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BGE-107-V-24 - 1981-01-16 - BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG) - Art. 41 IVG, Art. 88bis IVV (in Kraft bis 31. Dezember 1976) und Art. 88a IVV (in Kraft sei dem 1. Januar 1977); Art....
Urteilskopf

107 V 24

5. Estratto della sentenza del 16 gennaio 1981 nella causa Cassa svizzera di compensazione contro Marra e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS-AI per le persone residenti all'estero
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 24

BGE 107 V 24 S. 24

A.- Mediante decisioni del 20 marzo 1975 e sulla base di una deliberazione della Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del cantone San Gallo, che aveva riconosciuto il cittadino

BGE 107 V 24 S. 25


italiano Alessandro Marra, nato nel 1934, invalido nella misura del 100%, la Cassa svizzera di compensazione gli assegnò una rendita intera d'invalidità e le relative rendite completive per i familiari con effetto retroattivo dal 1o novembre 1974. Avviato un procedimento di revisione, prenotato dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del cantone San Gallo per la fine di ottobre del 1975, in data 2 marzo 1976 la Cassa svizzera di compensazione chiese all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di sottoporre Alessandro Marra, domiciliato a Volturara Irpina, Italia, ad esame medico e di produrre la relativa documentazione sanitaria. Nulla essendole pervenuto la Cassa svizzera di compensazione scrisse l'8 giugno 1976 all'INPS che il riesame del caso non poteva più essere ritardato e fissò come ultimo termine per la produzione della documentazione medica richiesta il 31 agosto 1976, con la comminatoria che scaduto infruttuoso il termine le prestazioni assicurative sarebbero state soppresse. Copia di questo scritto, con l'invito ad assumere gli schiarimenti del caso presso l'INPS, venne recapitata all'interessato. Con decisione del 15 novembre 1976 la Cassa svizzera di compensazione, costatato che la richiesta documentazione non era stata prodotta, soppresse la rendita d'invalidità e le relative rendite completive a decorrere dal 30 novembre 1976. Concludendo precisò che il caso sarebbe stato riesaminato non appena essa fosse stata in possesso della documentazione necessaria. Il provvedimento, munito dell'indicazione del rimedio giuridico per il quale era deferibile alla Commissione di ricorso entro 10 giorni dalla notificazione, crebbe incontestato in giudicato. Il 3 marzo 1977 la Cassa svizzera di compensazione ricevette la documentazione medica richiesta. Fondandosi su questa documentazione il competente medico della Commissione della assicurazione per l'invalidità ritenne Alessandro Marra affetto da neurodistonia, blocco intervertebrale C5-C6, esiti di intervento per ernia del disco cervicale e scoliosi della colonna lombare. Valutò al 30% l'incapacità lavorativa dell'assicurato a decorrere dal 18 novembre 1976. Questa graduazione venne fatta propria dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità e per decisione del 25 luglio 1977 la Cassa svizzera di compensazione confermò la soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 30 novembre 1976.
BGE 107 V 24 S. 26

B.- Contro quest'ultima decisione Alessandro Marra fece produrre ricorso alla Commissione di ricorso. Addusse in sostanza che non erano dati i presupposti per la soppressione della prestazione e produsse a sostegno del gravame ulteriore documentazione medica. Esaminati gli atti sanitari prodotti, il medico della Commissione dell'assicurazione per l'invalidità concluse che l'insorgente avrebbe potuto lavorare nella misura del 60% quale manovale e dell'80/90% come magazziniere o operaio di montaggio. Con giudizio del 18 giugno 1979 la Commissione di ricorso, statuente con giudice unico, tutelò parzialmente il gravame disponendo che all'insorgente fosse da riconoscere il diritto ad una rendita intera d'invalidità sino al 31 luglio 1977 invece che fino al 30 novembre 1976 (art. 88bis cpv. 2 lett. a
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 88bis [1]   Wirkung
  1.   Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens: [2]
a.   sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b.   bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c.   falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde. [3]
  2.   Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt: [4]
a. [5]   frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b. [6]   rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).
[4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Juli 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1983 (AS 1982 1284).
[6] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3177).
OAI in relazione con l'art. 41
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 41 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
LAI). Secondo il primo giudice la decisione del 15 novembre 1976 mediante la quale la Cassa svizzera di compensazione, carente la documentazione richiesta all'INPS, aveva soppresso la rendita era un provvedimento di natura incidentale. Se esso non intendeva sopprimere ma sospendere il versamento della rendita, la formulazione errata del dispositivo non bastava per dare alla decisione un contenuto definitivo. A quell'epoca lo stato degli atti non permetteva di concludere la procedura di revisione con un provvedimento finale.

C.- Contro il giudizio della Commissione di ricorso la Cassa svizzera di compensazione insorge con ricorso di diritto amministrativo. Richiamati gli art. 41
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 41 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
LAI, art. 85
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 85   Nachzahlung und Rückerstattung
  1.   ... [1]
  2.   Ergibt eine Überprüfung der invaliditätsmässigen Anspruchsvoraussetzungen, dass eine Leistung herabgesetzt oder aufgehoben werden muss, so ist die Änderung auf den der neuen Verfügung folgenden Monat hin vorzunehmen. Für Renten, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag gilt Artikel 88bis Absatz 2. [2]
  3.   Für nicht erlassene und uneinbringliche Rückerstattungen gilt Artikel 79bis AHVV sinngemäss. [3]
 
[1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[3] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721).
OAI, art. 88bis
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 88bis [1]   Wirkung
  1.   Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens: [2]
a.   sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b.   bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c.   falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde. [3]
  2.   Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt: [4]
a. [5]   frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b. [6]   rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).
[4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Juli 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1983 (AS 1982 1284).
[6] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3177).
OAI et art. 47
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Art. 47 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
LAVS afferma che le citate disposizioni del regolamento d'applicazione della LAI sono riferibili soltanto al caso in cui l'assicurato è al beneficio di una rendita di invalidità. Diversa è la situazione quando l'amministrazione ha già sospeso il versamento della prestazione con provvedimento suscettibile di ricorso ed in seguito costata che l'assicurato non è più invalido da un'epoca anteriore al provvedimento successivamente preso. In questo caso per la ricorrente la decisione definitiva di soppressione della prestazione dev'essere possibile il più presto a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione ed improprio sarebbe parificare tale provvedimento ad una soppressione retroattiva della prestazione assicurativa. Rispondendo al gravame Alessandro Marra chiede di confermare il giudizio impugnato e di disporre ulteriori accertamenti sanitari per il ripristino della rendita d'invalidità.
BGE 107 V 24 S. 27

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone l'accoglimento del gravame.

Erwägungen


Estratto dai considerandi:


