104 Ib 6
2. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Februar 1978 i.S. X. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):
- Familienregister; Art. 8a Abs. 1 NAG
- Die im Ausland vollzogene Adoption durch Ehegatten mit Wohnsitz in der Schweiz kann im Familienregister nicht eingetragen werden.
Regeste (fr):
- Registre des familles; art. 8a al. 1 LRDC
- L'adoption faite à l'étranger par un couple domicilié en Suisse ne peut pas être inscrite dans le registre des familles.
Regesto (it):
- Registro delle famiglie; art. 8a cpv. 1 LR
- L'adozione effettuata all'estero da coniugi svizzeri domiciliati in Svizzera non può essere iscritta nel registro delle famiglie.
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 104 Ib 6 S. 6
X., der zusammen mit seiner ebenfalls in der Schweiz wohnenden Ehefrau vor dem "Juvenile Court" von Colombo (Sri Lanka) am 6. September 1976 ein einheimisches Mädchen adoptiert hatte, ersuchte in seinem Heimatkanton um Eintragung der Adoption in das Familienregister seines Heimatortes. Das Gesuch wurde von den kantonalen Instanzen abgewiesen. Die von X. erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde weist das Bundesgericht ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Ob die in Sri Lanka vollzogene Adoption im Familienregister einzutragen sei, hängt davon ab, ob sie in der Schweiz anzuerkennen sei. Anders als beispielsweise hinsichtlich der Anerkennung ausländischer Eheschliessungen oder -scheidungen (vgl. dazu Art. 7f und Art. 7g Abs. 3 NAG) fehlen gesetzliche Bestimmungen, die diese Frage für die Adoption regeln. Es ist jedoch zu verlangen, dass diese durch
BGE 104 Ib 6 S. 7
eine nach den schweizerischen Kollisionsnormen zuständige Behörde rechtskräftig ausgesprochen wurde (vgl. STAUFFER, Praxis zum NAG, Nachtrag 1977, S. 33 Anm. 9 d zu Art. 8 a-c; KUPFER, Praktische Aspekte der Eintragung von ausländischen Adoptionen in den Zivilstandsregistern, in Zeitschrift für Zivilstandswesen 1973, S. 289 Ziff. 3; HEGNAUER, Kommentar Adoptionsrecht, N. 88 zu Art. 268
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi. |
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1 | L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi. |
2 | Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.291 |
3 | Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.292 |
4 | Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.293 |
5 | La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell'adottato nel registro dello stato civile.294 |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |