücken usw.) in kurz vor Beginn der offiziellen Ausverkaufszeit verschickten Prospekten eines Versandhauses ist bewilligungspflichtig.
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 1, 20 al. 1 litt. a OL.
- Un avantage peut aussi être qualifié de momentané lorsque, pour le lecteur moyen, il est reconnaissable que l'offre est limitée dans le temps, parce que la quantité de la marchandise en vente est restreinte aux stocks existants. Une règle particulière s'applique, à certaines conditions, en cas de vente de coupons et d'invendus.
- L'annonce de réductions de prix pour le stock restant de certains articles saisonniers (vêtements, etc.), peu avant le début des soldes autorisés, par le moyen de prospectus envoyés par une maison de vente par correspondance est soumise à autorisation.
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1, 20 cpv. 1 lett. a OL.
- Un vantaggio può essere pure considerato temporaneo ove per il lettore medio sia riconoscibile che l'offerta è limitata nel tempo perché la quantità di merce in vendita è limitata alle giacenze esistenti. Una regola particolare si applica, a determinate condizioni, in caso di vendita di scampoli e di saldi.
- L'annuncio di riduzioni di prezzo per le giacenze di certi articoli stagionali (capi d'abbigliamento ecc.), poco prima dell'inizio delle liquidazioni autorizzate, mediante prospeti inviati da una casa di vendita per corrispondenza, è soggetto ad autorizzazione.
Erwägungen ab Seite 49
BGE 112 IV 48 S. 49
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
BGE 112 IV 48 S. 50
Prospekt Nr. 4 vom Januar 1984 auf der Titelseite in gewöhnlich grosser Druckschrift auf einem gelben, schrägstehenden Balken sowie auf S. 3 und 8 an weniger auffälliger Stelle und ohne gelben Balken; im Prospekt Nr. 6 vom Januar 1985 lediglich auf S. 3 und 8 in der letztgenannten Form): "Bei allen diesen Angeboten handelt es sich um aktuelle Saison-Artikel aus dem Katalog. Damit wir Sie bestmöglichst bedienen können, bitten wir Sie, uns ... auch einen gewünschten Ersatz-Artikel bekanntzugeben." b) Nach Auffassung der Vorinstanz erweckten die beiden Prospekte beim Durchschnittsleser angesichts der gesamten Umstände den Eindruck, dass damit eine vorübergehende Preisreduktion im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in: |
|
a | capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; |
b | Comando Operazioni, comprendente: |
b1 | il Servizio informazioni militare, |
b2 | le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, |
b3 | le quattro divisioni territoriali, |
b4 | il comando polizia militare, |
b5 | le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, |
b6 | il Centro di competenza SWISSINT, |
b7 | il comando forze speciali; |
c | Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; |
cbis | Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; |
d | Comando Istruzione, comprendente: |
d1 | l'Istruzione superiore dei quadri, |
d2 | cinque formazioni d'addestramento, |
d3 | il personale dell'esercito. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in: |
|
a | capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; |
b | Comando Operazioni, comprendente: |
b1 | il Servizio informazioni militare, |
b2 | le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, |
b3 | le quattro divisioni territoriali, |
b4 | il comando polizia militare, |
b5 | le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, |
b6 | il Centro di competenza SWISSINT, |
b7 | il comando forze speciali; |
c | Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; |
cbis | Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; |
d | Comando Istruzione, comprendente: |
d1 | l'Istruzione superiore dei quadri, |
d2 | cinque formazioni d'addestramento, |
d3 | il personale dell'esercito. |
BGE 112 IV 48 S. 51
c) Auch wenn man mit dem Beschwerdeführer davon ausgeht, der Durchschnittsleser habe die beiden Prospekte in dem Sinne verstanden, dass die Fa. X. die darin genannten Waren so lange zu den herabgesetzten Preisen verkaufe, bis die noch vorhandenen Bestände erschöpft seien, enthalten die inkriminierten Prospekte die öffentliche Ankündigung einer vorübergehenden Vergünstigung im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |
BGE 112 IV 48 S. 52
eintrafen und darin ein Hinweis fehlte, dass auch ausserhalb der Ausverkaufszeiten Resten oder Restposten zu ähnlich stark reduzierten Preisen verkauft werden, erschien die angekündigte Veranstaltung dem Durchschnittsleser als bewilligungspflichtiger Inventurausverkauf (DAVID, op. cit., S. 272; vgl. auch RUDOLF FLÜELER, Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens in der Schweiz, Diss. BE 1957, S. 69 f., B. VON BÜREN, Kommentar zum BG über den unlauteren Wettbewerb, 1957, S. 228). Dieser Eindruck wurde durch die Bitte des Anbieters um Angabe eines Ersatzartikels bestätigt; damit wurde noch besonders auf die mengenmässige Beschränkung des Angebots hingewiesen und dem Adressaten rasches Zugreifen nahegelegt. In den inkriminierten Prospekten deutete nichts darauf hin, dass das Angebot der darin genannten Waren zu stark reduzierten Preisen zum ordentlichen Geschäftsgang der Fa. X. gehöre und auch ausserhalb der Ausverkaufszeiten ständig gelte oder doch in regelmässigen Abständen wiederholt werde. Der Beschwerdeführer hat dies denn auch weder nachgewiesen noch behauptet. Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die in den fraglichen Prospekten angepriesenen Waren im Zeitpunkt der Ankündigung überhaupt als "Resten" im Sinne der zitierten Empfehlungen des BIGA und der Rechtsprechung zu betrachten sind. d) Die fraglichen Prospekte erweckten demnach beim Durchschnittsleser angesichts ihrer Aufmachung, des Zeitpunkts ihrer Verteilung und der Art der darin angepriesenen Waren den Eindruck, dass ihm vorübergehend vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden. Indem der Beschwerdeführer eine solche Veranstaltung öffentlich ankündigte, ohne im Besitz der erforderlichen Bewilligung zu sein, erfüllte er den Tatbestand von Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito - 1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
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1 | L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. |
2 | L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: |
a | le reclute; |
b | il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; |
c | i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; |
d | i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; |
e | il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. |