2. a) Giusta l'art. 41
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 41 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione ed incide in modo rilevante sul diritto a tale prestazione, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Per quanto concerne in particolare l'esecuzione di questa norma l'art. 88bis cpv. 1
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 88bis [1]   Wirkung
  1.   Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens: [2]
a.   sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b.   bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c.   falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde. [3]
  2.   Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt: [4]
a. [5]   frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b. [6]   rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).
[4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Juli 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1983 (AS 1982 1284).
[6] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3177).
OAI (nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1976) disponeva che la rendita era da aumentare, ridurre o sopprimere di regola sin dal momento in cui era stata emanata la decisione di revisione. L'art. 29 cpv. 1
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 29 [1]   Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente
  1.   Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.
  2.   Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann.
  3.   Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht.
  4.   Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
[2] SR 830.1
LAI era applicabile per analogia per stabilire la data a partire dalla quale la modificazione determinante del grado d'invalidità era avvenuta (DTF 99 V 98, DTF 96 V 136). Nel tenore vigente dal 1o gennaio 1977 l'art. 88a cpv. 1
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 88a [1]   Änderung des Anspruchs
  1.   Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Verminderung der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird.
  2.   Eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Zunahme der Hilflosigkeit oder Erhöhung des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat. Artikel 29bis ist sinngemäss anwendbar.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
OAI dispone che se subentra un miglioramento rilevante della capacità di guadagno dell'assicurato, l'intervenuta modificazione incide su tutto o parte del diritto alle prestazioni a partire dal momento in cui si può presumere che essa perduri: in ogni caso tale modificazione è determinante quando dura da tre mesi senza interruzione notevole e probabilmente continuerà a durare. A sua volta l'art. 88bis cpv. 2
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 88bis [1]   Wirkung
  1.   Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens: [2]
a.   sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b.   bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c.   falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde. [3]
  2.   Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt: [4]
a. [5]   frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b. [6]   rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).
[4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
[5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Juli 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1983 (AS 1982 1284).
[6] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3177).
OAI (in vigore dal 1o gennaio 1977) prescrive che la riduzione o la soppressione della rendita in via di revisione ha effetto, in qualsiasi caso, il più presto il primo giorno del mese che segue la notifica della decisione (lett. a) e retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento indebito di una prestazione dell'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 77 [1]   Meldepflicht
  Der Berechtigte oder sein gesetzlicher Vertreter sowie Behörden oder Dritte, denen die Leistung zukommt, haben jede für den Leistungsanspruch wesentliche Änderung, namentlich eine solche des Gesundheitszustandes, der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit, des Zustands der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs, des für den Ansatz der Hilflosenentschädigung und des Assistenzbeitrages massgebenden Aufenthaltsortes sowie der persönlichen und gegebenenfalls der wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten unverzüglich der IV-Stelle anzuzeigen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
OAI (lett. b).
L'art. 71 cpv. 1
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 71 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721).
OAI prescrive che l'assicurato ed i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni. Inoltre, per l'art. 88
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Art. 88 [1]   Übertretungen
  Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert,wer sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kontrolle widersetzt oder diese auf andere Weise verunmöglicht,wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt,... [2]wird, sofern nicht ein Tatbestand von Artikel 87 erfüllt ist, mit Busse bestraft. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
[2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 758; BBl 2019 7359).
[3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
LAVS, applicabile in materia di assicurazione per l'invalidità secondo l'art. 70
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 70   Strafbestimmungen
  Die Artikel 87-91 AHVG [1] finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen.
 
[1] SR 831.10
LAI, chiunque contrariamente all'obbligo che gli incombe rifiuta di dare informazione è punito con multa sino a Fr. 5'000.-.
BGE 107 V 24 S. 28

b) Per l'art. 2 della vigente Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (detta appresso Convenzione) - riservate le disposizioni della Convenzione medesima e del suo protocollo finale - i cittadini italiani e svizzeri godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della legislazione svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, applicabile in concreto in virtù dell'art. 1 cpv. 1 Convenzione. L'art. 6 titolo II cpv. 5 dell'Accordo amministrativo concernente l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 (entrato in vigore il 25 febbraio 1974, detto appresso Accordo amministrativo) dispone che l'INPS fa procedere, su domanda della Cassa svizzera di compensazione, agli esami medici che sono necessari per la revisione della rendita d'invalidità svizzera e le comunica i risultati al più tardi entro 6 mesi.

3. Nel procedimento controverso la Cassa svizzera di compensazione ha reso due decisioni: - una prima, non oggetto d'impugnazione, il 15 novembre 1976 con cui soppresse la rendita d'invalidità a decorrere dal 30 novembre di quell'anno con riserva di riesaminare il caso una volta che fossero trasmessi i documenti chiesti all'INPS; - una seconda, deferita alla Commissione di ricorso e oggetto della presente controversia, il 25 luglio 1977 con cui confermò la soppressione della rendita con effetto dal 30 novembre 1976. In concreto si pongono quindi due temi. Da un lato quello di stabilire se il primo provvedimento di sospensione/soppressione della prestazione assicurativa in attesa del complemento d'istruttoria sia legittimo. Dall'altro quello di determinare se la successiva decisione di soppressione possa esplicare effetti anteriori nel tempo alla data della sua emanazione, risalenti al massimo al momento in cui la cassa decise la prima volta con provvedimento cresciuto incontestato in giudicato. Chiamata a pronunciarsi sul quesito la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito che, a prescindere dai casi di violazione dell'obbligo d'informare, nella procedura di revisione legittimo è il provvedimento con cui una Cassa di compensazione sopprime il versamento della prestazione assicurativa quando entro un termine stabilito non le pervengono i documenti richiesti a tal fine con comminatoria che

BGE 107 V 24 S. 29


altrimenti la prestazione sarebbe soppressa. Questo principio generale trova applicazione nel procedimento di revisione non soltanto in regime convenzionale ma anche nei confronti di assicurati svizzeri quando per le remore dell'assicurato medesimo o di un terzo (irrilevante se privato o ente incaricato di mansioni pubbliche) la cassa sia posta nell'impossibilità di tempestivamente decidere. Circa la natura del provvedimento amministrativo la Corte plenaria - contrariamente all'assunto del primo giudice e della ricorrente - ha stabilito che non si tratta di una decisione incidentale ma di una decisione finale munita della condizione risolutiva per la quale una successiva edizione della documentazione carente all'epoca del provvedimento preso e cresciuto nel frattempo in giudicato fa obbligo alla Cassa di compensazione di revocarlo e riformarlo quando la documentazione prodotta contiene gli elementi che permettono un altro apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di un'altra decisione (v. GYGI: Bundesverwaltungsrechtspflege pag. 107 e la giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima decisione può esplicare i suoi effetti nel tempo al massimo fino alla data in cui venne prolata la decisione finale munita della condizione risolutiva (v. per analogia DTF 106 V 18).

Dispositiv


Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto. Il querelato giudizio del 18 giugno 1979 viene annullato.
107 V 24 16. Januar 1981 31. Dezember 1981 Bundesgericht 107 V 24 BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)

Oggetto Art. 41 IVG, Art. 88bis IVV (in Kraft bis 31. Dezember 1976) und Art. 88a IVV (in Kraft sei dem 1. Januar 1977); Art....

Registro di legislazione
LAI 29
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 29 [1]   Inizio del diritto e versamento della rendita
  1.   Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA [2], ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
  2.   Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.
  3.   La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.
  4.   Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
[2] RS 830.1
LAI 41
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 41 [1]  
 
[1] Abrogato dall'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
LAI 70
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 70   Disposizioni penali
  Gli articoli 87 a 91 della LAVS [1] sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.
 
[1] RS 831.10
LAVS 47
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogato dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
LAVS 88
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 88 [1]   Contravvenzioni
  Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,... [2]è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
[2] Abrogato dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
[3] Nuovo testo della comminatoria giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
OAI 71
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
OAI 77
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 77 [1]   Obbligo d'informare
  L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
OAI 85
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 85   Ricupero e restituzione
  1.   ... [1]
  2.   Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell'assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite, l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza è applicabile l'articolo 88bis capoverso 2. [2]
  3.   Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l'articolo 79bis OAVS. [3]
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
OAI 88 a
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 88a [1]   Modificazione del diritto
  1.   Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
  2.   Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
OAI 88 bis
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 88bis [1]   Effetto
  1.   L'aumento della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto: [2]
a.   se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata;
b.   se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
c.   se viene costatato che la decisione dell'ufficio AI, sfavorevole all'assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto. [3]
  2.   La riduzione o la soppressione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in atto: [4]
a. [5]   il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
b. [6]   retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell'ottenimento indebito della medesima o della violazione dell'obbligo di informare.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1284).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).
Registro DTF