Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2009.17
Sentenza del 26 marzo 2010 II Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli,
Ricorrente
contro
Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco
Consegna di mezzi di prova (art. 74

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
4 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
Fatti:
A. Il 1° agosto 2008 il giudice istruttore capo del Tribunale di Prima istanza del Principato di Monaco ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 novembre 2008, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A., B. ed altri per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 337 del Codice penale monegasco. Gli indagati, attivi presso la Banca C. a Monaco, sono sospettati di aver effettuato, tra marzo 1998 e settembre 2000, con il denaro appartenente a diversi clienti e all'insaputa di quest'ultimi, operazioni in borsa che avrebbero generato importanti perdite finanziarie. L'autorità monegasca, nella sua rogatoria, ha postulato, in sostanza, l'interrogatorio di A., un suo esame psichiatrico, la raccolta di informazioni dettagliate sul suo conto, la messa a fuoco delle sue esatte funzioni in seno alla Banca C. a Lugano (ora Banca D. SA), la chiarificazione dei legami esistenti tra la sede di Lugano e quella di Monaco di tale banca.
B. Mediante decisioni del 17 ottobre e 5 novembre 2008, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità monegasca ordinando l'interrogatorio di A., l'allestimento di un rapporto informativo concernente il medesimo, l'acquisizione presso la Banca C. di informazioni e documenti concernenti le funzioni dell'indagato in seno alle sedi di Lugano e Monaco di detta banca e i rapporti esistenti tra i due istituti, nonché l'interrogatorio di E. in qualità di testimone. Agli interrogatori è stata inoltre autorizzata la presenza del magistrato e/o dei funzionari esteri (v. atti 2 e 6 MP/TI).
C. Con decisione di chiusura del 7 gennaio 2009 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente della seguente documentazione: rapporto informativo dell'11 novembre 2008 della polizia cantonale; lettera del 12 novembre 2008 della Banca D. SA, con documentazione allegata; verbale d'interrogatorio del 24 novembre 2008 concernente A.; verbale d'interrogatorio del 25 novembre 2008 concernente E.
D. Il 9 febbraio 2009 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulandone l'annullamento. Egli ha chiesto che la domanda di assistenza monegasca sia interamente respinta.
A conclusione delle loro osservazioni del 12 e 17 marzo 2009 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno postulato la reiezione del gravame.
E. Con complemento al ricorso del 25 giugno 2009, al quale è seguito l'invio di alcuni documenti il 3 agosto 2009, il ricorrente ha comunicato al Tribunale penale federale l'esistenza di una decisione di non luogo a procedere del 7 aprile 2005 pronunciata dalla Camera di Consiglio della Corte d'Appello del Principato di Monaco, la quale riguarderebbe i medesimi fatti alla base della rogatoria. Potendo tale decisione avere un'influenza importante sull'inchiesta estera, e di riflesso anche sulla presente procedura, egli ha postulato la sospensione di quest'ultima in attesa di disporre da parte dell'autorità rogante di maggiori informazioni nonché della documentazione completa relativa alla procedura sfociata nella predetta decisione.
F. Con osservazioni del 22 luglio 2009 l'UFG ha postulato l'inammissibilità della censura relativa al "ne bis in idem" nonché la reiezione della domanda di sospensione. Il Ministero pubblico ticinese, da parte sua, ha trasmesso a questo Tribunale una presa di posizione dell'autorità rogante, chiedendo la conferma della decisione di chiusura impugnata, ma non opponendosi all'eventuale sospensione della presente procedura ricorsuale.
G. Il 26 agosto 2009 il ricorrente ha informato questa Corte che la Camera di Consiglio della Corte d'Appello del Principato di Monaco avrebbe deciso lo stralcio della procedura penale a suo carico. Tale decisione, datata 24 agosto 2009, è stata trasmessa alla presente autorità il 28 agosto seguente.
H. Il 7 settembre 2009 il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso uno scritto del medesimo giorno inviatogli dall'autorità rogante, nella quale quest'ultima confermava l'annullamento della procedura penale alla base della rogatoria alla Svizzera, precisando tuttavia che una domanda di revisione di tale decisione era stata inoltrata alla Corte di revisione. Alla luce di quanto precede, l'autorità d'esecuzione ha chiesto la sospensione della procedura ricorsuale in attesa dell'esito della predetta domanda.
I. Il 20 gennaio 2010 il Tribunale penale federale ha invitato l'UFG a raccogliere informazioni sull'esito della domanda di revisione di cui sopra nonché a verificare presso l'autorità rogante se la stessa intendeva mantenere la sua rogatoria.
L. Il 12 febbraio 2010 il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso a questa Corte, con copia al ricorrente, uno scritto dell'11 febbraio 2010, mediante il quale l'autorità rogante informava che, con decisione del 21 gennaio 2010, la Corte di revisione aveva cassato e annullato la decisione del 24 agosto 2009 emessa dalla Camera di Consiglio della Corte d'Appello del Principato di Monaco. Tale informazione è stata confermata da una missiva del 2 marzo 2010 redatta dalla Direzione dei servizi giuridici del Principato di Monaco, trasmessa dall'UFG il 12 marzo 2010.
M. Con scritto del 22 febbraio 2010 il patrocinatore del ricorrente ha inviato una presa di posizione del legale monegasco del suo cliente, secondo la quale la Corte di revisione avrebbe annullato la decisione del 24 agosto 2009 unicamente in quanto non ne avrebbe condiviso la motivazione, rinviando la decisione di merito alla constatazione della nullità della procedura ad una prossima udienza. Egli chiede pertanto a questo Tribunale di attendere l'esito di tale decisione prima di emettere il proprio giudizio relativamente alla presente procedura.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
4 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione per l'estradizione reciproca dei delinquenti conchiusa dai due Paesi il 10 dicembre 1885 (RS 0.353.956.7). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detta convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 |
|
1 | La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 |
a | l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda); |
b | l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza); |
c | il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta); |
d | l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta). |
2 | ...5 |
3 | La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice. |
3bis | La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: |
a | reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o |
b | altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7 |
3ter | Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se: |
a | la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale; |
b | la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e |
c | la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8 |
4 | La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9 |
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
4 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80k Termine di ricorso - Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione. |

