106 II 58
13. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. April 1980 i.S. Schweizerischer Bankverein gegen Eidg. Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 38
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti:
a la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; b la sede e il domicilio legale; c la forma giuridica; d lo scopo; e il titolare della ditta individuale; f le persone autorizzate a rappresentare. SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale.
1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. 2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. 4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima - Ove dalla legge e dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima.
- 1. Art. 39
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale.
1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. 2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. 4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti:
a la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; b la sede e il domicilio legale; c la forma giuridica; d lo scopo; e il titolare della ditta individuale; f le persone autorizzate a rappresentare. - 2. Wird eine Firma in mehreren Sprachen eingetragen, so hat sich das Amt im Zweifel durch eigene Nachforschungen zu vergewissern, ob alle Fassungen inhaltlich übereinstimmen (E. 2).
- 3. Eine Firma in fremdländischen Schriftzeichen, die in der Schweiz nicht verständlich sind, kann ins Handelsregister eingetragen werden, wenn sich ihr Inhalt mit ungefähr gleichlautenden Zeichen des lateinischen Alphabets wiedergeben lässt (E. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Art. 38, 39 et 7O ORC. Inscription d'une raison en langues étrangères.
- 1. L'art. 39 ORC ne constitue pas une disposition spéciale limitative, par rapport à l'art. 38 (consid. 1).
- 2. Si une raison est inscrite en plusieurs langues, l'office doit s'assurer par ses propres recherches, dans le doute, de la conformité de tous les textes (consid. 2).
- 3. Une raison en signes étrangers, incompréhensibles en Suisse, peut être inscrite au Registre du commerce, lorsqu'il est possible de reproduire son texte en signes de l'alphabet latin, à peu près homophones (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 38, 39 e 70 ORC. Iscrizione di una ditta in lingue straniere.
- 1. L'art. 39 ORC non costituisce una disposizione speciale limitativa rispetto all'art. 38 (consid. 1).
- 2. Ove una ditta sia iscritta in più lingue, l'ufficio deve, in caso di dubbio, cerziorarsi con proprie ricerche della concordanza di tutti i testi (consid. 2).
- 3. Una ditta formulata con segni grafici stranieri, incomprensibili in Svizzera, può essere iscritta nel Registro di commercio quando sia possibile riprodurre il suo testo in segni dell'alfabeto latino approssimativamente omofoni (consid. 3, 4).
Sachverhalt ab Seite 59
BGE 106 II 58 S. 59
A.- Das Eidg. Amt für das Handelsregister hatte dem Schweizerischen Bankverein am 26. November 1973 die Bewilligung erteilt, seine Firma in japanischer Übersetzung (Suisu Ginko Corporation) zu führen. Am 23. Juli 1979 ersuchte der Bankverein das Amt um die Bewilligung, neben der japanischen Übersetzung auch spanische und portugiesische Versionen sowie die arabische Übersetzung (Mu'assat al-Bank al-Swissri) seiner Firma im Handelsregister eintragen zu lassen. Das Amt antwortete ihm am 31. Juli 1979, dass es auf seinen Entscheid vom 26. November 1973 zurückkommen müsse und nur Fassungen in spanischer und portugiesischer Sprache zulassen könne. Durch Verfügung vom 18. Oktober 1979 bestätigte es diese Auffassung.
B.- Der Schweizerische Bankverein führt dagegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, ihm die Eintragung der Firma ins Handelsregister in japanischer und arabischer Übersetzung zu gestatten oder die Sache zu neuer Entscheidung an das Amt zurückzuweisen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: |
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a | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; |
b | la sede e il domicilio legale; |
c | la forma giuridica; |
d | lo scopo; |
e | il titolare della ditta individuale; |
f | le persone autorizzate a rappresentare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: |
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a | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; |
b | la sede e il domicilio legale; |
c | la forma giuridica; |
d | lo scopo; |
e | il titolare della ditta individuale; |
f | le persone autorizzate a rappresentare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: |
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a | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; |
b | la sede e il domicilio legale; |
c | la forma giuridica; |
d | lo scopo; |
e | il titolare della ditta individuale; |
f | le persone autorizzate a rappresentare. |
2. Aus dem Zweck des Handelsregisters, wie er in BGE 104 Ib 322 umschrieben worden ist, folgert das Amt, die Registerbehörden müssten alle Eintragungen auf ihre Richtigkeit prüfen.
