Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-2460/2012
Sentenza del 28 gennaio 2013
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich e Jérôme Candrian, cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancato rapporto di sicurezza.
A-2460/2012
Fatti:
A.
Con scritto del 30 novembre 2010 le Aziende industriali di Lugano (AIL SA; di seguito gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) che, malgrado un invito e due richiami, il signor A._______ non ha presentato alcun rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______.
B.
Con scritto del 9 settembre 2011 l'ESTI ha invitato il signor A._______ a voler presentare al gestore di rete il rapporto succitato concedendogli un ulteriore ed ultimo termine scadente il 9 dicembre 2011 con comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. C.
Con e-mail del 6 febbraio 2012 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI che il signor A._______ non ha provveduto alla produzione del rapporto richiesto.
D.
Con decisione del 13 marzo 2012 l'ESTI ha intimato al signor A._______ di inoltrare, entro il 15 maggio 2012, il rapporto di sicurezza concernente gli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...) a B._______ comminandogli inoltre una tassa di franchi 600.- per l'emanazione della decisione.
E.
Con ricorso del 2 maggio 2012 il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (di seguito: autorità inferiore). F.
Con risposta e replica del 28 giugno 2012 rispettivamente 30 agosto 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.
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A-2460/2012
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21
LIE.
L'autorità inferiore, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]. La sua decisione del 13 marzo 2012 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22
segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52
PA. Occorre pertanto entrare nel merito. 2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49
PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER,
Prozessieren
vor
dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.198).
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3.
3.1 Nella fattispecie, il ricorrente si è aggravato contro la decisione dell'ESTI del 13 marzo 2012 contestando anzitutto di non aver mai ricevuto una richiesta ne tantomeno gli asseriti richiami di fornire il rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______. Egli ritiene di conseguenza che la procedura sia formalmente viziata e giuridicamente inammissibile. In secondo luogo invero con il memoriale di replica (recte osservazioni finali) il ricorrente contesta pure la tassa di franchi 600.- ritenendola inappropriata.
In sunto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata; che l'ESTI sia tenuto ad aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti di AIL Lugano per abuso di potere ed atti illeciti nella proprietà altrui; nonché l'obbligo per il gestore di rete di rimuovere il contatore Siemens montato senza autorizzazione di cui al mappale n. (...) RFD di B._______. 3.2 Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del litigio determinato dalle conclusioni del ricorso deve restare nel contesto dell'atto attaccato (oggetto della contestazione) (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, pag. 291, N.1281). Di conseguenza, nella procedura di ricorso possono essere oggetto del litigio soltanto le questioni che sono state trattate o non lo sono state a torto nella decisione impugnata (cfr. DTF 131 V 164, 125 V 413, 119 Ib 193). Le richieste formulate dal ricorrente ai punti II e III del petitum esulano assolutamente dalle questioni trattate nella decisione all'origine del presente ricorso. Inoltre lo scrivente Tribunale non è competente per dar seguito alle suddette richieste. Per questi motivi, i punti II e III del petitum presentato dal ricorrente sono irricevibili. 3.3 Nel caso in rassegna bisogna quindi limitarsi ad esaminare se l'autorità inferiore era legittimata ad ordinare al ricorrente di trasmettere al gestore di rete, in un termine scadente il 9 dicembre 2011, un rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici presenti nell' immobile di cui egli è proprietario a B._______ (Via (...)). In secondo luogo, occorre inoltre verificare se l'autorità inferiore era autorizzata ad emettere una tassa di franchi 600.- a carico del ricorrente.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1
LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
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(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1
OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1
OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3
OIBT).
Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
5.1 Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la richiesta di presentazione del rapporto di sicurezza da parte del gestore di rete ne tantomeno i due successivi richiami dello stesso. Stando a quanto da lui affermato, egli sarebbe venuto a conoscenza di tale richiesta soltanto con lo scritto del 9 settembre 2011 dell'autorità inferiore. Nel proprio ricorso, tuttavia, il ricorrente dichiara inoltre che la ragione principale della sua disobbedienza nei confronti del gestore di rete è dovuta a fatti gravi (di rilevanza penale) non sostenuti da sufficienti elementi probatori ed in ogni caso del tutto irrilevanti nella presente procedura di cui il gestore di rete si sarebbe macchiato nei sui confronti.
