102 Ia 35
8. Estratto della sentenza 8 marzo 1976 della Corte di cassazione penale nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina.
Regeste (de):
- Pflicht zur Verwendung der Amtssprache des Kantons im Verkehr mit den kantonalen Behörden. Auswirkungen. Überspitzter Formalismus. Art. 4 BV.
- 1. Im Verkehr mit den kantonalen Behörden ist die Amtssprache des Kantons zu verwenden (Bestätigung der Rechtsprechung).
- 2. Die kantonale Behörde, die innert Frist eine in einer anderen Sprache als der Amtssprache des Kantons abgefasste Rechtsschrift erhält, sie dem Betreffenden nicht zurückschickt zur Übersetzung in die Amtssprache innert einer Nachfrist, sondern sie ohne weiteres für unzulässig erklärt, verfällt in überspitzten Formalismus und verletzt damit Art. 4 BV.
Regeste (fr):
- Obligation d'utiliser dans les relations avec les autorités cantonales la langue officielle du canton. Conséquences; Formalisme excessif. Art. 4 Cst.
- 1. Dans les relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (confirmation de jurisprudence).
- 2. L'autorité cantonale qui, recevant dans les délais un acte rédigé dans une autre langue que celle qui est reconnue officiellement dans le canton, ne le renvoie pas à l'intéressé avec un délai supplémentaire pour en présenter la traduction, mais qui le déclare sans autre irrecevable, tombe dans un formalisme excessif et viole ce faisant l'art. 4 Cst.
Regesto (it):
- Obbligo di usare la lingua ufficiale del cantone nei rapporti con l'autorità cantonale. Effetti. Formalismo eccessivo. Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- 1. Per rivolgersi alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua ufficiale del cantone (conferma della giurisprudenza).
- 2. L'autorità cantonale che, avendo ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua diversa da quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché provveda entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua ufficiale, ma lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo eccessivo e viola pertanto l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 102 Ia 35 S. 36
Con sentenza 14 agosto 1975 il Pretore di Lugano-Distretto condannava X. a quindici giorni di detenzione per distrazione di oggetti inventariati, ai sensi dell'art. 169
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 169 - Wer eigenmächtig zum Schaden der Gläubiger über einen Vermögenswert verfügt, der |
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La Corte cantonale ha rettamente ribadito che per rivolgersi alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone. Trattasi di un principio consolidato, che non v'è ragione di rimettere in discussione. Ne segue che la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino non era tenuta ad entrare nel merito del ricorso dell'11 ottobre 1975, propostole dal ricorrente. La questione litigiosa è al riguardo se essa potesse dichiarare tale gravame senz'altro come irricevibile, o se dovesse dare previamente al ricorrente
BGE 102 Ia 35 S. 37
l'occasione di porre rimedio, entro un termine complementare, al vizio formale costituito dall'uso di una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone. La Corte cantonale fa valere nelle proprie osservazioni che nella procedura penale ticinese non v'è alcuna disposizione che imponga o consenta di accordare ad un interessato un termine complementare per sanare un vizio che comprometta la validità di un ricorso. Tale rilievo è formalmente esatto. Va tuttavia notato che la procedura penale è soggetta non solo alle specifiche norme processuali contenute nella legislazione cantonale, bensì anche ai principi posti dalla Costituzione federale, in particolare a quelli sgorganti dall'art. 4
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
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BGE 102 Ia 35 S. 38
del gravame dell'11 ottobre 1975 presentato in lingua tedesca dal ricorrente. Che nell'ambito della procedura ticinese il diniego della concessione all'interessato di un termine complementare per procedere alla traduzione in italiano di un atto redatto in altra lingua possa comportare un eccessivo formalismo e, quindi, un diniego di giustizia, risulta in modo tanto più manifesto ove si consideri che nella procedura civile, ossia in un ambito in cui sono generalmente in gioco interessi che concernono semmai solo in minor grado la libertà personale del singolo, l'art. 142 cpv. 2 del vigente codice di procedura civile ticinese dispone espressamente: "Il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana..., assegnandole un termine per rimediare al difetto. In questo caso la data dell'insinuazione si fa risalire alla consegna del primo atto". Non v'è ragione di non applicare tale equo principio anche nella procedura penale, pur in assenza di una norma codificata in questo senso nel diritto processuale penale ticinese. S'intende, ovviamente, che questa regola lascia salvi i casi di abusi manifesti, di manovre defatigatorie, ecc., che soggiacciono alle sanzioni previste per tale maniera di procedere.
Qualora la Corte cantonale si fosse in sostanza limitata a dichiarare irricevibile il gravame presentatole in lingua tedesca dal ricorrente, la sua decisione dovrebbe essere annullata come lesiva del divieto dell'eccessivo formalismo sgorgante dall'art. 4
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