BGE 106 II 58 S. 60
Das sei für solche in japanischer und arabischer Sprache aber nicht möglich. Auch beglaubigte Übersetzungen bildeten keinen Ersatz für die Prüfung, weil die Bestätigung sich nur auf die Unterschrift des Übersetzers und darauf beziehe, dass er nach Ansicht der Urkundsperson der fremden Sprache genügend kundig sei, über die materielle Richtigkeit der Übersetzung jedoch nichts aussage. Wollte man sich mit Beglaubigungen begnügen, so würde die Verantwortung für die Richtigkeit einzutragender Tatsachen in unzulässiger Weise auf aussenstehende Personen abgewälzt und der Inhalt des Handelsregisters von Erklärungen abhängig gemacht, die der amtlichen Kontrolle entgingen. a) Dass Übersetzungen von Belegen dazu taugen, den Registerinhalt zu verdeutlichen, erhellt schon aus Art. 7 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 7 Contenuto del registro di commercio - Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti: |
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a | gli enti giuridici; |
b | le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO); |
c | il capo di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
BGE 106 II 58 S. 61
Diese Behauptung widerspricht Erwägungen der angefochtenen Verfügung und Vorbringen in der Beschwerdeantwort. Hier wie dort wird gerade unterstellt, dass selbst die Beglaubigung von Übersetzungen der Firma in japanischer und arabischer Sprache den Erfordernissen pflichtgemässer Registerführung nicht gerecht werde. Davon kann aber, wenn von phonetischen Transkriptionen einstweilen abgesehen wird, im Ernst keine Rede sein. Durch eine Urkundsperson bestätigen lassen sich nicht nur die Echtheit der Unterschrift und die Sprachkundigkeit des Übersetzers, sondern auch dessen Erklärung, dass Text und Inhalt der Übersetzung mit jenen der Vorlage in der Originalsprache übereinstimmen. Die geltende Verordnung anerkennt die Beglaubigung als qualifizierte Bestätigung denn auch ausdrücklich für Übersetzungen von Belegen aus einer Landessprache in eine andere (Art. 7 Abs. 2), für sonstige Anmeldungsbelege (Art. 28 Abs. 2) sowie für die Entgegennahme öffentlicher Urkunden, die im Ausland errichtet werden (Art. 30). Warum sie Übersetzungen von Geschäftsfirmen in fremde Sprachen davon ausnehmen sollte, ist unerfindlich. Falls das Amt oder der Handelsregisterführer eine Beglaubigung im einzelnen Fall wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen für ungenügend halten, so haben sie sich gemäss Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
Die Eintragungsfähigkeit fremdsprachiger Fassungen von Firmen kann sodann grundsätzlich nicht zweifelhaft sein. Sie ergibt sich zwingend aus den Vorschriften der Art. 39
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima - Ove dalla legge e dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima. |
BGE 106 II 58 S. 62
Firmafassungen ihre Grenze dort haben, wo die (deutsche) Öffentlichkeit sie nicht mehr verstehen würde; das kann für die Schweiz mit ihren drei Amts- und vier Landessprachen sowie der darauf ausgerichteten Gebietsaufteilung zum vorneherein nicht Regel sein. Dass Eintragungen für die gesamte schweizerische Öffentlichkeit verständlich seien, wird in Art. 7
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 7 Contenuto del registro di commercio - Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti: |
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a | gli enti giuridici; |
b | le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO); |
c | il capo di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
3. Andere Fragen sind, ob und inwieweit oder auf welche Weise fremdsprachige Firmen überhaupt ins Register eingetragen werden können. Dem Art. 39
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 1 Definizione - 1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
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1 | Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
2 | Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
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a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: |
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a | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; |
b | la sede e il domicilio legale; |
c | la forma giuridica; |
d | lo scopo; |
e | il titolare della ditta individuale; |
f | le persone autorizzate a rappresentare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 44 Atto costitutivo - L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: |
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a | i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; |
e | il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; |
h | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; |
i | le firme dei promotori; |
j | se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. |
BGE 106 II 58 S. 63
Eine Firma in japanischen, arabischen oder andern fremdländischen Schriftzeichen, die hierzulande nicht verständlich sind, könnte schon aus technischen Gründen nicht eingetragen werden; sie hätte zudem aus der Sicht des Publikums einen rein figurativen und damit firmenrechtswidrigen Charakter, wäre folglich auch deshalb nicht zuzulassen (BGE 104 Ib 266 /7, BGE 64 I 57). b) Die vorliegende Auseinandersetzung dreht sich im Kern um die Frage, ob die phonetischen Transkriptionen der in japanischer und in arabischer Sprache gefassten Firma des Beschwerdeführers die Voraussetzungen für eine Eintragung im Handelsregister erfüllen. Das ist jedenfalls insofern zu bejahen, als die streitigen Fassungen in lateinischen Buchstaben wiedergeben sind, als solche gelesen und ausgesprochen werden können und keine unerlaubten figurativen Elemente aufweisen. Dass solche Wiedergaben in einer andern als der Originalschrift nicht unter den Begriff der Übersetzung fallen, mag für den formalen Aspekt zutreffen, lässt sich von ihrem Inhalt aber nicht sagen und kann deshalb nicht entscheidend sein. Die phonetischen Transkriptionen bleiben notwendigerweise verbunden mit der ihr zugrunde liegenden japanischen bzw. arabischen Fassung (d.h. Übersetzung), die sie im originalen Sprachlaut mit entsprechenden Zeichen des lateinischen Alphabets wiedergeben. Da gemäss Art. 39
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima - Ove dalla legge e dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima. |
BGE 106 II 58 S. 64
bestimmten Voraussetzungen für die Eintragung einer ausländischen Firma gilt, umgekehrt unter gleichen Voraussetzungen für die Eintragung einer schweizerischen Firma gelten muss. Tatsächlich sind denn auch phonetisch transkribierte Firmen oder Firmenbestandteile im Handelsregister eingetragen, wie die Beispiele des Beschwerdeführers aus dem hebräischen, japanischen, russischen und arabischen Sprachbereich zeigen. Das Amt will sich freilich bei versehentlichen oder falschen Eintragungen nicht behaften lassen, wofür es sich insbesondere auf die japanischen Fassungen für die UHAG Übersee-Handel AG (UHAG Kaigai Tausho K.K.) und für die Schweizerische Bankgesellschaft (Swiss Union Ginko) sowie auf die arabische Fassung für die Banque Commerciale Arabe S.A. (Al-Bank Al-Tijari Al-Arabi) beruft. Der Einwand ist grundsätzlich nicht zu beanstanden (BGE 101 Ib 370), hier aber zurückzuweisen, weil die vom Amt angeführten Beispiele nach bereits Gesagtem nicht als unrichtig erscheinen. Seine Bemerkung sodann, die Bestandteile "HAPOALIM" und "Leumi" von israelischen Bankfirmen sowie die Teile "Dai-Ichi-Kangyo" und "Fuji" japanischer Firmen würden in der Praxis als Phantasiebezeichnungen oder Eigennamen behandelt, geht am Problem vorbei. Alle diese Ausdrücke haben, wie aus der Beschwerde erhellt, eine bestimmte Bedeutung, in der sie auch übersetzbar wären. Selbst als Eigennamen oder Phantasiebezeichnungen sind sie dem hebräischen bzw. japanischen Sprachbereich zuzurechnen und in der entsprechenden Originalschrift zu finden; im Handelsregister stehen sie aber in Lateinschrift, als phonetische Transkriptionen. c) Ein öffentliches Interesse, das der Eintragung phonetischer Transkriptionen von fremdsprachigen Firmafassungen zuwiderliefe, ist entgegen der Auffassung des Amtes nicht zu erkennen. Zu prüfen ist freilich nicht nur, ob die phonetische Transkription sich lautlich mit der ihr zugrunde liegenden Übersetzung deckt, sondern auch, ob der Inhalt der Übersetzung mit der Eintragung der Firma in der Originalfassung übereinstimmt. Nach dem, was zur Prüfung von Übersetzungen überhaupt bereits gesagt worden ist, kann das die ordnungsgemässe Führung des Handelsregisters jedoch nicht gefährden. Ebensowenig kann im Ernst davon die Rede sein, dass mit schwerwiegenden Folgen aus Nachforschungen im Zentralregister zu rechnen sei, wenn phonetische Transkriptionen
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fremdsprachiger Firmafassungen nicht mehr als Phantasiebezeichnungen behandelt werden, zumal solche Transkriptionen schon mehrfach und offenbar ohne Nachteil eingetragen worden sind. Wenn nötig ist die Registerführung anzupassen, was ebenfalls keine ernsthaften Schwierigkeiten bereiten dürfte und die Auskunftserteilung gemäss Art. 119 Abs. 4
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 119 Dati personali - 1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
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1 | Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
a | il cognome; |
b | almeno un nome scritto per esteso; |
c | su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata; |
d | il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza; |
e | il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato; |
f | i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati; |
g | la funzione che la persona riveste in seno all'ente giuridico; |
h | il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare; |
i | il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone. |
2 | La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b) |
3 | L'iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti: |
a | se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio: |
a1 | la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio, |
a2 | il numero d'identificazione delle imprese, |
a3 | la sede, |
a4 | la funzione; |
b | se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio: |
b1 | il nome o la designazione, |
b2 | se del caso, il numero d'identificazione delle imprese, |
b3 | l'indicazione che l'ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio, |
b4 | la sede, |
b5 | la funzione. |
4 | Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l'iscrizione deve indicare le persone di cui è composta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
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wegen ihrer Besonderheit für eine phonetische Transkription wenig eignen oder ihr überhaupt entziehen. Wie diesfalls den Anforderungen der Art. 39
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 39 Cancellazione - 1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
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1 | Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. |
2 | Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.61 |
3 | Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. |
4 | Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.62 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima - Ove dalla legge e dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima. |
4. Das Amt hat es bisher unterlassen, die phonetischen Transkriptionen, welche der Beschwerdeführer ihm für seine Firmafassungen in Japanisch und Arabisch unterbreitet hat, daraufhin zu prüfen, ob sie lautlich mit den Übersetzungen und diese inhaltlich mit der Originalfassung der Firma übereinstimmen. Es bestreitet zudem, dass die beiden Fassungen im Geschäftsverkehr überhaupt verwendet werden; der Beschwerdeführer hat für seine Behauptung jedoch Beweise angeboten. Das Amt hat das eine wie das andere vorerst näher abzuklären und dann über das Gesuch des Beschwerdeführers, ihm die streitigen Fassungen zu bewilligen, erneut zu entscheiden.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister vom 18. Oktober 1979 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Amt zurückgewiesen wird.