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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione |
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| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). | ||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 [1] sulla statistica del commercio esterno. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: | ||||||
| tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; | ||||||
| per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
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| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
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| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
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| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione |
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| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). | ||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 [1] sulla statistica del commercio esterno. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: | ||||||
| tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; | ||||||
| per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia |
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| Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale. [1] | ||||||
| Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo. [3] L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia. [4] | ||||||
| Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). [2] RS 313.0 [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). [4] Per. introdotto dal n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 1 [1] Scopo |
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| La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 Campo d'applicazione |
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| Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. | ||||||
| Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 [2] sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 [3] sull'energia nucleare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [2] RS 514.51 [3] [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 Campo d'applicazione |
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| Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. | ||||||
| Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 [2] sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 [3] sull'energia nucleare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [2] RS 514.51 [3] [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 Campo d'applicazione |
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| Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. | ||||||
| Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 [2] sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 [3] sull'energia nucleare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [2] RS 514.51 [3] [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 Campo d'applicazione |
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| Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. | ||||||
| Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 [2] sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 [3] sull'energia nucleare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [2] RS 514.51 [3] [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 Campo d'applicazione |
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| Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. | ||||||
| Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 [2] sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 [3] sull'energia nucleare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [2] RS 514.51 [3] [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente ordinanza disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione, del transito e della mediazione di: | ||||||
| beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale; | ||||||
| beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali; | ||||||
| beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni. | ||||||
| È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere. | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione |
||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). | ||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 [1] sulla statistica del commercio esterno. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: | ||||||
| tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; | ||||||
| per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d'importazione |
||||||
| Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. | ||||||
| La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti: | ||||||
| descrizioni delle aziende; | ||||||
| conferme delle ordinazioni, contratti d'acquisto o fatture; | ||||||
| dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale. | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 20 Durata di validità |
||||||
| Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono validi due anni. | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 26 Controllo |
||||||
| La SECO esamina le domande di rilascio delle autorizzazioni ed effettua controlli secondo gli articoli 9 e 10 LBDI. | ||||||
| Il controllo al confine compete agli agenti doganali. | ||||||
| Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) assicura il servizio d'informazione secondo l'articolo 21 LBDI. | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 28 Forma della dichiarazione doganale |
||||||
| La dichiarazione doganale è presentata: | ||||||
| elettronicamente; | ||||||
| per scritto; | ||||||
| verbalmente; oppure | ||||||
| in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'UDSC. | ||||||
| L'UDSC può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato. | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 61 |
||||||
| Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione. [1] | ||||||
| Nel regime d'esportazione: | ||||||
| sono determinati eventuali tributi doganali all'esportazione; | ||||||
| è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno; | ||||||
| la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara che l'esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni; | ||||||
| sono applicati i disposti federali di natura non doganale. | ||||||
| Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito. [2] | ||||||
| Il regime d'esportazione non concluso regolarmente può essere annullato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921). [2] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 5 Condizioni |
||||||
| Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni. | ||||||
| Per il rilascio di un'autorizzazione a una persona giuridica dev'essere fornita alla SECO la prova di un controllo attendibile, all'interno dell'azienda, del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni. | ||||||
| Per l'esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni dev'essere stata rilasciata un'autorizzazione d'importazione da parte dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo. Al posto di un'autorizzazione d'importazione può essere fornita una prova che una tale autorizzazione non è necessaria. | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 10 Condizioni supplementari per il rilascio di un'autorizzazione generale d'esportazione |
||||||
| Le autorizzazionigenerali d'esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche. | ||||||
| La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni: | ||||||
| alla LBDI; | ||||||
| alla legge federale del 13 dicembre 1996 [1] sul materiale bellico; | ||||||
| alla LArm; | ||||||
| alla legge federale del 25 marzo 1977 [3] sugli esplosivi; | ||||||
| alla legge federale del 21 marzo 2003 [4] sull'energia nucleare; oppure | ||||||
| alla legge federale del 25 giugno 1982 [5] sulle misure economiche esterne. | ||||||
| [1] RS 514.51 [2] Introdotta dalla cifra III n. 2 dell'O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595). [3] RS 941.41 [4] RS 732.1 [5] RS 946.201 | ||||||
|
RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 7 Armi atomiche, biologiche e chimiche |
||||||
| È vietato: | ||||||
| sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri [1], importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o disporne in altro modo; | ||||||
| indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; | ||||||
| favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. | ||||||
| Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: | ||||||
| consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure | ||||||
| assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali effetti. | ||||||
| Il divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora: | ||||||
| violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e | ||||||
| l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 22 Certificato d'importazione |
||||||
| Chiunque intende importare beni può chiedere alla SECO il rilascio di un certificato d'importazione se lo Stato che li fornisce ne fa espressamente richiesta. | ||||||
| La SECO può subordinare il rilascio dei certificati d'importazione all'esibizione di prove relative all'importazione considerata e all'impiego finale dei beni. | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 25 |
||||||
| Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO. | ||||||
| La SECO rifiuta la mediazione se ha ragioni di supporre che i beni oggetto della stessa sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC. | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 6 Definizioni |
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| Ai fini della presente legge s'intende per: | ||||||
| persona:una persona fisica,una persona giuridica,un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; | ||||||
| una persona fisica, | ||||||
| una persona giuridica, | ||||||
| un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici; | ||||||
| merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 1986 [1] sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane); | ||||||
| merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere; | ||||||
| merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione; | ||||||
| tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale; | ||||||
| tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione, | ||||||
| importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale; | ||||||
| esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero; | ||||||
| transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: | ||||||
| beni: merci, tecnologie e software; | ||||||
| beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; | ||||||
| beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio; | ||||||
| beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; | ||||||
| tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; | ||||||
| mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione |
||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). | ||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 [1] sulla statistica del commercio esterno. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: | ||||||
| tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; | ||||||
| per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 1 |
||||||
| Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione |
||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). | ||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 [1] sulla statistica del commercio esterno. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: | ||||||
| tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; | ||||||
| per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
|
RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 7 Armi atomiche, biologiche e chimiche |
||||||
| È vietato: | ||||||
| sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri [1], importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o disporne in altro modo; | ||||||
| indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; | ||||||
| favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. | ||||||
| Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a: | ||||||
| consentire agli organi competenti di distruggere armi ABC; oppure | ||||||
| assicurare protezione contro gli effetti delle armi ABC o a combattere tali effetti. | ||||||
| Il divieto s'applica anche agli atti commessi all'estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora: | ||||||
| violino convenzioni di diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera, e | ||||||
| l'autore sia svizzero oppure domiciliato in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 61 |
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| Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione. [1] | ||||||
| Nel regime d'esportazione: | ||||||
| sono determinati eventuali tributi doganali all'esportazione; | ||||||
| è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno; | ||||||
| la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara che l'esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni; | ||||||
| sono applicati i disposti federali di natura non doganale. | ||||||
| Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito. [2] | ||||||
| Il regime d'esportazione non concluso regolarmente può essere annullato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921). [2] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 5 Sostegno ad altre misure internazionali |
||||||
| Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: | ||||||
| introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione; | ||||||
| ordinare misure di sorveglianza. | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; | ||||||
| in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; | ||||||
| fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; | ||||||
| trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; | ||||||
| partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [3] Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; | ||||||
| in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; | ||||||
| fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; | ||||||
| trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; | ||||||
| partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [3] Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; | ||||||
| in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; | ||||||
| fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; | ||||||
| trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; | ||||||
| partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [3] Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2:è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri [1], importa, esporta, fa transitare, deposita [2] armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo; | ||||||
| induce altri [3] a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure | ||||||
| favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: | ||||||
| viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e | ||||||
| l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera. | ||||||
| L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale [7] è applicabile. [8] | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [2] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [3] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [4] Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [5] Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [7] RS 311.0 [8] Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 2 Campo d'applicazione |
||||||
| Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. | ||||||
| Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. | ||||||
| Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. [1] | ||||||
| La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996 [2] sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 [3] sull'energia nucleare. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [2] RS 514.51 [3] [RU 1960 571, 1987 544, 1993 901all. n. 9, 1994 1933art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673art. 17 n. 3, 2004 3503all. n. 4. RU 2004 4719all. n. I 1]. Vedi ora la L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). | ||||||
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RS 514.51 LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche |
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| Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2:è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri [1], importa, esporta, fa transitare, deposita [2] armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo; | ||||||
| induce altri [3] a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure | ||||||
| favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. [6] | ||||||
| L'infrazione commessa all'estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: | ||||||
| viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e | ||||||
| l'autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera. | ||||||
| L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale [7] è applicabile. [8] | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [2] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [3] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [4] Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [5] Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). [7] RS 311.0 [8] Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 6 Rifiuto dell'autorizzazione |
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| L'autorizzazione è rifiutata se: | ||||||
| l'attività prevista contravviene ad accordi internazionali; | ||||||
| l'attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera; | ||||||
| sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 2002 [1]. [2] | ||||||
| L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa: | ||||||
| sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato; | ||||||
| nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera. [3] | ||||||
