Urteilskopf
109 IV 36
10. Estratto della sentenza del 28 gennaio 1983 della Corte di cassazione nella causa X. c. Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina (ricorso per cassazione)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 36
BGE 109 IV 36 S. 36
Dai considerandi:
3. a) La Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha negato l'ammissibilità della prova della verità delle dichiarazioni incriminate, affermando che la fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, deve essere provata, in linea di principio, mediante una sentenza di condanna corrispondente. Essa si è richiamata al proposito in particolare a DTF 106 IV 115, e ha evocato nello stesso senso il § 190 del Codice penale germanico e il relativo commentario Schönke-Schröder, ediz. 1978, pag. 1321/1322. Tenuto conto dell'obbligo, stabilito dall'art. 211 del Codice di procedura penale ticinese, di pronunciare una sentenza di assoluzione nel caso in cui il fatto non fosse stato ritenuto punibile, e che l'estinzione dell'azione penale comporta anche l'estinzione del reato, la CCRP ha escluso che la prova della verità
BGE 109 IV 36 S. 37
potesse aver luogo in quanto, per effetto dell'intervenuta prescrizione, l'eventuale illecito di X. avrebbe potuto dar luogo a partire dal dicembre 1973 soltanto ad una sentenza di assoluzione. Il ricorrente contesta la validità degli argomenti della CCRP, e l'applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza citata; egli nega altresì che nel caso di prescrizione dell'azione penale possa applicarsi nella Repubblica federale di Germania il principio seguito dalla CCRP, e cita al proposito lo stesso autore evocato da tale Corte. La Procura pubblica sottocenerina, infine, ribadisce i motivi espressi dalla CCRP ed eccepisce che quanto concerne gli effetti procedurali dell'estinzione dell'azione penale per prescrizione riguarda il diritto cantonale e che non può quindi il ricorrente in questa sede invocare la sua violazione. b) Così come è stata formulata, l'affermazione della CCRP non riflette esattamente la giurisprudenza del Tribunale federale; il principio da essa esposto non è applicabile alla fattispecie. È vero che DTF 106 IV 115 afferma che, in linea di principio, la fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, dev'essere provata mediante una decisione di condanna corrispondente. Ma tale sentenza ha lasciato espressamente aperto il caso in cui un procedimento penale non possa o non possa più essere aperto (cfr. DTF 106 IV 117 in fondo). Orbene, la stessa CCRP afferma che un procedimento penale nei confronti di X. non può da tempo più essere aperto, essendo l'azione penale prescritta dal 1973. L'applicazione del principio seguito dalla CCRP appare particolarmente poco convincente in un caso come il presente, in cui il diffamato non è stato neppure interrogato, ad alcun titolo, dall'autorità inquirente. Né vale a dire, come sembra fare la CCRP, che tale circostanza è irrilevante, dato che l'azione penale nei confronti di X. sarebbe stata comunque estinta al momento dell'inchiesta contro la società Y. sicché la macchina della giustizia avrebbe girato a vuoto e l'eventuale procedimento avrebbe fatalmente dovuto concludersi con un'assoluzione o con un abbandono.
La tesi seguita dalla CCRP e dalla Procura pubblica non può fondarsi su dei "se" o dei "ma". X. non è mai stato interrogato. Egli non è mai stato parte del procedimento penale relativo alle violazioni del DAFE. La Procura pubblica sottocenerina non l'ha mai scagionato prima che fossero
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state fatte le dichiarazioni incriminate. Il fatto che non l'abbia perseguito non significa affatto che vi sia stata una decisione formale di non perseguirlo. Sul piano procedurale il caso di X. non è stato esaminato; è inconferente dire che, se lo fosse stato, egli sarebbe stato assolto o avrebbe beneficiato di un non luogo a procedere. Prescindendo dall'intervenuta prescrizione dell'eventuale reato a cui si riferiscono le dichiarazioni incriminate, nulla può dirsi di preciso, né contro né a favore di X. in relazione con detto reato. Non vi è in alcun modo una "res judicata" o altra decisione penale che possa giustificare un diniego di esaminare (per la prima volta) se nella falsità obiettiva commessa da X. potesse ravvisarsi un reato sia pure prescritto, o, ciò che è lo stesso, se X. abbia commesso consapevolmente la falsità rinfacciatagli nelle dichiarazioni incriminate. La "ratio" di cui a DTF 106 IV 117 è quella di evitare al diffamato a cui si rimprovera la commissione di un reato di dover sottostare, in condizioni per lui sfavorevoli, ad un nuovo procedimento penale. Poiché manca nella fattispecie un procedimento penale a carico di X. e poiché giammai prima delle dichiarazioni incriminate è stato formalmente deciso di non procedere nei suoi confronti, e poiché il medesimo mai è stato neppure interrogato, manca il necessario presupposto della citata giurisprudenza, come l'ha esattamente relevato la difesa del ricorrente. Ne segue che le disquisizioni relative agli effetti procedurali della prescrizione, all'inammissibilità delle censure concernenti la procedura cantonale, ecc., cadono nel vuoto. Può solo essere osservato, a titolo meramente abbondanziale, che, per le ragioni esposte nel ricorso, il richiamo al diritto germanico non appare concludente, dato che lo stesso commentario invocato dalla CCRP dichiara il principio da questa seguito inapplicabile nel caso di estinzione dell'azione penale per prescrizione. Inoltre, nulla vieterebbe di considerare in sede di ricorso per cassazione a titolo pregiudiziale il diritto cantonale, quando ciò fosse indispensabile per applicare una norma o un principio del diritto federale. I principi contenuti in DTF 106 IV 117 e DTF 101 IV 292 non possono d'altronde dipendere dalle soluzioni procedurali scelte dai Cantoni in materia di estinzione dell'azione penale è quindi vano discettare al riguardo per sapere, in particolare, se ai fini di cui trattasi determinante debba essere l'assoluzione o se sia sufficiente altra forma d'estinzione del processo.