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
|
1 | La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: |
a | il sequestro di beni e valori; o |
b | la presenza di persone che partecipano al processo all'estero. |
3 | Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3. |

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70 |
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1 | Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70 |
2 | Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71 |
2bis | È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72 |
3 | L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73 |
4 | Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero. |
5 | ...74 |
6 | La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75 |
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
Nella fattispecie, il ricorrente è legittimato a ricorrere contro la trasmissione di tutti gli atti oggetto della decisione impugnata ad esclusione del verbale d'interrogatorio del 25 novembre 2008 concernente E., appurato che lo stesso non contiene informazioni su suoi conti bancari.
2. L'insorgente lamenta che i fatti oggetto del procedimento estero non potrebbero dare adito a condanna penale in Svizzera e che perciò il principio della doppia punibilità non sarebbe adempiuto. A suo dire apparirebbe inverosimile ritenere che l'amministratore delegato di un istituto bancario possa essere in qualche modo ritenuto responsabile sul piano penale per il fatto che uno dei suoi dipendenti della sala mercati, neanche diretto subordinato, abbia effettuato, a sua insaputa, operazioni senza il consenso del cliente, iniziative ritenute nell'interesse del cliente e già in passato attuate, con profitto, per lui e per altri clienti. Precisato che nessuno in banca si sarebbe appropriato di averi dei clienti, egli aggiunge che la fattispecie in esame avrebbe semmai una valenza di carattere puramente civile.
2.1 L'art. 64 cpv. 1

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 64 Provvedimenti coercitivi - 1 I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero. |
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1 | I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero. |
2 | Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili: |
a | a discarico della persona perseguita; |
b | quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni.113 |
Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; Zimmermann, op. cit., n. 581). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; Zimmermann, op. cit., n. 581 e n. 584).
2.2 Nella fattispecie, B. è sospettato di aver effettuato numerose operazioni in borsa, tra marzo 1998 e settembre 2000, all'insaputa di clienti, che avrebbero aperto dei conti presso la Banca C. a Monaco senza firmare dei mandati di gestione, questo per poter disporre liberamente dei fondi depositati. Tali operazioni avrebbero generato importanti perdite finanziarie. L'autorità rogante precisa che già il 7 aprile 2008 la "Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel" di Monaco, in circostanze simili a quelle appena descritte, ha dichiarato B. colpevole di appropriazione indebita ai danni di cinque clienti costituitisi parti civili, condannandolo ad una pena di due anni di prigione. Due amministratori delegati, tra i quali il ricorrente, sono stati condannati per complicità in appropriazione indebita ad una pena di otto mesi di prigione sospesi condizionalmente. Orbene, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, gli atti contestati al ricorrente all'estero sarebbero sussumibili al reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
3 | L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte. |
3. Il ricorrente ritiene che l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante sarebbe generico e lacunoso, nella misura in cui sarebbe stata omessa qualsiasi spiegazione in merito alla circostanza per cui, malgrado si trattasse essenzialmente degli stessi fatti, quelli relativi all'operatività sulle relazioni bancarie intestate a certi clienti siano già stati oggetto di decisione (v. supra consid. 2.2), mentre quelli attinenti alle relazioni di altri clienti siano rimasti senza seguito per anni e vengano istruiti solo oggi per lo stesso reato. In definitiva, trattandosi dei medesimi fatti e vista la sentenza del 7 aprile 2008 pronunciata dalla "Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel" di Monaco, cresciuta in giudicato, vi sarebbe una violazione del principio "ne bis in idem". L'approfondimento delle circostanze legate alla sentenza del 7 aprile 2005 necessiterebbe, a suo dire, una sospensione della presente procedura.
3.1 L'art. 28

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 28 Forma e contenuto della domanda - 1 La domanda deve essere scritta. |
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1 | La domanda deve essere scritta. |
2 | Essa deve indicare: |
a | l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale; |
b | l'oggetto e il motivo; |
c | la qualificazione giuridica del reato; |
d | i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale. |
3 | Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati: |
a | un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione; |
b | le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge. |
4 | I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione. |
5 | Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi. |
6 | Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali. |
3.2 Giusta l'art. 66

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 66 - 1 L'assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda. |
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1 | L'assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda. |
2 | L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa.117 |
3.3 La rogatoria del 1° agosto 2008, seppur sintetica, riassume in maniera sufficiente i fatti oggetto dell'inchiesta estera (v. supra Fatti consid. lett. A e consid. 2.2). I fatti non possono d'altronde essere così precisi da permettere di constatare un ne bis in idem relativamente alla sentenza del 7 aprile 2008 pronunciata dalla "Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel" di Monaco, come preteso dal ricorrente; la documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione dovrà proprio permettere di approfondire la questione, precisato che il principio in questione potrà sempre essere invocato davanti al giudice del merito. L'esposto dei fatti adempie quindi le esigenze legali richieste. Sotto questo profilo non vi è dunque stata violazione del diritto, né vi sono elementi per ritenere che la valutazione dei fatti pertinenti sia stata inesatta o incompleta. Ciò detto, è d'uopo rilevare che la sentenza del 7 aprile 2008 riguarda unicamente fatti appurati in relazione all'operatività di B., il ricorrente e altri su conti intestati a F., G. ed altre tre vittime. La procedura penale ora pendente a Monaco riguarda fatti legati a relazioni bancarie intestate ad altri clienti, ossia H. e I. Anche se l'autorità rogante considera gli atti attualmente al suo vaglio analoghi a quelli già oggetto di sentenza del 7 aprile 2008, essi non sono gli stessi, ragione per cui, a questo stadio della procedura e sulla base degli atti dell'incarto, il principio ne bis in idem non può essere considerato violato da questo punto di vista. L'interrogativo posto dal ricorrente, ossia sapere come mai H. e I. abbiano differito la loro denuncia nei confronti degli indagati sembra trovare risposta nel decreto di non luogo a procedere del 7 aprile 2005 pronunciato dalla Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Monaco relativo ad una prima denuncia inoltrata dagli stessi H. e I. L'autorità monegasca ha deciso di non dare seguito alla denuncia dei predetti in quanto i medesimi non avevano né qualificato penalmente i fatti da loro censurati né precisato contro chi intendevano inoltrare denuncia con costituzione di parte civile, concludendo che i fatti riportati al giudice non costituivano né crimine né delitto né contravvenzione (v. act 10.1 pag. 6). Si rileva al proposito che il Tribunale federale ha già
ricordato che, allorché l'estradando intende prevalersi di una decisione definitiva di non luogo a procedere, la Svizzera rifiuta l'estradizione solo se l'azione penale non può più manifestamente essere esercitata; in casi dubbi, l'estradizione dev'essere accordata e tale questione dovrà essere risolta definitivamente dai competenti tribunali dello Stato richiedente (sentenza 1A.56/2000 consid. 5c; cfr. anche DTF 129 II 56 consid. 5 inedito; 110 Ib 185 consid. 4 inedito, apparso in SJ 1985 pag. 184 e segg.). Esso ha precisato che tale conclusione vale a maggior ragione nell'ambito dell'altra assistenza. Essendo quella del 7 aprile 2005 una decisione di carattere formale non rivestita dell'autorità della cosa giudicata – conclusione alla quale è giunta anche la Corte di revisione nella sua sentenza del 21 gennaio 2010 (v. act. 24.2 pag. 4) –, essa non può costituire di per sé un impedimento alla concessione dell'assistenza giudiziaria al Principato di Monaco e quindi all'inoltro della documentazione oggetto della decisione impugnata. Il principio del "ne bis in idem" è stato quindi, anche da questo punto di vista, invocato a torto. La censura va dunque disattesa.
3.4 Nel suo gravame il ricorrente ha postulato la sospensione della presente procedura al fine di dimostrare che la sentenza del 7 aprile 2005 è un motivo ostativo alla concessione dell'assistenza. Tale richiesta è stata in sostanza ribadita ancora in data 22 febbraio 2010. Orbene, visto quanto precede, in particolare il contenuto della sentenza del 21 gennaio 2010 (v. act. 24.2 pag. 4), nonché il lungo lasso di tempo comunque trascorso dall'inoltro del gravame, ulteriori ritardi non sarebbero né giustificati né conciliabili con il principio della celerità consacrato all'art. 17a

SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 17a Obbligo di celerità - 1 L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. |
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1 | L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. |
2 | A domanda dell'UFG, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'UFG può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente. |
3 | Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. |
4. L'insorgente ritiene che gli atti di esecuzione richiesti ed esperiti, in quanto vertenti su fatti già noti rispettivamente già istruiti, non permetterebbero di far progredire l'inchiesta estera. La trasmissione della documentazione oggetto della decisione impugnata violerebbe il principio dell'utilità potenziale. In considerazione dei temi trattati e delle modalità adottate nel corso delle misure ordinate, esso ritiene che non sia assolutamente da escludere, anzi apparirebbe assai probabile, l'esistenza di un tentativo di ricerca indiscriminata di prove.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3, non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenziale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 280 n. 414 e pag. 204 e seg. n. 309). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
4.2 In concreto, l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione è pacifica. A tale conclusione è possibile giungere già solo dopo aver preso atto della sentenza del 7 aprile 2008, mediante la quale la "Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel" di Monaco ha condannato il ricorrente ad una pena di otto mesi di prigione sospesa condizionalmente per complicità in appropriazione indebita. In definitiva, il ricorrente è sospettato di aver commesso atti simili a quelli già giudicati, questa volta con altri clienti. Che l'autorità rogante sia già in possesso delle informazioni contenute nella documentazione litigiosa è una pura allegazione di parte destituita di ogni elemento concreto a sostegno. Va peraltro rilevato che i documenti raccolti dall'autorità d'esecuzione rispondono a precise richieste formulate dalle autorità inquirenti monegasche e toccano direttamente l'attività professionale espletata dal ricorrente in passato per la Banca C. Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza intraprese e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emergono ulteriori elementi utili per la sua inchiesta. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio, soprattutto se, come nella fattispecie, con la sua domanda di assistenza essa sollecita l'invio di documentazione legata direttamente al ricorrente indagato all'estero. Tenuto conto di tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una fishing expedition e che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
5. Discende da quanto precede che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di sospensione è respinta.
2. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 26 marzo 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ivan Paparelli
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
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1 | Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
2 | Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
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1 | Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
2 | Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. |