Urteilskopf
101 Ia 163
29. Estratto della sentenza 26 agosto 1975 nella causa Stato della Repubblica Italiana contro Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 164
BGE 101 Ia 163 S. 164
In esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria del Pretore di Roma, il Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina ordinava il 15 ottobre 1974 il sequestro presso la Finter Bank Zurigo, filiale di Chiasso, di una cassa contenente presumibilmente il frammento marmoreo con la testa e la spalla di Cristo della "Pietà Rondanini" di Michelangelo. La richiesta italiana era fondata sugli art. 66, 67 e 68 della legge italiana 1o giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, che puniscono, rispettivamente, l'esportazione illegittima, l'impossessamento di opere d'interesse artistico e storico rinvenute fortuitamente o a seguito di ricerche, e l'omessa denuncia di esportazione di dette opere. In seguito a reclamo del proprietario della cassa depositata presso la banca menzionata, ing. Amelio Schiavo, Roma, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino accoglieva il gravame, rilevando che non risultava dalla richiesta rogatoriale che l'ing. Schiavo si fosse impossessato di opera d'arte rinvenuta fortuitamente o in seguito a ricerche, e che, comunque, mancava, per dar seguito a detta richiesta, il necessario requisito della doppia incriminazione, posto dall'art. 5 n. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959 ed entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967. Rilevava
BGE 101 Ia 163 S. 165
inoltre la menzionata Camera che la domanda di assistenza giudiziaria si riferiva a reati di natura fiscale, per i quali essa poteva essere rifiutata ai sensi dell'art. 2 lett. a della Convenzione di cui sopra. Contro la decisione della Camera dei ricorsi penali insorgeva lo Stato della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari esteri, il quale proponeva, con atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975, ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, oltre che per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Ai sensi dell'art. 113 n
. 3 Cost., il Tribunale federale giudica sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati. L'art. 102 n
. 2, seconda frase, Cost., attribuisce al Consiglio federale la competenza di prendere le disposizioni che si richiedono per il mantenimento delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni della Confederazione, come anche delle prescrizioni dei concordati federali, e ciò sia di moto proprio, sia dietro ricorsi, in quanto il giudizio di questi ultimi non sia devoluto giusta l'art. 113
Cost. al Tribunale federale. Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dei trattati internazionali è dichiarato espressamente ammissibile dall'art. 84 cpv. 1 lett. c
OG, in quanto non concerna una decisione cantonale che violi le disposizioni di diritto civile o di diritto penale dei trattati stessi. Tale norma va peraltro considerata in relazione con quanto stabilisce l'art. 113 n
. 3 Cost., che, come s'è visto, riconosce la competenza del Tribunale federale in materia di violazione di concordati o di trattati solo ove questa sia fatta valere con ricorsi "di privati". Nella fattispecie, la richiesta rogatoriale è stata presentata dallo Stato Italiano non nella sua qualità di semplice proprietario dei beni di cui domanda il sequestro, bensì chiaramente in quella di soggetto di diritto internazionale pubblico, titolare di un potere d'imperio; è in tale qualità che esso chiede allo Stato svizzero l'applicazione della Convenzione
BGE 101 Ia 163 S. 166
europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Ne segue che in questa sua veste esso non è legittimato a ricorrere al Tribunale federale per violazione di un trattato internazionale. Tale carenza di legittimazione ricorsuale dello Stato che richiede l'assistenza giudiziaria è stata evocata in DTF 99 Ia 85 consid. 1 in fine.
2. La circostanza che nell'atto 22 gennaio 1975 dello Stato Italiano, pag. 3 n. 4, s'invochi anche la violazione di cui all'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG (violazione dei diritti costituzionali dei cittadini) è al proposito irrilevante, sia perché tale violazione non può essere invocata da un'autorità agente come tale, e quindi ancor meno da uno Stato estero agente "jure imperii", sia perché tale censura non è in alcun modo motivata nel ricorso, in cui si parla esclusivamente della violazione della Convenzione europea di assistenza in materia penale.