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10. Estratto della sentenza del 28 gennaio 1983 della Corte di cassazione nella causa X. c. Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina (ricorso per cassazione)
Regeste (de):
- Art. 173 Ziff. 2 StGB; Üble Nachrede; Wahrheitsbeweis.
- Wurde gegenüber dem Verletzten der Vorwurf erhoben, eine strafbare Handlung begangen zu haben, oder ein entsprechender Verdacht geäussert, ist der Täter unter Vorbehalt von Art. 173 Ziff. 3 StGB auch ohne Verurteilung des Verletzten zum Wahrheitsbeweis zuzulassen, wenn gegen diesen aus irgendeinem Grunde (z.B. wegen Verjährung) kein Strafverfahren durchgeführt werden konnte (Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 173 ch. 2
CP; diffamation; preuve de la vérité.SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
Art. 173 [1]
1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet,wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft. [2] 2. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. 3. Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. 4. Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. 5. Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1950, in Kraft seit 5. Jan. 1951 (AS 1951 1; BBl 1949 I 1249).
[2] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
- Lorsque le lésé a été accusé d'avoir commis une infraction ou que le soupçon en a été jeté sur lui, l'auteur, sous réserve de l'art. 173 ch. 3
CP, doit être admis à rapporter la preuve de la vérité, même si le lésé n'a pas été condamné, lorsque, pour une raison quelconque (par exemple à cause de la prescription) il ne pouvait plus faire l'objet d'une poursuite pénale (précision de la jurisprudence).SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
Art. 173 [1]
1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet,wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft. [2] 2. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. 3. Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. 4. Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. 5. Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1950, in Kraft seit 5. Jan. 1951 (AS 1951 1; BBl 1949 I 1249).
[2] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
Regesto (it):
- Art. 173 n. 2; diffamazione, prova liberatoria della verità.
- Nel caso in cui abbia rimproverato al diffamato d'aver commesso un atto di per sé punibile o d'esserne il sospetto autore, il diffamatore, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 173 n
. 3 CP, va sempre ammesso alla prova della verità ove, per un motivo qualsiasi (ad esempio, perché il relativo reato sarebbe prescritto), non sia stato aperto per tale atto di per sé punibile un procedimento penale a carico del diffamato (precisazione della giurisprudenza).SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
Art. 173 [1]
1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet,wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft. [2] 2. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. 3. Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. 4. Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. 5. Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1950, in Kraft seit 5. Jan. 1951 (AS 1951 1; BBl 1949 I 1249).
[2] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
Erwägungen ab Seite 36
BGE 109 IV 36 S. 36
Dai considerandi:
3. a) La Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha negato l'ammissibilità della prova della verità delle dichiarazioni incriminate, affermando che la fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, deve essere provata, in linea di principio, mediante una sentenza di condanna corrispondente. Essa si è richiamata al proposito in particolare a DTF 106 IV 115, e ha evocato nello stesso senso il § 190 del Codice penale germanico e il relativo commentario Schönke-Schröder, ediz. 1978, pag. 1321/1322. Tenuto conto dell'obbligo, stabilito dall'art. 211 del Codice di procedura penale ticinese, di pronunciare una sentenza di assoluzione nel caso in cui il fatto non fosse stato ritenuto punibile, e che l'estinzione dell'azione penale comporta anche l'estinzione del reato, la CCRP ha escluso che la prova della verità
BGE 109 IV 36 S. 37
potesse aver luogo in quanto, per effetto dell'intervenuta prescrizione, l'eventuale illecito di X. avrebbe potuto dar luogo a partire dal dicembre 1973 soltanto ad una sentenza di assoluzione. Il ricorrente contesta la validità degli argomenti della CCRP, e l'applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza citata; egli nega altresì che nel caso di prescrizione dell'azione penale possa applicarsi nella Repubblica federale di Germania il principio seguito dalla CCRP, e cita al proposito lo stesso autore evocato da tale Corte. La Procura pubblica sottocenerina, infine, ribadisce i motivi espressi dalla CCRP ed eccepisce che quanto concerne gli effetti procedurali dell'estinzione dell'azione penale per prescrizione riguarda il diritto cantonale e che non può quindi il ricorrente in questa sede invocare la sua violazione. b) Così come è stata formulata, l'affermazione della CCRP non riflette esattamente la giurisprudenza del Tribunale federale; il principio da essa esposto non è applicabile alla fattispecie. È vero che DTF 106 IV 115 afferma che, in linea di principio, la fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, dev'essere provata mediante una decisione di condanna corrispondente. Ma tale sentenza ha lasciato espressamente aperto il caso in cui un procedimento penale non possa o non possa più essere aperto (cfr. DTF 106 IV 117 in fondo). Orbene, la stessa CCRP afferma che un procedimento penale nei confronti di X. non può da tempo più essere aperto, essendo l'azione penale prescritta dal 1973. L'applicazione del principio seguito dalla CCRP appare particolarmente poco convincente in un caso come il presente, in cui il diffamato non è stato neppure interrogato, ad alcun titolo, dall'autorità inquirente. Né vale a dire, come sembra fare la CCRP, che tale circostanza è irrilevante, dato che l'azione penale nei confronti di X. sarebbe stata comunque estinta al momento dell'inchiesta contro la società Y. sicché la macchina della giustizia avrebbe girato a vuoto e l'eventuale procedimento avrebbe fatalmente dovuto concludersi con un'assoluzione o con un abbandono.
La tesi seguita dalla CCRP e dalla Procura pubblica non può fondarsi su dei "se" o dei "ma". X. non è mai stato interrogato. Egli non è mai stato parte del procedimento penale relativo alle violazioni del DAFE. La Procura pubblica sottocenerina non l'ha mai scagionato prima che fossero
BGE 109 IV 36 S. 38
state fatte le dichiarazioni incriminate. Il fatto che non l'abbia perseguito non significa affatto che vi sia stata una decisione formale di non perseguirlo. Sul piano procedurale il caso di X. non è stato esaminato; è inconferente dire che, se lo fosse stato, egli sarebbe stato assolto o avrebbe beneficiato di un non luogo a procedere. Prescindendo dall'intervenuta prescrizione dell'eventuale reato a cui si riferiscono le dichiarazioni incriminate, nulla può dirsi di preciso, né contro né a favore di X. in relazione con detto reato. Non vi è in alcun modo una "res judicata" o altra decisione penale che possa giustificare un diniego di esaminare (per la prima volta) se nella falsità obiettiva commessa da X. potesse ravvisarsi un reato sia pure prescritto, o, ciò che è lo stesso, se X. abbia commesso consapevolmente la falsità rinfacciatagli nelle dichiarazioni incriminate. La "ratio" di cui a DTF 106 IV 117 è quella di evitare al diffamato a cui si rimprovera la commissione di un reato di dover sottostare, in condizioni per lui sfavorevoli, ad un nuovo procedimento penale. Poiché manca nella fattispecie un procedimento penale a carico di X. e poiché giammai prima delle dichiarazioni incriminate è stato formalmente deciso di non procedere nei suoi confronti, e poiché il medesimo mai è stato neppure interrogato, manca il necessario presupposto della citata giurisprudenza, come l'ha esattamente relevato la difesa del ricorrente. Ne segue che le disquisizioni relative agli effetti procedurali della prescrizione, all'inammissibilità delle censure concernenti la procedura cantonale, ecc., cadono nel vuoto. Può solo essere osservato, a titolo meramente abbondanziale, che, per le ragioni esposte nel ricorso, il richiamo al diritto germanico non appare concludente, dato che lo stesso commentario invocato dalla CCRP dichiara il principio da questa seguito inapplicabile nel caso di estinzione dell'azione penale per prescrizione. Inoltre, nulla vieterebbe di considerare in sede di ricorso per cassazione a titolo pregiudiziale il diritto cantonale, quando ciò fosse indispensabile per applicare una norma o un principio del diritto federale. I principi contenuti in DTF 106 IV 117 e DTF 101 IV 292 non possono d'altronde dipendere dalle soluzioni procedurali scelte dai Cantoni in materia di estinzione dell'azione penale è quindi vano discettare al riguardo per sapere, in particolare, se ai fini di cui trattasi determinante debba essere l'assoluzione o se sia sufficiente altra forma d'estinzione del processo.
Registro di legislazione
CP 173
CP 173 n
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 173 [1] |
||||||
| Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. | ||||||
| Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. | ||||||
| Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. | ||||||
| Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). [2] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
Registro DTF