110 V 103
17. Sentenza del 7 maggio 1984 nella causa Cagnazzo contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
Regeste (de):
- Art. 8 lit. b des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit, Art. 1 des Zusatzprotokolls zur schweizerisch-italienischen Zusatzvereinbarung vom 4. Juli 1969 (in Kraft seit 25. Februar 1974).
- Die Zugehörigkeit zur italienischen Sozialversicherung im Sinne von Art. 8 lit. b des Abkommens wird aufgrund von Art. 1 des Zusatzprotokolls erst von dem Zeitpunkt an anerkannt, ab welchem der italienische Staatsangehörige eine Invalidenpension der italienischen Sozialversicherung bezieht, und nicht von dem Zeitpunkt an, in welchem ein allfälliger Anspruch entstanden sein könnte.
Regeste (fr):
- Art. 8 let. b de la Convention italo-suisse relative à la sécurité sociale, art. 1 du Protocole additionnel à l'Avenant italo-suisse du 4 juillet 1969 (entré en vigueur le 25 février 1974).
- L'affiliation à l'assurance italienne au sens de l'art. 8 let. b de la Convention, en vertu de l'art. 1er du Protocole additionnel, n'est reconnue qu'à partir du moment où le ressortissant italien est mis au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurances sociales italiennes et non du moment où un droit éventuel à une telle prestation aurait pris naissance.
Regesto (it):
- Art. 8 lett. b
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 8 - 1 Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
1 Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 2 Entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano. IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 1 - Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e il Libano completa l'Accordo di libero scambio firmato dal Libano e dagli Stati dell'AELS il 24 giugno 20043, in particolare in relazione con l'articolo 4 paragrafo 2.
- L'iscrizione all'assicurazione italiana ai sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione in virtù dell'art. 1 Protocollo aggiuntivo è riconosciuta soltanto a decorrere dal momento in cui il cittadino italiano è posto al beneficio di una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane e non dal momento in cui sarebbe sorta un'eventuale pretesa alla stessa.
Sachverhalt ab Seite 103
BGE 110 V 103 S. 103
A.- Il cittadino italiano Brizio Cagnazzo ha lavorato in Svizzera sino al 1964 e successivamente si è trasferito in Germania continuando a svolgere un'attività lucrativa sino al 27 dicembre 1976, data alla quale ha cessato di lavorare a causa di affezioni invalidanti, per le quali l'assicurazione sociale tedesca gli serve una rendita d'invalidità dal 1o gennaio 1978. Statuendo su una domanda intesa ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata dall'interessato nel settembre del 1978, con decisione amministrativa del 29 luglio 1981 la Cassa svizzera di compensazione ha disatteso l'istanza benché il competente medico della Commissione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (CAI) avesse ammesso un'invalidità di Brizio Cagnazzo del 70% per malattia di lunga durata con inizio del periodo di carenza al 27 dicembre 1976. La Cassa
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di compensazione ha argomentato che Brizio Cagnazzo non era divenuto invalido mentre soggiornava in Svizzera e che successivamente non si poteva prevalere del requisito assicurativo, avendo egli contribuito all'assicurazione sociale svizzera fino al 1964 e a quella italiana fino al 30 maggio 1959.
B.- L'interessato ha proposto ricorso e ribadito, da un canto, di essere invalido in misura pensionabile, dall'altro che pendente era una domanda di pensione presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), destinata a sicuro accoglimento con l'assegnazione di una prestazione italiana a contare dal 1o febbraio 1977, il che l'avrebbe equiparato ad un'assicurato appartenente al novero degli iscritti all'assicurazione sociale italiana ai sensi dell'art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (detta appresso Convenzione) al momento del verificarsi del rischio d'invalidità assicurabile giusta la legislazione svizzera. Con giudizio del 2 maggio 1983 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame. Ammesso il verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero alla data del 22 dicembre 1977 (art. 29 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
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1 | Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
2 | Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22. |
3 | La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. |
4 | Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione. |
C.- Con il ricorso di diritto amministrativo, rappresentato dal Patronato INCA, Zurigo, Brizio Cagnazzo chiede l'annullamento della decisione amministrativa del 29 luglio 1981, del querelato giudizio e domanda di essere posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal mese di dicembre del 1977. Adduce che inizialmente l'INPS, partendo da considerazioni errate, avrebbe deciso di negare la pensione italiana d'invalidità con decisione che sicuramente sarebbe stata oggetto di revisione con assegnazione della prestazione. Pendente lite l'INPS ha deciso di assegnare una pensione italiana d'invalidità al ricorrente con effetto dal 1o febbraio 1978. Con atto del 6 gennaio 1984 il Patronato INCA, Zurigo, ammettendo che il diritto a pensione
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italiana d'invalidità era stato riconosciuto con effetto successivo al verificarsi del rischio d'invalidità assicurabile giusta la legislazione svizzera ha riconosciuto che, per il ritardo di due mesi del deposito della domanda di pensione d'invalidità italiana, il ricorrente non adempiva la clausola assicurativa richiesta in regime convenzionale. L'ente di patronato, con evidente riferimento a DTF 105 V 13 ha concluso osservando quanto segue: "Resta da vedere se questa Corte intende entrare nel merito del ricorso prendendo in considerazione la tesi secondo la quale ai sensi dell'art. 8b
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
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1 | Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
2 | Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22. |
3 | La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. |
4 | Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione. |
Erwägungen
Diritto:
1. Il primo giudice ha esattamente indicato nel querelato giudizio, cui si rinvia, i presupposti che cumulativamente debbono concorrere perché un cittadino italiano, residente in Svizzera, sia posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione-invalidità di questo Stato. Risulta in modo evidente dagli atti che il ricorrente ha contribuito all'assicurazione sociale svizzera per oltre un'anno, non è controverso e risponde agli accertamenti eseguiti, che egli sia invalido per il diritto svizzero in misura pensionabile (tasso del 70%) e che il rischio assicurato si sia verificato il 22 dicembre 1977. Ne scende che la controversa prestazione può essere assegnata solo se a quel momento egli fosse stato assicurato in Svizzera, oppure iscritto all'assicurazione sociale italiana ai sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione.
