Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-6599/2008
{T 0/2}

Sentenza del 29 novembre 2010

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Frank Seethaler, Hans Urech,
cancelliere Corrado Bergomi.

Parti
X._______,
patrocinato dall'Avvocato Agata Biolcati Baggi, Ghiggia Studio legale e notarile, viale S. Franscini 1, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto
Riconoscimento diploma estero.

Fatti:

A.
X._______ (ricorrente) ha depositato in data 6 novembre 2007 presso l'Ufficio federale della formazione professionale e delle tecnologia (UFFT; autorità inferiore) la domanda di riconoscimento del suo diploma italiano di ragioniere e perito commerciale conseguito all'Istituto tecnico commerciale e per geometri A._______ di B._______ il _______, al fine di essere abilitato quale revisore ai sensi della legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR, RS 221.302).
Con decisione incidentale del 18 marzo 2008 l'UFFT ha comunicato al ricorrente che il suo diploma italiano è di livello secondario e corrisponde, in termini di durata e di struttura della formazione italiana, a un attestato federale di capacità. A mente dell'UFFT tale diploma non permette al ricorrente di esercitare la professione di revisore in Italia: a tale scopo è necessario un titolo universitario ("dottore commercialista"). Di conseguenza l'autorità inferiore ritiene impossibile equiparare il diploma italiano del ricorrente con un titolo che in Svizzera consente di esercitare la professione di revisore. L'UFFT ha infine indicato al ricorrente di non essere l'autorità responsabile della valutazione di una sua eventuale iscrizione al registro dell'autorità di sorveglianza sui revisori (ASR).
Con decisione finale del 18 settembre 2009 l'UFFT ha accertato, sulla base delle dichiarazioni del Ministero Italiano della Giustizia del 15 luglio 2008, che il ricorrente non può esercitare l'attività di revisore in Italia, per cui egli non presenta i requisiti per essere iscritto né al registro dell'Autorità di sorveglianza dei revisori né a quello dei revisori italiani.
Con decisione del 30 settembre 2008 l'UFFT ha comunicato al ricorrente che il diploma rilasciatogli il _______ a B._______ (I) concernente la conclusione della formazione di ragioniere e perito commerciale, tenendo conto della sua esperienza professionale, può essere riconosciuto equivalente ad un attestato federale di capacità d'impiegato di commercio.

B.
Contro quest'ultima decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 16 ottobre 2008 presso il Tribunale amministrativo federale, proponendo di riesaminare la sua domanda di equipollenza, di rivedere la decisione impugnata e ribadendo che la sua richiesta è finalizzata solo all'iscrizione all'albo ASR. Egli chiede il rilascio di una dichiarazione di equipollenza almeno con un titolo richiesto dall'art. 4
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR, in quanto nell'Italia del 1965, per accedere alla professione di revisore, era possibile unicamente la formazione da lui conseguita per l'ottenimento del diploma. Nella sua motivazione il ricorrente tiene ad evidenziare che la domanda inoltratata dall'UFFT al Ministero della Giustizia non aveva quale scopo la richiesta di equipollenza del titolo di studio italiano ad uno svizzero, bensì era finalizzata a verificare se il solo diploma di ragioniere e perito commerciale fosse un titolo di studio che autorizzasse all'esercizio della professione di revisore in Italia.

C.
Con osservazioni del 7 gennaio 2009 l'UFFT postula la reiezione del gravame. In riferimento al riconoscimento reciproco dei diplomi secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681; di seguito ALC o accordo) - applicabile al caso concreto, in quanto l'esercizio della professione di revisore in Svizzera è regolamentata all'art. 4 cpv. 1
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR - l'UFFT adduce in primo luogo che il ricorrente non è iscritto al Registro dei revisori contabili e, non essendo quindi qualificato per esercitare la funzione di revisore contabile in Italia, il suo diploma non può essere riconosciuto ai sensi dell'ALC.
Nella misura in cui venga richiesta l'equipollenza con un diploma federale in campo commerciale, l'UFFT indica che l'esame del riconoscimento dei diplomi è effettuato sulla base dell'art. 68 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), nonché dell'art. 69 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPR, RS 412.101). L'UFFT nega l'equipollenza del diploma conseguito dal ricorrente in Italia con un diploma federale di esperto contabile, esperto fiduciario, esperto fiscale o di esperto in finanza e controlling, poiché il livello di formazione italiano non è uguale a quello svizzero. Il ciclo di formazione per ottenere il diploma di scuola media superiore di ragioniere e perito commerciale corrisponde in Italia ad una formazione secondaria, mentre in Svizzera i diplomi elencati all'art. 4 cpv. 1 LRS fanno parte del livello terziario del sistema formativo. Secondo l'UFFT le esperienze di lavoro accumulate in Svizzera, il rilascio dell'attestato cantonale di fiduciario commerciale, come pure il fatto che il ricorrente è iscritto al registro di commercio quale revisore particolarmente qualificato non sono in grado di cambiare sostanzialmente la situazione del ricorrente.

D.
Con replica del 30 gennaio 2009, il ricorrente, d'ora in avanti patrocinato dall'avv. Agata Biolcati Baggi, postula l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, nella misura in cui il diploma italiano di ragioniere e perito commerciale è parificato ad un diploma in economia aziendale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR o ad un altro diploma ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
, b o c LSR. Protestate tasse, spese e ripetibili.
Il ricorrente osserva che le condizioni elencate dall'UFFT per l'esercizio della funzione di revisore contabile in Italia si riferiscono alla situazione attuale e non al 1965, anno dell'ottenimento del diploma. Pertanto il titolo di studio specifico richiesto in Italia per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali e per l'esercizio della professione di revisore prima dell'entrata in vigore delle nuove normative e della riforma scolastica era quello di ragioniere e perito commerciale, conformemente al diploma ottenuto dal ricorrente, vale a dire un diploma di scuola media superiore e professionale. Il ricorrente sostiene che chi aveva ottenuto il suddetto diploma non era tenuto a frequentare alcun corso supplementare, ma doveva unicamente sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nel registro, le cui materie corrispondono al programma della scuola da lui frequentata per ottenere il diploma.
Il ricorrente spiega che il diploma da lui ottenuto permetteva l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, nonché di revisore dipendente di uno studio commercialistico o società senza che fosse necessaria l'iscrizione ad un albo e ad un esame supplementare, queste ultime necessarie unicamente per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale nonché revisore indipendente con uno studio in proprio. Con il trasferimento del domicilio in Svizzera, il ricorrente non adempiva più al requisito del domicilio in Italia in vista di un'eventuale iscrizione al Registro dei ragionieri e periti commerciali, oggi chiamato Registro dei revisori contabili. Egli afferma che sarebbe iniquo imputargli il fatto di non essersi iscritto al Registro dei revisori contabili in Italia, quando il suo trasferimento in Svizzera è stato anteriore al momento in cui avrebbe potuto chiederne l'iscrizione in Italia e quando in Svizzera non vi era la possibilità di iscriversi in un registro analogo. Ciò sarebbe contrario al principio stesso di non discriminazione alla base dell'ALC.
Il ricorrente precisa come egli era stato riconosciuto dal 1992 quale revisore particolarmente qualificato ai sensi dell'Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati del 15 giugno 1992 (abrogata il 1° settembre 2007 e sostituita dalla LSR; AS 1992 1210). Egli aggiunge che la sua formazione, scuola a tempo pieno per una durata di cinque anni, supera di gran lunga la formazione esistente a suo tempo in Svizzera e deve pertanto venir riconosciuta.

E.
Con replica del 5 marzo 2009 l'UFFT si riconferma in sostanza nelle sue conclusioni e motivazioni.

F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto:

1.
La decisione dell'Ufficio federale del 30 settembre 2008 è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Eccezion fatta per le decisioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA e che sono state prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
34 LTAF.
In qualità di destinatario, il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 cpv. 1 PA). Il rappresentante ha giustificato i suoi poteri con procura scritta (art. 11
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, su riserva dei considerandi seguenti (cfr. consid. 2).

2.
Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, nonché l'equipollenza del suo diploma conseguito in Italia con un diploma in economia aziendale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. c
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR, rispettivamente con un altro diploma di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
, b o c LSR. La richiesta dell'equipollenza sembra essere connessa con una futura domanda di abilitazione per esercitare la funzione di revisore.

2.1 A titolo introduttivo va osservato che la domanda di riconoscimento dell'equipollenza di un diploma estero con un diploma svizzero ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR e la domanda di abilitazione ad esercitare la professione di revisore seguono due procedure ben distinte. In linea generale, i procedimenti inerenti alle domande di equipollenza di un diploma estero con un diploma svizzero si svolgono dinanzi all'UFTT, mentre per le domande di abilitazione ad esercitare la professione di revisore rispettivamente di perito revisore i richiedenti devono rivolgersi all'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR).

2.2 Fintanto che le conclusioni del ricorrente si riferiscono e sono mirate all'ottenimento dell'equipollenza del suo diploma estero con uno dei titoli menzionati all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
, b o c LSR, è l'UFFT l'autorità competente a statuire sul riconoscimento del diploma estero, a condizione che venga richiesta l'equipollenza con uno dei titoli che possono essere conseguiti nel quadro della formazione professionale (art. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
LFPr; cfr. anche consid. 5.2.2.4). In questa misura le conclusioni del ricorrente si rivelano ammissibili.

2.3 Se invece il ricorrente con il suo ricorso intende essere abilitato direttamente ad esercitare la funzione di revisore, non spetta all'UFFT, bensì alla sola Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR, art. 28
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 28 Autorità di sorveglianza - 1 La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).
1    La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).
2    L'autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 38).60
3    L'autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.
4    L'autorità di sorveglianza è gestita secondo i principi dell'economia aziendale.61
5    L'autorità di sorveglianza è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale nell'ambito disciplinato dalla presente legge.62
LSR) la competenza a statuire sulla domanda di abilitazione. Si rammenta che a partire dal 1° settembre 2007 le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'art. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 2 Definizioni - Nella presente legge s'intende per:3
a  servizi di revisione:
a1  verifiche e conferme che devono essere eseguite, secondo le disposizioni del diritto federale, da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato o da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale,
a2  verifiche che, secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o l'articolo 118i della legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi (LICol), sono eseguite da una società di audit abilitata;
b  imprese di revisione: imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione;
c  società di interesse pubblico:
c1  società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)9,
c2  assoggettati alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 3 LFINMA, che devono incaricare una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge di eseguire una verifica di cui all'articolo 24 LFINMA,
c3  investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 118a LICol per i quali una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge deve essere incaricata di eseguire una verifica secondo l'articolo 118i LICol.
LSR necessitano di un'abilitazione (art. 3 cpv. 1
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 3 Principio - 1 Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a necessitano di un'abilitazione.
1    Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a necessitano di un'abilitazione.
2    Le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato, le imprese di revisione per un periodo di cinque anni.
LSR). Nel quadro della procedura corrispondente l'autorità di sorveglianza ha in particolare il compito di interpretare l'art. 4
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR e quindi di esaminare (eventualmente consultando l'UFFT) le domande di abilitazione in riferimento al riconoscimento di diplomi esteri, nonché di fissare i provvedimenti di compensazione eventualmente necessari che sono previsti nell'ambito di accordi internazionali. Tuttavia occorre evidenziare che una decisione resa dall'UFFT concernente l'equipollenza di un diploma estero con una formazione giusta l'art. 4
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR può avere un valore pregiudiziale per la decisione concernente l'abilitazione ad esercitare quale revisore. In tale contesto va ricordato che il solo riconoscimento di un diploma estero con un titolo di cui all'art. 4
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR non basta ad ottenere l'abilitazione ad esercitare come revisore. In effetti, una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se: (a.) è incensurata; (b.) vanta una formazione secondo l'art. 4 cpv. 2; (c.) dimostra di possedere un'esperienza professionale di un anno (art. 5
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 5 Condizioni per l'abilitazione dei revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
a  è incensurata;
b  vanta una formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2;
c  dimostra di possedere un'esperienza professionale di un anno.
2    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR).
Nulla cambierebbe nell'ordinamento delle competenze summenzionato anche se, sulla base dell'art. 4 cpv. 2 lett. d
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR, si dovesse giungere alla conclusione che l'ASR sia l'autorità competente, nel quadro di una procedura di abilitazione, per esaminare se uno dei titoli di formazione esteri sia equivalente ad uno dei titoli di formazione svizzeri di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR. La questione a sapere se l'ASR è competente effettivamente ad effettuare un simile esame può essere lasciata indecisa nel caso di specie, in quanto si tratta di una semplice procedura di riconoscimento dell'equipollenza di un diploma estero con uno svizzero dinanzi all'UFFT.
Nella misura in cui le sue conclusioni e censure dovessero vertere soltanto sull'abilitazione ad esercitare come revisore, esse andrebbero oltre l'oggetto di lite delimitato dalla decisione impugnata e si rivelerebbero inammissibili (cfr. per l'ammissibilità delle conclusioni ricorsuali in caso di sovrapposizioni nelle procedure di domande di riconoscimento di diplomi esteri e di abilitazione ad esercitare la funzione di revisore sentenza del TAF del 5 novembre 2008 B-93/2008 consid. 1.3.2 e 3.2, cfr. anche sentenza del TAF del 16 giugno 2009 B-1554/2009 consid. 2.2 e 3.1).

2.4 Sulla base delle allegazioni suesposte si conclude che l'oggetto di lite nel presente caso è unicamente la questione a sapere se l'UFFT ha a giusto titolo riconosciuto l'equipollenza del diploma italiano del ricorrente ad un attestato federale di capacità d'impiegato di commercio, rispettivamente se l'UFFT ha negato a ragione l'equipollenza con uno dei diplomi riportati all'art. 4 cpv. 2
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR.

3.
La presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10). Giusta l'art. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
LFPr, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
- d LFPr).
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2    Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3    I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
a  le disposizioni d'esecuzione;
b  le ordinanze in materia di formazione.
4    La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
LFPr). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato. All'art. 69
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri, se sono date determinate condizioni (art. 69
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
cvp. 1 e cpv. 2 OFPr, cfr. consid. 5.2.1). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr).

4.
4.1 Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (per una citazione completa dell'accordo, cfr. fatti lett. C).
L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a).
L'accordo non regola l'ammissione ai cicli di formazione speciali e postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg.; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in Thurer / Weber / Zäch (editori), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.).
All'art. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
ALC è garantito il principio della non-discriminazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri della Comunità europea hanno il diritto di non essere discriminati nell'applicazione dell'accordo a causa della loro nazionalità.
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi (art. 9). In conformità alle disposizioni dell'Allegato III, intitolato "Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali", gli Stati contraenti applicano in questo ambito i rispettivi atti giuridici comunitari nella versione vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo (cfr. per tutto Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg.; sentenza del TAF del 5 novembre 2008 B- 93/2008 consid. 2.3 con rinvii alla sentenza del TF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 6.1 e alla dottrina).
Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende unicamente quelle attività professionali che sono regolamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali per le quali l'accesso o l'esercizio o una delle modalità d'esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza (Art. 1 lett. F della Direttiva Unione Europea 18 giugno 1992 n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE). Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (DOMINIQUE DREYER / BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; RUDOLF NATSCH, op. cit. pag. 205; MAX WILD, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in: Bilaterale Abkommen Schweiz - EU, Basilea 2001, pag. 403). L'autorità inferiore ha pubblicato in internet una lista delle professioni regolamentate in Svizzera (richiamabile all'indirizzo web www.bbt.admin.ch > Temi > Riconoscimento internazionale dei titoli > link e documenti > elenco delle professioni regolamentate; ultima visita 1 novembre 2010).
Il sistema di riconoscimento istituito dall'accordo si basa fondamentalmente sul concetto di "professione" e non su quello di "formazione" (Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals, Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurigo 2007, pag. 258). Esso presuppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo professionale nel suo paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettano di esercitare la sua professione: egli deve così aver superato anche un eventuale esame d'abilitazione ("Berufsbefähigungsprüfung") che potrebbe "interporsi" tra l'ottenimento del titolo professionale e la possibilità di metterlo in pratica (cfr. Max Wild, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in: Accords bilatéraux Suisse-UE, Basilea 2001, pag. 399 e 403; in questo senso anche: Berthoud, op. cit. pag. 265; BBT, Bilaterale Verträge CH-EU/EFTA: Gegenseitige Diplomanerkennung, www.bbt.admin.ch; Commissione Europea, Leitfaden für die allgemeine Regelugng zur Anerkennung der Beruflichen Befähigungsnachweise, pag. 7, cifra 11). Il criterio di base per l'applicazione del sistema di riconoscimento istituito dall'accordo è quindi il presupposto che tutto ciò che un richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese deve poterlo fare anche in un altro Stato membro, con la conseguenza, che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza ad una formazione "proveniente" da uno Stato membro con la formazione necessaria nel Paese accogliente a svolgere le attività in questione (cfr. Berthoud, op. cit. pag. 265).

4.2 Fintanto che il ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma italiano al fine di esercitare la professione di revisore, va rimarcato che in Svizzera la professione di revisore è regolamentata (cfr. art. 4 e
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
5 LSR), per cui l'accordo sulla libera circolazione delle persone troverebbe di principio applicazione alla presente fattispecie.
4.2.1 Nel quadro della procedura relativa al riconoscimento del diploma dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima ha interpellato il Ministero della Giustizia italiano al fine di ottenere informazioni sul titolo di revisore contabile in Italia e nel contempo di sapere se il ricorrente, al suo paese d'origine, adempisse i requisiti per svolgere la professione di revisore.
Con scritto del 15 luglio 2008 il Ministero della Giustizia ha accertato che il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito dal ricorrente nel 1965 è situato a livello di scuola media superiore e che tale diploma non autorizzava il ricorrente all'uso del titolo ed all'esercizio della professione di "ragioniere e perito commerciale", in quanto egli non adempiva le condizioni corrispondenti, vale a dire il completamento di un tirocinio biennale, il superamento dell'esame di abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo dei "ragionieri e periti commerciali", attualmente assorbito dall'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il Ministero della Giustizia ha inoltre stabilito che oggi in Italia per poter esercitare la funzione di revisore contabile occorre l'ottenimento di una laurea in discipline economiche, giuridiche e aziendali, lo svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile, il superamento dell'esame di abilitazione e l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili. Da una ricerca di carattere puramente formale il Ministero della Giustizia ha concluso che il ricorrente non è iscritto al Registro dei revisori contabili.
Il Ministero della Giustizia ha infine appurato che il conseguimento del titolo professionale di "dottore commercialista" non è un requisito necessario per esercitare la funzione di "revisore contabile", specificando tuttavia che un dottore commercialista può iscriversi al Registro dei revisori contabili senza dover superare l'esame di abilitazione, purché dimostri il possesso di una laurea in discipline economiche, giuridiche e aziendali, nonché lo svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile.
4.2.2 Sia il Ministero della Giustizia italiano sia l'autorità inferiore, nonché lo stesso ricorrente sono concordi nell'affermare che il diploma di ragioniere e perito commerciale del _______ rilasciato dall'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri è situato a livello di scuola media superiore. La formazione presso l'istituto frequentato dal ricorrente ha avuto una durata cinque anni, come ne è tipicamente il caso per questo tipo di scuole secondarie superiori. Con il conseguimento di un diploma rilasciato da un istituto tecnico si rende possibile ai loro detentori da una parte l'accesso diretto all'iscrizione presso tutte le facoltà universitarie e le scuole superiori e dall'altra il perfezionamento professionale (cfr. per il sistema formativo italiano consid. 5.2.2.1).
Come rilevato dal Ministero della Giustizia italiano, al momento del rilascio del suo diploma nel 1965 il ricorrente non era autorizzato né ad utilizzare il titolo di ragioniere e perito commerciale né ad esercitare la professione corrispondente. A mente della medesima autorità, per colmare tale lacuna, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un tirocinio biennale, superare l'esame di abilitazione professionale ed infine iscriversi all'albo dei ragionieri e periti commerciali.
4.2.3 Da quanto precede, emerge che la richiesta di informazioni al Ministero della Giustizia italiano da parte dell'UFFT era finalizzata prevalentemente a determinare se il ricorrente adempisse al suo paese d'origine alle condizioni per svolgere la professione di revisore e quindi a sapere se il diploma conseguito in Italia potesse essere riconosciuto in Svizzera sulla base dell'ALC.
Tuttavia va sottolineato che l'esame della questione a sapere se al ricorrente, sulla base dell'ALC, può essere riconosciuta l'equipollenza del suo diploma italiano alla professione di revisore, non rientra nella sfera delle competenze dell'UFFT, bensì dell'ASR nel quadro delle procedure concernenti le domande di abilitazione dei revisori e periti revisori (cfr. ad es. sentenza TAF del 14 gennaio 2010 [B-4875/2009] consid. 2.3.1 seg.; art. 4 cpv. 2 lett. d
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR; cfr. anche consid. 2). Per contro l'UFFT è competente unicamente ad esaminare se un diploma estero può essere riconosciuto equipollente ad un titolo svizzero di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
e c LSR nel ramo della formazione professionale, sempre che i titoli corrispondenti sottostiano alla sorveglianza dell'UFFT (cfr. consid. 5.1).
Per questo motivo la questione dell'applicabilità dell'ALC al caso di specie non può fare oggetto, né essere decisa definitivamente nel presente procedimento, nonostante le osservazioni del Ministro della Giustizia italiano ne lascino intuire l'esito e anche nell'ipotesi che l'ASR, nel corso di una procedura di domanda di abilitazione, consulti la medesima autorità italiana e giunga probabilmente al medesimo risultato. Questo perché in un procedimento di abilitazione devono essere ancora esaminati altri fattori, quali una reputazione incensurabile e l'esperienza professionale (cfr. consid. 2.3). Allo stesso modo, le censure sollevate dal ricorrente circa il riconoscimento delle sue qualifiche professionali al paese d'origine conformemente alle osservazioni del Ministero della Giustizia italiano non possono a loro volta fare oggetto della presente procedura.
Certo, viste le possibili sovrapposizioni tra i procedimenti di riconoscimento di diploma esteri e quelli relativi alle domande di abilitazione ad esercitare le funzioni di perito e perito revisore, un eventuale rimprovero all'autorità inferiore per essersi addentrata in un ambito non di sua competenza non può che essere relativizzato, tenuto conto anche del fatto che la LSR, al momento dell'inoltro della domanda di riconoscimento del diploma, era da poco entrata in vigore. Infine occorre rilevare che, a prescindere dalle allegazioni suesposte, le informazioni fornite dal Ministero della Giustizia italiano si sono pur sempre rivelate utili per l'esame dell'equipollenza del titolo italiano con un diploma svizzero ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR, segnatamente per quanto attiene al livello di formazione (cfr. consid. 4.2.2 e 5). Né va dimenticato che nella motivazione dell'autorità inferiore la questione dell'applicabilità dell'ALC passa in secondo piano, mentre l'esame dell'equipollenza del diploma italiano del ricorrente sulla base del diritto svizzero (LFPr, OFPr) occupa invece un ruolo preponderante.

5.
L'autorità inferiore ha riconosciuto al ricorrente l'equipollenza del suo diploma italiano con un attestato federale di capacità di impiegato di commercio. Per contro il ricorrente ritiene che il suo diploma di ragioniere e perito commerciale sia equivalente ad uno dei titoli di studio menzionati all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR (esperto contabile diplomato federale; esperto fiduciario e esperto fiscale diplomato federale, nonché esperto diplomato in finanza e controlling; diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera; specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché fiduciario con attestato professionale federale).

5.1 Per quanto attiene ad un'eventuale richiesta di equipollenza di un diploma estero con uno dei tre diplomi universitari menzionati all'art. 4 cpv. 2 lett. c
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
LSR, va rilevato che l'autorità inferiore non può dar seguito ad una simile richiesta, dal momento che la sua competenza si estende, di principio, al riconoscimento di diplomi e certificati esteri nel ramo della formazione professionale (cfr. consid. 5.2.2.4). Per quanto attiene al riconoscimento di titoli universitari esteri in vista dell'ammissione ad un'università svizzera e del proseguimento degli studi universitari in Svizzera esiste, di regola, la possibilità di rivolgersi alla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS; www.crus.ch; cfr. Promemoria E1 dell'UFFT, Panoramica delle autorità e istituzioni competenti, Riconoscimento di diplomi e certificati esteri, agosto 2010, richiamabile all'indirizzo web ww.bbt.admin.ch/diploma, ultima visita il 5 novembre 2010). In considerazione delle sovrapposizioni tra le procedure di equipollenza dinanzi all'UFFT e quelle di abilitazione ad esercitare le funzioni di revisore e perito revisore dinanzi all'ASR, si osserva a titolo abbondanziale che nelle procedure di abilitazione è immaginabile che l'ASR statuisca sull'equipollenza di un titolo universitario estero con uno svizzero giusta l'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR dopo aver consultato l'istituzione competente. La conclusione del ricorrente si rivela per questo motivo inammissibile.
Per quanto invece concerne la richiesta di equipollenza del diploma italiano del ricorrente con i rimanenti titoli di studio di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR, è data la competenza dell'autorità inferiore a statuire su un eventuale riconoscimento. Considerato che l'esercizio delle professioni che possono essere svolte dai titolari di questo tipo di diploma non sono regolamentate, l'ALC non trova applicazione, bensì valgono soltanto le disposizioni della LFPr e dell'OFPr.

5.2 Sulla base delle allegazioni suesposte va di seguito esaminato se il diploma italiano del ricorrente potrebbe risultare equivalente ad uno dei titoli svizzeri enunciati all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR (ad eccezione dei diplomi universitari).
5.2.1 All'art. 69
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se: (a.) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; (b.) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero (art. 69 cpv. 1
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr). Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se (a.) il livello di formazione è uguale; (b.) la durata della formazione è equivalente; (c.) i contenuti sono paragonabili; (d.) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche (art. 69 cpv. 2
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr). Hanno il diritto di chiedere il riconoscimento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri (art. 69 cpv. 3
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr).
Le nozioni di "equipollenza", "formazione uguale", "equivalenza della durata della formazione", "paragonabilità dei contenuti", nonché "qualifiche pratiche e teoriche" sono cosiddette nozioni giuridiche indeterminate (sentenza TAF del 18 giugno 2007 B-87/2007 consid. 5.2). Esse devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere d'esame. Nella prassi viene tuttavia esercitato un certo riserbo nel potere d'esame, allorquando vengono valutate particolari circostanze personali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e possono soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare (DTF 119 Ia 378 consid. 6a e rimandi).
5.2.2 Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nelle questioni che riguardano il riconoscimento di diplomi è rilevante esaminare in che modo il diploma rispettivamente la relativa scuola sono classificati nel paese d'origine (cfr. DTF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 5.2.2).
5.2.2.1 La scuola dell'obbligo secondo il sistema formativo italiano ha una durata di 8 anni. Dopo la scuola media di primo grado della durata di tre anni vi sono vari modi su come proseguire l'istruzione secondaria di secondo grado. Gli alunni possono scegliere tra liceo (agli indirizzi: classico, scientifico, linguistico, artistico), scuola magistrale, istituto tecnico (agli indirizzi: agrario, commerciale, turistico, geometri, industriale, periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, nautico, areonautico per le attività sociali), istituto professionale (agli indirizzi: agrario, industria e artigianato, servizi, sanitario ausiliario e settore atipico) e istituto d'arte. Un diploma ottenuto presso uno degli istituti menzionati permette di iscriversi all'università. Al livello terziario si distinguono da una parte l'istruzione superiore non universitaria comprendente l'Alta formazione artistica e musicale (Afam) e l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), dall'altra l'Istruzione superiore universitaria (cfr. Strutture dei Sistemi di Istruzione, Formazione Professionale e Educazione degli Adulti in Europa, Italia 2007/2008, pag. 5, 16-30; http://www.eurydice.org (ultima visita: 27 ottobre 2010).
In base agli atti il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo dal 1951 al 1960. Dal 1960 al 1965 egli ha frequentato l'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri A:_______ di B._______, conseguendo il titolo di diploma di ragioniere e perito commerciale. Un ciclo di formazione presso un istituto tecnico commerciale, come nel presente caso, corrisponde ad una formazione di livello secondario superiore. Come giustamente fa osservare l'autorità inferiore, al momento della formazione scolastica del ricorrente, gli istituti dove veniva impartita l'istruzione secondaria di secondo grado erano chiamate scuole medie superiori. Con l'avvento della riforma Moratti dall'anno scolastico 2002/2003 tale termine è stato sostituito con scuola secondaria di secondo grado. La modifica della terminologia non cambia però nulla alla circostanza che in Italia la formazione effettuata dal ricorrente si trova al livello secondario superiore del sistema formativo italiano.
A titolo abbondanziale va rilevato che un apprezzamento giusta la classificazione ISCED (International Standard Classification on Education; cfr. www.uis.unesco.org > Documents > Classifications & Manuals > ISCED 97, stato al 27 ottobre 2010), elaborata da OCSE-UNESCO e che caratterizza e classifica i sistemi di istruzione dei diversi Paesi in chiave comparativa, porta al medesimo risultato. Al livello 3 della classificazione ISCED è situata la cosiddetta "(upper) secondary education" (ISCED 97, edizione 2006, pag. 19). Formazioni di livello 3A o 3B fanno seguito alla scuola dell'obbligo ed iniziano a partire dai 15 o 16 anni (ISCED 97, op. cit., pag. 28). Questo tipo di formazione apre l'accesso al livello 5A e 5B (formazione di livello terziario in Svizzera). Quanto al contenuto, il livello 3 comprende una base di cultura generale da un lato, nonché una preparazione alla formazione professionale e la formazione professionale stessa dall'altro (ISCED 97, pag. 29). La formazione di ragioniere e perito commerciale del ricorrente sembra ben soddisfare questi requisiti.
5.2.2.2 In Svizzera la scuola dell'obbligo dura nove anni. Il livello secondario II comprende la formazione professionale di base da una parte e la formazione generale dall'altra (cfr. www.educa.ch/dyn/ 15540.asp , ultima visita 27 ottobre 2010).
La formazione professionale di base dura da due a quattro anni (art. 17 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica (art. 17 cpv. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità (art. 17 cpv. 3
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale (art. 17 cpv. 4
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). L'attestato federale di capacità autorizza i relativi detentori a definirsi qualificati in una determinata categoria professionale rispettivamente ad essere ammessi ad una formazione professionale superiore (art. 26 cpv. 2 e
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
art. 27
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr; esami federali di professione, esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori). La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
LFPr). La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:(a.) un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; (b.) una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr). Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale, mentre chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma (art. 43 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro - 1 Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
1    Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
2    L'attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI.
3    La SEFRI tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.
LFPr).
I titoli di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR, vale a dire "esperto contabile diplomato federale", "esperto fiduciario" (recte: "perito fiduciario diplomato"), "esperto fiscale diplomato federale", "esperto diplomato in finanza e controlling", "specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale", nonché "fiduciario con attestato professionale federale" si ottengono dopo aver sostenuto e superato l'esame federale di professione oppure l'esame professionale federale superiore del ramo corrispondente. La formazione che porta al conseguimento del relativo attestato professionale o diploma è posizionata al livello terziario del sistema formativo svizzero. Alla luce della classificazione ISCED essa corrisponde al livello 5B (ISCED 97, pag. 18 e 34 segg.; cfr. Anche DTAF 2008/27 consid. 3.7.3).
Prima dell'entrata in vigore della LSR e dell'OSRev il 1° settembre 2007 era determinante l'ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RU 1992 1219, vecchia ordinanza; questa si basava sull'art. 727b cpv. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 727b - 1 Le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005612 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.
1    Le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005612 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.
2    Le altre società soggette alla revisione ordinaria designano quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un perito revisore abilitato le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato.
del Codice delle obbligazioni, CO, RS 220). All'art. 1 della vecchia ordinanza erano disciplinati i requisiti professionali (formazione ed esperienza pratica). Per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione erano considerati revisori particolarmente qualificati segnatamente le persone che hanno concluso studi universitari in economia aziendale, scienze economiche o in diritto come pure le persone titolari di un diploma rilasciato da una scuola superiore per quadri di economia e amministrazione riconosciuta dalla Confederazione e con un'esperienza pratica di dodici anni (art. 1 cpv. 1 lett. c della vecchia ordinanza). I diplomi rilasciati da una scuola superiore per quadri di economia e amministrazione erano anch'essi situati al livello terziario del livello formativo svizzero.
5.2.2.3 Sulla base dei considerandi che precedono emerge che il diploma italiano di "ragioniere e perito commerciale" del ricorrente e i diplomi menzionati all'art. 4
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
. cpv. 2 lett. a-c LSR con i quali egli ha richiesto l'equipollenza non sono situati al medesimo livello di formazione. Il diploma del ricorrente è classificato al livello secondario superiore, mentre i diplomi di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
-c LSR sono collocati al livello terziario.
Allo stesso modo i tipi di formazione in esame presentano differenze nei rispettivi contenuti. La formazione professionale superiore in Svizzera offre cicli di formazione per attività professionali e funzioni dirigenziali che richiedono una preparazione approfondita e serve alla formazione dei quadri e alla specializzazione delle persone che hanno completato una formazione professionale di base di tre o quattro anni. Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori sono indirizzati alle persone con esperienza professionale che intendono approfondire le proprie conoscenze o prepararsi a una funzione dirigenziale. Invece la formazione acquisita dal ricorrente all'Istituto tecnico in Italia fornisce una specifica preparazione teorico-pratica all'esercizio di funzioni tecniche e segue il livello di formazione obbligatorio.
Anche per quanto attiene alla durata della formazione - criterio che appare meno rilevante considerata la maggiore importanza dello stesso livello della formazione e della comparabilità dei contenuti - il diploma dell'Istituto tecnico non può essere definito equipollente ad un diploma svizzero di livello terziario (13 anni in Italia, da un minimo di 14 fino a 16 anni in Svizzera).
5.2.2.4 Come osservato, il ricorrente non può quindi pretendere che il suo diploma conseguito dopo la scuola dell'obbligo e situato in Italia al livello secondario superiore venga equiparato in Svizzera a diplomi che si possono conseguire solo dopo aver frequentato un ciclo di formazione a livello terziario.
A livello di formazione secondaria i diplomi conseguibili in Svizzera sono l'attestato federale di capacità, la maturità professionale, la maturità semplice e i diplomi rilasciati dalle scuole di diploma. L'autorità inferiore è competente solo per l'equipollenza in materia di attestati federali di capacità o di maturità federale. Il sistema di formazione professionale svizzero si contraddistingue per la sua stretta combinazione fra insegnamento scolastico e pratica aziendale. In questo cosiddetto sistema duale il diploma del ricorrente, in principio, non potrebbe nemmeno essere equiparato ad un attestato federale di capacità, in assenza della componente pratica quale condizione essenziale per il suo ottenimento. Infatti, come si è già avuto modo di vedere, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici italiani sono importanti in vista della carriera professionale che i loro detentori intendono intraprendere in seguito, vale a dire per il passaggio ad uno studio universitario oppure per il perfezionamento professionale (cfr. 5.2.2.1), essi hanno però meno incidenza per la qualifica professionale. Tuttavia, conformemente alla prassi dell'autorità inferiore in materia di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero in un ciclo di formazione secondaria superiore con un diploma svizzero, si tende ad ammettere l'equipollenza con un attestato federale di capacità, se il richiedente mostra un'esperienza professionale della durata minima di due anni, poiché un simile periodo di pratica può essere sufficiente a compensare le lacune derivanti dalla parte pratica della formazione estera che di regola non poggia sul sistema duale svizzero (cfr. decisione pubblicata della Commissione di ricorso DFE del 29 giugno 2004 HA/2003-5 consid. 5.3). La prassi menzionata è conforme alle premesse da considerare nell'ambito dell'equipollenza di un diploma estero ad un diploma svizzero (art. 69
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr) come pure all'eventualità di ordinare dei provvedimenti di compensazione per conseguire le qualifiche richieste (art. 70
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 70
OFPr).
In considerazione delle allegazioni suesposte la dichiarazione di equipollenza del diploma del ricorrente ad un attestato federale di capacità d'impiegato di commercio ai sensi della decisione impugnata appare ragionevolmente giustificata, in particolare poiché in questo modo l'autorità inferiore ha tenuto sufficientemente conto della lunga esperienza lavorativa del ricorrente in Svizzera. Benché il ricorrente vanti un'esperienza professionale pluriennale (42 anni), abbia seguito vari corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dalle associazioni di categoria, sia in possesso dal 1987 dell'attestato cantonale di Fiduciario commercialista e dal 1992 risulti iscritto al registro di commercio quale revisore particolarmente qualificato, tutti questi aspetti non bastano - né singolarmente, né nel loro complesso - a sostituire il conseguimento di una formazione di livello terziario.
5.2.2.5 Con particolare riferimento alla circostanza che il ricorrente dal 1992 sia iscritto al registro di commercio quale revisore particolarmente qualificato, si osserva a titolo abbondanziale che le persone che adempiono alle condizioni poste ai revisori particolarmente qualificati secondo l'ordinanza del 1992 soddisfano di principio i criteri per l'abilitazione ad esercitare la funzione di perito revisore. Tali persone non sono però automaticamente esonerate dall'interporre la corrispondente domanda di abilitazione secondo il nuovo diritto (Frank Schneider, Das neue Zulassungsverfahren im Revisionsbereich, TREX 2007 p. 276-277). All'art. 50 cpv. 1
SR 221.302.3 Ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) - Ordinanza sui revisori
OSRev Art. 50 Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore - 1 Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che:
1    Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che:
a  entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 1992132 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;
b  dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.
2    Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.
OSRev è statuito che le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 43 Disposizioni transitorie - 1 Se una persona fisica o un'impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della presente legge si applicano non appena le nuove disposizioni del 16 dicembre 2005 concernenti l'ufficio di revisione diventano applicabili alla persona giuridica da verificare.
1    Se una persona fisica o un'impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della presente legge si applicano non appena le nuove disposizioni del 16 dicembre 2005 concernenti l'ufficio di revisione diventano applicabili alla persona giuridica da verificare.
2    Se una persona fisica o un'impresa di revisione fornisce altri servizi di revisione, il nuovo diritto si applica con l'entrata in vigore della presente legge.
3    Le persone fisiche e le imprese di revisione che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentano all'autorità di sorveglianza una domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore, perito revisore o impresa di revisione sotto sorveglianza statale possono fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a fino a quando è pronunciata la decisione sull'abilitazione. L'autorità di sorveglianza conferma per scritto al richiedente che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito. Essa informa la borsa in merito alle domande presentate per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.
4    L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni definite nell'ordinanza del 15 giugno 199296 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 4.
5    L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni in materia di formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 5.
6    Nei casi di rigore, l'autorità di sorveglianza può riconoscere anche un'esperienza professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che i servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pratica pluriennale.
capoverso 6 LSR, se dimostrano che: (a.) entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati e (b.) dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.
Indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente avrebbe soddisfatto i requisiti inerenti alla formazione previsti per i revisori particolarmente qualificati conformemente al regime dell'ordinanza del 1992, va rilevato, a titolo generale, che i diplomi richiesti sotto il regime dell'ordinanza del 1992 erano anch'essi situati al livello terziario del sistema formativo svizzero e di conseguenza il diploma italiano di livello secondario conseguito dal ricorrente non poteva già in quel tempo essere equiparato ad un diploma svizzero di livello terziario.
5.2.2.6 Il ricorrente adduce che, prima dell'entrata in vigore delle nuove normative italiane sui revisori contabili, il titolo di studio richiesto in Italia per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali e per l'esercizio di tali professioni era quello di ragioniere e perito commerciale conformemente al diploma da lui conseguito nel 1965. A mente del ricorrente, i titolari di un simile diploma non erano tenuti a frequentare alcun corso supplementare, ma dovevano unicamente sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nel Registro, le cui materie corrisponderebbero al programma della scuola da lui frequentata.
Tuttavia secondo le rilevazioni del Ministero della Giustizia italiano consultato dall'UFFT sembra che il ricorrente al momento del rilascio del suo diploma nel 1965 non fosse autorizzato né ad utilizzare il titolo di ragioniere e perito commerciale, né ad esercitare la professione corrispondente. A mente della medesima autorità, per colmare tale lacuna, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare un tirocinio biennale, superare l'esame di abilitazione professionale ed infine iscriversi all'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Indipendentemente dalle allegazioni del Ministro della Giustizia italiano, non può essere compito delle autorità svizzere e nemmeno dello scrivente Tribunale di esaminare se il titolo di studio conseguito dal ricorrente nel 1965 e situato al livello secondario del sistema formativo italiano possa, a titolo eccezionale, essere equiparato o convertito con un attuale titolo di studio italiano di livello terziario, sulla base di eventuali disposizioni transitorie del diritto italiano. Il ricorrente avrebbe dovuto prodigarsi personalmente presso le autorità competenti in Italia per ottenere un simile riconoscimento. Pertanto le censure sollevate in questo contesto non possono che rivelarsi infondate.

6.
Visto quanto precede, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto, mentre la decisione impugnata va riconfermata. Le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati si giustifica fissare le spese processuali a fr. 900.-. Esse sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo, versato dal ricorrente in data 28 ottobre 2008. Al ricorrente non viene assegnata - in quanto soccombente - alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile.

2.
Le spese processuali, di fr. 900.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
La presente sentenza è notificata:
al ricorrente (atto giudiziario);
all'autorità inferiore (n. di rif. 353/lag/3079; atto giudiziario);
al Dipartimento federale dell'economia DFE (atto giudiziario).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 1 dicembre 2010
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-6599/2008
Data : 29. novembre 2010
Pubblicato : 08. dicembre 2010
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Formazione professionale
Oggetto : Riconoscimento diploma estero


Registro di legislazione
CE: Ac libera circ.: 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
CO: 727b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 727b - 1 Le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005612 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.
1    Le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005612 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.
2    Le altre società soggette alla revisione ordinaria designano quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un perito revisore abilitato le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato.
LFPr: 2 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
17 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
26 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
27 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
43 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro - 1 Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
1    Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
2    L'attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI.
3    La SEFRI tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.
65 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2    Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3    I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
a  le disposizioni d'esecuzione;
b  le ordinanze in materia di formazione.
4    La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
68
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LSR: 2 
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 2 Definizioni - Nella presente legge s'intende per:3
a  servizi di revisione:
a1  verifiche e conferme che devono essere eseguite, secondo le disposizioni del diritto federale, da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato o da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale,
a2  verifiche che, secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o l'articolo 118i della legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi (LICol), sono eseguite da una società di audit abilitata;
b  imprese di revisione: imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione;
c  società di interesse pubblico:
c1  società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)9,
c2  assoggettati alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 3 LFINMA, che devono incaricare una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge di eseguire una verifica di cui all'articolo 24 LFINMA,
c3  investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 118a LICol per i quali una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge deve essere incaricata di eseguire una verifica secondo l'articolo 118i LICol.
3 
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 3 Principio - 1 Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a necessitano di un'abilitazione.
1    Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a necessitano di un'abilitazione.
2    Le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato, le imprese di revisione per un periodo di cinque anni.
4 
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 4 Condizioni per l'abilitazione dei periti revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata.
2    Adempiono i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale:
a  gli esperti contabili diplomati federali;
b  gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con un'esperienza professionale di almeno cinque anni;
c  le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scienze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con attestato professionale federale, nonché i fiduciari con attestato professionale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni;
d  le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui alla lettera a, b o c, che dispongono dell'esperienza professionale corrispondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la reciprocità.
3    Il Consiglio federale può ammettere altri cicli di formazione equivalenti e determinare la durata dell'esperienza professionale necessaria.
4    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
4e  5 
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 5 Condizioni per l'abilitazione dei revisori - 1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
1    Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
a  è incensurata;
b  vanta una formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2;
c  dimostra di possedere un'esperienza professionale di un anno.
2    L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
28 
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 28 Autorità di sorveglianza - 1 La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).
1    La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza).
2    L'autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 38).60
3    L'autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.
4    L'autorità di sorveglianza è gestita secondo i principi dell'economia aziendale.61
5    L'autorità di sorveglianza è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale nell'ambito disciplinato dalla presente legge.62
43
SR 221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) - Legge sui revisori
LSR Art. 43 Disposizioni transitorie - 1 Se una persona fisica o un'impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della presente legge si applicano non appena le nuove disposizioni del 16 dicembre 2005 concernenti l'ufficio di revisione diventano applicabili alla persona giuridica da verificare.
1    Se una persona fisica o un'impresa di revisione adempie i compiti di un ufficio di revisione, le disposizioni della presente legge si applicano non appena le nuove disposizioni del 16 dicembre 2005 concernenti l'ufficio di revisione diventano applicabili alla persona giuridica da verificare.
2    Se una persona fisica o un'impresa di revisione fornisce altri servizi di revisione, il nuovo diritto si applica con l'entrata in vigore della presente legge.
3    Le persone fisiche e le imprese di revisione che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentano all'autorità di sorveglianza una domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore, perito revisore o impresa di revisione sotto sorveglianza statale possono fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a fino a quando è pronunciata la decisione sull'abilitazione. L'autorità di sorveglianza conferma per scritto al richiedente che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito. Essa informa la borsa in merito alle domande presentate per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale.
4    L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni definite nell'ordinanza del 15 giugno 199296 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 4.
5    L'esperienza professionale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge sotto la sorveglianza di persone che adempiono le condizioni in materia di formazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 è considerata esperienza professionale ai sensi dell'articolo 5.
6    Nei casi di rigore, l'autorità di sorveglianza può riconoscere anche un'esperienza professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che i servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pratica pluriennale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33e
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82e
OFPr: 69 
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
70
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 70
OSRev: 50
SR 221.302.3 Ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) - Ordinanza sui revisori
OSRev Art. 50 Abilitazione di persone fisiche che hanno operato in base al diritto anteriore - 1 Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che:
1    Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell'articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che:
a  entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 1992132 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;
b  dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.
2    Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
11 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
Registro DTF
119-IA-378
Weitere Urteile ab 2000
2A.331/2002
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • italia • federalismo • ufft • formazione professionale • questio • autorità inferiore • menzione • esaminatore • perito revisore • stato membro • equivalenza • tribunale amministrativo federale • scuola media superiore • qualificazione professionale • formazione professionale di base • titolo universitario • esperto contabile • entrata in vigore • internazionale
... Tutti
BVGE
2008/27
BVGer
B-1554/2009 • B-4875/2009 • B-6599/2008 • B-87/2007 • B-93/2008
AS
AS 1992/1210 • AS 1992/1219
FF
1999/5092
EU Richtlinie
1989/48