Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 816/2019

Sentenza del 29 ottobre 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Meyer, Stadelmann,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinato da Consulenza giuridica andicap,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (assegno per grandi invalidi),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 dicembre 2019 (32.2018.185).

Fatti:

A.
A.________, nato nel 1976, è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità dall'Ufficio invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) a partire dal 1° marzo 2015, poi ridotta a un quarto di rendita dal 1° novembre 2015 (decisione del 2 febbraio 2017). Il 24 maggio 2018 l'assicurato ha inoltrato all'UAI una richiesta per un assegno per grandi invalidi fondata sulla necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Con decisione del 27 settembre 2018 l'UAI ha respinto la richiesta per il motivo che tale bisogno era da imputare alle conseguenze di un infortunio occorso il 31 dicembre 2016 e che pertanto incombeva all'assicurazione contro gli infortuni versare tale prestazione.

B.
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino il 29 ottobre 2018.
Con giudizio del 2 dicembre 2019 il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e riformato la decisione del 27 settembre 2018 nel senso che l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal 1° dicembre 2017.

C.
Il 9 dicembre 2019 (timbro postale) l'UAI inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione del 27 settembre 2018.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'assicurato ha proposto di respingerlo, allegando tra gli altri una copia del giudizio del Tribunale cantonale del 2 dicembre 2019 in materia infortunistica, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a prendere posizione.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190; 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

2.
Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione di grande invalidità e il bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana nell'assicurazione per l'invalidità (art. 42 cpv. 3
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
1    L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
2    Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
3    È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
4    L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265
4bis    Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
a  che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b  in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267
5    In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
6    Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268
LAI e art. 38
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
OAI) e nell'assicurazione contro gli infortuni, con particolare riguardo alle regole di coordinazione quando le due assicurazioni possono essere chiamate a versare una tale prestazione (art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
Va comunque precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tenuto conto dell'ordine di priorità dell'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA, qualora la grande invalidità è esclusivamente imputabile a un infortunio, non incombe all'assicurazione per l'invalidità versare l'assegno per grandi invalidi, neppure a titolo provvisorio (sentenze 9C 281/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5 e 9C 815/2016 del 19 maggio 2017 consid. 5). Tuttavia, la coordinazione tra le diverse assicurazioni sociali è necessaria solo in presenza di un solo caso di assicurazione. La LPGA non disciplina infatti il concorso di diversi casi di assicurazione che, in applicazione del principio della concordanza, non sono sottoposti a coordinazione (sulla questione, FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 44 ad art. 66
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA e n. 22 ad art. 69
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 69 Sovraindennizzo - 1 Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.
1    Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.
2    Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.
3    Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell'importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita.
LPGA; MARC HÜRZELER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 25 e 26 ad art. 66
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA).

3.

3.1. Il Tribunale cantonale ha riconosciuto il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal 1° dicembre 2017 dopo avere stabilito che quest'ultimo aveva bisogno di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana, adempiendo pertanto le condizioni previste dagli art. 42 cpv. 3
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
1    L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
2    Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
3    È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
4    L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265
4bis    Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
a  che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b  in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267
5    In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
6    Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268
LAI e 38 OAI. I giudici cantonali hanno poi dato per acquisito che tale bisogno era da mettere esclusivamente in relazione con un infortunio avvenuto il 31 dicembre 2016. Essi hanno quindi esaminato se spettava all'assicurazione per l'invalidità o a quella contro gli infortuni versare questa prestazione. In proposito, il Tribunale cantonale ha stabilito che l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è una prestazione prevista solo dall'assicurazione per l'invalidità (art. 42 cpv. 3
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
1    L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
2    Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
3    È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
4    L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265
4bis    Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
a  che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b  in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267
5    In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
6    Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268
LAI e art. 38
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
OAI) ma non nell'assicurazione contro gli infortuni. Di conseguenza, malgrado l'ordine di priorità dell'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA, il quale prevede che spetterebbe in primo luogo all'assicurazione contro gli infortuni (o all'assicurazione militare) assumere questa prestazione e solo in secondo luogo all'assicurazione per l'invalidità (o all'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti), i giudici cantonali hanno ritenuto che incombeva all'UAI versare l'assegno per grandi invalidi in questione, da cui risultava la riforma della decisione impugnata.

3.2. L'UAI fa valere che, qualora la causa del bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana sia da imputare esclusivamente a un evento infortunistico, incombe all'assicurazione contro gli infortuni, in applicazione dell'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA, assumere questa prestazione, come del resto lo ha stabilito il Tribunale federale nelle sentenze sopracitate. La circostanza secondo la quale la legge sull'assicurazione contro gli infortuni non prevede questa prestazione non sarebbe di alcun soccorso per l'assicurato.

3.3. L'opponente riprende nella sostanza le argomentazioni dei giudici cantonali, formulando nel contempo una domanda di assistenza giudiziaria.

4.

4.1. Oggetto del contendere è il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi di grado lieve per il motivo che egli ha bisogno di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana. Per risolvere la vertenza è in particolare necessario esaminare se questo bisogno - la cui esistenza non è contestata dalle parti - è da imputare esclusivamente all'infortunio del 31 dicembre 2016 oppure se era già presente in precedenza. In quest'ultimo caso, incomberà all'assicurazione per l'invalidità procedere al versamento dell'assegno per grandi invalidi. Nella prima ipotesi, si dovrà stabilire se incombe all'assicurazione per l'invalidità oppure all'assicurazione contro gli infortuni assumere questo caso d'assicurazione alla luce dell'ordine di priorità stabilito dall'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA.

4.2. Il Tribunale cantonale si è fondato sul presupposto che il bisogno di accompagnamento previsto dall'art. 38
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
OAI era da imputare esclusivamente alle conseguenze dell'infortunio del 31 dicembre 2016. Nella sua memoria ricorsuale, l'UAI non rimette in discussione questo apprezzamento, argomentando che la domanda di assegnazione di un assegno per grandi invalidi va comunque respinta in considerazione dell'ordine di priorità stabilito dall'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA. Ora, il Tribunale federale, come ricordato al considerando 1, non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In tal senso, la Corte federale può respingere o ammettere un ricorso per un altro motivo che quello adottato dall'autorità precedente o proposto dalle parti (DTF 139 V 127 consid. 1.2 pag. 129). È quindi legittimo e necessario riesaminare se il bisogno di accompagnamento è da imputare esclusivamente a un infortunio.

5.

5.1. Come costatato dai giudici cantonali il diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stato riconosciuto per un'incapacità lavorativa, prima totale, poi parziale, dovuta a una sindrome depressiva ricorrente attuale, episodio di media gravità con caratteristiche melancoliche (F33.11). È stata inoltre diagnosticata una sindrome di dipendenza da alcool e cocaina in remissione. In proposito, ci si può riferire al rapporto del 17 dicembre 2015 del Centro peritale per le assicurazioni sociali. In quell'occasione è stato riportato che l'assicurato è molto legato e dipendente dalla moglie, "incapace di sopravvivere senza il suo aiuto" (rapporto sopracitato pag. 4 e seg., in particolare pag. 5 in fine). Nelle sue conclusioni, il perito ha ritenuto un graduale ritiro dalla vita sociale, con una dipendenza dalla moglie, come pure una certa trascuratezza nella cura di sé, relativizzata dall'aiuto della moglie. I giudici cantonali hanno messo in evidenza che già nel 2013 la moglie aveva rinunciato ad aumentare il proprio grado di occupazione lavorativa per occuparsi del marito.

5.2. Il 31 dicembre 2016 l'assicurato ha subito un infortunio riportando un trauma alla testa. I medici che lo hanno avuto in cura hanno quindi diagnosticato un grave trauma cranico con contusioni cerebrali multiple (rapporto del 5 maggio 2017 della clinica B.________). In seguito a questo infortunio, l'assicurato ha presentato, oltre ai suoi problemi psichiatrici, anche dei problemi cognitivi, come appurato dai giudici cantonali.

5.3.

5.3.1. L'assicurato ha inoltrato la sua domanda volta all'assegnazione di un assegno di grande invalidità in seguito all'infortunio del 31 dicembre 2016. Questo di per sé non implica che questa prestazione è da imputare esclusivamente alle conseguenze dell'infortunio del 31 dicembre 2016, in particolare ai problemi cognitivi di cui sembra ancora affetto. Al contrario deve essere messo in evidenza che l'assicurato presentava una forte dipendenza dalla moglie già prima dell'infortunio. Il Tribunale cantonale stesso ha accertato che la moglie doveva occuparsi del marito, dovendo gestire le sue occupazioni e dovendolo accompagnare nelle sue uscite. Il rapporto del Centro peritale per le assicurazioni sociali del 17 dicembre 2015 ha confermato questa forte dipendenza dalla moglie. I periti hanno sottolineato come i problemi psichici, che hanno portato al riconoscimento di una rendita d'invalidità, prima intera, poi di un quarto dal 1° novembre 2015 sino ad oggi, hanno accentuato questa dipendenza dalla moglie (cfr. rapporto sopracitato pag. 14). Pertanto, si deve ritenere che già prima dell'infortunio l'assicurato aveva difficoltà nel vivere autonomamente e nel compiere le sue attività quotidiane. Inoltre, egli appunto presentava un
isolamento sociale (rapporto sopracitato pag. 14). Non si può quindi seguire l'apprezzamento dei primi giudici, che hanno fondato la loro tesi sul fatto che il bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è esclusivamente dovuto all'infortunio del 31 dicembre 2016.

5.3.2. Visto che il bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non è esclusivamente imputabile all'infortunio del 31 dicembre 2016, ma esisteva almeno in parte già prima dell'infortunio, non è applicabile l'ordine di priorità previsto dall'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA. Ci si trova infatti in presenza di una situazione che giustificava già prima del 31 dicembre 2016 un bisogno di accompagnamento che avrebbe potuto aprire il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve in applicazione dell'art. 38
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
OAI a carico dell'assicurazione per l'invalidità. Si tratta pertanto di due casi di assicurazione che giustificavano singolarmente un bisogno di un accompagnamento (cfr. consid. 2 e 4.1). L'assicurazione per l'invalidità (e non l'assicurazione contro gli infortuni) è pertanto tenuta a versare l'assegno per grandi invalidi di grado lieve a partire dal momento che le condizioni dell'art. 38
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
OAI sono adempite. In proposito va ricordato che l'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA regola il rapporto tra la persona assicurata e i diversi assicuratori sociali ma non il rapporto tra gli assicuratori sociali chiamati in causa (MARC HÜRZELER, op.cit., n. 26 ad art. 66
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA). Quest'ultima questione relativa a un'eventuale compensazione
tra l'assicurazione invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni è regolata dall'art. 39k cpv. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 39k - 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.238
1    Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.238
2    Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.239
3    Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.
OAI che appunto prevede che "se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni".
Nella fattispecie, i primi giudici hanno stabilito che l'assicurato adempiva i presupposti per avere diritto a tale prestazione a partire dal 1° dicembre 2017, data non contestata dalle parti. Il giudizio del 2 dicembre 2019 può di conseguenza essere confermato con sostituzione dei motivi.

5.3.3. Tenuto conto dell'esito della causa, non è necessario esaminare se, alla luce dell'ordine di priorità stabilito dall'art. 66 cpv. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
LPGA, incombe all'assicurazione per l'invalidità oppure all'assicurazione contro gli infortuni assumere il pagamento di un assegno per la grande invalidità di grado lieve per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana come se questo bisogno fosse esclusivamente imputabile a un infortunio (consid. 4.1). Per lo stesso motivo non è necessario esaminare se è applicabile nella fattispecie la giurisprudenza alla quale si riferiscono il Tribunale cantonale nella sua motivazione e il ricorrente nella memoria ricorsuale, riassunta nelle sentenze 9C 281/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5 e 9C 815/2016 del 19 maggio 2017 consid. 5, le quali non riguardano specificatamente l'art. 38
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
OAI.

6.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). L'opponente ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF). Visto l'esito del ricorso, la domanda d'assistenza giudiziaria, inoltrata con la risposta al ricorso, diventa senza oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 ottobre 2020

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 9C_816/2019
Data : 29. ottobre 2020
Pubblicato : 19. novembre 2020
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Assicurazione per l'invalidità
Oggetto : Assicurazione per l'invalidità (assegno per grandi invalidi)


Registro di legislazione
LAI: 42
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
1    L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
2    Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
3    È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
4    L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265
4bis    Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:
a  che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o
b  in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267
5    In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.
6    Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268
LPGA: 66 
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi - 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
1    Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
2    Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c  dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3    Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a  dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b  dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
69
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 69 Sovraindennizzo - 1 Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.
1    Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso.
2    Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.
3    Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell'importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita.
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
95e  97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
105 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
OAI: 38 
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 38 Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana - 1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
1    Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a  non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b  non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c  rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
2    L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.219
3    È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile220.221
39k
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 39k - 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.238
1    Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.238
2    Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato. Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall'Ufficio centrale di compensazione.239
3    Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.
Registro DTF
137-I-58 • 139-V-127 • 140-III-16 • 145-V-188
Weitere Urteile ab 2000
9C_281/2014 • 9C_815/2016 • 9C_816/2019
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana • affetto • ai • applicazione del diritto • assegno per grandi invalidi • assicurazione sociale • assistenza giudiziaria • autorità inferiore • bellinzona • calcolo • carica pubblica • cassa di compensazione • cocaina • condizione • coniuge • consulenza giuridica • d'ufficio • decisione • direttive anticipate del paziente • diritto delle assicurazioni • diritto sociale • domanda di assistenza giudiziaria • esaminatore • evento assicurato • federalismo • fine • grande invalidità • grande invalidità di grado lieve • invalidità • lesione traumatica • materia d'insegnamento • motivazione della decisione • nato • oggetto assicurato • posta a • prassi giudiziaria e amministrativa • quarto di rendita • questio • rapporto tra • rendita d'invalidità • rendita intera • ricorrente • ricorso in materia di diritto pubblico • ripartizione dei compiti • ripetibili • riporto • risposta al ricorso • salario • soppressione • sostituzione dei motivi • spese giudiziarie • superstite • tribunale cantonale • tribunale delle assicurazioni • tribunale federale • ufficio federale delle assicurazioni sociali • violazione del diritto