4C.261/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.261/2003 /viz
Sentenza del 28 maggio 2004
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
Banca X.________,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. prof. dott. Stefano Ghiringhelli,
contro
Y.________ SA,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
Oggetto
competenza; azione riconvenzionale; Convenzione di Lugano,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 5 agosto 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel quadro di un'operazione volta al finanziamento della Z.________ SA, Nevers (Francia) - poi divenuta K.________ SA - la banca X.________ ha emesso, il 4 gennaio 1995, un atto di garanzia di FF 22'500'000 a favore della banca W.________, Parigi, sottoposto al diritto svizzero e al foro di Lugano.
Successivamente la somma garantita è stata aumentata a FF 22'600'000; la società beneficiaria è divenuta - in seguito ad una fusione - Y.________ SA e la validità della garanzia è stata prolungata sino al 3 marzo 1998.
B.
Onde ottenere l'adempimento della predetta garanzia, il 14 marzo 2000 Y.________ SA (attrice) si è rivolta direttamente al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la condanna della banca X.________ (convenuta) al pagamento di fr. 5'600'000.--, oltre interessi al 6% dal 3 marzo 1998.
La banca X.________ si è opposta all'azione asseverando, in primo luogo, che l'atto sul quale la pretesa attorea si fonda non è una garanzia bancaria a prima richiesta (astratta) bensì una fideiussione semplice, della quale non sono però ossequiati i requisiti di forma. Essa ha poi invocato tutta una serie di eccezioni tratte dal contratto sottoscritto dalle parti il 30 giugno 1994, nell'ambito della complessa operazione di risanamento del gruppo Z.________.
In particolare la convenuta ha rimproverato all'attrice di aver disdetto i crediti a K.________ SA, impedendo così il raggiungimento dell'obiettivo ch'esse si erano prefisse, vale a dire il suo risanamento. Per questo motivo, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna di Y.________ SA al versamento di fr. 24'050'000.--, pari al valore della suddetta società al momento della sua messa in liquidazione. Parte attrice ha avversato la domanda riconvenzionale eccependo l'incompetenza del foro luganese, la litispendenza davanti al Tribunal de commerce di Nevers, nonché l'assenza di legittimazione attiva della banca X.________.
La procedura cantonale è stata dunque limitata all'esame di queste eccezioni. Con sentenza 5 agosto 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'eccezione d'incompetenza e respinto l'azione riconvenzionale siccome non fondata sul medesimo "contratto o titolo" ai sensi dell'art. 6 n

C.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione della predetta disposizione convenzionale, la banca X.________ domanda il riconoscimento della competenza materiale, territoriale o internazionale dell'autorità giudiziaria ticinese per pronunciarsi sull'azione riconvenzionale. Essa postula pertanto il rinvio della causa al tribunale cantonale per esame delle altre eccezioni preliminari.
Con risposta del 19 novembre 2003 Y.________ SA propone la reiezione integrale del gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).
1.1 In linea di principio, il ricorso per riforma è ammissibile solamente contro decisioni finali emanate dall'ultima istanza cantonale (art. 48 cpv. 1

In concreto, la sentenza impugnata non è finale (sulla nozione di decisione finale cfr. DTF 126 III 445 consid. 3b con rinvii). Si tratta di una decisione incidentale separata dal merito. Essa può ciononostante fare l'oggetto di un ricorso per riforma in virtù dell'art. 49 cpv. 1


1.2 Interposto tempestivamente dalla parte soccombente nel quadro di una causa civile di natura pecuniaria con un valore superiore a fr. 8'000.--, il gravame si avvera anche per il resto ricevibile (art. 43




2.
La lite verte sull'applicazione dell'art. 6 n

2.1 Sulla base di una "interpretazione letterale e rigorosa" della citata norma l'autorità ticinese ha stabilito che nel caso di specie queste condizioni non sono realizzate perché la pretesa principale trae origine dall'impegno di garanzia 4 gennaio 1995, mentre l'azione riconvenzionale poggia sugli accordi 30 giugno e 29 dicembre 1994 concernenti il risanamento della K.________ SA. In altre parole, hanno concluso i giudici cantonali, le due pretese non si basano sullo stesso contratto né sullo stesso titolo, poiché da un lato si parla di garanzia, mentre dall'altro si accenna a violazioni contrattuali che non riguardano però il contratto di garanzia bensì "altra diversa e più complessa fattispecie fattuale e giuridica".
2.2 La convenuta sostiene che l'azione principale fondata sulla garanzia 4 gennaio 1995 e l'azione riconvenzionale avente per oggetto la violazione dell'accordo 30 giugno 1994 nascono dal medesimo contratto, per cui la Corte ticinese è competente per giudicarle entrambe. Gli accordi per il risanamento Z.________ SA, rispettivamente K.________ SA, si sarebbero infatti concretati nel contratto 30 giugno 1994 (doc. G), il cui art. 8, in particolare, sanciva l'impegno delle parti di assicurare i bisogni di finanziamento a corto termine della società in ragione di metà ciascuno. La dichiarazione di garanzia 4 gennaio 1995 (doc. N) non è che un atto di esecuzione resosi necessario "per formalizzare le pattuizioni contemplate dal doc. G", del quale è parte integrante.
In via subordinata, per il caso in cui venisse ammessa l'esistenza di due contratti distinti, la convenuta aggiunge che alla base delle due azioni sta comunque un'unica fattispecie, ovverosia l'operazione di salvataggio di Z.________ SA. L'interdipendenza di fatto tra il contratto doc. G e la garanzia doc. N è pertanto tale da giustificare comunque la riunione dei fori, anche volendo adottare un'interpretazione restrittiva dell'art. 6 n

2.3 L'attrice obietta che l'accordo 30 giugno 1994 costituiva una semplice proposta non vincolante, che non si è mai concretizzata.
Precisa poi che la garanzia bancaria 4 gennaio 1995, emessa per crediti a corto termine, è del tutto autonoma e indipendente dalla proposta di accordo 30 giugno 1994 e dalla convenzione 29 dicembre 1994, le quali si inserivano invece nel contesto dei crediti a lungo termine. L'azione principale e quella riconvenzionale derivano dunque da contratti e fatti differenti.
2.4 Prima di passare all'esame degli argomenti sollevati dalle parti, occorre rilevare che l'autorità cantonale non ha (ancora) qualificato l'accordo di garanzia 4 gennaio 1995. Anche nel presente giudizio, pertanto, si parlerà di garanzia o contratto di garanzia in senso lato, senza volere con ciò pregiudicare una qualifica successiva.
3.
L'art. 1

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
I principi appena esposti valgono anche per l'applicazione dell'art. 6 n


IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
4.
L'argomento della convenuta secondo cui l'azione principale e l'azione riconvenzionale derivano dal medesimo contratto non è fondato.
La prima trae infatti origine dall'inadempimento del contratto di garanzia 4 gennaio 1995, la seconda, invece, dalle convenzioni 30 giugno e 29 dicembre 1994. Con il contratto 4 gennaio 1995 la convenuta garantiva semplicemente all'attrice - fino a concorrenza di un importo ed entro una scadenza ben determinati - i crediti concessi alla K.________ SA; lo hanno sottoscritto solo l'attrice e la convenuta. Le convenzioni 30 giugno e 29 dicembre 1994 ponevano per contro le basi della complessa operazione di risanamento del gruppo Z.________, prova ne sia il fatto che la seconda è stata firmata pure da J.________ SA e K.________ SA. In altre parole, vi è diversità sia nella forma sia nella sostanza.
Su questo punto, come preannunciato, la sentenza impugnata appare dunque corretta.
5.
La diversità dei contratti non esclude necessariamente la proponibilità dell'azione riconvenzionale: l'art. 6 n

È ciò che la convenuta assevera in via subordinata. Essa rileva anzitutto che il termine "titolo" dell'art. 6 n

5.1 Il sostantivo titolo è stato tradotto in più modi nella convenzione: ai fini della determinazione della litispendenza secondo l'art. 21

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |
Ora, sebbene l'art. 68

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement. |

5.2 La dottrina - pertinentemente citata dalla convenuta - menziona in particolare una sentenza emanata il 18 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione francese, nella quale è stato deciso che l'azione riconvenzionale di risarcimento promossa dal concessionario per violazione della clausola di esclusività contenuta nel contratto-quadro poteva essere proposta dinanzi al foro dell'azione principale avviata dal concedente per l'incasso del prezzo dei prodotti forniti in esecuzione di un contratto d'applicazione (Kropholler, op. cit., nota a pié di pagina n. 72 ad art. 6

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Ciò che, in definitiva, conta è dunque l'esistenza di un rapporto di connessione stretto tra le due pretese (Kropholler, op. cit., n. 38 ad art. 6

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5.3 La tesi formulata in via subordinata dalla convenuta può essere così riassunta.
All'art. 8 della convenzione 30 giugno 1994 (doc. G) le parti si sono impegnate a finanziare in ragione di metà ciascuno - la convenuta "par signature" - i bisogni a corto termine di Z.________ SA; questo patto è assimilabile ad un contratto quadro. Il 4 gennaio 1995 (doc. N) la convenuta ha attuato tale impegno garantendo il 50% dei crediti concessi dall'attrice. In altre parole, con questo atto essa ha eseguito il contratto-quadro.
Se così fosse, l'analogia con il caso francese sarebbe evidente: l'azione principale si fonderebbe sul contratto di esecuzione rimasto inadempiuto da parte della convenuta, mentre quella riconvenzionale deriverebbe dal contratto-quadro che l'attrice avrebbe violato disdicendo i crediti concessi a Z.________ SA. Si dovrebbe pertanto riconoscere, nell'interesse di un'interpretazione unitaria della norma convenzionale, l'esistenza di una connessione di fatto tra le due azioni tale da giustificare la necessità di riunire i fori.
5.4 Il Tribunale federale non è tuttavia in grado di decidere la causa sotto questo profilo, poiché la sentenza impugnata non contiene accertamenti di fatto concernenti i rapporti - ovverosia la connessione di fatto - tra l'art. 8 della convenzione 30 giugno 1994 e la garanzia 4 gennaio 1995. Essa è stata infatti emanata prescindendo espressamente da tali aspetti. Sennonché si tratta, per i motivi addotti al considerando precedente, di fatti determinanti ai fini del giudizio sul foro dell'azione riconvenzionale.
6.
Ciò comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale affinché completi gli accertamenti di fatto nel senso appena esposto (art. 64 cpv. 1

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7.
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e

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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per riforma è accolto.
La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia di fr. 30'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 35'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 maggio 2004
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: