107 Ib 177
33. Estratto della sentenza 6 marzo 1981 della II Corte di diritto pubblico nella causa Ufficio federale di giustizia c. Bernardo e Commissione cantonale di ricorso del Cantone Ticino per l'applicazione del DAFE (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Erwerb von Grundstücken in Fremdenverkehrsorten durch Personen im Ausland. Ausnahme von der Bewilligungssperre. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung des Bundesrates vom 10. November 1976/18. Juni 1979 über den Erwerb von Grundstücken in Fremdenverkehrsorten durch Personen im Ausland (BewVF).
- Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b BewVF kann die dort vorgesehene Ausnahme von der Bewilligungssperre vom Verkäufer nur dann geltend gemacht werden, wenn das Grundstück von ihm als Zweitwohnung benutzt wird; diese Einschränkung ist ungerechtfertigt, sinn- und zwecklos und widerspricht somit Artikel 4 BV.
Regeste (fr):
- Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes à l'étranger. Exceptions au blocage des autorisations. Art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 novembre 1976/18 juin 1979 (OAITE).
- Selon l'art. 4 al. 1 let. b OAITE, le vendeur ne peut invoquer l'exception prévue par cette disposition que s'il utilise l'immeuble comme résidence secondaire: cette restriction est injustifiée, dépourvue de sens et d'utilité, partant contraire à l'art. 4
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate.
Regesto (it):
- Acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero. Eccezioni al blocco delle autorizzazioni. Art. 4 cpv. 1 lett. b
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)
all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate.
- Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b
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all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate.
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 107 Ib 177 S. 178
Il 12 settembre 1979 Sebastiano Bernardo ha chiesto all'Autorità di prima istanza del distretto di Locarno d'essere autorizzato a vendere a persone all'estero il proprio appartamento di tre locali più cucina e servizi, corrispondente alla quota di PPP di 23/1000 della particella n. 139 del Comune di Losone. L'istanza era motivata da una situazione di dissesto familiare e finanziario tale, da non più permettergli di far fronte alle relative spese. L'Autorità di prima istanza ha respinto la domanda con decisione del 21 dicembre 1979, rilevando che l'OAFTE del 18 giugno 1979 prevede unicamente la vendita di residenze secondarie, mentre le difficoltà finanziarie di cui si prevaleva l'istante erano già note al momento dell'acquisto dell'appartamento. Dinanzi al rifiuto dell'Autorità distrettuale, Sebastiano Bernardo si è aggravato alla Commissione cantonale di ricorso per l'applicazione del DAFE (CCR). Quest'ultima, con decisione del 17 luglio 1980 (intimata il 27 ottobre successivo), ha accolto il gravame, ammettendo quindi che l'istante si trovava in una situazione di estremo rigore non altrimenti risolvibile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c
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BGE 107 Ib 177 S. 179
Erwägungen
Considerando in diritto:
2. Le norme applicabili alla presente fattispecie sono quelle dell'ordinanza sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero del 10 novembre 1976 (RU 1976, 2389), con la già citata modificazione del 18 giugno 1979 (RU 1979, 806). Secondo il capoverso 1 delle sue disposizioni transitorie, detta modificazione s'applica infatti alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, intervenuta il 1o luglio 1979: l'istanza del resistente, proposta il 12 settembre 1979, dev'essere quindi esaminata esclusivamente alla luce dell'OAFTE del 10 novembre 1976/18 giugno 1979, che il Tribunale federale applica d'altronde d'ufficio in virtù dell'art. 114 cpv. 1
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3. Giusta l'art. 1
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BGE 107 Ib 177 S. 180
200/202; cfr. inoltre sentenza 27 ottobre 1972 in re Rouart, RNRF 54/1973, pag. 124 consid. 2). L'art. 3
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4. Il Comune di Losone, luogo di situazione dell'appartamento che Bernardo intende alienare, è elencato nell'appendice 2 dell'OAFTE ed è contrassegnato da un asterisco: trattasi pertanto d'un agglomerato urbano che soggiace al blocco delle autorizzazioni senza riguardo all'estensione della proprietà fondiaria estera giusta l'art. 2 cpv. 4
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IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. |
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BGE 107 Ib 177 S. 181
l'art. 4 cpv. 1 lett. b
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. |
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BGE 107 Ib 177 S. 182
fattispecie retta dall'ordinanza del 1976 giusta la modificazione del 18 giugno 1979, è quindi altrettanto pacifico che il resistente non può prevalersi - per principio - della norma d'eccezione, né vendere di conseguenza il proprio immobile a persona all'estero. La decisione della CCR - che manifestamente a torto ha applicato una norma ormai abrogata (art. 4 cpv. 1 lett. c
