Tribunal federal
{T 0/2}
2A.1/2007 /biz
Sentenza del 29 maggio 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Karlen,
cancelliere Bianchi.
Parti
1. A.________Ltd.,
2. B.________Anstalt,
3. C.________Corp.,
4. D.________Anstalt,
5. E.________Ltd.,
ricorrenti,
tutte patrocinate dall'avv. Paolo Bernasconi,
contro
Camera di assistenza amministrativa
della Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, 3001 Berna.
Oggetto
assistenza amministrativa internazionale richiesta
dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) nell'affare F.________S.p.A.,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 20 dicembre 2006 dalla Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche.
Fatti:
A.
Il 6 giugno 2006 la Commissione nazionale italiana per le Società e la Borsa (Consob) ha inoltrato una richiesta di assistenza amministrativa alla Commissione federale delle banche (CFB) volta ad acquisire informazioni sulle azioni della F.________S.p.A. detenute dalla banca G.________SA. L'autorità estera ha giustificato la domanda con la necessità di verificare le indicazioni fornite dalla banca nel 1999, ritenuto che da allora la società era stata oggetto di numerose operazioni sul capitale. Dopo una prima risposta interlocutoria, il 5 ottobre 2006 la Consob ha chiesto in particolare ragguagli sull'ammontare delle singole quote e sull'identità dei relativi titolari a quel momento e al 1° dicembre 2005.
B.
Interpellato dalla CFB, il 30 ottobre 2006 la G.________ SA le ha comunicato di detenere a titolo fiduciario l'8,725 % del capitale di F.________S.p.A. e ciò per conto di cinque società: la A.________Ltd. (1,692 %) e la E.________Ltd. (1,948 %) delle Isole Vergini Britanniche, la B.________Anstalt (1,513 %) e la D.________Anstalt (1,614 %) del Liechtenstein e la C.________Corp. (1,958 %) di Panama. La banca ha aggiunto che beneficiario economico di tutte le società è H.________, mentre al 1° dicembre 2005, secondo i relativi formulari "A", era I.________.
C.
Raccolte le osservazioni delle società, con decisione del 20 dicembre 2006 la Camera di assistenza amministrativa della CFB ha deciso di concedere l'assistenza amministrativa alla Consob e di trasmetterle le informazioni apprese dalla banca, specificando che H.________ era subentrato a I.________ nel marzo del 2006.
D.
Il 29 dicembre 2006 le cinque società hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale con cui chiedono di non fornire assistenza amministrativa, di eventualmente comunicare solo le loro ragioni sociali ed in via ancor più eventuale di segnalare che ad entrambe le date richieste il beneficiario economico era H.________. Postulano inoltre che non si pubblichi la sentenza o vi si proceda quantomeno in forma anonimizzata e dopo la crescita in giudicato della decisione finale dell'autorità italiana.
Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche ha proposto di respingere il gravame. Nell'ambito di un secondo scambio di allegati, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E.
Con decreto presidenziale del 26 gennaio 2007 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel gravame.
Diritto:
1.
Il gravame è pacificamente ammissibile quale ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG (cfr. art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
2.
2.1 Le ricorrenti sostengono innanzitutto di essere state impedite nell'esercizio delle facoltà di ricorso poiché il nuovo art. 38 cpv. 5
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
2.2 La censura, per giunta articolata e reiterata, è al limite della temerarietà. In effetti, essa non solo si urta al principio fondamentale secondo cui il Tribunale federale non può esaminare la costituzionalità delle leggi federali (cfr. art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
ben 37 pagine, che hanno per di più avuto la possibilità di integrare con un atto di replica.
3.
3.1 Le ricorrenti contestano poi il rispetto dei principi di specialità e confidenzialità, richiamandosi in particolare alle decisioni con cui in passato il Tribunale federale ha respinto domande di collaborazione analoghe provenienti dalla Consob (sentenza 2A.83/2000 del 28 giugno 2000, in: Bollettino CFB 41/2000 pag. 79; sentenza 2A.41/2002 del 18 settembre 2002, in: RDAT I-2003 n. 86).
3.2 Sennonché, in una recente sentenza (resa comunque pubblica prima della presentazione della replica) il Tribunale federale ha ritenuto che da allora, sotto il profilo del diritto italiano, la situazione è mutata in maniera determinante. Il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 relativo al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) è infatti stato modificato nel senso che la Consob può ora validamente opporsi ad una domanda di ritrasmissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze prima di ottenere il consenso dell'autorità estera (art. 4 comma 4 TUF) ed è essa stessa competente ad infliggere le sanzioni amministrative in materia borsistica (art. 187bis segg. TUF). In base a queste modifiche, l'autorità richiedente è pertanto ora in grado di garantire, in termini di "best efforts", che le informazioni ricevute dalla Svizzera siano utilizzate in modo conforme ai principi di specialità e confidenzialità (sentenza 2A.371/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 2.3; cfr. anche: sentenza 2A.616/2006 del 19 marzo 2007, consid. 2.2).
3.3 Fondandosi su un parere giuridico, le insorgenti menzionano svariate norme legali italiane che confuterebbero la conclusione esposta. In realtà, va però tenuto presente che l'art. 4 comma 4 TUF costituisce una lex specialis relativa specificatamente alla ritrasmissione delle informazioni ricevute mediante assistenza amministrativa internazionale (cfr. sentenza 2A.371/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 2.3). Nel caso concreto tale norma appare quindi preminente rispetto ad altri disposti sulla portata ed i limiti del segreto d'ufficio. Inoltre, laddove evidenziano gli obblighi di collaborazione esistenti tra la Consob ed altre autorità di vigilanza in ambito finanziario (cfr. l'art. 4 comma 1 TUF e l'art. 21 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005), le ricorrenti omettono sostanzialmente di considerare che, nei limiti del principio di specialità, l'art. 38 cpv. 2 lett. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
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2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
Per di più, in base al nuovo diritto e alle sue finalità, l'autorità richiedente non deve di per sé esigere dall'autorità terza garanzie circa il rispetto del principio di specialità, prima di ritrasmetterle le informazioni ricevute dall'estero (sentenza 2A.649/2006 del 18 gennaio 2007, consid. 5). Il rilevato avvicinamento tra le varie autorità di vigilanza in discussione in Italia non è infine una peculiarità significativa ed è del resto all'esame anche in Svizzera (cfr. sentenza 2A.281/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 2.3).
3.4 Inconferenti sono parimenti le critiche legate alla divulgazione, via internet e sull'apposito bollettino, delle procedure promosse dalla Consob. Il nuovo art. 38 cpv. 2 lett. b
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
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2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
4.
4.1 Le ricorrenti censurano poi la trasmissione delle informazioni sull'avente diritto economico attuale e specialmente su quello precedente. Per sostenere la tesi secondo cui la conoscenza di questi nominativi non sarebbe di alcun interesse per la procedura estera, esse allegano due ulteriori avvisi di diritto, volti a dimostrare l'uno la mancata violazione dell'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto e l'altro l'inadempimento dei reati di insider trading e di aggiotaggio. Esse lamentano l'accertamento inesatto dei fatti, la violazione del principio di proporzionalità, l'inammissibilità della trasmissione spontanea di dati, l'abuso del potere d'apprezzamento e l'arbitrarietà della decisione.
4.2 Orbene, al di là delle lunghe divagazioni ricorsuali, non v'è dubbio che le informazioni richieste dalla Consob e raccolte presso la banca svizzera non possono essere considerate prive di qualsiasi rapporto con eventuali irregolarità sul mercato borsistico e manifestamente inadeguate a far progredire l'inchiesta (DTF 129 II 484 consid. 4.1; 127 II 142 consid. 5a). Le cinque società ricorrenti sono infatti tutte riconducibili alla medesima persona fisica, che in tal modo di fatto detiene l'8,725 % delle azioni della F.________S.p.A.. Un aggiramento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è quindi quantomeno ipotizzabile, viste le soglie fissate dall'art. 120 TUF e dall'art. 117
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
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2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
4.3 Dal profilo della proporzionalità, non si vede poi come si potrebbe prescindere dal comunicare l'identità del beneficiario economico delle società, in quanto è proprio tale aspetto l'elemento di interesse per l'autorità estera, non certo la conoscenza dei nomi delle ricorrenti. Anche la trasmissione del nominativo del precedente proprietario è giustificata, ritenuto che I.________ non costituisce una persona manifestamente non implicata (cfr. art. 38 cpv. 4
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
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2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
nuovo beneficiario economico abbia operato attraverso queste società. D'altronde accertamenti più approfonditi su questo aspetto esulano dal contesto della presente procedura. Per la concessione dell'assistenza amministrativa basta infatti l'esistenza di un sospetto iniziale di possibili irregolarità; come in tema di abusi di informazioni privilegiate (cfr. DTF 129 II 484 consid. 4.2; 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 323 consid. 7b/aa), è poi compito dell'autorità richiedente determinare con esattezza se, quando e da chi siano state omesse comunicazioni legalmente imposte.
5.
Da ultimo, le insorgenti si appellano alle esigenze di protezione della personalità per chiedere che la sentenza non venga resa pubblica attraverso, in particolare, il sito internet del Tribunale federale. La pubblicazione delle sentenze è tuttavia uno strumento importante per garantire la pubblicità dei procedimenti e quindi la trasparenza della giurisprudenza e la parità delle armi. L'interesse delle persone implicate alla riservatezza viene generalmente salvaguardato in maniera sufficiente procedendo all'anonimizzazione della decisione (cfr. sentenza 1A.61/2006 dell'11 dicembre 2006, consid. 8.2 e 8.3 [destinati alla pubblicazione in DTF 133 I xxx]). Non si ravvisano motivi per cui ciò non dovrebbe valere anche nel caso di specie, senza peraltro dover attendere l'esito della procedura italiana.
6.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in base alla procedura semplificata di cui all'art. 36a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
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a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
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SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
Per questi motivi, visto l'art. 36a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 38 Diritti - 1 La direzione del fondo ha diritto: |
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1 | La direzione del fondo ha diritto: |
a | alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo; |
b | alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti; |
c | al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni. |
2 | Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa. |
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 12'000.-- è posta a carico delle ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti e alla Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche.
Losanna, 29 maggio 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: