101 V 120
23. Sentenza del 26 marzo 1975 nella causa Chiesa contro Cassa cantonale di compensazione e Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino
Regeste (de):
- Analoge Anwendung des Art. 103 lit. a OG im kantonalen Beschwerdeverfahren (Erw. 1).
- Art. 2 ELKV. Von der rechtzeitigen Geltendmachung der Krankheitskosten (Erw. 2 lit. b).
Regeste (fr):
- Application par analogie de l'art. 103 lit. a OJ dans la procédure de recours cantonale (consid. 1).
- Art. 2 OMPC. Du dépôt en temps utile de la demande de déduction des frais de maladie (consid. 2 lit. b).
Regesto (it):
- Applicabilità analogica dell'art. 103 lit. a OG nella procedura di ricorso in sede cantonale (consid. 1).
- Art. 2 OMPC. Dell'annuncio tempestivo delle spese di cura deducibili (consid. 2 lit. b).
Sachverhalt ab Seite 120
BGE 101 V 120 S. 120
A.- La cittadina italiana Benvenuta Gaetana Chiesa, nata nel 1887, nubile, residente in Svizzera dal 1903, da ultimo domiciliata a Lugano, morì il 2 dicembre 1973.
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Durante gli ultimi 20 anni della sua esistenza ella fu parzialmente a carico della nipote Adriana R. Addì 19 luglio 1971 quest'ultima inoltrò a nome della zia una richiesta di prestazioni complementari (PC) alla rendita AVS da questi percepita. Nella rubrica concernente le deduzioni per le spese di malattia ella indicò che Gaetana Chiesa era stata degente all'ospedale dal 21 al 28 aprile 1971 e che lo era ancora dal 3 maggio di quell'anno. Contrariamente alle istruzioni stampate sul modulo di richiesta della PC, Adriana R. non produsse la documentazione concernente le spese sostenute per la cura ospedaliera di sua zia.
B.- Con lettera del 7 settembre 1971, indirizzata al domicilio di Adriana R., la Cassa di compensazione comunicò a Gaetana Chiesa che per esaminare la sua richiesta di PC le occorrevano i conteggi dettagliati della Cassa malati relativi alle sue degenze presso l'Ospedale italiano e la Clinica S. Rocco, nonché la fattura relativa alla sua degenza presso l'Ospedale Civico di Lugano. Il 4 febbraio 1972 la Cassa di compensazione ribadì senza esito la summenzionata richiesta di documenti e il mese successivo, mediante decisione del 14 marzo 1972, essa assegnò a Gaetana Chiesa una PC di Fr. 65.-- mensili alla rendita AVS con effetto retroattivo dal 1o luglio 1971. Nell'atto decisionale la Cassa di compensazione espose che per poter prendere in considerazione nel computo della PC le spese di malattia, queste dovevano essere comprovate, onde invitò nuovamente l'interessata a fornire i documenti necessari. Per Gaetana Chiesa, Adriana R. produsse il 5 marzo 1973 le copie fotostatiche dei documenti a più riprese richiesti dalla Cassa di compensazione. Mediante decisione del 12 giugno 1973, la Cassa di compensazione comunicò ad Adriana R. quanto segue: "In possesso delle fatture per spese di cura e medicamenti da voi trasmesseci in data 5 marzo 1973, vi comunichiamo che non possiamo prendere in considerazione un eventuale rimborso in quanto la richiesta è tardiva (art. 2 OMPC) ossia presentata oltre i 12 mesi dalla data della fatturazione."
C.- Adriana R. ricorse contro la summenzionata decisione amministrativa, concludendo al rimborso degli importi delle fatture e dei conteggi prodotti. Ella allegò di aver personalmente sostenuto le spese di cura di sua zia Gaetana Chiesa,
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di aver in seguito smarrito i documenti ad esse relativi e di non averli potuti rintracciare e spedire prima del 5 marzo 1973 a causa della sua intensa attività quale direttrice... Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino costatò avere Adriana R. agito a nome e per conto di Gaetana Chiesa e, benché la mandante fosse deceduta in corso di procedura, mediante giudizio del 17 luglio 1974 esso respinse il ricorso menzionando come parte ricorrente "Gaetana Chiesa... (rappr. dalla signora R... Adriana)". A mente dei giudici cantonali le disposizioni legali e regolamentari autorizzano l'organo esecutivo in materia di PC a rimborsare le spese di cura solo se queste vengono fatte valere entro 12 mesi dalla fatturazione.
D.- Con il presente, tempestivo ricorso di diritto amministrativo a questa Corte Adriana R. chiede il rimborso delle spese da lei sostenute nel 1971 per curare sua zia Gaetana Chiesa. Ella allega che il termine di 12 mesi, entro il quale queste spese dovevano essere fatte valere, le è stato opposto per la prima volta soltanto nel giugno del 1973 e che tale termine non figurava sul modulo di richiesta di PC e nemmeno era stato indicato nelle reiterate sollecitazioni della Cassa di compensazione a produrre i documenti richiesti. In questa sede Adriana R. produce le copie dei documenti relativi alle spese di cura di Gaetana Chiesa per il 1971 e la copia fotostatica della lettera 5 marzo 1973 con la quale aveva trasmesso questi documenti alla Cassa di compensazione. Rispondendo al gravame la Cassa di compensazione ammette che né nel formulario di richiesta di PC, né nella corrispondenza avuta con l'interessata è stato indicato il termine di consegna dei documenti. Nondimeno essa conclude postulando la reiezione del ricorso. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne propone pure la reiezione.
Erwägungen
Diritto:
1. a) La legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) dispone che le decisioni delle Casse di compensazione sono suscettibili di ricorso e deferibili a un'autorità giudiziaria designata dai Cantoni. Così l'art. 7
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 7 Esclusione di restrizioni cantonali - Il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici. |
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LAVS ma non alle norme dell'art. 84 cpv. 1
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 84 Foro speciale - In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA387, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione. |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 7 Esclusione di restrizioni cantonali - Il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 84 Foro speciale - In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA387, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 84 Foro speciale - In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA387, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione. |
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in favore o a carico della defunta. Esso avrebbe dovuto istruire sulla sorte della successione e chiedere ai membri della comunione ereditaria, o ad uno di loro, se intendessero continuare il processo (RU 99 V 165 consid. 2, 99 V 58). Soltanto qualora Adriana R. avesse accettato la successione come erede, oppure agito in qualità di cessionaria dei diritti della massa in caso di liquidazione ai sensi dell'art. 597 CCS, ella avrebbe potuto subentrare nella procedura incoata dalla defunta. Ciò non essendo avvenuto, il giudizio prolato dal Tribunale cantonale contro la defunta è nullo. d) L'"interesse degno di protezione" di Adriana R. è che la procedura cantonale segua il suo corso regolare. Soltanto in tal senso il suo ricorso di diritto amministrativo è ricevibile in ordine.
2. Sorge pertanto il quesito se, e per quali motivi al caso, la pratica debba esser rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. Un simile rinvio sarebbe contrario al principio dell'economia di procedura se si avverasse che né Gaetana Chiesa, né i membri della comunione ereditaria non ebbero mai diritto al rimborso delle spese in lite, per tardiva produzione dei necessari documenti. a) In virtù dell'art. 2 cpv. 1
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 2 Principio - 1 La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. |
2 | I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabilire al riguardo particolari condizioni. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è esclusa. |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 2 Principio - 1 La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. |
2 | I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabilire al riguardo particolari condizioni. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è esclusa. |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 3 Componenti delle prestazioni complementari - 1 Le prestazioni complementari comprendono: |
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1 | Le prestazioni complementari comprendono: |
a | la prestazione complementare annua; |
b | il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. |
2 | La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA4); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 3 Componenti delle prestazioni complementari - 1 Le prestazioni complementari comprendono: |
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1 | Le prestazioni complementari comprendono: |
a | la prestazione complementare annua; |
b | il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. |
2 | La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA4); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). |
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art. 2 OMPC
"Le spese di medico, dentista, farmacia, cura ospedaliera, cura a domicilio e per i mezzi ausiliari sono deducibili solo se sono fatte valere presso l'organo esecutivo entro 12 mesi dalla fatturazione." art. 3
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 3 Componenti delle prestazioni complementari - 1 Le prestazioni complementari comprendono: |
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1 | Le prestazioni complementari comprendono: |
a | la prestazione complementare annua; |
b | il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. |
2 | La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA4); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). |
"Le spese di medico, dentista, farmacia, cura ospedaliera, cura a domicilio e per i mezzi ausiliari causate da un assicurato defunto, cui è applicabile il calcolo della prestazione complementare, sono deducibili solo se i suoi eredi le fanno valere nel corso dei 12 mesi posteriori al decesso." Nella sentenza i.c. Neyer del 22 maggio 1973 (RU 99 V 111 consid. 1) il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato la seconda frase dell'art. 48 cpv. 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 48 Ricupero di prestazioni arretrate - 1 Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA304, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. |
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1 | Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA304, soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. |
2 | La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato: |
a | non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e |
b | fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti. |
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Da un lato sarebbe eccessivo di subordinare in modo assoluto l'imputazione - o la domanda di pagamento - delle spese all'indicazione precisa del loro importo nel modulo di richiesta di PC e alla presentazione delle relative pezze giustificative. D'altra parte non si può obbligare la cassa di compensazione a lasciare in sospeso una domanda di PC quando l'istante tarda, forse durante mesi o anni, a precisarla e a giustificarla. Chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere quando le spese per terapia giusta l'art. 2 OMPC sono tempestivamente annunciate all'organo esecutivo cantonale in materia di PC, la Corte plenaria di questo Tribunale ha statuito che nei casi in cui una cassa di compensazione riceve un modulo di richiesta di PC incompleto, essa deve scrivere all'istante che la domanda sarà esaminata soltanto dopo la ricezione degli elementi mancanti e che, se tali elementi non sono prodotti entro 12 mesi a decorrere dal giorno in cui egli ha ricevuto i conti in causa, l'istanza sarà considerata tardiva e irricevibile. Finché l'assicurato non è stato edotto in tal senso, egli ha il diritto di considerare la sua istanza siccome valida e, se il termine di 12 mesi imposto dall'art. 2 OMPC è scaduto, di ottenere una proroga per completare la necessaria documentazione (v. per analogia l'obbligo d'informazione imposto alle casse dall'art. 12 dell'Ordinanza II sull'assicurazione contro le malattie concernente l'assicurazione collettiva esercitata dalle casse malati riconosciute dalla Confederazione). Dato quanto precede, nel caso in esame i conteggi e le fatture in lite vennero versati tempestivamente nell'inserto concernente Gaetana Chiesa, poiché per l'edizione di tali documenti nessun termine perentorio le era stato fissato prima del suo decesso. Pertanto, la pratica deve essere rinviata ai giudici di prime cure, ai quali incombe di statuire, in base ad un complemento d'istruttoria, sulla qualità di Adriana R. per agire nella procedura in corso... Per questi motivi,
Dispositiv
il Tribunale federale delle assicurazioni dichiara e pronuncia: Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio impugnato è annullato e la pratica rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino per complemento d'istruttoria e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.