3. Un ricorso al Consiglio federale è d'altra parte escluso in modo generale, tanto per i privati, quanto per gli Stati esteri agenti "jure imperii". L'art. 73 cpv. 1 lett. b
PA prevede infatti solamente una possibilità di ricorso al Consiglio federale per la violazione dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio; tale via sembra d'altronde riservata ai soli privati e non anche agli Stati esteri che agiscano "jure imperii". Questi ultimi, giustamente in considerazione della loro veste di parti contraenti di trattati di cui allegano la violazione, non necessitano dei rimedi giuridici posti a presidio dei privati, che d'altronde mal loro s'attagliano; detti Stati sono infatti in grado d'invocare i pretesi inadempimenti di pattuizioni internazionali nel quadro delle relazioni tra Stato e Stato, sia ricorrendo ai rimedi posti a loro disposizione dal diritto internazionale pubblico, sia agendo sul piano politico internazionale.
4. Nulla vieta, per converso, allo Stato estero agente "jure imperii", come pure ai privati e allo Stato estero agente "jure gestionis" ad essi assimilabile, di presentare al Consiglio federale una denunzia ("Aufsichtsbeschwerde") per dolersi di una violazione di un trattato internazionale. Sia il Consiglio federale (GAAC 1957, pag. 16 n. 2 in fine), che il Tribunale federale (DTF 99 Ia 85 consid. 1) hanno stabilito, precisamente in casi in cui uno Stato estero agente "jure imperii" (anche allora lo Stato Italiano) si era fondato su di un trattato
BGE 101 Ia 163 S. 167
in materia di assistenza giudiziaria, che l'atto con cui fosse invocata da tale Stato una violazione del trattato doveva essere considerato ed evaso come denunzia. In quanto proveniente da uno Stato estero agente "jure imperii" e riferentesi ad una pretesa violazione di un trattato, detta denunzia costituisce nello stesso tempo un atto di diritto internazionale pubblico, ad occuparsi del quale è competente il Consiglio federale nell'ambito delle funzioni demandategli in materia di rapporti internazionali (art. 102 n
. 8 Cost.).
5. Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il ricorso appare manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione dello Stato Italiano. Ai sensi dell'art. 96 cpv. 1
OG, se un ricorso è stato proposto in tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un'autorità federale specialmente investita di giurisdizione amministrativa, il termine per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella competenza di un'altra di queste autorità; il ricorso è trasmesso d'ufficio all'autorità competente. Nella fattispecie già è stato osservato che gli atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975 dello Stato Italiano non possono valere neppure quale ricorso al Consiglio federale. Essi possono peraltro essere considerati come una denunzia al Consiglio federale, nel senso specificato nel considerando precedente. La possibilità di presentare tali denunzie non è soggetta, conformemente alla natura di questo atto giuridico, ad un termine. Pur non essendosi in presenza di un ricorso, si giustifica di applicare analogicamente l'art. 96 cpv. 1
OG per quanto concerne la trasmissione d'ufficio al Consiglio federale di una denunzia proveniente da uno Stato straniero e concernente l'applicazione di una convenzione internazionale.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975 presentati dallo Stato Italiano sono trasmessi quali denunzia al Consiglio federale.
101 Ia 163
29. Estratto della sentenza 26 agosto 1975 nella causa Stato della Repubblica Italiana contro Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.
Regeste (de):
- Verletzung von Staatsverträgen; Beschwerdemöglichkeit des ausländischen Staates; Art. 84 Abs. 1 lit. a
und Art. 96 Abs. 1
OG; Art. 73 Abs. 1 lit. a VwVG. - 1. Der ersuchende ausländische Staat ist nicht berechtigt, gegen einen Entscheid, der sein auf ein internationales Rechtshilfeübereinkommen gestütztes Amtshilfegesuch abweist, wegen angeblicher Verletzung jenes Übereinkommens mit staatsrechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht oder mit Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat zu gelangen; er kann sich lediglich mit einer Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat wenden (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 1-3).
- 2. Die in einem solchen Fall dem Bundesgericht eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wird als Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat betrachtet und an diesen von Amtes wegen weitergeleitet (E. 4-5).
Regeste (fr):
- Violation de traités internationaux; faculté pour l'Etat étranger d'élever une réclamation; art. 84 al. 1 lit. a, 96 al. 1 OJ; art. 73 al. 1 lit. a LPA.
- 1. L'Etat étranger n'a pas qualité pour attaquer par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral ou par celle du recours de droit administratif au Conseil fédéral la décision écartant sa demande de commission rogatoire fondée sur un traité international d'assistance judiciaire, en alléguant une prétendue violation de cette convention; il ne peut que présenter une dénonciation au Conseil fédéral (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1-3).
- 2. L'acte de recours de droit public déposé devant le Tribunal fédéral doit être considéré, dans un tel cas, comme une dénonciation au Conseil fédéral; il est transmis d'office à cette autorité (consid. 4-5).
Regesto (it):
- Violazione di convenzioni internazionali; possibilità dello Stato estero di dolersene; art. 84 cpv. 1 lett. a
, 96 cpv. 1
OG; art. 73 cpv. 1 lett. a
PA.SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
Art. 73 [1]
Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfügungen: a. der Departemente und der Bundeskanzlei; b. letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des Bundes; c. letzter kantonaler Instanzen. [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
- 1. Contro una decisione che rispinge una sua commissione rogatoria fondata su una convenzione internazionale di assistenza giudiziaria, lo Stato estero richiedente non è legittimato a dolersi di una pretesa violazione di tale convenzione mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale o mediante ricorso amministrativo al Consiglio federale; esso può solamente presentare una denunzia al Consiglio federale (conferma della giurisprudenza) (consid. 1-3).
- 2. Il ricorso di diritto pubblico proposto al Tribunale federale in una tale fattispecie va considerato come denunzia al Consiglio federale e ad esso trasmesso d'ufficio (consid. 4-5).
Sachverhalt ab Seite 164
BGE 101 Ia 163 S. 164
In esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria del Pretore di Roma, il Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina ordinava il 15 ottobre 1974 il sequestro presso la Finter Bank Zurigo, filiale di Chiasso, di una cassa contenente presumibilmente il frammento marmoreo con la testa e la spalla di Cristo della "Pietà Rondanini" di Michelangelo. La richiesta italiana era fondata sugli art. 66, 67 e 68 della legge italiana 1o giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, che puniscono, rispettivamente, l'esportazione illegittima, l'impossessamento di opere d'interesse artistico e storico rinvenute fortuitamente o a seguito di ricerche, e l'omessa denuncia di esportazione di dette opere. In seguito a reclamo del proprietario della cassa depositata presso la banca menzionata, ing. Amelio Schiavo, Roma, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino accoglieva il gravame, rilevando che non risultava dalla richiesta rogatoriale che l'ing. Schiavo si fosse impossessato di opera d'arte rinvenuta fortuitamente o in seguito a ricerche, e che, comunque, mancava, per dar seguito a detta richiesta, il necessario requisito della doppia incriminazione, posto dall'art. 5 n. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959 ed entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967. Rilevava
BGE 101 Ia 163 S. 165
inoltre la menzionata Camera che la domanda di assistenza giudiziaria si riferiva a reati di natura fiscale, per i quali essa poteva essere rifiutata ai sensi dell'art. 2 lett. a della Convenzione di cui sopra. Contro la decisione della Camera dei ricorsi penali insorgeva lo Stato della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari esteri, il quale proponeva, con atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975, ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, oltre che per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG. Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Ai sensi dell'art. 113 n
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 73 [1] |
||||||
| Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| der Departemente und der Bundeskanzlei; | ||||||
| letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 73 [1] |
||||||
| Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| der Departemente und der Bundeskanzlei; | ||||||
| letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 113 Berufliche Vorsorge [1]* |
||||||
| Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge. | ||||||
| Er beachtet dabei folgende Grundsätze: | ||||||
| Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise. | ||||||
| Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
| Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern. | ||||||
| Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern. | ||||||
| Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären. | ||||||
| Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen. | ||||||
| Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen vorsehen. | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 113 Berufliche Vorsorge [1]* |
||||||
| Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge. | ||||||
| Er beachtet dabei folgende Grundsätze: | ||||||
| Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise. | ||||||
| Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
| Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern. | ||||||
| Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern. | ||||||
| Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären. | ||||||
| Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen. | ||||||
| Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen vorsehen. | ||||||
| [1] * Mit Übergangsbestimmung. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 73 [1] |
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| Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| der Departemente und der Bundeskanzlei; | ||||||
| letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
BGE 101 Ia 163 S. 166
europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Ne segue che in questa sua veste esso non è legittimato a ricorrere al Tribunale federale per violazione di un trattato internazionale. Tale carenza di legittimazione ricorsuale dello Stato che richiede l'assistenza giudiziaria è stata evocata in DTF 99 Ia 85 consid. 1 in fine.
2. La circostanza che nell'atto 22 gennaio 1975 dello Stato Italiano, pag. 3 n. 4, s'invochi anche la violazione di cui all'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG (violazione dei diritti costituzionali dei cittadini) è al proposito irrilevante, sia perché tale violazione non può essere invocata da un'autorità agente come tale, e quindi ancor meno da uno Stato estero agente "jure imperii", sia perché tale censura non è in alcun modo motivata nel ricorso, in cui si parla esclusivamente della violazione della Convenzione europea di assistenza in materia penale. 3. Un ricorso al Consiglio federale è d'altra parte escluso in modo generale, tanto per i privati, quanto per gli Stati esteri agenti "jure imperii". L'art. 73 cpv. 1 lett. b
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 73 [1] |
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| Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| der Departemente und der Bundeskanzlei; | ||||||
| letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
4. Nulla vieta, per converso, allo Stato estero agente "jure imperii", come pure ai privati e allo Stato estero agente "jure gestionis" ad essi assimilabile, di presentare al Consiglio federale una denunzia ("Aufsichtsbeschwerde") per dolersi di una violazione di un trattato internazionale. Sia il Consiglio federale (GAAC 1957, pag. 16 n. 2 in fine), che il Tribunale federale (DTF 99 Ia 85 consid. 1) hanno stabilito, precisamente in casi in cui uno Stato estero agente "jure imperii" (anche allora lo Stato Italiano) si era fondato su di un trattato
BGE 101 Ia 163 S. 167
in materia di assistenza giudiziaria, che l'atto con cui fosse invocata da tale Stato una violazione del trattato doveva essere considerato ed evaso come denunzia. In quanto proveniente da uno Stato estero agente "jure imperii" e riferentesi ad una pretesa violazione di un trattato, detta denunzia costituisce nello stesso tempo un atto di diritto internazionale pubblico, ad occuparsi del quale è competente il Consiglio federale nell'ambito delle funzioni demandategli in materia di rapporti internazionali (art. 102 n
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 73 [1] |
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| Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| der Departemente und der Bundeskanzlei; | ||||||
| letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
5. Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il ricorso appare manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione dello Stato Italiano. Ai sensi dell'art. 96 cpv. 1
OG, se un ricorso è stato proposto in tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un'autorità federale specialmente investita di giurisdizione amministrativa, il termine per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella competenza di un'altra di queste autorità; il ricorso è trasmesso d'ufficio all'autorità competente. Nella fattispecie già è stato osservato che gli atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975 dello Stato Italiano non possono valere neppure quale ricorso al Consiglio federale. Essi possono peraltro essere considerati come una denunzia al Consiglio federale, nel senso specificato nel considerando precedente. La possibilità di presentare tali denunzie non è soggetta, conformemente alla natura di questo atto giuridico, ad un termine. Pur non essendosi in presenza di un ricorso, si giustifica di applicare analogicamente l'art. 96 cpv. 1
OG per quanto concerne la trasmissione d'ufficio al Consiglio federale di una denunzia proveniente da uno Stato straniero e concernente l'applicazione di una convenzione internazionale. Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli atti 22 gennaio e 2 febbraio 1975 presentati dallo Stato Italiano sono trasmessi quali denunzia al Consiglio federale.
Registro di legislazione
Cost 102 n
Cost 113
Cost 113 nOG 84OG 96
PA 73
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 73 [1] |
||||||
| Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; | ||||||
| degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
Registro DTF