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5.2 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha dichiarato che il gestore di rete ha inviato al ricorrente la richiesta per il rapporto di controllo degli impianti elettrici in data 24 febbraio 2006 e che a questa sono seguiti due richiami scritti del 26 gennaio 2007 rispettivamente 17 settembre 2010. A conforto della propria tesi l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto del 30 novembre 2010 con il quale il gestore di rete le ha trasferito la pratica a norma dell'art. 36
OIBT nonché gli scritti testé citati senza tuttavia fornire la prova della loro effettiva notificazione.
5.3 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12
PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13
PA). Esse, tuttavia, non sono gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., Basilea 2008, N. 3.119 e 3.149). Il tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art. 40
della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273] in relazione con l'art. 19
PA). La prova è addotta quando il Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., N. 3.141). Se un fatto asserito non viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale ai sensi dell'art. 8
del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3; CHRISTOPH AUER, in: Kommentar VwVG, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., N. 3.150; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, N. 1623). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.).
5.4 Contrariamente al parere dell'autorità inferiore, ne i singoli scritti inviati dal gestore di rete al ricorrente ne tantomeno la lettera di
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trasferimento della pratica del 30 novembre 2010 inoltratale dal gestore di rete, nella quale è fatto riferimento alla richiesta del rapporto di sicurezza e dei relativi richiami, costituiscono una prova sufficiente a dimostrare l'effettiva notifica della citata richiesta al ricorrente. Inoltre, pur tenendo conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince nemmeno da altri indizi.
Stante quanto precede, dunque, agli atti manca la prova dell'avvenuta notifica della richiesta per il rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. A tal proposito, anche altri mezzi di prova non cambierebbero pure in applicazione del principio inquisitorio la sostanza delle cose, posto che le lettere citate sono state spedite con posta semplice e non per raccomandata. Come detto (cfr. consid. 5.3), le conseguenze di una tale mancanza devono essere sopportate, di principio, dall'autorità inferiore, poiché essa vorrebbe giustificare il suo agire con fatti non provati. Occorre pertanto esaminare l'asserzione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe ricevuto la richiesta di produzione del rapporto di sicurezza e i relativi richiami inviatigli dal gestore di rete. 5.5 L'art. 36 cpv. 3
OIBT stabilisce chiaramente che se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. Il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere la richiesta più due solleciti da parte del gestore di rete (Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2). Nel presente caso, come detto, il ricorrente non ha ricevuto ne la richiesta di presentazione del controllo di sicurezza ne i due ulteriori solleciti da parte del gestore di rete. Formalmente, quindi, il requisito previsto dall'art. 36 cpv. 3
OIBT non era adempiuto al momento del passaggio del dossier all'autorità inferiore. 5.6 Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), l'autorità adita stabilisce i fatti d'ufficio (art. 12
PA), ma le parti hanno comunque il dovere di collaborare alla raccolta degli elementi pertinenti (art. 13
PA). Ciò si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (cfr. art. 1
PA). Già di per sé le motivazioni espresse dal ricorrente appaiono quantomeno contraddittorie tra loro. Delle due l'una. O egli, come inizialmente sostenuto, non ha ricevuto le missive inviategli dal gestore di rete e quindi si è trovato spiazzato al momento della notifica da parte dell'autorità inferiore oppure ha intenzionalmente taciuto ai richiami del gestore di rete
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in ragione di alcuni contrasti con quest'ultimo che tuttavia esulano dal presente gravame.
Lo scrivente Tribunale ritiene quantomeno strano che il ricorrente non abbia ricevuto ne la richiesta di fornire il rapporto di controllo ne i due successivi richiami inviatigli dal gestore di rete, posto che tutti gli scritti indicavano il medesimo indirizzo di recapito utilizzato successivamente anche dall'autorità inferiore.
