Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2008.20
Entscheid vom 26. März 2009 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Peter Popp, Einzelrichter, Gerichtsschreiber David Heeb
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Peter Lehmann, Staatsanwalt des Bundes
gegen
A., privat verteidigt durch Rechtsanwältin Yvona Griesser
Gegenstand
Mehrfache Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz teilweise i.V.m. der Güterkontrollverordnung
Anträge der Bundesanwaltschaft:
1. A. sei wegen vorsätzlicher Widerhandlungen gegen das Güterkontrollgesetz im Sinne der präzisierten Anklageschrift schuldig zu sprechen und zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren, zu verurteilen.
2. A. sei zur Bezahlung einer Busse von 12 000 Fr. zu verurteilen.
3. A. seien die Verfahrenskosten in gerichtlich zu bestimmender Höhe zur Bezahlung aufzuerlegen.
4. A. sei der unrechtmässig erzielte Gewinn in der Höhe von 186 000 Fr. einzuziehen; eventuell sei auf eine Ersatzforderung in der entsprechenden Höhe zu erkennen.
Anträge der Verteidigung:
1.1 Der Angeklagte sei in allen Anklagepunkten vom Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 14

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
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1 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
2 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. |
3 | Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. |
4 | Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: |
a | tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; |
b | per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
1.2 Eventuell sei auf die Anklage wegen Verletzung des Anklageprinzips nicht einzutreten.
2.1 Wegen Unzuständigkeit des Bundesstrafgerichts sei ein allfälliger Verstoss gegen Art. 15a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
|
1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
2.2 Eventuell: Im Falle der Bejahung der Zuständigkeit betreffend Art. 15a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
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1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
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1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |
3. Die Kosten des gesamten Strafverfahrens seien auf die Staatskasse zu nehmen und der Angeklagte sei für seine Umtriebe vollumfänglich zu entschädigen.
4. Die gestellten Einziehungs- und Ersatzforderungsanträge seien abzuweisen.
5. Es sei von Amtes wegen gegen die unter Ziff. I.2.1 und I.2.2 der Plädoyernotizen Genannten wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen.
Prozessgeschichte:
A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 18. Oktober 2006 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A. wegen Verdachts der Widerhandlung gegen Art. 14

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
B. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 6. August 2007 die Voruntersuchung in dieser Sache. Am 19. Dezember 2007 schloss es diese und erstellte einen Schlussbericht.
C. Am 9. Oktober 2008 erhob die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
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1 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
2 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. |
3 | Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. |
4 | Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: |
a | tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; |
b | per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
Die Bundesanwaltschaft hat die Beurteilung durch den Einzelrichter der Strafkammer verlangt (Art. 27 Abs. 1 lit. a

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
D. Die Hauptverhandlung fand am 26. März 2009 in Anwesenheit des Vertreters der Bundesanwaltschaft, des Angeklagten und seiner Verteidigerin statt.
Der Einzelrichter erwägt:
1. Zuständigkeit
Die Verfolgung und Beurteilung von Verbrechen, Vergehen und Übertretungen gegen das GKG unterliegt der Bundesstrafgerichtsbarkeit (Art. 18 Abs. 1

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia - 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
|
1 | Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
1bis | Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.29 L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia.30 |
2 | Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni. |
2. Bewilligungs- und Sanktionensystem des Güterkontrollgesetzes
Das GKG bezweckt die Kontrolle der besonderen militärischen und der doppelt, das heisst gleichermassen zivil wie militärisch, verwendbaren Güter (Art. 1

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 1 Scopo - La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici. |
2.1 Das GKG erfasst nicht alle doppelt verwendbaren und besonderen militärischen Güter, sondern nur diejenigen, welche dem Gesetz eigens unterstellt sind (Art. 2 Abs. 1

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
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1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
Der Geltungsbereich des GKG wird einmal durch internationale Abkommen bestimmt (Art. 2 Abs. 1

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
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1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
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1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
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1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |
Das GKG erfasst ausserdem jene doppelt verwendbaren und besonderen militärischen Güter, welche der Bundesrat bestimmt (Art. 2 Abs. 2

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
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1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale - 1 La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
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1 | La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: |
a | beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale; |
b | beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali; |
c | beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni. |
2 | È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere. |
Daraus ergibt sich, dass die Strafbestimmungen des GKG im vorliegenden Fall nur Anwendung finden, insoweit Güter betroffen sind, welche unter das Chemiewaffenübereinkommen fallen (namentlich nach den Definitionen von dessen Art. II) oder soweit sie der Bundesrat der nationalen Kontrolle unterworfen hat.
2.2 Das GKG umschreibt die Kontrollmassnahmen nicht direkt, sondern beschränkt sich darauf, hierfür den Rahmen festzulegen, welchen auszufüllen der Bundesrat zuständig ist. Dabei unterscheidet das GKG wiederum zwischen der Kontrolle zur Durchführung von internationalen Abkommen (Art. 4) und der international ausgerichteten, jedoch völkerrechtlich nicht vorgeschriebenen Kontrolle (Art. 5).
Dementsprechend regelt die Verordnung über die Kontrolle von Chemikalien mit ziviler und militärischer Verwendungsmöglichkeit (Chemikalienkontrollverordnung, ChKV, SR 946.202.21) die Kontrollmassnahmen des bisher einzigen Abkommens mit nationaler Verpflichtung zu Kontrollmassnahmen. Demgegenüber sind die völkerrechtlich nicht vorgeschriebenen Kontrollmassnahmen in der GKV umschrieben. Für die Beurteilung dieser Anklage sind ausschliesslich die in der GKV umschriebenen Verpflichtungen massgeblich, weil sich die Anklageschrift nur auf diese bezieht.
Art. 3 Abs. 1

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
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1 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
2 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. |
3 | Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. |
4 | Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: |
a | tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; |
b | per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d'importazione - 1 Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
|
1 | Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
2 | La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti: |
a | descrizioni delle aziende; |
b | conferme delle ordinazioni, contratti d'acquisto o fatture; |
c | dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 20 Durata di validità - Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono validi due anni. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 26 Controllo - 1 La SECO esamina le domande di rilascio delle autorizzazioni ed effettua controlli secondo gli articoli 9 e 10 LBDI. |
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1 | La SECO esamina le domande di rilascio delle autorizzazioni ed effettua controlli secondo gli articoli 9 e 10 LBDI. |
2 | Il controllo al confine compete agli agenti doganali. |
3 | Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) assicura il servizio d'informazione secondo l'articolo 21 LBDI. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 28 Forma della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale è presentata: |
|
1 | La dichiarazione doganale è presentata: |
a | elettronicamente; |
b | per scritto; |
c | verbalmente; oppure |
d | in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'UDSC. |
2 | L'UDSC può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 61 - 1 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.25 |
|
1 | Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.25 |
2 | Nel regime d'esportazione: |
a | sono determinati eventuali tributi doganali all'esportazione; |
b | è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno; |
c | la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara che l'esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni; |
d | sono applicati i disposti federali di natura non doganale. |
3 | Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.26 |
4 | Il regime d'esportazione non concluso regolarmente può essere annullato. |
Hinsichtlich der Ausfuhr von nicht generell bewilligungspflichtigen Gütern sieht Art. 4 Abs. 1

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 5 Condizioni - 1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni. |
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1 | Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni. |
2 | Per il rilascio di un'autorizzazione a una persona giuridica dev'essere fornita alla SECO la prova di un controllo attendibile, all'interno dell'azienda, del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni. |
3 | Per l'esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni dev'essere stata rilasciata un'autorizzazione d'importazione da parte dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo. Al posto di un'autorizzazione d'importazione può essere fornita una prova che una tale autorizzazione non è necessaria. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 10 Condizioni supplementari per il rilascio di un'autorizzazione generale d'esportazione - 1 Le autorizzazioni generali d'esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche. |
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1 | Le autorizzazioni generali d'esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche. |
2 | La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni: |
a | alla LBDI; |
b | alla legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico; |
c | alla LArm; |
cbis | alla legge federale del 25 marzo 19778 sugli esplosivi; |
d | alla legge federale del 21 marzo 20039 sull'energia nucleare; oppure |
e | alla legge federale del 25 giugno 198210 sulle misure economiche esterne. |

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 7 Armi atomiche, biologiche e chimiche - 1 È vietato: |
|
1 | È vietato: |
a | sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri7, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o disporne in altro modo; |
b | indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; |
c | favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. |
2 | Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: |
a | consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure |
b | assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali effetti. |
3 | Il divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora: |
a | violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e |
b | l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera. |
Der Bundesrat hat auch die Einfuhr (Art. 22 ff

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 22 Certificato d'importazione - 1 Chiunque intende importare beni può chiedere alla SECO il rilascio di un certificato d'importazione se lo Stato che li fornisce ne fa espressamente richiesta. |
|
1 | Chiunque intende importare beni può chiedere alla SECO il rilascio di un certificato d'importazione se lo Stato che li fornisce ne fa espressamente richiesta. |
2 | La SECO può subordinare il rilascio dei certificati d'importazione all'esibizione di prove relative all'importazione considerata e all'impiego finale dei beni. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 25 - 1 Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO. |
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1 | Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO. |
2 | La SECO rifiuta la mediazione se ha ragioni di supporre che i beni oggetto della stessa sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC. |
2.3 Nach Art. 14 Abs. 1

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
Die Bundesanwaltschaft macht in der Anklageschrift drei Tatbestandsvarianten geltend und beschränkte sich in der Hauptverhandlung auf deren zwei: das Unterlassen oder die unrichtige Anmeldung zur Ausfuhr von Gütern (lit. d) und die Lieferung von Gütern an jemanden, von dem der Lieferant weiss oder annehmen muss, dass er sie an einen Endverbraucher weiterleitet, an den sie nicht geliefert werden dürfen (lit. f). Der Einzelrichter behielt sich vor, die Anklage auch unter lit. a zu beurteilen, welche unter anderem die Ausfuhr von Waren ohne Bewilligung unter Strafe stellt.
2.3.1 Lit. a bildet den Haupttypus der strafbaren Handlung nach GKG. Die darin genannte Ausfuhr besteht in der Überführung in das Ausland (vgl. Art. 6 lit. h

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 6 Definizioni - Ai fini della presente legge s'intende per: |
|
a | persona: |
a1 | una persona fisica, |
a2 | una persona giuridica, |
a3 | un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; |
b | merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane); |
c | merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere; |
d | merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione; |
e | tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale; |
f | tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione, |
g | importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale; |
h | esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero; |
i | transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 3 Definizioni - Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: |
|
a | beni: merci, tecnologie e software; |
b | beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; |
c | beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio; |
cbis | beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; |
d | tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; |
e | mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
|
1 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
2 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. |
3 | Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. |
4 | Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: |
a | tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; |
b | per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. |
Fraglich ist, ob der Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
|
a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
|
1 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
2 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. |
3 | Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. |
4 | Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: |
a | tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; |
b | per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. |

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 7 Armi atomiche, biologiche e chimiche - 1 È vietato: |
|
1 | È vietato: |
a | sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri7, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o disporne in altro modo; |
b | indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; |
c | favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. |
2 | Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: |
a | consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure |
b | assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali effetti. |
3 | Il divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora: |
a | violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e |
b | l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
2.3.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ist auf alle in der Anklageschrift beschriebenen Geschäfte Art. 14 Abs. 1 lit. d

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 61 - 1 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.25 |
|
1 | Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.25 |
2 | Nel regime d'esportazione: |
a | sono determinati eventuali tributi doganali all'esportazione; |
b | è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno; |
c | la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara che l'esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni; |
d | sono applicati i disposti federali di natura non doganale. |
3 | Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.26 |
4 | Il regime d'esportazione non concluso regolarmente può essere annullato. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali - Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: |
|
a | introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione; |
b | ordinare misure di sorveglianza. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; |
b | in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
c | omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; |
d | fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
e | trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
f | partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.41 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.42 |
4 | Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. |

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; |
b | in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
c | omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; |
d | fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
e | trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
f | partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.41 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.42 |
4 | Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. |

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; |
b | in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
c | omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; |
d | fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
e | trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
f | partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.41 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.42 |
4 | Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. |
2.3.3 Die Handlung nach Art. 14 Abs. 1 lit. f

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
nicht massgeblich sein. Infolgedessen ergibt sich die Unzulässigkeit der Weiterlieferung ratio personae, nicht ratio materiae. Dies und die Wendung „an den sie nicht geliefert werden dürfen“ zeigen, dass das Gesetz nicht an den Dual-use-Charakter anknüpft, sondern an absolute Lieferverbote. Solche finden sich in Art. 34

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche - 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2: |
a | sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri43, importa, esporta, fa transitare, deposita44 armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo; |
b | induce altri45 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure |
c | favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, |
2 | ...47 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.48 |
4 | L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: |
a | viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e |
b | l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera. |
5 | L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale49 è applicabile.50 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
|
1 | Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. |
2 | Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. |
2bis | Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.6 |
3 | La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19967 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare. |

SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche - 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2: |
a | sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri43, importa, esporta, fa transitare, deposita44 armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo; |
b | induce altri45 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure |
c | favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, |
2 | ...47 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.48 |
4 | L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: |
a | viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e |
b | l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera. |
5 | L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale49 è applicabile.50 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 6 Rifiuto dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è rifiutata se: |
|
1 | L'autorizzazione è rifiutata se: |
a | l'attività prevista contravviene ad accordi internazionali; |
b | l'attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera; |
c | sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 200211.12 |
1bis | L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa: |
a | sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato; |
b | nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.13 |
2 | L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l'esportazione di tali beni. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione o di mediazione dei beni a duplice impiego di cui all'articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.14 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 6 Rifiuto - 1 I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati: |
|
1 | I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati: |
a | sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC; |
b | contribuiscono all'armamento convenzionale di uno Stato in misura tale da accrescere le tensioni o l'instabilità regionali oppure da aggravare un conflitto armato; |
c | non rimangono presso i destinatari finali dichiarati. |
2 | I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b LBDI possono inoltre sussistere se: |
a | uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l'esportazione di un bene simile; |
b | lo Stato d'origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato; |
c | lo Stato destinatario vieta l'importazione. |
2.4 Die Strafe ist nach dem Wortlaut des Gesetzes Gefängnis oder Busse bis zu einer Mio. Fr. (Art. 14 Abs. 1

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
2.5 Die Akten, insbesondere pag. 5.2.16 ff., zeigen, dass Offerten, Einkäufe, Versand, Rechnungsstellung etc. in den meisten Fällen durch die D. AG erfolgten, deren Direktor der Angeklagte ist (pag. 3.1.46). Er ist strafrechtlich für sein (persönliches) Handeln verantwortlich (Art. 6 Abs. 1

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
|
1 | Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
2 | Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. |
3 | Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 16 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale - Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
|
1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974510 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...511 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.512 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
3. Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz
3.1 Die Anklage wirft A. in Punkt I.A vor, er habe am 22. Februar 2005 drei Teile über die B. (B., pag. 2.1.136) mit Domizil in Kuala Lumpur, in den Iran, nämlich an die C. in Teheran, ausgeführt, und zwar ohne Ausfuhrbewilligung des SECO und ohne Anmeldung der Ausfuhr an dieses; die Teile würden unter Kapitel 90 des Zolltarifs fallen. Auf diese Weise seien – nach dem in der Hauptverhandlung eingenommenen Standpunkt – die Meldepflicht nach Art. 4

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
|
a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
Der Angeklagte hat die Lieferung an sich weder in der Hauptverhandlung noch im Vorverfahren bestritten. Er verneint jedoch die Strafbarkeit, weil es sich um harmlose Güter gehandelt habe und ihm das SECO eine Meldepflicht für Ausfuhren in den Iran nur auferlegt habe, insofern ein dortiger Empfänger an unerlaubter Produktion von ABC-Waffen beteiligt gewesen sei; solches sei bei keiner der ihm vorgeworfenen Lieferungen der Fall gewesen. Amtlicherseits sei auch nie ein von ihm geliefertes Gut beanstandet worden und ebenso wenig seien iranische Firmen bezeichnet worden, an die er nicht liefern dürfe. Das sei bei zwei oder drei Exportgeschäften der Fall gewesen, die er vor Abwicklung schriftlich gemeldet habe; er habe dann von der Ausfuhr abgesehen. Zu dem in Anklagepunkt I.A beschriebenen Geschäft erklärte der Anklage in der Verhandlung, die Kundin habe sich für zwanzig Artikel interessiert und dann schliesslich drei ausgewählt. Dabei handle es sich um ein Ortungsgerät, wie man es auch in einem Mobiltelefon verwende, und um zwei Frequenz-Messgeräte. Die C. habe ihn angewiesen, sie an die B. zu senden.
3.1.1 Aus den Akten (pag. 5.2.233–249) ergibt sich, dass der Angeklagte für die D. der iranischen C. am 7. September 2004 drei Teile, die mit den in der Anklageschrift angeführten Bezeichnungen beschrieben wurden, zum Gesamtpreis von 55 464 Fr. offerierte. Teile in gleicher Zahl und Nummer, aber mit abweichender Beschreibung, wurden am 19. Oktober 2004 bei der E. AG, Zürich, bestellt und am 22. November 2004 der D. geliefert und fakturiert. In diesen Dokumenten findet sich auch die Nummer 10–130–04, unter welcher die D. das Geschäft führte. Für dieses wurde ein letter of credit, das heisst ein Dokumentenakkreditiv, vereinbart, wodurch die Lieferung im Austausch gegen die Zahlung, durch Vermittlung einer Bank, erfolgt (Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgeschäft, 6. Aufl. Zürich 2004, 303 f.). Die Zahlung erbat sich der Angeklagte gegenüber der Bank F. an sich persönlich. Die Lieferung ging allerdings nicht direkt aus der Schweiz nach dem Iran, sondern zuerst an die B. in Malaysia, wobei der Transportauftrag am 22. Februar 2005 durch die G. AG an das Speditionsunternehmen H. erteilt wurde; unter diesem Datum stellte die D. der B. eine „Commercial Invoice“, die allerdings nur den Inhalt eines Lieferscheines hatte und die drei Teile nicht mit den gleichen Bezeichnungen wie in der Offerte an die C. anführte. Die G. machte auch die Zollanmeldung und gab dem Ausfuhrgut die Tarifnummer 9999.9999. Abfertigungsdatum war der 23. Februar 2005. Am 26. Februar 2005 stellte die I. der D. Rechnung für einen Transport aus Kuala Lumpur zur Bank F. in Teheran; das Frachtunternehmen war offenbar angewiesen worden, der Empfängerin mitzuteilen, dass sie nach Empfang der Ware die C. informieren müsse. Der Kaufpreis – 400 Fr. höher als offeriert – abzüglich der Bankspesen wurde durch die Bank F. vergütet und am 5. April 2005 auf dem Konto der D. gutgeschrieben. Am 18. April 2005 sind 1 200 € ab diesem Konto an J., den Direktor der B. (pag. 5.2.160), vergütet worden; in einem anderen Fall wurde eine Zahlung in gleicher Höhe für Umschlagsspesen („handling charges“) geleistet (pag. 5.2.151). Schliesslich ist auch eine Dokumentensendung der B. an die D. dokumentiert.
Die G. AG ist ein Treuhandunternehmen (pag. 5.1.49–50), anscheinend damalige Vermieterin der von der D. benutzten Räumlichkeiten (pag. 12.0.5). Nach Angaben ihres Geschäftsführers K. führte sie deren Buchhaltung und erledigte für sie Sekretariatsarbeiten (pag. 12.0.1–4). Die D. und weitere Mieter hätten ihre Kundenbeziehung mit der H. nutzen können. Später hat offenbar die D. ein eigenes H.-Konto eröffnet. Die Auskunftsperson K. verneinte, für die D. oder für den Angeklagten Exporte getätigt zu haben; die Prokuristin, L., erklärte, der Angeklagte allein habe die H.-Sendungen vorbereitet; bei diesen habe es sich aber nur um Couverts gehandelt. Entgegen der apodiktischen Erklärung von K. hat die G. sechs Ausfuhren unter eigenem Namen an die Firmen M. und N. deklariert (pag. 5.1.52–57), darunter auch die Sendung mit der genannten Geschäftsnummer (pag. 5.1.53). Nach Einlassung des Angeklagten in der Verhandlung war dem Personal der G. die Problematik zwischen der D. und den Behörden bekannt, da es für ihn die Geschäftskorrespondenz erledigte.
Der Ablauf der Ereignisse und die Verwendung der gleichen Geschäftsnummer lassen keinen Zweifel daran, dass die am 23. Februar 2005 deklarierte Ausfuhr die im Lieferschein an die B. erwähnte Ware betraf, die wiederum einem iranischen Unternehmen zuvor offeriert worden war. Spiegelbildlich zum Weg der Ware ist auch das Dokumentenakkreditiv zur D. gelangt. Nach den der Lieferung vorangehenden Briefwechseln und den Einlassungen der Auskunftspersonen K. und L. ist auch erstellt, dass der Angeklagte die Ausfuhr in die Wege leitete.
3.1.2 Der Angeklagte hat den Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
In diesem Zusammenhang wurde beim SECO ein Amtsbericht eingeholt, aus dem hervorgeht, dass diese Teile keiner der in den Anhängen zur GKV aufgelisteten Güter entsprechen. Entgegen der Anklageschrift hatten die inkriminierten Waren also keinen Dual-use-Charakter und war für ihre Ausfuhr damit keine Bewilligung nach Art. 3 Abs. 1

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione - 1 Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
|
1 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). |
2 | Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. |
3 | Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 20114 sulla statistica del commercio esterno. |
4 | Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: |
a | tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; |
b | per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. |
Damit ist zu prüfen, ob sich eine Bewilligungspflicht aus Art. 4

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
|
a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 20 Durata di validità - Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono validi due anni. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
„es aufgrund dieser Vorkommnisse angezeigt ist, Ihnen für Ausfuhren von Gütern an sämtliche Firmen im Iran, die für die Herstellung, die Entwicklung oder die Verwendung von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen (ABC-Waffen) oder von Trägersystemen für den Einsatz von ABC-Waffen oder für den Bau von Anlagen für ABC-Waffen oder deren Trägersysteme bestimmt sind oder bestimmt sein könnten, eine generelle Meldepflicht gemäss Art. 4

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
Der darin enthaltene Relativsatz bezieht sich auf die Güter und nicht die iranischen Abnehmerfirmen, wie sich aus der Verwendung des Verbes „bestimmen“ ergibt. Das letzte Lemma bezeichnet nur die unter die genannten Zollkapitel fallenden Güter als für Herstellung etc. von ABC-Waffen geeignet und streckt in diesem Sinne den Kreis der meldepflichtigen Ausfuhren zusätzlich ein, d.h. neben dem Zielland auf die Warenkategorie, wie es dann in Ziff. 1 des Dispositivs aufscheint. Eine andere Lesart widerspricht auch Art. 4 Abs. 1 lit. b

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 4 Deroghe - Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: |
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a | i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; |
b | i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 20135 sul controllo dei composti chimici; |
c | le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; |
d | le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; |
e | le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; |
f | i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; |
g | i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; |
h | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; |
i | le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. |
Demzufolge ist eine nach Art. 14 Abs. 1 lit. a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
3.1.3 Vorsätzlich hat der Angeklagte gehandelt, wenn er die Tat mit Wissen und Willen erfüllte (Art. 18 Abs. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 18 - 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
|
1 | Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. |
2 | Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
|
1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
Der Angeklagte hat sich im Vorverfahren nur andeutungsweise über seine Vorstellungen bei den ihm vorgeworfenen Ausfuhren geäussert (pag. 13.3–13.4, 13.289–290). So verneinte er allgemein, dass die in den Iran gelieferten Materialien für militärische Zwecke verwendet worden seien. Die Firmen, welche im Zeitpunkt der Kontaktaufnahme des Dienstes für Analyse und Prävention Kunden gewesen seien, habe er in der Folge nicht mehr beliefert. Allerdings sei es eine „Dummheit“ gewesen, nach der Verfügung des SECO an iranische oder mit solchen zusammenhängende Firmen zu liefern. Für das über Malaysia gelieferte Material hätte das SECO eine Ausfuhr in den Iran „ohnehin abgelehnt“; es sei aber bisweilen erst hinterher klar geworden, dass es von Malaysia in den Iran gesandt worden sei. Der Angeklagte räumte ein, er hätte weitere Ausfuhren nach Malaysia unterlassen müssen, nachdem er dies entdeckt habe. Allerdings belegen die Akten, dass er bereits im ersten der dokumentierten Fälle (Anklagepunkt I.B.3) Ware an die B. ausführte und der Empfängerin am 26. Oktober 2004 auf der Rechnung die Versandinstruktion „M. – 10-21-12“ erteilte, welcher die B. dann am 9./10. November 2004 ausführte (pag. 5.2.186–190). In der Hauptverhandlung verteidigte er sich hauptsächlich mit dem Argument, es habe sich um unbedenkliche Güter gehandelt und der iranische Empfänger sei ihm nicht als in ABC-Waffen involviert dargestellt worden.
Dieses Argument erscheint als Faktum erwiesen, führte der Staatsanwalt in seinem mündlichen Vortrag doch aus, die Behörden würden im Zusammenhang mit iranischer ABC-Waffen-Produktion absichtlich keine Namen nennen, um das entsprechende nachrichtendienstliche Wissen zu bewahren und zu verhindern, dass sich so identifizierte Firmen zukünftig durch andere ersetzten. Es erledigt jedoch nicht das andere Faktum, dass das SECO mit seiner Verfügung die Meldepflicht an die Eigenschaft der Güter selbst und nicht die Identität ihrer Besteller knüpfte. Der Angeklagte hat in der Verhandlung dargestellt, zwei Teile seien Frequenzmessgeräte. Solche fallen unter das Zollkapitel 90, das generell wie folgt umschrieben wird:
„Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für diese Instrumente, Apparate und Geräte“ (öffentlich publiziert in http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Tarifnummern-Verzeichnis_d)
Was der Amtsbericht bestätigt, ist dem Fachmann, der den Tatif konsultiert, klar, ohne dass es darauf ankäme, unter welche Detailnummer dieses Kapitels die Messinstrumente einzureihen sind. Verhält es sich derart, so ist das entsprechende Wissen des Angeklagten erstellt und die Einreihung des „Gyro“ unmassgeblich. Dies gilt um so mehr vor dem Hintergrund früherer Ereignisse, nämlich dass der Angeklagte dem polizeilichen Dienst für Analyse und Prävention bereits am 11. März 2003 schriftlich zusicherte, keine militärisch verwendbaren oder besonderen militärischen Güter in den Iran zu exportieren (pag. 5.1.10), dass das SECO ihn am 14. April 2003 schriftlich verpflichtete, geplante Exporte an die vom Bundesamt für Polizei genannten iranischen Firmen vorab zu melden (pag. 5.1.11–12), diese Pflicht in der Verfügung vom 3. August 2004 auf alle iranischen Bezüger ausdehnte und eine offenbar solchermassen gemeldete Ausfuhr verbot (Schreiben des Angeklagten vom 26. Februar 2004, gemäss Eingangsvermerk des Dienstes für Analyse und Prävention offenbar erst Ende August 2004 versandt, pag. 5.1.13–15). Schliesslich hat sich das Vorbringen des Angeklagten, er sei zum Versand an die B. angewiesen worden, als falsch erwiesen; denn in einem früheren Geschäft hat er diese malaysische Firma angewiesen, wie zu verfahren sei. Infolgedessen hat er vorsätzlich gehandelt.
3.2 Die Bundesanwaltschaft wirft A. ausserdem in Anklagepunkt I.B vor, er habe in 12 Fällen Güter, die unter bestimmte Zollkapitel fielen – i.e. die in der Verfügung vom 3. August 2004 genannten – an iranische Firmen geliefert, die als Beschafferinnen für Rüstungsgüter bekannt gewesen seien, ohne die geplante Ausfuhr dem SECO zu melden, obwohl er durch diese Verfügung dazu verpflichtet worden sei. Auf diese Weise habe er gegen Art. 14 Ziff. 1 lit. d

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
Der Angeklagte hat sich im Vorverfahren hierzu nur marginal geäussert. In der Verhandlung befragte ihn der Staatsanwalt bezüglich zweier über Hongkong abgewickelter Geschäfte. Beim einen ist die Ware – so seine Einlassung – von Deutschland aus, ohne die Schweiz zu berühren, geliefert worden, und das im zweiten Fall gelieferte Messgerät verblieb in Hongkong.
3.2.1 Wie bereits dargelegt (E. 2.3.2), ist die in Art. 14 Abs. 1 lit. d

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 20 Durata di validità - Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono validi due anni. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 25 Dichiarazione - 1 Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. |
|
1 | Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. |
2 | Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci. |
3 | Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso. |
4 | Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 9 Obbligo d'informazione - 1 Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli. |
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1 | Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli. |
2 | Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione. |
Wie weiterhin ausgeführt (E. 2.3.3), erfasst Art. 14 Abs. 1 lit. f

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
3.2.2 Damit ist zu prüfen, ob eine Verurteilung nach Art. 14 Abs. 1 lit. a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
Gemäss Art. 126 Abs. 1 Ziff. 2

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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 96 - 1 È punito con la multa, chiunque: |
|
1 | È punito con la multa, chiunque: |
a | conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste; |
b | senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale; |
c | non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di circolazione o l'autorizzazione è subordinata in virtù della presente legge o nel singolo caso. |
2 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.256 |
3 | Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell'infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze. |

SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 95 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria: |
a | chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; |
b | chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta; |
c | chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova sia scaduta; |
d | chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni; |
e | chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta. |
2 | È punito con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la durata di validità della licenza di condurre in prova sia scaduta.254 |
3 | È punito con la multa: |
a | chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza di condurre; |
b | chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempire le condizioni richieste; |
c | chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro conducente, dà professionalmente lezioni di guida. |
4 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata; |
b | chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Anklageschrift, welche nicht alle Merkmale des angeklagten Delikts enthält, zur Ergänzung an die Anklagebehörde zurückzuweisen (BGE 134 IV 93 E. 2.2.3). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor; denn die Lücken betreffen ein anderes Delikt, als es Ziff. I.B der Anklageschrift zugrunde liegt. Darüber hinaus ist der Bundesanwaltschaft vor und während der Hauptverhandlung ausdrücklich Gelegenheit geboten worden, die Anklage zu berichtigen. Art. 166

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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
3.2.3 Es bleibt die Frage, ob die im Anklagepunkt I.B umschriebene Tat als Übertretung oder Ordnungswidrigkeit strafbar ist.
Art. 15 Abs. 1 lit. b

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15 Contravvenzioni - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; |
b | contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, |
2 | Il tentativo e la complicità sono punibili. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. |
4 | L'azione penale si prescrive in cinque anni.22 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
|
1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15 Contravvenzioni - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; |
b | contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, |
2 | Il tentativo e la complicità sono punibili. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. |
4 | L'azione penale si prescrive in cinque anni.22 |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
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1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
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1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |
Während Verbrechen, Vergehen und Übertretungen des GKG der Bundesstrafgerichtsbarkeit unterliegen (E. 1.), sind die Ordnungswidrigkeiten nach Massgabe des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes zu beurteilen (Art. 18 Abs. 1bis

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia - 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
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1 | Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.27 |
1bis | Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo.29 L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia.30 |
2 | Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 21 - 1 Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale17, il giudizio spetta al tribunale.18 |
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1 | Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale17, il giudizio spetta al tribunale.18 |
2 | La persona colpita dalla decisione penale amministrativa può chiedere di essere giudicata da un tribunale. |
3 | Il Consiglio federale può, in tutti i casi, deferire la causa penale alla Corte penale19. |
4 | L'autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 15a Inosservanza di prescrizioni d'ordine - 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
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1 | È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: |
a | una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; |
b | una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. |
2 | In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 11 - 1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8 |
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1 | L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8 |
2 | Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9 |
3 | Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa: |
a | durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o |
b | finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10 |
4 | La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 3 - Costituisce inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore della presente legge la contravvenzione designata come tale dalle singole leggi amministrative ovvero passibile di una multa disciplinare. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 109 - L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 109 - L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. |
3.3 Der Angeklagte ist daher im Anklagepunkt I.A der vorsätzlichen Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a schuldig zu sprechen; ein schwerer Fall nach Abs. 2 leg. cit. liegt aufgrund der Bedeutung der ausgeführten Objekte offensichtlich nicht vor. Auf die Anklage im Punkt I.B ist nicht einzutreten.
4. Strafe
4.1 Der Strafrahmen betrug nach altem Recht Gefängnis bis zu drei Jahren (Art. 36 aStGB) oder Busse bis zu einer Mio. Fr. Seit dem 1. Januar 2007 ist anstelle der Gefängnis- Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe angedroht (Art. 333 Abs. 2 lit. b

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
|
1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974510 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...511 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.512 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
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1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974510 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...511 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.512 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
|
1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
Indem die Kompetenz des Einzelrichters auf ein Jahr Freiheitsstrafe und auf Geldstrafe beschränkt ist (Art. 27 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
4.2
4.2.1 Nach Art. 47 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Das Verschulden wiegt auf objektiver Seite eher gering: Der Angeklagte hat drei mit elektronischen Bestandteilen bestückte Karten unerlaubt ausgeführt. Es handelt sich dabei nicht um Güter mit allgemeinem Dual-use-Charakter. Auch ist die effektive Verwendung für die Herstellung von ABC-Waffen nach deren Art kaum wahrscheinlich, aber die Eignung für den Einbau in Waffenträger- oder Waffeneinsatzsysteme möglich. Dies hängt von der effektiven Tätigkeit des iranischen Endbezügers ab; denn geliefert wurden Serienprodukte. Dabei kann es sich der Sache nach und wegen des Preises – knapp 28 000 Fr. Gestehungswert (pag. 5.2.236) – nicht um wichtige oder schwer erhältliche Komponenten handeln. Die Tat wurde ohne besondere Raffinesse durchgeführt, insbesondere auch offen, wenn auch falsch deklariert (pag. 5.2.247). Der Angeklagte hat mit direktem Vorsatz gehandelt. Die D. erzielte durch diese Ausfuhr einen Bruttogewinn von nahezu 100 % (pag. 5.2.233/236); der Angeklagte handelte mit einer im Geschäftsleben üblichen wirtschaftlichen Motivation. Die von ihm geleitete D. war schon Ende 2004 liquidationsreif und persönliche Forderungen gegenüber der Firma nicht mehr werthaltig. Mit dem inkriminierten Export allein konnte er jedoch das Geschäft nicht retten.
Der Angeklagte steht im 61. Altersjahr. Er absolvierte in der Tschechoslowakei die schulische Ausbildung, zuletzt an einem technischen Gymnasium. Aus politischen Gründen kam er 1968 in die Schweiz, besuchte hier die Handelsschule und arbeitete zunächst als Buchhalter im Bankenbereich. Dann ging er für eine Ausbildung als Industrieexportkaufmann nach England. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er in der Industrie und anschliessend während rund vierzehn Jahren bei der O. beschäftigt, wo er im Verkauf von Komponenten für Zement- und Walzwerke ins Ausland tätig war. 1994 wurde mit Geld seiner zweiten Ehefrau die D. gegründet, deren Geschäfte er aufbaute und leitete. Diese bestanden im Verkauf von Industriegütern. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Er hat eine strafrechtliche Verantwortung stets bestritten und zur Aufklärung des Sachverhalts nicht aktiv beigetragen. Die persönlichen Umstände erlauben in diesem Sinne nur eine gering-fügige Strafminderung.
In Würdigung sämtlicher Faktoren ist es nicht angezeigt, auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder mehr zu erkennen, sondern auf eine Geldstrafe. Damit ist die Strafe insgesamt nach dem neuen Recht zu bestimmen; denn die peku-niäre Sanktion ist immer milder als die Freiheitsstrafe (BGE 134 IV 82 E. 7.2.1–7.2.2). Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine negative Bewährungsaussicht, so dass der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist (Art. 42 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
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1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
4.2.2 Die Geldstrafe ist in Tagessätzen auszusprechen und nach Tagessatz zu quantifizieren. Die Anzahl der Tagessätze richtet sich nach den dargelegten Grundsätzen von Art. 47

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
Der Angeklagte erzielte für seine Tätigkeit bei der D. ein Nettoerwerbseinkommen im Jahre 2006 von rund 68 000 Fr. und im Jahre 2007 von rund 71 000 Fr. Für das Jahr 2008 bezifferte der Angeklagte sein Einkommen auf brutto 90 000 bis 100 000 Fr.; nach den Proportionen im Lohnausweis pro 2007 (cl. 7 pag. 7.271.37) ist von einem Mittelwert von netto 80 000 Fr. auszugehen. In den Steuererklärungen machte er berufliche Auslagen für auswärtige Verpflegung und weitere Kosten geltend; dabei handelt es sich weitgehend um fiskalische Pauschalbeträge, die für 2006 5 400 Fr. und für 2007 rund 5 800 Fr. ausmachten. Sodann weist er für sich und seine Frau Gesundheitskosten von rund 3 300 Fr. im Jahre 2007 aus. Die Prämien für Krankenkasse betragen für beide Ehegatten jährlich 11 000 Fr. All diese Auslagen sind im Jahre 2008 gleich wie im Vorjahr geblieben. Die Steuern betrugen nach elektronischer Berechnung auf der Website des Wohnsitzkantons im Jahre 2006 rund 2 600 Fr., im Jahre 2007 3 000 Fr. und dürften heute auf dieser Höhe geblieben sein. Das Bankguthaben belief sich Ende 2006 auf rund 21 000 Fr. und Ende 2007 auf 38 611 Fr. Ausserdem ist er Eigentümer eines Hausteiles in Prag, dessen Wert mit knapp 110 000 Fr. angegeben wird und das angeblich leer steht. Der Angeklagte hat einen Sohn aus erster Ehe. Dieser befindet sich nach seinen Aussagen in der Verhandlung im Studium und erhält vom Angeklagten monatlich 900 Fr. Seine zweite Gattin hat zwei erwachsene Töchter, denen gegenüber keine Unterhaltsverpflichtungen bestehen. Seine Ehefrau hatte bis 2007 einen kleinen Verdienst, monatlich etwas mehr als 1 000 Fr., für ihre Mitarbeit in der D. Im letzten Jahr war sie nicht mehr berufstätig und ist daher auf seine finanzielle Unterstützung angewiesen; dies kann mit den früheren Einkünften, also mit jährlich 12 000 Fr. geschätzt werden.
Berücksichtigt man die mehrheitlich ausgewiesenen, teilweise nur der Schätzung zugänglichen Einkommensfaktoren, lässt aber das Vermögen – weder überproportional, noch dem Verzehr gewidmet – ausser Betracht, so stehen dem Angeklagten täglich knapp 100 Fr. zur Verfügung. Es rechtfertigt sich wegen der relativ kurzen Dauer der Strafe den Tagessatz auf dieser Höhe anzusetzen.
4.2.3 Die Busse als Verbundstrafe hat ein ordentliches Maximum von 10 000 Fr. und ist nach dem Verschulden und den Verhältnissen des Bestraften zu bemessen (Art. 106 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
|
1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.153 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
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1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.153 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
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1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.153 |
Der Richter ist verpflichtet, eine dieser Summe entsprechende Ersatzfreiheitsstrafe zu bestimmen (Art. 106 Abs. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
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1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.153 |
4.3 Zusammenfassend ist auf eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 100 Fr., bedingt vollziehbar bei einer – minimalen – Probezeit von zwei Jahren, und eine Busse von 2 000 Fr., für welche eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen bestimmt wird, zu erkennen.
5. Einziehung
Nach Art. 17

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 17 Confisca di materiale - Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200426 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. |
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1 | Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. |
2 | Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. |
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1 | Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. |
2 | Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. |

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 17 Confisca di materiale - Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200426 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. |
Weiterhin gebietet Art. 70 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
6. Kosten
6.1 Die Verfahrenskosten hat grundsätzlich der Verurteilte zu tragen (Art. 172 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
Für das gerichtliche Verfahren ist eine Gebühr im Rahmen von Art. 245 Abs. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
Aus besonderen Gründen kann von der Kostenauflage ganz oder teilweise abgesehen werden (Art. 172 Abs. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
6.2 Eine Entschädigung an den Angeklagten ist nur bei Freispruch möglich (Art. 176

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
7. Strafanzeige
Anzeigen wegen strafbaren Handlungen, welche in die Bundeszuständigkeit fallen, sind bei der Bundesanwaltschaft oder der Bundeskriminalpolizei zu erheben (Art. 100 Abs. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
Nachdem der von der Verteidigerin ausgebreitete Sachverhalt der Bundesanwaltschaft durch frühere Eingaben an sie und die heutige Verhandlung bekannt ist, drängt sich kein weiteres richterliches Handeln auf.
Der Einzelrichter erkennt:
1. Auf die Anklage gemäss Ziff. I.B der Anklageschrift wird nicht eingetreten.
2. A. wird der vorsätzlichen Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a

SR 946.202 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego LBDI Art. 14 Crimini e delitti - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; |
b | senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; |
c | in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
d | non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; |
e | esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; |
f | procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.19 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.20 |
3. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 100 Fr., bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren, und mit einer Busse von 2 000 Fr., für welche eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen bestimmt wird.
4. Ab dem Konto Nr. 1 bei der P., Niederlassung Zug, lautend auf die D. AG, wird ein Betrag von 26 466.86 Fr. eingezogen.
5. A. werden Verfahrenskosten im Teilbetrag von 3 000 Fr. auferlegt.
6. Das Entschädigungsbegehren von A. wird abgewiesen.
7. Auf den Antrag zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wird nicht eingetreten.
Dieser Entscheid wird der Bundesanwaltschaft und Rechtsanwältin Yvona Griesser eröffnet.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
2 | Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: |
a | le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; |
b | l'esecuzione di pene e misure. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)50 si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.51 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |