104 IV 96
27. Estratto della sentenza del 3 febbraio 1978 nella causa Procuratore pubblico della Giurisdizione sopracenerina c. E.
Regeste (de):
- Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Fahrlässige Tötung (Art. 117 StGB), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 StGB). Sorgfaltspflichten des Bauführers.
- 1. Die Verpflichtung des Bauunternehmers, sein Personal in genugendem Mass zu instruieren, um Unfälle auf der Baustelle zu vermeiden, befreit denjenigen, der die Arbeiten leitet, nicht von einer gleichartigen Verpflichtung (E. 4).
- 2. Die Sorgfaltspflichten des Bauführers bestimmen sich nach den konkreten Umständen. Übt er seine Tätigkeit auf mehreren Baustellen aus und anvertraut er deshalb auf einer dieser Baustellen die Aufgabe, die Arbeiter zu instruieren und direkt zu überwachen, einem erfahrenen und fähigen Mitarbeiter, um dadurch ein Unfallrisiko zu vermeiden, dann kann man ihm nicht vorwerfen, seine Pflichten nicht persönlich erfüllt zu haben. Das schliesst den Vorwurf nicht aus, andere zweckmässige Massnahmen unterlassen zu haben, die die Gefahrensituation beseitigt oder vermindert hätten (E. 5).
Regeste (fr):
- Accident de travail sur un chantier de construction. Homicide par négligence (art. 117
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 117 - Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 229 - 1 Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308
1 Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308 2 Lässt der Täter die anerkannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. - 1. L'obligation de l'entrepreneur d'instruire son personnel dans une mesure suffisante pour éviter les accidents de chantier ne dispense pas celui qui dirige les travaux de se conformer à une obligation similaire (consid. 4).
- 2. Le devoir de diligence qui incombe au responsable des travaux doit être déterminé en fonction des circonstances d'espèce. Ainsi, dans le cas où ce responsable, appelé à exercer son activité sur plusieurs chantiers, confie à un collaborateur expérimenté et capable la tâche d'instruire et de surveiller directement les ouvriers sur un de ces chantiers afin d'éviter les risques d'accident, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir accompli son devoir personnellement. Cela n'exclut pas qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas adopté d'autres mesures de nature à éliminer ou réduire les risques (consid. 5).
Regesto (it):
- Infortunio sul lavoro in un cantiere edile. Responsabilità per omicidio colposo (art. 117
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 117 - Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 229 - 1 Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308
1 Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308 2 Lässt der Täter die anerkannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. - 1. L'obbligo dell'impresario edile d'istruire convenientemente il proprio personale per evitare infortuni in un cantiere non esclude analogo obbligo a carico di chi dirige i lavori (consid. 4).
- 2. I doveri di diligenza del direttore dei lavori vanno determinati alla luce delle circostanze concrete. Così, ove tale direttore, chiamato a prestare la propria opera in diversi cantieri, deleghi in uno di essi ad uno sperimentato e idoneo collaboratore il compito d'istruire e di sorvegliare direttamente gli operai edili al fine di prevenire infortuni, non gli può essere rimproverato di non aver adempiuto tale compito personalmente. Ciò non esclude l'addebito di non aver adottato altre misure atte a eliminare o ridurre la situazione di pericolo (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 104 IV 96 S. 97
Ritenuto in fatto:
Una linea elettrica ad alta tensione (16 kV), di proprietà dell'impresa elettrica B., attraversava il cantiere del Nuovo centro scolastico di A. in costruzione nel 1974. In occasione della costruzione della palestra veniva installata in modo fisso, ossia non su binari, una gru a torre alta m 20 e collocata a una distanza
BGE 104 IV 96 S. 98
di m 21 dalla linea aerea. Il braccio girevole della gru era della lunghezza di m 27, di guisa che esso poteva oltrepassare, sovrastandola di m 10, la linea elettrica. Nel tardo pomeriggio del 4 luglio 1974 il gruista aveva lasciato il cantiere all'ora solita, anticipata su quella della fine del lavoro degli altri dipendenti. Allo scopo di trasportare tavole di legno sul luogo di costruzione della palestra, il muratore C. si poneva di propria iniziativa al posto di manovra della gru. Da terra, il muratore D. gli segnalava la posizione del gancio della gru rispetto alla linea elettrica. Scaricati i pannelli, C. si disponeva a manovrare per riportare nella posizione primitiva il braccio della gru. Avendogli D. fatto segno di fermare il carrello della gru perché i cavi da esso penzolanti si stavano avvicinando troppo ai conduttori, C. effettuava la corrispondente manovra. In seguito al brusco arresto del carrello, uno dei cavi andava a toccare un conduttore in tensione, e vi rimaneva agganciato. Resosi conto del pericolo, ma non della sua origine e dei suoi effetti, D. gridava e correva al quadro di distribuzione di energia del cantiere, dove disinnestava la spina del cavo d'alimentazione della gru. Al momento in cui procedeva al disinnesto, veniva folgorato, essendosi scaricata su di lui l'energia proveniente dalla linea d'alta tensione che sino ad allora s'era scaricata al suolo grazie al conduttore di protezione dell'impianto elettrico a bassa tensione della gru: interrotta l'alimentazione elettrica a bassa tensione della gru, era infatti stato interrotto anche il conduttore di protezione della medesima, di guisa che la corrente proveniente dalla linea ad alta tensione s'era venuta a trovare in contatto con tutte le masse metalliche della gru e quindi anche con l'involucro metallico della spina del cordone di alimentazione afferrato da D. Il competente Procuratore pubblico formulava atto di accusa nei confronti dell'architetto E., quale direttore dei lavori, e di F., quale esecutore delle opere, nonché nei confronti di due dipendenti dell'impresa elettrica. Il giudice di prima istanza dichiarava i quattro imputati colpevoli di omicidio colposo; riconosceva E. e F. colpevoli altresì di violazione delle regole dell'arte edilizia, per aver fatto montare e usare una gru in prossimità di una linea elettrica, trascurando per negligenza le regole dell'arte. E. era condannato ad una multa di Fr. 500.-, F. a dieci giorni di arresto, con la sospensione condizionale della pena detentiva.
BGE 104 IV 96 S. 99
Ad eccezione di F., tutti gli imputati insorgevano contro la loro condanna avanti Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP), la quale accoglieva il loro gravame e li proscioglieva. Il Procuratore pubblico ha impugnato dinnanzi al Tribunale federale con ricorso per cassazione la sentenza della CCRP, chiedendo che sia annullata e che la causa sia rinviata alla CCRP perché, tra l'altro, riconosca E. colpevole di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edilizia. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato la causa all'autorità cantonale competente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Una serie di disposizioni legali disciplinano i lavori di costruzione, e, tra l'altro, anche l'impiego di gru in prossimità di linee elettriche. L'art. 18 dell'ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, dell' 8 agosto 1967 (RS 832.311.141), prescrive che le linee e le installazioni elettriche che si trovano nella zona di lavoro devono essere perfettamente isolate o protette accuratamente in altro modo contro contatti accidentali. I lavori non devono essere iniziati prima che dette misure di lavoro siano state prese. Il proprietario delle installazioni elettriche va avvisato tempestivamente affinché possa prendere le necessarie misure di protezione o dare il permesso di eseguirle. L'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'uso di gru e di apparecchi di sollevamento, del 22 giugno 1951 (RS 832.312.15), specifica, con riferimento all'impiego di gru e apparecchi similari, che le condutture elettriche che passano in vicinanza del cantiere devono essere accuratamente isolate oppure protette in modo da evitare qualsiasi contatto fortuito. I proprietari delle condutture elettriche devono essere avvisati tempestivamente affinché possano prendere le misure di sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori. L'art. 20 della stessa ordinanza del 22 giugno 1951 prescrive che le gru girevoli devono essere azionate da manovratori sicuri, esenti da infermità corporali notevoli, dotati di grande prontezza di decisione e di reazione, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche. I candidati manovratori devono aver
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compiuto il tirocinio di fabbro, meccanico, montatore o macchinista o aver assolto al minimo un anno di pratica come meccanico di cantiere. Prima di poter azionare indipendentemente una gru girevole, essi devono aver lavorato al minimo quattro settimane come aiutanti al servizio della gru (caricatori, segnalatori, ecc.) per impratichirsi nell'uso dell'impianto, nella valutazione dei carichi e nel loro attacco; essi devono aver imparato a fondo, durante sei giorni al minimo e sotto la sorveglianza di un conducente provetto, il funzionamento e la manutenzione di una gru girevole. Secondo l'art. 22 dell'ordinanza del 22 giugno 1951, il manovratore deve vedere direttamente le stazioni di carico e scarico. In caso di spostamenti del carico, eseguiti in modo che il manovratore non possa vederli dalla cabina, un uomo appositamente designato gli trasmette gli ordini necessari mediante segnali ottici o acustici. Le "Direttive concernenti l'impiego di gru e macchine edili e del genio civile in prossimità di linee elettriche" dell'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, del maggio 1970, contengono inoltre norme complementari concernenti l'utilizzazione di una gru in prossimità di linee elettriche, le misure di sicurezza e le istruzioni da impartire al personale. Nella fattispecie sono state inoltre dichiarate parti integranti del contratto tra il committente (Comune di A.) e l'architetto, rispettivamente l'impresario, le "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti (norme SIA; in particolare, le norme n. 118). L'art. 19 cpv. 2 di tali norme delimita nel modo seguente le responsabilità della direzione dei lavori da quelle dell'impresario per quanto concerne lavori da eseguire in prossimità di condutture, di linee elettriche ecc.: tali lavori "devono essere condotti con tutta la cura necessaria.)... L'impresario deve vegliare alla stretta osservanza delle prescrizioni usuali o appositamente stabilite per il caso concreto. La direzione dei lavori si procurerà all'uopo tutte le informazioni possibili e informerà l'impresario dei particolari di cui avrà potuto avere conoscenza..."
2. Il giudice di prima instanza ha ravvisato la colpa di E. nel fatto che egli non aveva imposto all'impresa, la quale continuava a lavorare senza opere di prevenzione, almeno l'istruzione
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precisa del personale. Secondo tale giudice, E., quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto controllare se il personale qualificato per manovrare la gru fosse stato adeguatamente istruito e se fosse stato fatto un preciso divieto agli altri operai di usare la macchina in quelle circostanze sempre più pericolose. Nel proprio ricorso per cassazione al Tribunale federale il Procuratore pubblico riprende tali argomenti. Egli rileva che a E. incombeva il compito di vigilare sull'esecuzione della construzione e che in particolare doveva provvedere a che fossero osservate le prescrizioni di polizia edilizia e le norme di sicurezza. L'aver delegato la direzione dei lavori, conformemente a quanto convenuto con il committente (il Comune di A.), al proprio collaboratore G., non lo liberava dalla sua responsabilità. Né potevano liberarlo le inesatte e rassicuranti informazioni date dal rappresentante dell'impresa elettrica agli operai del cantiere, o il fatto d'ignorare che l'impresa non era intervenuta con precisi ordini per evitare l'impiego imprudente della gru. Si contesta pertanto a E. soltanto di non aver adeguatamente istruito il personale di manovra della gru e di non aver chiaramente ed esplicitamente proibito agli altri operai di utilizzarla.
3. Le gru girevoli possono essere manovrate soltanto da gruisti che adempiono le condizioni di cui all'art. 20 della citata ordinanza del 22 giugno 1951. Ne segue che alle altre persone è vietato di far azionare tali gru. Ciò vale in particolare allorquando debbano eccezionalmente essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche. Prima e durante tali lavori il personale (conducenti e aiutanti, ecc.) deve essere reso attento sui pericoli esistenti e sulle misure di sicurezza da osservare (v. n. 5.1 Direttive dell'INSAI concernenti l'impiego di gru e macchine edili e del genio civile in prossimità di linee aeree, del maggio 1970). Queste cautele s'impongono ancor più imperiosamente laddove, come nella fattispecie, non siano state adottati i provvedimenti di sicurezza che sogliono entrare in considerazione in primo luogo, quali l'interruzione della corrente, lo spostamento della linea elettrica, l'isolazione di quest'ultima, la limitazione del raggio d'azione della gru o l'allestimento di palizzate di protezione. Con ragione il giudice di prima istanza ne ha dedotto che l'utilizzazione della gru doveva essere espressamente e chiaramente proibita al personale non qualificato per la sua manovra. Un tale divieto assoluto avrebbe con alta probabilità
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impedito, secondo quanto insegna l'esperienza, l'infortunio occorso.
4. Sarebbe stato in primo luogo compito dell'impresario proibire al personale non qualificato di utilizzare la gru. L'impresario F. è stato punito per tale omissione ed ha con ragione accettato la condanna pronunciata dal giudice di prima istanza. Anche la direzione dei lavori era tuttavia tenuta a vigilare a che le norme di sicurezza fossero osservate. Essa avrebbe dovuto accertare se l'impresa avesse effettivamente vietato alle persone non qualificate di manovrare la gru e se tale divieto fosse rispettato. Ciò risulta già dall'art. 229
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 229 - 1 Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308 |
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1 | Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308 |
2 | Lässt der Täter die anerkannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. |
5. Da esaminare resta ancora se E. fosse personalmente responsabile della negligenza che ha consentito ad operai non qualificati di manovrare la gru e di dar cosi luogo all'infortunio. Tale responsabilità non può sgorgare dal solo fatto d'aver sottoscritto il contratto a nome dello Studio di architettura
BGE 104 IV 96 S. 103
Fratelli E. (che sembra essere una società a nome collettivo). Determinante è invece la concreta ripartizione delle responsabilità per la direzione dei lavori nel Nuovo centro scolastico di A. Il ricorrente fa valere d'essere stato autorizzato a delegare la direzione dei lavori a G., sperimentato tecnico edile della ditta. Così era stato effettivamente convenuto anche nel contratto con il Comune di A. (nella lettera di quest'ultimo del 20 marzo 1973 si dice espressamente: "... affidare la direzione dei lavori al vostro studio, alla condizione che venga preposto alla sorveglianza il vostro signor G."). Una tale delegazione della direzione dei lavori era certamente consentita, nella misura in cui essa fosse attribuita ad una persona idonea e che questa fosse stata debitamente istruita e controllata. In quanto il titolare della ditta non sia in grado di sorvegliare personalmente sul posto i lavori, egli è invero costretto a delegare le sue funzioni. Ciò non toglie che G. rimanesse dipendente di E., con la conseguenza che questi non era, come esattamente rilevato dalla CCRP, liberato in ogni caso dalle sue responsabilità. Rimaneva infatti a suo carico l'obbligo di provvedere con la dovuta diligenza alla scelta, all'istruzione e alla sorveglianza del suo dipendente. Tale obbligo di disporre le misure di sicurezza necessarie non poteva essere escluso contrattualmente, essendo fondato sul diritto pubblico. La scelta di G. quale direttore locale dei lavori non si presta a critica, né ha fatto oggetto d'alcuna censura. Il giudice di prima istanza ha invece ritenuto decisivo ai fini della colpevolezza di E. che questi non solo avrebbe dovuto riconoscere, ma aveva anche concretamente riconosciuto il rischio straordinario constituito dall'utilizzazione della gru in prossimità della linea elettrica non protetta. La questione litigiosa è se egli abbia fatto tutto ciò che poteva da lui ragionevolmente pretendersi per ridurre, nei limiti del possibile, tale rischio. Per risolvere questo punto occorre considerare la situazione concreta in cui E. si trovava, e non da ultimo la sua posizione nell'esecuzione dell'opera. La difesa aveva già rilevato in prima istanza che tale sua posizione al vertice lo dispensava dal dover accertarsi personalmente se tutte le misure di sicurezza fossero effettivamente osservate sul posto. Il giudice di prima istanza ha disatteso tale argomentazione, ritenendo che l'entità del rischio fosse tale da giustificare un intervento personale di E.; la sua particolare posizione gli è in quella sede soltanto valso il riconoscimento di un grado attenuato di colpevolezza.
BGE 104 IV 96 S. 104
L'autorità di seconda istanza ha assolto E., considerando che le misure preventive incombevano in primis all'impresario e che E. poteva presumere che questi vi avesse provveduto. Come si è visto sopra, gli obblighi dell'impresario non possono esonerare la direzione dei lavori dalla propria responsabilità. Resta, per converso, da accertare se, e in caso affermativo in quale misura, E. abbia personalmente omesso di adottare le provvidenze che le circostanze richiedevano da lui in ragione del rischio da lui riconosciuto, secondo quanto accertato in modo vincolante dal giudice di prima istanza. Al riguardo né la sentenza impugnata, né quella di prima grado contengono elementi sufficienti per stabilire se E. sia nella fattispecie concreta venuto meno in modo penalmente rilevante ai suoi doveri di direttore dei lavori, tenuto conto della delega, indubbiamente lecita, da lui effettuata nella persona di G. Certo appare soltanto che nella situazione concreta non poteva ragionevolmente pretendersi da E. che vigilasse personalmente sull'osservanza, da parte degli operai non autorizzati del cantiere, del divieto di utilizzare la gru. Tale compito di vigilanza non incombeva a lui, bensì alla persona che dirigeva effettivamente sul posto i lavori. L'autorità cantonale competente, a cui la causa è da rinviare su questo punto ai sensi dell'art. 277
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 229 - 1 Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308 |
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1 | Wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.308 |
2 | Lässt der Täter die anerkannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. |