Sia come sia, con scritto del 9 settembre 2011 l'autorità inferiore ha, a sua volta, sollecitato il ricorrente concedendogli l'opportunità di mettersi in regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 9 dicembre 2011. Detta missiva conteneva pure la comminatoria che, in caso di inosservanza del termine, l'ESTI avrebbe proceduto all'emissione di una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. La ricezione di quest'ultimo avvertimento inviato per raccomandata non è contestata dal ricorrente. Egli, quindi, al più tardi nel mese di settembre del 2011, è venuto a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto produrre il rapporto di sicurezza. Tuttavia, invece di attivarsi presso l'autorità inferiore ha preferito rimanere silente. A questo punto, infatti, il ricorrente avrebbe senz'altro potuto se non persino dovuto segnalare all'autorità inferiore il mancato ricevimento dei vari scritti del gestore di rete del quale l'autorità inferiore era all'oscuro e, eventualmente, richiedere una proroga del termine succitato fissatogli al fine di mettersi in regola (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5256/2010 del 24 febbraio 2011).
Se da un lato è vero, come visto in precedenza (cfr. consid. 5.4 e 5.5), che l'autorità inferiore non è riuscita a comprovare l'effettiva notifica delle missive del gestore di rete, dall'altro lo scrivente Tribunale ritiene sproporzionato pretendere dai vari gestori di rete che operano un'amministrazione di massa il ricorso generalizzato all'invio di raccomandate per le loro comunicazioni ai clienti a semplice scopo precauzionale.
Con il suo atteggiamento passivo, il ricorrente è dunque venuto meno al suo dovere di collaborazione, passando inevitabilmente dalla parte del torto.
La censura di inammissibilità per vizio formale sollevata dal ricorrente a causa della mancanza di prove circa l'effettiva notifica degli scritti del gestore di rete dev'essere respinta.
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6.
Anche la critica che il ricorrente muove invano contro la tassa di franchi 600.- messa a suo carico dall'autorità inferiore non merita miglior sorte.
Tale somma, soggetta all'ampio potere d'apprezzamento dell'ESTI, copre i costi di emanazione della decisione impugnata (cfr. art. 9 al. 1 2a frase O-IFICF in relazione con l'art. 41
OIBT; Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1). Nel caso in parola, la tassa prelevata è fondata sia per quanto riguarda il suo principio sia per quanto riguarda il suo importo, che si situa al livello inferiore della scala (max. franchi 1'500.-) prevista dall'art. 9 al. 1 O-IFICF (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5133/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1 e rif. cit. e A-4114/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1).
7.
Stante quanto precede, il ricorso nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In detta decisione, l'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine scadente il 15 maggio 2012 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...), B._______. Avendo, nel frattempo, il ricorrente inoltrato il rapporto richiesto non occorre fissare un ulteriore termine. 8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 500.- (art. 4
TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 19 ottobre 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3
TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto. 2.
Le spese processuali, pari a franchi 500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. W-22528; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot
Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
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Corte I
A-2460/2012
Sentenza del 28 gennaio 2013
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich e Jérôme Candrian, cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancato rapporto di sicurezza.
A-2460/2012
Fatti:
A.
Con scritto del 30 novembre 2010 le Aziende industriali di Lugano (AIL SA; di seguito gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) che, malgrado un invito e due richiami, il signor A._______ non ha presentato alcun rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______.
B.
Con scritto del 9 settembre 2011 l'ESTI ha invitato il signor A._______ a voler presentare al gestore di rete il rapporto succitato concedendogli un ulteriore ed ultimo termine scadente il 9 dicembre 2011 con comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. C.
Con e-mail del 6 febbraio 2012 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI che il signor A._______ non ha provveduto alla produzione del rapporto richiesto.
D.
Con decisione del 13 marzo 2012 l'ESTI ha intimato al signor A._______ di inoltrare, entro il 15 maggio 2012, il rapporto di sicurezza concernente gli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...) a B._______ comminandogli inoltre una tassa di franchi 600.- per l'emanazione della decisione.
E.
Con ricorso del 2 maggio 2012 il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (di seguito: autorità inferiore). F.
Con risposta e replica del 28 giugno 2012 rispettivamente 30 agosto 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 21 [1] |
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| Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: | ||||||
| all'Ufficio federale dei trasporti per: gli impianti elettrici propri della ferrovia, gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario,le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| gli impianti elettrici propri della ferrovia, | ||||||
| gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario, | ||||||
| le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
L'autorità inferiore, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]. La sua decisione del 13 marzo 2012 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 22 |
||||||
| Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. | ||||||
| Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
KNEUBÜHLER,
Prozessieren
vor
dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.198).
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A-2460/2012
3.
3.1 Nella fattispecie, il ricorrente si è aggravato contro la decisione dell'ESTI del 13 marzo 2012 contestando anzitutto di non aver mai ricevuto una richiesta ne tantomeno gli asseriti richiami di fornire il rapporto di sicurezza concernente gli impianti dell'immobile di sua proprietà sito in via (...), B._______. Egli ritiene di conseguenza che la procedura sia formalmente viziata e giuridicamente inammissibile. In secondo luogo invero con il memoriale di replica (recte osservazioni finali) il ricorrente contesta pure la tassa di franchi 600.- ritenendola inappropriata.
In sunto, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata; che l'ESTI sia tenuto ad aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti di AIL Lugano per abuso di potere ed atti illeciti nella proprietà altrui; nonché l'obbligo per il gestore di rete di rimuovere il contatore Siemens montato senza autorizzazione di cui al mappale n. (...) RFD di B._______. 3.2 Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del litigio determinato dalle conclusioni del ricorso deve restare nel contesto dell'atto attaccato (oggetto della contestazione) (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, pag. 291, N.1281). Di conseguenza, nella procedura di ricorso possono essere oggetto del litigio soltanto le questioni che sono state trattate o non lo sono state a torto nella decisione impugnata (cfr. DTF 131 V 164, 125 V 413, 119 Ib 193). Le richieste formulate dal ricorrente ai punti II e III del petitum esulano assolutamente dalle questioni trattate nella decisione all'origine del presente ricorso. Inoltre lo scrivente Tribunale non è competente per dar seguito alle suddette richieste. Per questi motivi, i punti II e III del petitum presentato dal ricorrente sono irricevibili. 3.3 Nel caso in rassegna bisogna quindi limitarsi ad esaminare se l'autorità inferiore era legittimata ad ordinare al ricorrente di trasmettere al gestore di rete, in un termine scadente il 9 dicembre 2011, un rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici presenti nell' immobile di cui egli è proprietario a B._______ (Via (...)). In secondo luogo, occorre inoltre verificare se l'autorità inferiore era autorizzata ad emettere una tassa di franchi 600.- a carico del ricorrente.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 20 |
||||||
| La vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro gestori [1] (proprietario, conduttore, ecc.). | ||||||
| Il gestore di condotte elettriche stabilite sul territorio delle strade ferrate, deve provvedere alla vigilanza e al mantenimento di queste condotte, epperò dovrà esser permesso tanto a lui che ai suoi mandatari l'accesso alla ferrovia, mediante preavviso agli agenti della società ferroviaria. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. | ||||||
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(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 5 Doveri del proprietario di un impianto elettrico |
||||||
| Il proprietario o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Su richiesta, deve presentare un rapporto di sicurezza. | ||||||
| A tal fine deve conservare la documentazione tecnica dell'impianto (ad es. schema d'installazione, piani d'installazione, manuale d'uso ecc.), che gli deve essere consegnata dal realizzatore dell'impianto o dall'elettroprogettista, per tutta la durata del suo funzionamento e i documenti per il rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 per almeno un periodo di controllo secondo l'allegato. | ||||||
| È tenuto a fare eliminare senza indugio i difetti. | ||||||
| Chi gestisce e utilizza direttamente un impianto elettrico di proprietà di un terzo è tenuto a notificare senza indugio al proprietario o al suo rappresentante, entro i limiti del suo diritto di utilizzazione, i difetti accertati e a farli eliminare. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 32 [1] Controlli tecnici |
||||||
| Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditatieffettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e redigono i relativi rapporti di sicurezza. | ||||||
| Le attività secondo il capoverso 1 devono essere effettuate solo da servizi d'ispezione accreditati per: | ||||||
| gli impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali, n. 1 dell'allegato); | ||||||
| impianti elettrici i cui proprietari sono titolari di un'autorizzazione limitata (art. 12 cpv. 1). | ||||||
| I proprietari di impianti secondo il capoverso 2 notificano all'Ispettorato i mandati che hanno conferito. | ||||||
| Le competenze di controllo degli impianti elettrici e i periodi di controllo sono stabiliti nell'allegato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
||||||
| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
||||||
| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
5.1 Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la richiesta di presentazione del rapporto di sicurezza da parte del gestore di rete ne tantomeno i due successivi richiami dello stesso. Stando a quanto da lui affermato, egli sarebbe venuto a conoscenza di tale richiesta soltanto con lo scritto del 9 settembre 2011 dell'autorità inferiore. Nel proprio ricorso, tuttavia, il ricorrente dichiara inoltre che la ragione principale della sua disobbedienza nei confronti del gestore di rete è dovuta a fatti gravi (di rilevanza penale) non sostenuti da sufficienti elementi probatori ed in ogni caso del tutto irrilevanti nella presente procedura di cui il gestore di rete si sarebbe macchiato nei sui confronti.
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5.2 L'autorità inferiore, dal canto suo, ha dichiarato che il gestore di rete ha inviato al ricorrente la richiesta per il rapporto di controllo degli impianti elettrici in data 24 febbraio 2006 e che a questa sono seguiti due richiami scritti del 26 gennaio 2007 rispettivamente 17 settembre 2010. A conforto della propria tesi l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto del 30 novembre 2010 con il quale il gestore di rete le ha trasferito la pratica a norma dell'art. 36
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
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| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
5.3 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 13 |
||||||
| Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: | ||||||
| in un procedimento da esse proposto; | ||||||
| in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; | ||||||
| in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. | ||||||
| L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 [1] sugli avvocati. [2] | ||||||
| L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 40 |
||||||
| Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 19 |
||||||
| Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947 [1]; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
5.4 Contrariamente al parere dell'autorità inferiore, ne i singoli scritti inviati dal gestore di rete al ricorrente ne tantomeno la lettera di
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trasferimento della pratica del 30 novembre 2010 inoltratale dal gestore di rete, nella quale è fatto riferimento alla richiesta del rapporto di sicurezza e dei relativi richiami, costituiscono una prova sufficiente a dimostrare l'effettiva notifica della citata richiesta al ricorrente. Inoltre, pur tenendo conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince nemmeno da altri indizi.
Stante quanto precede, dunque, agli atti manca la prova dell'avvenuta notifica della richiesta per il rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. A tal proposito, anche altri mezzi di prova non cambierebbero pure in applicazione del principio inquisitorio la sostanza delle cose, posto che le lettere citate sono state spedite con posta semplice e non per raccomandata. Come detto (cfr. consid. 5.3), le conseguenze di una tale mancanza devono essere sopportate, di principio, dall'autorità inferiore, poiché essa vorrebbe giustificare il suo agire con fatti non provati. Occorre pertanto esaminare l'asserzione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe ricevuto la richiesta di produzione del rapporto di sicurezza e i relativi richiami inviatigli dal gestore di rete. 5.5 L'art. 36 cpv. 3
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
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| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
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| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
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| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 13 |
||||||
| Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: | ||||||
| in un procedimento da esse proposto; | ||||||
| in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; | ||||||
| in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. | ||||||
| L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 [1] sugli avvocati. [2] | ||||||
| L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 1 |
||||||
| La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. | ||||||
| Sono autorità nel senso del capoverso 1: | ||||||
| il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; | ||||||
| gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [3]; | ||||||
| gli istituti o le aziende federali autonomi; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le commissioni federali; | ||||||
| altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. | ||||||
| Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 [5] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. [6] [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). [3] [CS 1 453; RU 1958 1489art. 27 lett. c, 1997 2465all. n. 4, 2000 411n. II 1853, 2001 894art. 39 cpv. 1 2197art. 2 3292art. 2. RU 2008 3437n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] RS 831.10 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391419; FF 1976 III 1). | ||||||
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in ragione di alcuni contrasti con quest'ultimo che tuttavia esulano dal presente gravame.
Lo scrivente Tribunale ritiene quantomeno strano che il ricorrente non abbia ricevuto ne la richiesta di fornire il rapporto di controllo ne i due successivi richiami inviatigli dal gestore di rete, posto che tutti gli scritti indicavano il medesimo indirizzo di recapito utilizzato successivamente anche dall'autorità inferiore.
Sia come sia, con scritto del 9 settembre 2011 l'autorità inferiore ha, a sua volta, sollecitato il ricorrente concedendogli l'opportunità di mettersi in regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 9 dicembre 2011. Detta missiva conteneva pure la comminatoria che, in caso di inosservanza del termine, l'ESTI avrebbe proceduto all'emissione di una decisione soggetta a tassa di almeno franchi 600.-. La ricezione di quest'ultimo avvertimento inviato per raccomandata non è contestata dal ricorrente. Egli, quindi, al più tardi nel mese di settembre del 2011, è venuto a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto produrre il rapporto di sicurezza. Tuttavia, invece di attivarsi presso l'autorità inferiore ha preferito rimanere silente. A questo punto, infatti, il ricorrente avrebbe senz'altro potuto se non persino dovuto segnalare all'autorità inferiore il mancato ricevimento dei vari scritti del gestore di rete del quale l'autorità inferiore era all'oscuro e, eventualmente, richiedere una proroga del termine succitato fissatogli al fine di mettersi in regola (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5256/2010 del 24 febbraio 2011).
Se da un lato è vero, come visto in precedenza (cfr. consid. 5.4 e 5.5), che l'autorità inferiore non è riuscita a comprovare l'effettiva notifica delle missive del gestore di rete, dall'altro lo scrivente Tribunale ritiene sproporzionato pretendere dai vari gestori di rete che operano un'amministrazione di massa il ricorso generalizzato all'invio di raccomandate per le loro comunicazioni ai clienti a semplice scopo precauzionale.
Con il suo atteggiamento passivo, il ricorrente è dunque venuto meno al suo dovere di collaborazione, passando inevitabilmente dalla parte del torto.
La censura di inammissibilità per vizio formale sollevata dal ricorrente a causa della mancanza di prove circa l'effettiva notifica degli scritti del gestore di rete dev'essere respinta.
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6.
Anche la critica che il ricorrente muove invano contro la tassa di franchi 600.- messa a suo carico dall'autorità inferiore non merita miglior sorte.
Tale somma, soggetta all'ampio potere d'apprezzamento dell'ESTI, copre i costi di emanazione della decisione impugnata (cfr. art. 9 al. 1 2a frase O-IFICF in relazione con l'art. 41
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 41 Tasse |
||||||
| Per l'attività di controllo e per le decisioni secondo la presente ordinanza, l'Ispettorato preleva tasse conformemente agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 [1] sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. | ||||||
| [1] RS 734.24 | ||||||
7.
Stante quanto precede, il ricorso nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In detta decisione, l'autorità inferiore ha impartito al ricorrente un termine scadente il 15 maggio 2012 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile sito in via (...), B._______. Avendo, nel frattempo, il ricorrente inoltrato il rapporto richiesto non occorre fissare un ulteriore termine. 8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto. 2.
Le spese processuali, pari a franchi 500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. W-22528; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot
Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
Data di spedizione:
Pagina 10
Registro di legislazione
CC 8
LIE 20
LIE 21
LTAF 32
LTF 42
LTF 82 e
OIBT 5
OIBT 32
OIBT 36
OIBT 41
PA 1
PA 5
PA 12
PA 13
PA 19
PA 22
PA 49
PA 52
PA 62
PA 63
PC 40
TS-TAF 4
TS-TAF 7
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 20 |
||||||
| La vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro gestori [1] (proprietario, conduttore, ecc.). | ||||||
| Il gestore di condotte elettriche stabilite sul territorio delle strade ferrate, deve provvedere alla vigilanza e al mantenimento di queste condotte, epperò dovrà esser permesso tanto a lui che ai suoi mandatari l'accesso alla ferrovia, mediante preavviso agli agenti della società ferroviaria. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 21 [1] |
||||||
| Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: | ||||||
| all'Ufficio federale dei trasporti per: gli impianti elettrici propri della ferrovia, gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario,le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| gli impianti elettrici propri della ferrovia, | ||||||
| gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario, | ||||||
| le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 5 Doveri del proprietario di un impianto elettrico |
||||||
| Il proprietario o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Su richiesta, deve presentare un rapporto di sicurezza. | ||||||
| A tal fine deve conservare la documentazione tecnica dell'impianto (ad es. schema d'installazione, piani d'installazione, manuale d'uso ecc.), che gli deve essere consegnata dal realizzatore dell'impianto o dall'elettroprogettista, per tutta la durata del suo funzionamento e i documenti per il rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 per almeno un periodo di controllo secondo l'allegato. | ||||||
| È tenuto a fare eliminare senza indugio i difetti. | ||||||
| Chi gestisce e utilizza direttamente un impianto elettrico di proprietà di un terzo è tenuto a notificare senza indugio al proprietario o al suo rappresentante, entro i limiti del suo diritto di utilizzazione, i difetti accertati e a farli eliminare. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 32 [1] Controlli tecnici |
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| Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditatieffettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e redigono i relativi rapporti di sicurezza. | ||||||
| Le attività secondo il capoverso 1 devono essere effettuate solo da servizi d'ispezione accreditati per: | ||||||
| gli impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali, n. 1 dell'allegato); | ||||||
| impianti elettrici i cui proprietari sono titolari di un'autorizzazione limitata (art. 12 cpv. 1). | ||||||
| I proprietari di impianti secondo il capoverso 2 notificano all'Ispettorato i mandati che hanno conferito. | ||||||
| Le competenze di controllo degli impianti elettrici e i periodi di controllo sono stabiliti nell'allegato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
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| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 41 Tasse |
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| Per l'attività di controllo e per le decisioni secondo la presente ordinanza, l'Ispettorato preleva tasse conformemente agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 [1] sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. | ||||||
| [1] RS 734.24 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 1 |
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| La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. | ||||||
| Sono autorità nel senso del capoverso 1: | ||||||
| il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; | ||||||
| gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [3]; | ||||||
| gli istituti o le aziende federali autonomi; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le commissioni federali; | ||||||
| altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. | ||||||
| Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 [5] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. [6] [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). [3] [CS 1 453; RU 1958 1489art. 27 lett. c, 1997 2465all. n. 4, 2000 411n. II 1853, 2001 894art. 39 cpv. 1 2197art. 2 3292art. 2. RU 2008 3437n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] RS 831.10 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391419; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
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| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 13 |
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| Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: | ||||||
| in un procedimento da esse proposto; | ||||||
| in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; | ||||||
| in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. | ||||||
| L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 [1] sugli avvocati. [2] | ||||||
| L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 19 |
||||||
| Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947 [1]; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 22 |
||||||
| Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. | ||||||
| Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
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| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 40 |
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| Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti. | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
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| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||