2. Il ricorrente ha cessato di far parte dell'AVS/AI svizzera nel 1964 ed ha contribuito alle patrie assicurazioni sociali soltanto
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sino al 1959, come attestato ufficialmente il 27 settembre 1983 dall'INPS, sede di Udine. Poiché nell'evenienza concreta non ricorrono altre ipotesi previste dall'art. 2
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 2 - Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell'appendice 2. |
BGE 110 V 103 S. 107
a) ...
b) Per il diritto italiano l'assicurato ha diritto alla pensione d'invalidità quando concorrono i seguenti requisiti (v. PARETTI-CERBELLA, Sintesi della previdenza sociale, X edizione, Napoli, pag. 95 e seg.): - stato di invalidità;
- periodo minimo di assicurazione (anzianità assicurativa);
- minimi di contribuzione (sufficienza contributiva).
Sempre per il diritto italiano (v. op. citata pag. 99) la pensione d'invalidità decorre dal 1o giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione d'invalidità è corrisposta con decorrenza dal 1o giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto. Ne deve essere dedotto che in certe ipotesi, determinante essendo la data di presentazione della domanda, un eventuale diritto a pensione italiana potrebbe essere riconosciuto con decorrenza successiva alla data in cui esso si è realizzato. Invero, l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo al Io Accordo aggiuntivo, considerando iscritti alle assicurazioni italiane i cittadini italiani durante i periodi in cui hanno diritto a una pensione italiana, è suscettibile di un'interpretazione divergente a seconda che si ritenga l'aver diritto quale riconoscimento formale dello stesso da parte dell'autorità italiana, oppure l'esistenza dello stesso per diritto italiano, prescindendo dalla data in cui la prestazione è erogata. Non può tuttavia essere disatteso che l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo al Io Accordo aggiuntivo è stato convenuto tra l'Ufficio federale svizzero delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'attuazione del punto 3 del Protocollo finale al Io Accordo aggiuntivo. In sostanza i mandatari hanno agito per delega delle parti contraenti. Ora il punto 3 del citato protocollo finale afferma che le autorità competenti di cui all'art. 18 della Convenzione esamineranno e determineranno di comune accordo in quali casi e in quale misura i periodi durante i quali un cittadino italiano beneficia di una pensione d'invalidità italiana possono essere presi in considerazione per l'applicazione dell'art. 8 lett. b della Convenzione. Appare quindi evidente che la volontà delle parti era di far dipendere il presupposto assicurativo dal beneficio della pensione italiana e non già dall'eventuale
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pretesa alla stessa. Determinante quindi è l'erogazione della prestazione e non già l'esistenza del diritto virtuale. In queste condizioni e per quanto concerne l'applicazione della Convenzione non può che essere affermato che il diritto a prestazione italiana (irrilevante se dato con effetto retroattivo) deve in ogni modo essere formalmente riconosciuto in data precedente l'avverarsi del rischio assicurabile giusta il diritto svizzero al fine dell'adempimento del requisito assicurativo richiesto in regime convenzionale. Nell'evenienza concreta il presupposto si è avverato il 1o febbraio 1978, quindi in data successiva a quella in cui si è realizzato il rischio d'invalidità assicurabile giusta la legislazione svizzera (22 dicembre 1977). Ne scende che il rifiuto opposto dalle istanze inferiori alla richiesta di rendita del ricorrente deve essere mantenuto.
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.