Urteilskopf

102 V 235

57. Sentenza del 27 ottobre 1976 nella causa Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro contro Terrani e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 102 V 235 S. 235

A.- Dopo aver lavorato durante 3 anni alle dipendenze di una macelleria di Lugano in ragione di 9 ore al giorno, l'assicurato Ezio Terrani, nato nel 1913, fu assunto in qualità di macellaio ausiliario dalla Società Cooperativa Migros Ticino, S. Antonino (detta appresso SCMT) il 24 febbraio 1975. Secondo le disposizioni del contratto di lavoro, l'attività del personale ausiliare di tale società è subordinata alle necessità aziendali, e al datore di lavoro rimane riservato il diritto di modificare in ogni momento l'orario ed il luogo di lavoro del dipendente.

B.- Sulla base del summenzionato contratto Ezio Terrani lavorò da marzo a settembre 1975 in media 184 ore mensili, mentre nello stesso periodo il personale fisso lavorò in media 190 ore. Durante l'ottobre 1975 l'assicurato lavorò ancora 106 ore e nel novembre successivo soltanto 10 ore. Nel gennaio 1976 il rapporto di servizio venne sciolto, conformemente alle disposizioni contrattuali riguardanti il personale ausiliare della SCMT, con effetto dal giorno 19 di quel mese.
C.- Mediante decisione amministrativa del 20 gennaio 1976, la Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CPCAD) respinse una domanda di Ezio Terrani intesa ad ottenere un'indennità per le giornate di disoccupazione attestategli dall'Ufficio consortile del lavoro dal 14 ottobre 1975 in poi. Essa considerò che l'orario dell'operaio ausiliare, liberamente fissato dal datore di lavoro in conformità al contratto stipulato con il dipendente, costituisce un
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orario normale, qualunque sia la durata di quest'ultimo, ragione per cui l'ausiliare non subisce una perdita di guadagno indennizzabile giusta la LAD all'infuori dell'attività richiestagli dal datore di lavoro. Statuendo su ricorso dell'assicurato, mediante giudizio del 5 marzo 1976 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino accolse il gravame e annullò la decisione impugnata, in sostanza per i seguenti motivi: "La drastica riduzione del numero delle ore lavorative a partire dal mese di ottobre non saprebbe essere ritenuta normale visto l'andamento medio dell'orario lavorativo personale dell'assicurato. Le cause non saprebbero essere ricercate e tanto meno ritrovate in fattori stagionali, ricorrenti di anno in anno.
La vera causa di una così massiccia riduzione dell'orario lavorativo medio è da ricercarsi esclusivamente nella contingenza economica. Si tratta, in altre parole, di una "konjunkturbedingte Arbeitszeitverkürzung". In simili condizioni, la perdita di guadagno da essa scaturente deve essere indennizzata dalla Cassa."
I giudici cantonali rinviarono la pratica alla CPCAD facendole obbligo di esaminare se l'assicurato riempisse gli altri presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione e di statuire a nuovo sulle prestazioni controverse.
D.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della decisione amministrativa del 20 gennaio 1976.
E.- Rispondendo al gravame, l'opponente postula la reiezione del ricorso di diritto amministrativo e la conferma del giudizio cantonale. Allega che gli avventizi hanno diritto all'indennità di disoccupazione salvo durante un periodo di 14 giorni (art. 40 OAD) e che egli assunse il lavoro in qualità di ausiliare presso la SCMT sapendo di dover subire delle drastiche riduzioni d'orario lavorativo per carenza di lavoro, motivo per cui, anche se attivo come ausiliare, si iscrisse presso l'Ufficio consortile del lavoro, sperando di ottenere un collocamento migliore che, malgrado gli sforzi da lui intrapresi, sinora non è riuscito a procurarsi. Infine, l'opponente osserva che qualora non si fosse procurato lui stesso un'occupazione come ausiliare, tale occupazione gli sarebbe stata probabilmente imposta dall'ufficio del lavoro summenzionato, nel qual caso l'indennità di disoccupazione non gli sarebbe certo stata rifiutata.
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Erwägungen

Diritto:

1. Giusta l'art. 23 cpv. 2 LAD "gli assicurati devono attenersi alle prescrizioni sul controllo dei disoccupati che saranno emanate mediante ordinanza, conformarsi alle istruzioni degli uffici del lavoro che loro ingiungono di assumere un'occupazione adeguata o di seguire corsi di rieducazione o di perfezionamento professionali, come pure di cercarsi un lavoro da sé". Presupposto del diritto all'indennità di disoccupazione è, fra quelli richiesti dall'art. 24 cpv. 2 LAD, la prova della perdita di guadagno giusta l'art. 26 della legge medesima. Tale perdita subentra quando la riduzione della durata normale del lavoro raggiunge una determinata proporzione e se nel contempo l'assicurato è idoneo al collocamento (art. 26 cpv. 1 LAD e art. 17 cpv. 1 OAD). Secondo la giurisprudenza, la durata normale del lavoro di un assicurato è, di massima, quella usuale nella sua professione o nel ramo della sua attività. Laddove esiste un accordo particolare fra il datore di lavoro e l'assicurato medesimo sulla durata dell'orario lavorativo e non siano applicabili norme usuali relative alla professione o al ramo d'attività dell'assicurato, la durata individuale del lavoro pattuita serve come elemento di computo per stabilire la perdita di guadagno che dà diritto all'indennità di disoccupazione (STFA 1958, p. 207; DLA 1958 no. 69, 1963 no. 26). Secondo l'art. 29 cpv. 1 litt. e LAD la cassa è tenuta a sospendere il diritto a indennità dell'assicurato che non osserva le prescrizioni sul controllo dei disoccupati o le istruzioni degli uffici del lavoro previste dall'art. 23 cpv. 2 LAD.
2. Postulando il ripristino della decisione amministrativa in lite, l'ufficio ricorrente pone alla base del suo gravame la sentenza 28 dicembre 1955 di questa Corte in re A.C. (DLA 1956 no. 20), secondo la quale nei casi in cui l'assicurato è regolarmente occupato in qualità di ausiliare e presta la sua opera soltanto su richiesta del datore di lavoro, la durata dell'orario lavorativo è da ritenersi normale, rimanendo esclusa in tal caso ogni perdita di guadagno per il tempo nel quale l'ausiliare non è chiamato a lavorare. Tale massima non è applicabile nella fattispecie, per i motivi che seguono. Nella citata sentenza del 28 dicembre 1955 trattavasi di una cassiera ausiliare, la quale già da due anni lavorava alle dipendenze
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di un grande magazzino soltanto su convocazione del datore di lavoro. Pertanto, ella aveva accettato una occupazione confacente ai suoi bisogni personali, onde il particolare orario di lavoro costituiva per lei quello normale; di conseguenza i periodi della sua inattività non erano assimilabili a periodi di disoccupazione involontaria. Altra è la situazione di fatto nel caso in esame. Ezio Terrani venne assunto dalla SCMT nel febbraio 1975 in base al contratto di lavoro per il personale ausiliare, contratto del resto approvato da due organizzazioni sindacali e conforme alle condizioni d'impiego aziendali e regionali della SCMT, la quale alla fine del 1975 occupava nel Ticino 285 operai ausiliari. Pur appartenendo a tale categoria, l'opponente venne occupato come macellaio, con orario quasi normale, da febbraio a settembre 1975: ossia in una attività attinente alla professione da lui imparata, confacente alle sue attitudini, controllabile e da lui ragionevolmente esigibile. Che l'opponente, coniugato, con un figlio agli studi, assumendo il lavoro presso la SCMT cercasse un impiego a tempo pieno, trova indiretta conferma nel fatto che nel luglio 1975, quando l'orario di lavoro gli venne ridotto per la seconda volta al disotto della media delle ore mensili del personale fisso, quello stesso mese egli inoltrò domanda d'ammissione all'assicurazione contro la disoccupazione e, dopo le ulteriori drastiche riduzioni dell'orario d'impiego nell'ottobre successivo egli si annunciò immediatamente all'ufficio consortile del lavoro. Ammettere in queste circostanze siccome orario normale di lavoro quello ridotto per mancata occupazione dell'opponente condurrebbe, contrariamente alle disposizioni della LAD, a un trattamento preferenziale dell'assicurato che, se disoccupato dopo aver terminato un lavoro assegnatogli dall'ufficio di collocamento, sarebbe indennizzabile, mentre non lo sarebbe colui che, come l'opponente, da solo e con successo si fosse procurato lui stesso un'occupazione esigibile giusta gli art. 23 cpv. 2 e 29 cpv. 1 lit. e LAD. Occorre pertanto rinviare la pratica alla cassa, perché essa la tratti come se il lavoro compiuto dall'opponente nel 1975 al servizio della SCMT sin dalla scadenza del periodo d'attesa impostogli all'inizio della sua ammissione in detta cassa gli fosse stato assegnato dal competente ufficio di collocamento. Probabilmente, la motivazione qui sopra esposta non avrà, in casi come il presente, effetti pratici molto dissimili da quelli cui avrebbe
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condotto il criterio enunciato dalla sentenza cantonale impugnata. Tuttavia quest'ultimo richiederebbe dagli organi d'applicazione della LAD difficili considerazioni e apprezzamenti d'ordine congiunturale: esigenza questa cui, ovviamente, è preferibile rinunciare in favore di un criterio legale più semplice e meglio praticabile. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
Dispositiv

dichiara e pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. Il giudizio cantonale è riformato nel senso che la causa viene ritrasmessa alla CPCAD per nuova decisione secondo i considerandi.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 102 V 235
Datum : 27. Oktober 1976
Publiziert : 31. Dezember 1976
Quelle : Bundesgericht
Status : 102 V 235
Sachgebiet : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Gegenstand : Über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung der Versicherten, die als Aushilfskräfte eingestellt wurden, aber dennoch


BGE Register
102-V-235
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