Urteilskopf

109 II 445

93. Estratto della sentenza 11 ottobre 1983 della I Corte civile nella causa Rimpark S.A. contro Spar- und Leihkasse Lyss e Häfliger & Co. (ricorso per riforma)
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Erwägungen ab Seite 445

BGE 109 II 445 S. 445

Considerando in diritto:

2. Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico (art. 164 cpv. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO). Detta natura impedisce la cessione quando il credito è intensamente legato alla persona del creditore, la cui sostituzione implicherebbe un cambiamento del carattere, del contenuto o dello scopo dell'obbligazione (DTF 63 II 158e rif.; OSER/SCHÖNENBERGER, art. 164 n. 26; BECKER, art. 164 n. 21; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, II, n. 2172; VON TUHR/ESCHER, Allg. Teil des schweizerischen OR, II, pag. 344; BUCHER, Schweizerisches OR, Allg. Teil, pag. 489); in particolare la cessione è esclusa quando il cambiamento del creditore comporta un aggravio della posizione del debitore (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER e OSER/SCHÖNBERGER, loc.cit.). Di regola è cedibile anche l'insieme delle pretese derivanti da un contratto bilaterale: tuttavia, quando il negozio crea relazioni durevoli, la cessione deve essere limitata a singoli diritti, al fine di evitare appunto pregiudizi al debitore (OSER/SCHÖNENBERGER art. 164 n. 27; BECKER, art. 164 n. 22; VON TUHR/ESCHER, op.cit. pag. 346). Il credito dell'imprenditore generale costituito dalla mercede dell'opera, come quello del semplice imprenditore, non è di per sé legato alla persona del creditore: la cessione, salvo casi eccezionali, non modifica quindi la natura dei rapporti contrattuali delle parti.
BGE 109 II 445 S. 446

Il credito pecuniario dell'appaltatore può pertanto essere ceduto come altre pretese pecuniarie derivanti da contratti bilaterali, senza il consenso del committente. Anche il credito della Häfliger & Co. nei confronti dell'attrice poteva essere ceduto, senza il consenso di quest'ultima, la quale non asserisce del resto di avere particolari relazioni personali con il creditore originario. Le riserve espresse dalla dottrina a proposito di contratti di lunga durata, come l'appalto, non hanno influenza nel caso concreto: esse si riferiscono alla cessione dell'insieme delle pretese contrattuali, mentre nella fattispecie l'appaltatore ha ceduto alla banca soltanto il credito riguardante la mercede, limitato a una somma precisa. Infondata è infine l'obiezione della ricorrente, secondo cui essa corre il rischio, in seguito alla cessione, di pagare la medesima mercede, oltre che alla banca, anche agli artigiani insoddisfatti, al fine di evitare l'iscrizione d'ipoteche legali. Questo rischio è infatti insito nell'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori e non è per nulla aggravato dalla cessione: anche in assenza di un tale negozio il committente che intende evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale può essere costretto a tacitare gli artigiani, pur avendo egli già pagato l'opera, ad esempio, all'imprenditore generale (DTF 95 II 87, in part. consid. 3, e 104 II 267; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, n. 489). Per ovviare al rigore della legge il committente può cautelarsi in diversi modi, sui quali non è necessario dilungarsi (cfr. DTF 95 II 90 consid. 4 e SCHUMACHER, op.cit. n. 490 segg.). Basti infine rammentare che il debitore che teme le conseguenze della cessione può chiedere ch'essa sia esclusa per convenzione. Il Tribunale di appello ha pertanto applicato correttamente il diritto federale, segnatamente l'art. 164 cpv. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO, dichiarando valida la cessione convenuta il 22 novembre 1972 tra l'imprenditore generale e la banca, senza riguardo all'eventuale accordo e alle riserve della committente.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 109 II 445
Data : 11. Oktober 1983
Pubblicato : 31. Dezember 1983
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 109 II 445
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : Art. 164 Abs. 1 OR: Abtretung des Werklohns. Die Natur des Rechtsverhältnisses steht in der Regel einer Abtretung der auf


Registro di legislazione
CO: 164
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
Registro DTF
104-II-265 • 109-II-445 • 95-II-87
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
rapporto giuridico • ipoteca legale • questio • contratto bilaterale • autorizzazione o approvazione • contratto • decisione • effetto • cessione del credito • relazioni personali • calcolo • cambiamento del creditore • scopo • appaltatore generale • accordo delle volontà • ricorrente • ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori • tribunale federale • convenuto • sparo
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