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5. Con il decreto federale del 23 marzo 1961/21 marzo 1973, il legislatore ha attribuito al Consiglio federale la competenza per determinare i luoghi turistici che soggiacciono al blocco delle autorizzazioni (art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3
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BGE 107 Ib 177 S. 183
prevista dal vecchio decreto sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero del 21 dicembre 1973/11 luglio 1975: il fondo che il venditore può alienare per evitare difficoltà finanziarie non altrimenti sormontabili dev'esser da quest'ultimo utilizzato come residenza secondaria. E benché manchi nel nuovo testo della norma ogni riferimento all'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3
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aa) La procedura di revisione dell'OAFTE, conclusasi con l'adozione della novella del 18 giugno 1979, è stata avviata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) nell'autunno del 1978, e in un primo progetto la cosiddetta clausola dell'estremo rigore era stata addirittura abbandonata onde limitare ancor più l'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero. Il secondo progetto, allestito dopo una prima presa di posizione dei cantoni turistici, ha invece ristabilito - per così dire - la situazione esistente fino al 31 dicembre 1976 ed il testo della norma sottoposto il 28 dicembre alla consultazione dei cantoni e dei partiti politici è divenuto in pratica, con un'aggiunta e una modifica redazionale, l'art. 4 cpv. 1 lett. b della nuova ordinanza ("Die Bewilligungssperre für die im Anhang 2 aufgeführten Orte erstreckt sich nicht auf Bewilligungen für den Erwerb des einer natürlichen Person gehörenden und ihr als Zweitwohnung dienenden Grundstücks, das diese natürliche Person an eine Person mit Wohnsitz im Ausland veräussern muss,
BGE 107 Ib 177 S. 184
um eine nicht anders abwendbare finanzielle Notlage zu vermeiden"). Ora proprio su questo punto, sia il DFGP che il Consiglio federale non hanno tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione, ove la maggior parte dei cantoni e dei partiti politici s'era pronunciata non solo contro la suppressione pura e semplice della clausola di rigore, ma anche contro il ritorno a questo sistema più restrittivo fondato sulla distinzione fra venditori proprietari di residenze principali e venditori proprietari di residenze secondarie. Né di particolare rilevanza risulta invero in quest'ambito il solo argomento addotto in appoggio dal DFGP, secondo cui "Gegenstand eines Härtefalles sollen wie bisher ausschliesslich Zweitwohnungen bleiben, um der einheimischen Bevölkerung eine möglichst grosse Anzahl von anderen Wohnungen zu günstigen Bedingungen zu erhalten" (rapporto del 29 maggio 1979, pag. 8). Se questo rilievo è stato formulato nei confronti dell'acquirente straniero esso sarebbe infatti addirittura inutile, essendo pacifico che chi compra un fondo da una persona fisica in difficoltà finanziarie giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b
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BGE 107 Ib 177 S. 185
favorevoli, e questa possibilità esiste indipendentemente dalla destinazione precedentemente conferita al fondo stesso dal venditore. Come ben sottolineato nelle rispettive risposte dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, la destinazione del bene immobile in caso di vendita giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b
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BGE 107 Ib 177 S. 186
ZEV n. 59), non tien conto dei casi più gravi ("die 'härtesten' Fälle") e non s'appalesa conforme allo scopo della norma (Unione democratica di centro, ZEV n. 68), e risulta infine gravemente iniqua, "car elle pénalise, sur le territoire d'une même commune, le propriétaire qui y réside durablement et qui se trouve dans des difficultés financières par rapport au propriétaire qui n'y possède qu'une résidence secondaire. Et si l'on admet que des rigueurs financières excessives doivent permettre la vente d'une résidence secondaire, objet qui n'est pas indispensable, à plus forte raison doit-on autoriser, pour les mêmes raisons, la vente d'une résidence principale qui est un élément essentiel du patrimoine" (Partito liberale, ZEV n. 67). c) Se ne deve concludere che, limitatamente alla discriminazione esistente fra proprietari di residenze principali e proprietari di residenze secondarie, l'art. 4 cpv. 1 lett. b
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6. - (Il Tribunale federale ha nondimeno accolto il ricorso ed ha annullato la decisione impugnata poiché Sebastiano Bernardo non versava in difficoltà finanziarie subentrate dopo l'acquisto dell'immobile ed in quel mentre imprevedibili, né aveva dimostrato d'altro canto che l'unica soluzione possibile fosse quella di vendere l'appartamento di Losone a persone domiciliate all'estero che cercavano una residenza secondaria [cfr. supra consid. 4a].)