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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 2 Articolazione dell'esercito |
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| L'esercito si articola in: | ||||||
| capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; | ||||||
| Comando Operazioni, comprendente:il Servizio informazioni militare,le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,le quattro divisioni territoriali,il comando polizia militare,le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,il Centro di competenza SWISSINT,il comando forze speciali; | ||||||
| il Servizio informazioni militare, | ||||||
| le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, | ||||||
| le quattro divisioni territoriali, | ||||||
| il comando polizia militare, | ||||||
| le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, | ||||||
| il Centro di competenza SWISSINT, | ||||||
| il comando forze speciali; | ||||||
| Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; | ||||||
| Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; | ||||||
| Comando Istruzione, comprendente:l'Istruzione superiore dei quadri,cinque formazioni d'addestramento,il personale dell'esercito. | ||||||
| l'Istruzione superiore dei quadri, | ||||||
| cinque formazioni d'addestramento, | ||||||
| il personale dell'esercito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [4] Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [6] Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 2 Articolazione dell'esercito |
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| L'esercito si articola in: | ||||||
| capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito; | ||||||
| Comando Operazioni, comprendente:il Servizio informazioni militare,le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,le quattro divisioni territoriali,il comando polizia militare,le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,il Centro di competenza SWISSINT,il comando forze speciali; | ||||||
| il Servizio informazioni militare, | ||||||
| le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate, | ||||||
| le quattro divisioni territoriali, | ||||||
| il comando polizia militare, | ||||||
| le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA, | ||||||
| il Centro di competenza SWISSINT, | ||||||
| il comando forze speciali; | ||||||
| Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare; | ||||||
| Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta; | ||||||
| Comando Istruzione, comprendente:l'Istruzione superiore dei quadri,cinque formazioni d'addestramento,il personale dell'esercito. | ||||||
| l'Istruzione superiore dei quadri, | ||||||
| cinque formazioni d'addestramento, | ||||||
| il personale dell'esercito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [4] Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). [6] Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
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RS 513.1 OEs Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito |
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| L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
| L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono: | ||||||
| le reclute; | ||||||
| il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni; | ||||||
| i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza; | ||||||
| i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; | ||||||
| il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||