Tribunal federal
C 267/06{T 7}
Decide del 27 marzo 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Schön, Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, ricorrente,
contro
P.________ Sagl, opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 ottobre 2006.
Visto
che l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino in data 8 novembre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) avverso il giudizio 3 ottobre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (in materia di assicurazione contro la disoccupazione),
che il 22 febbraio 2007, la ditta P.________ Sagl, parte vincente in procedura cantonale, e l'Ufficio qui insorgente hanno stipulato un accordo extragiudiziale, in forza del quale la ditta si è impegnata a non pretendere l'esecuzione del giudizio cantonale, mentre l'amministrazione si è obbligata a ritirare il proprio ricorso di diritto amministrativo,
che a seguito di questo accordo, l'Ufficio insorgente ha ritirato l'impugnativa mediante atto del 26 febbraio 2007,
che di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite,
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...121 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943122 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984123 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.124 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.125 |
che essendo nella fattispecie in presenza di un caso concernente sussidi cantonali, nel cui ambito non è direttamente in gioco l'interesse pecuniario della collettività, si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...121 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943122 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984123 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.124 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.125 |
il Tribunale federale decide:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
L'anticipo spese di fr. 6000.- prestato dall'amministrazione ricorrente viene retrocesso.
4.
La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 27 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: