Urteilskopf

111 III 33

7. Sentenza 10 aprile 1985 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa società anonima Y contro coniugi X (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 34

BGE 111 III 33 S. 34

A.- I coniugi X hanno ottenuto il 12 agosto 1983 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona la notifica alla ditta Y S.A. di un precetto esecutivo in via cambiaria die Fr. 200'000.-- più interessi e spese. La domanda era corredata del seguente titolo: Lausanne, le 7 mai 1982 B.P. Fr. 200'000.--
Au 31 juillet 1983 veuillez payer cette lettre de change à l'ordre de M. et Mme X à Sementina/TI la somme de deux cent mille francs. Valeur en compte que passerez selon avis au Crédit Suisse Morges (firmato) Z.
Il documento reca l'avallo della ditta Y S.A. Alla cambiale è allegato un protesto per mancato pagamento.

B.- Il 22 agosto 1983 la ditta escussa ha fatto opposizione e il giorno medesimo è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, autorità di vigilanza, obiettando la nullità della cartavalore e la mancata legittimazione a procedere dei coniugi X. La corte ha respinto il reclamo il 22 febbraio 1985; ha rilevato che il titolo appare provvisto di tutti i requisiti essenziali e che una maggior disamina delle censure sarebbe spettata al giudice competente a statuire sull'opposizione.

BGE 111 III 33 S. 35

C.- Adito il Tribunale federale l'11 marzo 1985, la ditta Y S.A. postula l'annullamento della sentenza impugnata e del precetto esecutivo in via cambiaria. Con decreto del 18 marzo 1985 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, accordato al ricorso effetto sospensivo, ha conferito facoltà di risposta ai creditori e all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona. Quest'ultimo si riconferma nel proprio operato, rimettendosi in ogni modo al giudizio del Tribunale federale. I coniugi X propongono invece di respingere il ricorso.


Erwägungen


Considerando in diritto:


1. Le pretese derivanti da cambiale, vaglia cambiario (pagherò) o assegno bancario (chèque), anche se garantite da pegno, sono suscettibili - qualora il creditore lo richieda - di esecuzione cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento (art. 177 cpv. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 177  
  1.   Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
  2.   Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
LEF). Prima di dar seguito a una domanda siffatta l'ufficiale deve verificare gli estremi dell'esecuzione cambiaria (art. 178 cpv. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 178  
  1.   Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
  2.   Il precetto contiene:
1.   le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2. [1]   l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;
3. [2]   l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
4. [3]   l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
  3.   Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF), e cioè: a) che il debitore soggiaccia alla procedura di fallimento (art. 39 e
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 178  
  1.   Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
  2.   Il precetto contiene:
1.   le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2. [1]   l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;
3. [2]   l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
4. [3]   l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
  3.   Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
40 LEF); b) che il titolo esibito possegga tutti i requisiti essenziali di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario (art. 991
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 991  
  La cambiale contiene:
1.   la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.   l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.   il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.   l'indicazione della scadenza;
5.   l'indicazione del luogo di pagamento;
6.   il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7.   l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8.   la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
, 1096
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1096  
  Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
1.   la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.   la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3.   l'indicazione della scadenza;
4.   l'indicazione del luogo di pagamento;
5.   il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
6.   l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7.   la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
e 1100
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1100  
  L'assegno bancario (chèque) contiene:
1.   la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto:
2.   l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.   in nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.   l'indicazione del luogo di pagamento;
5.   l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6.   la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
CO); c) che il titolo costituisca un'obbligazione cambiaria del debitore; ciò si riscontra - in genere - quando il debitore ha sottoscritto la cambiale come traente, accettante (trattario), girante o avallante (art. 1044
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1044  
  1.   Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
  2.   Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.
  3.   Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
  4.   L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
, 1099
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1099  
  1.   L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.
  2.   Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.
, 1143 n. 12
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1143  
  1.   Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario:
1.   articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria;
10.   articolo 1042 sull'avviso;
11.   articolo 1043 sulla dispensa dal protesto;
12.   articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;
13.   articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza;
14.   articolo 1052 sull'indebito arricchimento;
15.   articolo 1053 sul trasferimento della provvista;
16.   articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;
17.   articolo 1068 sulle alterazioni;
18.   articoli 1070 e 1071 sull'interruzione della prescrizione;
19.   articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull'ammortamento;
2.   articolo 993 sulla cambiale all'ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo;
20.   articoli 1083 a 1085 su l'esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano;
21.   articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l'esercizio del regresso.
3.   articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco;
4.   articoli 1003 a 1005 sulla girata;
5.   articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie;
6.   articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura;
7.   articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell'avallo;
8.   articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale;
9.   articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto;
  2.   Non si applicano all'assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l'accettazione della cambiale.
  3.   Per essere applicabili all'assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell'articolo 1128 numeri 2 e 3.
CO). Il trattario (art. 991 n
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1129  
  1.   Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
  2.   Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
. 3 CO) che non ha accettato la cambiale a norma dell'art. 1015
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1015  
  1.   L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.
  2.   Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.
CO non ha contratto alcuna obbligazione di cambio e non può in nessun caso essere escusso in via cambiaria. (Si veda la circolare n. 23 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, del 3 settembre 1895, pubblicata in: HUGUENIN/BERTA, Raccolta delle prescrizioni federali in tema di esecuzione e fallimento, Zurigo 1912, pag. 227; edizione francese in: JÄGER/KRAUSKOPF-PENEVEYRE, La poursuite pour dettes et la faillite, 12a edizione, pag. 90 seg. e FF 1911 IV 43 seg.; edizione tedesca in: WALDER-BOHNER, Schuldbetreibung und Konkurs, 11a edizione, pag. 447 segg. e BBl 1911 IV 41 seg.). Non incombe all'Ufficio d'esecuzione vagliare la fondatezza sostanziale del titolo prodotto; se tuttavia il documento difetta, già

BGE 111 III 33 S. 36


manifestamente, di esigenze formali, l'Ufficio deve rifiutare la notifica del precetto esecutivo in via cambiaria (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3a edizione, nota 12 al § 37; FAVRE, Droit des poursuites, 3a edizione, pag. 278 n. 3; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2a edizione, vol. II, pag. 20 seg.; JÄGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, nota 1 ad art. 178
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 178  
  1.   Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
  2.   Il precetto contiene:
1.   le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2. [1]   l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;
3. [2]   l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
4. [3]   l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
  3.   Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF; DTF 67 III 152).

2. Nel caso specifico il titolo presentato dai creditori è designato espressamente come cambiale (lettre de change); deve adempiere quindi i requisiti dell'art. 991
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 991  
  La cambiale contiene:
1.   la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.   l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.   il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.   l'indicazione della scadenza;
5.   l'indicazione del luogo di pagamento;
6.   il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7.   l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8.   la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
CO. Ora, secondo la ditta escussa, il documento non contiene l'indicazione del trattario (art. 991 n
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1129  
  1.   Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
  2.   Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
. 3 CO), il Credito Svizzero di Morges essendo solo luogo del pagamento (art. 991 n
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1129  
  1.   Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
  2.   Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
. 5 CO). L'autorità cantonale e i creditori affermano invece che l'ente chiamato a pagare è proprio tale istituto. a) Il testo della cartavalore è equivoco. La menzione relativa al Credito Svizzero si trova bensì nello spazio riservato ordinariamente al nome del trattario, ma la locuzione au "Crédit Suisse" può anche far parte della frase "Valeur en compte que passerez selon avis". D'altro lato la denominazione del trattario costituisce, nell'uso comune, un periodo a sé stante che inizia di solito con una maiuscola; inoltre la preposizione "à" riesce desueta nel francese corrente per indicare il destinatario di una missiva. Sia come sia, il problema non può essere deciso sulla sola scorta della cambiale. Questa, invero, è accompagnata dal protesto, atto senza dubbio idoneo a precisarne il senso. Certo, la consegna del protesto non è contemplata dall'art. 177 cpv. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 177  
  1.   Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
  2.   Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
LEF, nondimeno essa appare indispensabile ove il protesto rappresenti la premessa degli effetti cambiari invocati dal creditore (FRITZSCHE, op.cit., vol. II, pag. 19 n. 2 con richiamo alla tesi di Isidor RIEMER, Die Wechselbetreibung, Zurigo 1923, pag. 39; JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964, pag. 285). È quanto avviene in concreto, l'esecuzione litigiosa fondandosi sull'avallo prestato dalla ricorrente (art. 1034
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1034  
  1.   Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
  2.   Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
  3.   Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.
  4.   Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
  5.   In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
  6.   In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
in relazione con gli art. 1020
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1020  
  1.   Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
  2.   Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
segg. e 1044 CO). La cambiale e il protesto formano così un insieme che dev'essere esaminato nel suo complesso per appurare se, a prima vista, il titolo permetta un'esecuzione cambiaria. b) Nella specie il protesto fuga chiaramente l'ambiguità della cambiale. Dallo stesso emerge che trattario e traente sono le

BGE 111 III 33 S. 37


identiche persone, mentre il Credito Svizzero di Morges è semplice luogo del pagamento. Dati simili presupposti l'ufficiale e l'autorità di vigilanza non erano abilitati a scostarsi dal tenore dei documenti acclusi alla domanda d'esecuzione, né potevano giudicare i medesimi in base alla congettura che il protesto contenesse un errore, tale ipotesi non trovando alcuna conferma evidente e indiscutibile. Anzi, come si è illustrato, il protesto si dimostra un rimedio interpretativo di assoluta validità, quanto meno dal profilo formale. La cartavalore in questione risulta pertanto una cambiale tratta sul traente, circostanza lecita in virtù dell'art. 993 cpv. 2
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 993  
  1.   La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.
  2.   Può essere tratta sullo stesso traente.
  3.   Può essere tratta per conto di un terzo.
CO. Se non che, il trattario non figura per nulla sul titolo, ove le persone traenti sono nominate una sola volta, appunto in codesta loro qualità. Ne discende che il documento non può raffigurare una cambiale (art. 992 cpv. 1
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 992  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.
  4.   La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
CO).

3. I creditori eccepiscono che, quand'anche non fosse una cambiale, il titolo sarebbe in ogni modo un vaglia cambiario. La tesi non ha consistenza. Intanto il documento non porta la designazione del titolo (art. 1096 n
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 992  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.
  4.   La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
. 1 CO), che è requisito essenziale (art. 1097 cpv. 1
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1097  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.
  4.   Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
CO); in secondo luogo, pur supponendo che l'uso del termine "lettre de change" invece di "billet à ordre" sia dovuto a palese svista (cfr. GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, 7a edizione, pag. 834 n. 2b; DE SEMO, Trattato di diritto cambiario, 3a edizione, pag. 266 n. 293), giova aggiungere che il documento manca altresì della promessa incondizionata di pagare (art. 1096 n
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 992  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.
  4.   La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
. 2 CO), la quale è a suo turno elemento di validità (art. 1097 cpv. 1
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1097  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.
  4.   Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
CO). Un vaglia cambiario che reca l'espressione 2veuillez payer" invece di "je payerai" senza designazione di un trattario è, per vero, radicalmente nullo: esso non vale come vaglia cambiario poiché è sfornito della promessa di pagare e non vale come cambiale poiché non indica chi è chiamato al pagamento (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, Parigi 1938, pag. 404). Non fondandosi su un titolo conforme all'art. 177 cpv. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 177  
  1.   Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
  2.   Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
LEF, la richiesta dei creditori non poteva quindi dar luogo a esecuzione cambiaria.

Dispositiv


Per questi motivi, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il precetto esecutivo in via cambiaria emesso il 12 agosto 1983 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona è annullato.
111 III 33 10. aprile 1985 31. dicembre 1985 Tribunale federale 111 III 33 DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Oggetto Esecuzione cambiaria: condizioni, validità del titolo, esigenza del protesto (art. 177 e 178 cpv. 1...

Registro di legislazione
CO 991
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 991  
  La cambiale contiene:
1.   la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.   l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.   il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.   l'indicazione della scadenza;
5.   l'indicazione del luogo di pagamento;
6.   il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7.   l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8.   la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
CO 991 n CO 992
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 992  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.
  4.   La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
CO 993
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 993  
  1.   La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.
  2.   Può essere tratta sullo stesso traente.
  3.   Può essere tratta per conto di un terzo.
CO 1015
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1015  
  1.   L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.
  2.   Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.
CO 1020
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1020  
  1.   Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
  2.   Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
CO 1034
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1034  
  1.   Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
  2.   Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
  3.   Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.
  4.   Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
  5.   In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
  6.   In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
CO 1044
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1044  
  1.   Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
  2.   Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.
  3.   Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
  4.   L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
CO 1096
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1096  
  Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
1.   la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.   la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3.   l'indicazione della scadenza;
4.   l'indicazione del luogo di pagamento;
5.   il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
6.   l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7.   la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
CO 1096 n CO 1097
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1097  
  1.   Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.
  2.   Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
  3.   In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.
  4.   Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
CO 1098
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1098  
  1.   In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:la girata (art. 1001 a 1010);la scadenza (art. 1023 a 1027);il pagamento (art. 1028 a 1032);il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);le copie (art. 1066 e 1067);le alterazioni (art. 1068);la prescrizione (art. 1069 a 1071);l'ammortamento (art. 1072 a 1080);i giorni festivi, il computo dei termini, l'inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).
  2.   Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d'interessi (art. 995), le differenze nell'indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).
  3.   Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (art. 1020 e 1022); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.
CO 1099
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1099  
  1.   L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.
  2.   Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.
CO 1100
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1100  
  L'assegno bancario (chèque) contiene:
1.   la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto:
2.   l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.   in nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.   l'indicazione del luogo di pagamento;
5.   l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6.   la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
CO 1129
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1129  
  1.   Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
  2.   Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
CO 1143
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1143  
  1.   Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario:
1.   articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria;
10.   articolo 1042 sull'avviso;
11.   articolo 1043 sulla dispensa dal protesto;
12.   articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;
13.   articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza;
14.   articolo 1052 sull'indebito arricchimento;
15.   articolo 1053 sul trasferimento della provvista;
16.   articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;
17.   articolo 1068 sulle alterazioni;
18.   articoli 1070 e 1071 sull'interruzione della prescrizione;
19.   articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull'ammortamento;
2.   articolo 993 sulla cambiale all'ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo;
20.   articoli 1083 a 1085 su l'esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano;
21.   articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l'esercizio del regresso.
3.   articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco;
4.   articoli 1003 a 1005 sulla girata;
5.   articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie;
6.   articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura;
7.   articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell'avallo;
8.   articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale;
9.   articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto;
  2.   Non si applicano all'assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l'accettazione della cambiale.
  3.   Per essere applicabili all'assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell'articolo 1128 numeri 2 e 3.
LEF 39 e LEF 177
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 177  
  1.   Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
  2.   Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
LEF 177 e LEF 178
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 178  
  1.   Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
  2.   Il precetto contiene:
1.   le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2. [1]   l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;
3. [2]   l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
4. [3]   l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
  3.   Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Registro DTF
FF