| L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l'esportazione di tali beni. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell'autorizzazione di esportazione o di mediazione dei beni a duplice impiego di cui all'articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. [4] | ||||||
| [1] RS 946.231 [2] Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 della legge sugli embarghi del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3673; FF 2001 1247). [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248, FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331). [4] Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6349; FF 2018 3877). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 6 Rifiuto |
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| I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati: | ||||||
| sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC; | ||||||
| contribuiscono all'armamento convenzionale di uno Stato in misura tale da accrescere le tensioni o l'instabilità regionali oppure da aggravare un conflitto armato; | ||||||
| non rimangono presso i destinatari finali dichiarati. | ||||||
| I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b LBDI possono inoltre sussistere se: | ||||||
| uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l'esportazione di un bene simile; | ||||||
| lo Stato d'origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato; | ||||||
| lo Stato destinatario vieta l'importazione. | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 6 |
||||||
| Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. | ||||||
| Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. | ||||||
| Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 16 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale |
||||||
| Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. | ||||||
| Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: | ||||||
| la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; | ||||||
| la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; | ||||||
| la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. | ||||||
| Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. | ||||||
| Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. | ||||||
| Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva. [3] | ||||||
| Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione |
||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all'allegato 3, beni strategici di cui all'allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). | ||||||
| Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all'allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l'UFE subentra alla SECO per l'applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un'autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 [1] sulla statistica del commercio esterno. | ||||||
| Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO nel caso in cui: | ||||||
| tali beni non siano elencati negli allegati 2-5; | ||||||
| per tali beni siano previste deroghe all'obbligo dell'autorizzazione. | ||||||
| [1] RS 632.14 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 20 Durata di validità |
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| Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono validi due anni. | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 4 Deroghe |
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| Non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per: | ||||||
| i beni di cui agli allegati 2-5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico; | ||||||
| i composti chimici di cui all'allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 agosto 2013 [1] sul controllo dei composti chimici; | ||||||
| le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all'allegato 6; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate; | ||||||
| le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione; | ||||||
| i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un'istruzione in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera; | ||||||
| le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle. | ||||||
| [1] RS 946.202.21 | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 18 |
||||||
| Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo. | ||||||
| Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 12 |
||||||
| Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. | ||||||
| Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. | ||||||
| Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 12 |
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| Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. | ||||||
| Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. | ||||||
| Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202.1 OBDI Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 20 Durata di validità |
||||||
| Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono validi due anni. | ||||||
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RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 25 Dichiarazione |
||||||
| Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. | ||||||
| Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci. | ||||||
| Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso. | ||||||
| Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente. | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 9 Obbligo d'informazione |
||||||
| Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli. | ||||||
| Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione. | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 96 [1] |
||||||
| È punito con la multa, chiunque: | ||||||
| conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste; | ||||||
| senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale; | ||||||
| non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di circolazione o l'autorizzazione è subordinata in virtù della presente legge o nel singolo caso. | ||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell'infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 22 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 95 [1] |
||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria: | ||||||
| chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; | ||||||
| chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta; | ||||||
| chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova sia scaduta; | ||||||
| chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni; | ||||||
| chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta. | ||||||
| È punito con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la durata di validità della licenza di condurre in prova sia scaduta. [2] | ||||||
| È punito con la multa: | ||||||
| chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza di condurre; | ||||||
| chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempire le condizioni richieste; | ||||||
| chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro conducente, dà professionalmente lezioni di guida. | ||||||
| È punito con la multa: | ||||||
| chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata; | ||||||
| chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3267; FF 2010 34533463). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
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| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15 Contravvenzioni |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con la multa sino a 100 000 franchi. [1] | ||||||
| rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; | ||||||
| contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, | ||||||
| Il tentativo e la complicità sono punibili. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. | ||||||
| L'azione penale si prescrive in cinque anni. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
||||||
| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15 Contravvenzioni |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con la multa sino a 100 000 franchi. [1] | ||||||
| rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; | ||||||
| contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale, | ||||||
| Il tentativo e la complicità sono punibili. | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. | ||||||
| L'azione penale si prescrive in cinque anni. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
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| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
||||||
| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 18 Giurisdizione, obbligo di denuncia |
||||||
| Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale. [1] | ||||||
| Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo. [3] L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell'economia. [4] | ||||||
| Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). [2] RS 313.0 [3] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). [4] Per. introdotto dal n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 21 |
||||||
| Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale [1], il giudizio spetta al tribunale. [2] | ||||||
