Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 581/2011

Sentenza del 26 settembre 2011
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ospedale B.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro,

ricorso contro la decisione emanata il 2 febbraio 2011 dalla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall'applicazione del ROC/EOC.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 5 ottobre 2005 l'Ospedale B.________ (in seguito Ospedale) ha comunicato a A.________, assunto nel 2001 quale infermiere CRS, lo scioglimento immediato del rapporto di lavoro. Il 4 novembre 2005 il dipendente ha contestato il licenziamento innanzi alla Commissione Paritetica Cantonale degli istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). Il 14 novembre 2005 A.________ ha sottoscritto direttamente una convenzione con l'Ospedale in cui le parti hanno concordato che il licenziamento in tronco veniva tramutato in disdetta ordinaria e che il ricorso presso la Commissione Paritetica veniva ritirato.

2.
Con atto consegnato alle Poste italiane il 5 ottobre 2010 A.________ ha presentato alla menzionata Commissione paritetica un "ricorso per nullità e revisione" contro la predetta convenzione, con cui chiedeva la corresponsione di 20 annualità di stipendio. Il 18 ottobre 2010 il rimedio è stato dichiarato irricevibile.

3.
Il 22 novembre 2010 A.________ ha attaccato tale decisione innanzi alla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall'applicazione del ROC/EOC (in seguito Commissione speciale). Questa ha respinto l'impugnativa con decisione 2 febbraio 2011, rilevando che contrariamente a quanto affermato da A.________, la convenzione conclusa con l'Ospedale era valida anche senza essere stata ratificata dalla Commissione paritetica, non essendo quest'ultima un tribunale arbitrale, ma unicamente un organo interno all'EOC e avendo lo stesso insorgente ritirato il gravame. La Commissione speciale ha aggiunto che il ricorrente, "persona tutt'altro che sprovveduta, dal momento che fungeva nell'ospedale una funzione di responsabilità", avrebbe semmai dovuto contestare la convenzione, di grande semplicità e chiarezza, entro un anno prevalendosi di un errore essenziale.

4.
A.________ è insorto al Tribunale federale con "ricorso in materia di diritto del lavoro" del 4 aprile 2011, chiedendo l'annullamento delle decisioni delle predette Commissioni e la condanna dell'Ospedale a versargli "20 annualità di retribuzione, oltre a ciò che è dovuto per legge e per contratto". Il ricorrente racconta il suo rapporto di lavoro con l'Ospedale e pare denunciare una violazione dei suoi diritti con riferimento al licenziamento in tronco, sostenendo pure di non aver avuto la "capacità processuale". Lamenta che entrambe le predette Commissioni gli hanno notificato le loro decisioni direttamente per via postale in Italia. Invoca pure la violazione di una serie di norme del Concordato sull'arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 (CA), affermando che la predetta convenzione pone fine alla controversia, ma non è stata constatata in forma di lodo da un Tribunale arbitrale e da questo depositata presso la competente autorità. Asserisce inoltre, sempre riferendosi alle disposizioni del menzionato Concordato, che i termini per l'inoltro di un ricorso per nullità non sarebbero ancora trascorsi, perché il lodo riferito alla convenzione non gli è mai stato
intimato.

Il 28 giugno 2011 e 1° luglio 2011 il Presidente della I Corte di diritto sociale ha invitato l'opponente e la Commissione speciale a determinarsi sul ricorso e in particolare sull'ammissibilità del gravame dal profilo dell'art. 86
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF.

Con risposta 12 luglio rispettivamente 16 agosto 2011 sia l'opponente che la Commissione speciale propongono la reiezione del ricorso.

5.
Con scritto 14 settembre 2011 il Presidente della I Corte di diritto sociale ha trasmesso l'incarto alla I Corte di diritto civile. La causa non verte infatti sul diritto della funzione pubblica, atteso che, come peraltro sottolineato dall'opponente, giusta l'art. 8 della legge sull'Ente ospedaliero cantonale del 19 dicembre 2000 (RL 6.3.1.1) i rapporti di lavoro dell'EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.

6.
Giusta l'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

Il ricorrente, pur dilungandosi su pretese violazioni del Concordato sull'arbitrato da parte della Commissione paritetica, non spende una parola per contestare la motivazione della decisione impugnata secondo cui tale Commissione non era tenuta ad applicare le norme del citato Concordato perché non è un Tribunale arbitrale, ma unicamente un organismo interno all'EOC. Non soddisfa nemmeno le suddette esigenze di motivazione con la - lunga - descrizione dei fatti (incluse le pretese violazioni dei suoi diritti) che hanno portato al licenziamento in tronco, atteso che con la convenzione del 14 novembre 2005 questo è stato revocato e tramutato in un licenziamento ordinario. Il ricorrente omette poi di confrontarsi con l'argomento della Commissione speciale secondo cui tale convenzione avrebbe unicamente potuto essere invalidata, qualora egli avesse fatto valere entro il termine di un anno un vizio di volontà. Si rivela infine del tutto pretestuosa e quindi pure inammissibile l'argomentazione con cui pretende di non aver avuto la "capacità processuale", perché il Pretore avrebbe ritenuto che egli necessitasse, nella causa di stato che lo opponeva alla moglie, di un patrocinatore. La conduzione di una tale causa non è infatti
paragonabile alla sottoscrizione di una convenzione in cui le pattuizioni di immediata comprensione raggiungono a malapena 9 righe.

7.
Giova poi osservare che la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (0.274.131; CLA65) permette esplicitamente una notifica postale diretta agli interessati che si trovano all'estero (art. 10 lett. a CLA65). Ricordato che a differenza della Svizzera, l'Italia non ha formulato una riserva per quanto concerne l'applicazione dell'art. 10 lett. a CLA65 e che essa ha pure dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno invece formulato riserve (Conférence de La Haye de droit international privé, Conclusions et Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Obtention des preuves, Notification, 2003, n. 79), una notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in Svizzera è del tutto conforme alla citata Convenzione .

8.
Da quanto precede discende che il ricorso non si rivela solo querulomane, ma pure manifestamente non motivato in modo sufficiente, ragione per cui va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
e c LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Commissione speciale di ricorso.

Losanna, 26 settembre 2011

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 4A_581/2011
Data : 26. settembre 2011
Pubblicato : 14. ottobre 2011
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto contrattuale
Oggetto : contratto di lavoro


Registro di legislazione
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
86 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
Registro DTF
134-II-244
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Parole chiave
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ricorrente • tribunale federale • commissione paritetica • questio • diritto civile • tribunale arbitrale • italia • motivazione della decisione • concordato sull'arbitrato • disdetta • ricorso per nullità • menzione • federalismo • spese giudiziarie • diritto sociale • ripetibili • cio • lavoratore • decisione • soppressione
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