| La persona colpita dalla decisione penale amministrativa può chiedere di essere giudicata da un tribunale. | ||||||
| Il Consiglio federale può, in tutti i casi, deferire la causa penale alla Corte penale [3]. | ||||||
| L'autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 15a [1] Inosservanza di prescrizioni d'ordine |
||||||
| È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: | ||||||
| una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile; | ||||||
| una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo. | ||||||
| In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, FF 2000 2971). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 11 |
||||||
| L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni. [1] | ||||||
| Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni. [2] | ||||||
| Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa: | ||||||
| durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o | ||||||
| finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà. [3] | ||||||
| La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [2] Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 3 |
||||||
| Costituisce inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore della presente legge la contravvenzione designata come tale dalle singole leggi amministrative ovvero passibile di una multa disciplinare. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 109 |
||||||
| L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 109 |
||||||
| L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. | ||||||
| Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: | ||||||
| la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; | ||||||
| la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; | ||||||
| la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. | ||||||
| Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. | ||||||
| Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. | ||||||
| Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva. [3] | ||||||
| Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. | ||||||
| Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: | ||||||
| la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; | ||||||
| la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; | ||||||
| la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. | ||||||
| Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. | ||||||
| Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. | ||||||
| Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva. [3] | ||||||
| Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 2 |
||||||
| È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. | ||||||
| Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 2 |
||||||
| È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. | ||||||
| Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 47 |
||||||
| Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. | ||||||
| La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. [1] | ||||||
| Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. [2] | ||||||
| La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. | ||||||
| Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. [1] | ||||||
| Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. [2] | ||||||
| La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. | ||||||
| Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 47 |
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| Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. | ||||||
| La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 34 |
||||||
| Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. [1] Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. | ||||||
| Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. [2] Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede. [3] Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. [4] | ||||||
| Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. | ||||||
| Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 34 |
||||||
| Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. [1] Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. | ||||||
| Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. [2] Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede. [3] Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. [4] | ||||||
| Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. | ||||||
| Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 106 |
||||||
| Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. | ||||||
| In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. | ||||||
| Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. | ||||||
| Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. | ||||||
| Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 106 |
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| Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. | ||||||
| In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. | ||||||
| Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. | ||||||
| Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. | ||||||
| Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 106 |
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| Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. | ||||||
| In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. | ||||||
| Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. | ||||||
| Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. | ||||||
| Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 106 |
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| Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. | ||||||
| In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. | ||||||
| Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. | ||||||
| Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. | ||||||
| Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 17 [1] Confisca di materiale |
||||||
| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). [2] RS 312.4 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
||||||
| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
||||||
| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 17 [1] Confisca di materiale |
||||||
| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). [2] RS 312.4 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
||||||
| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
||||||
| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
||||||
| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
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| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
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| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
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| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
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| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 70 |
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| Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. | ||||||
| La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. | ||||||
| Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. | ||||||
| La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. | ||||||
| Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. | ||||||
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RS 946.202 LBDI Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) - Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 14 Crimini e delitti |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente:è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; | ||||||
| senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; | ||||||
| in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; | ||||||
| non dichiara o non dichiara correttamente merci per l'importazione, l'esportazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione; | ||||||
| esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; | ||||||
| procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, | ||||||
| Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. [3] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [2] Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Nuovo testo giusta il n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 78 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. | ||||||
| Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: | ||||||
| le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; | ||||||
| l'esecuzione di pene e misure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 80 Autorità inferiori |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. [1] | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP) [2] si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). [2] RS 312.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345, 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 90 Decisioni finali |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
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| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||