Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 38/2013
Sentenza del 26 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Merkli, Karlen, Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Giuliano Bignasca,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
data della votazione cantonale sull'iniziativa popolare "Sgravi fiscali: primo atto",
ricorso contro la decisione dell'11 gennaio 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 22 febbraio 2011 Giuliano Bignasca, quale primo firmatario, ha depositato presso la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, insieme ad altri proponenti, una domanda di iniziativa popolare cantonale denominata "Sgravi fiscali: primo atto", chiedente tre modifiche della legge tributaria cantonale. Il 10 maggio 2011 la Cancelleria ha accertato la riuscita dell'iniziativa e l'ha trasmessa al Gran Consiglio. Nella seduta del 20 dicembre 2012 il Parlamento cantonale ha respinto l'iniziativa, intitolandola "3 modifiche della Legge tributaria cantonale". Il 21 dicembre 2012 il Governo cantonale ha pubblicato il decreto legislativo, risolvendo che, qualora l'iniziativa non fosse stata ritirata entro 8 giorni, la stessa sarebbe stata posta in votazione il 3 marzo 2013 (Foglio ufficiale n. 103-104/2012 del 28 dicembre 2012, pag. 10039-10041).
B.
Preso atto che, come richiesto il 7 dicembre 2012 dal Dipartimento delle istituzioni, il comitato promotore dell'iniziativa non aveva ancora trasmesso il testo con gli argomenti favorevoli alla stessa da inserire nell'opuscolo informativo accompagnante il materiale di voto, con risoluzione n. 5 del 10 gennaio 2013 il Consiglio di Stato ha fissato a Giuliano Bignasca un termine scadente il giorno seguente per consegnarlo. Con risoluzione n. 6 del 10 gennaio 2013 il Governo cantonale, adito da Giuliano Bignasca, ha accertato che la denominazione corretta dell'iniziativa è "Sgravi fiscali: primo atto" e non l'intitolazione data dal Parlamento. Ha confermato inoltre la data della votazione al 3 marzo successivo. Con decreto del 10 gennaio 2013, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 4/2013 dell'11 gennaio 2013 (pag. 169 segg.), il Consiglio di Stato ha convocato le assemblee dei Comuni del Cantone per la votazione, tra altre, sull'iniziativa denominata "Sgravi fiscali: primo atto".
Con risoluzione definitiva n. 9 dell'11 gennaio 2013 l'Esecutivo cantonale ha parzialmente accolto un reclamo di Giuliano Bignasca, posticipando a mezzogiorno del 14 gennaio 2013 il termine per produrre il testo richiesto da inserire nell'opuscolo informativo e ha riconfermato la data dell'iniziativa.
C.
Contro quest'ultima risoluzione, della quale postula l'annullamento, chiedendo in via cautelare di sospendere la votazione del 3 marzo 2013 sull'iniziativa "Sgravi fiscali: primo atto", Giuliano Bignasca, intestando il ricorso a sé personalmente ma firmandolo anche a nome del comitato d'iniziativa, è insorto al Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 17 gennaio 2013 ha dichiarato il gravame irricevibile per difetto di competenza. La Corte cantonale l'ha quindi trasmesso al Tribunale federale (art. 48 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
D.
Il Tribunale federale non ha chiesto osservazioni al ricorso.
Con decreto presidenziale del 25 gennaio 2013 la domanda cautelare tendente al rinvio della votazione popolare è stata respinta.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
1.2 Il ricorrente, ricordato che il Consiglio di Stato ha precisato che, riservata l'applicazione degli art. 82 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
1.3 Nell'invocata sentenza del 10 novembre 2009 (apparsa in RtiD I-2010 n. 3 pag. 27 e segg.), il Tribunale federale ha ricordato che i ricorsi concernenti le votazioni popolari sono ammissibili contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
1.4 Il ricorrente parrebbe disattendere che nella nozione di atti del Parlamento o del Governo, ai sensi dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
Sempre nella sentenza richiamata dal ricorrente, era stato sottolineato che, allo scopo di adeguare il sistema giudiziario amministrativo ticinese agli art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. |
|
1 | I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. |
2 | Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
cantonale amministrativo (DTF 134 I 199 consid. 1.2 e 1.2.1; sentenza 1P.338/2006 del 12 febbraio 2007 consid. 3.10), mantenendo la situazione previgente e facendo capo all'eccezione dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
1.5 In concreto, la vertenza concerne la riconferma di atti preparatori di una votazione cantonale che, contrariamente all'assunto ricorsuale, possono essere impugnati direttamente dinanzi al Tribunale federale. In effetti, il legislatore ticinese, in relazione all'entrata in vigore della LTF, ha deliberatamente escluso d'introdurre un rimedio giuridico cantonale contro atti del Parlamento e del Governo. L'art. 163 LEDP istituisce il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo soltanto contro atti del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle votazioni (cpv. 1); contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle votazioni può per contro solo essere interposto reclamo al Consiglio di Stato (cpv. 2). Il Consiglio di Stato decide i ricorsi in modo definitivo, salva diversa disposizione di legge (art. 166a LEDP). Come anche nei Cantoni Berna, Zugo e Neuchâtel, nel Cantone Ticino non è previsto un ricorso alla Corte cantonale, per cui di massima è dato direttamente il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
9 costituisce un atto dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
2.
2.1 Con il ricorso secondo l'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 20 Composizione - 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). |
|
1 | Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). |
2 | Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. |
3 | Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale. |
2.2 La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. |
2.3 Conformemente all'art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
2.4 Le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami secondo l'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
3.1 Il ricorrente accenna al fatto che il Gran Consiglio avrebbe formalmente deliberato non sull'iniziativa "Sgravi fiscali: primo atto", bensì su una "misteriosa" iniziativa "3 modifiche della legge tributaria". La censura, speciosa, manifestamente non regge.
3.2 In effetti, già con decisione n. 6 del 10 gennaio 2013 il Consiglio di Stato, interpellato dal ricorrente che contestava il cambiamento del titolo dell'iniziativa operato dal Gran Consiglio, ha accertato che la denominazione corretta della stessa è "Sgravi fiscali: primo atto" e non "3 modifiche della legge tributaria". Decisiva, sotto il profilo dei diritti politici, è inoltre la circostanza che il decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni per la votazione cantonale del 3 marzo 2013, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 4/2013 dell'11 gennaio 2013 (pag. 169), riguarda l'iniziativa popolare "Sgravi fiscali: primo atto", come rettamente indicato anche nel decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni e, in seguito, nell'opuscolo informativo inviato agli aventi diritto di voto, trasmesso al Tribunale federale dal Governo cantonale con la risposta alla domanda cautelare (pag. 1 e pag. 16 e segg., rilevato che solo a pag. 22, verosimilmente in seguito a un'incresciosa svista, nello stesso è stato erroneamente indicato l'altro titolo). L'iniziale modifica del titolo dell'iniziativa, rettamente criticata dal ricorrente, non ha pertanto avuto, ciò che è decisivo, alcun influsso sulla libera formazione della volontà degli
iscritti nel catalogo elettorale. Il ricorrente non ha quindi più alcun interesse pratico e attuale a criticare l'iniziale modifica del titolo dell'iniziativa (DTF 138 I 171 consid. 1.7; 137 I 23 consid. 1.3.1; sulla possibilità di chiedere l'annullamento del decreto di convocazione degli elettori vedi DTF 137 I 200 consid. 2.1 e 5 in fine). Del resto, anche nella campagna sulla votazione in esame il titolo dell'iniziativa è correttamente indicato, per cui per i votanti non vi è alcuna possibilità di confusione al riguardo.
3.3 Il ricorrente rileva, peraltro con un semplice accenno che disattende le citate esigenze di motivazione (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
4.
4.1 Il ricorrente critica la data fissata al 3 marzo 2013 per la votazione popolare sull'iniziativa, adducendo, in maniera del tutto generica e in gran parte anch'essa lesiva delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
4.2 Il Consiglio di Stato ha stabilito la criticata data fondandosi sull'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
4.3 La generica critica del ricorrente non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di esprimersi sulla portata dell'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
sprovvisto di qualsiasi efficacia, poiché ha nondimeno una certa valenza politica. Qualora non fosse rispettato in maniera abusiva, l'autorità potrebbe infatti esporsi al rimprovero di commettere un diniego di giustizia formale. Ora, nelle due cause appena citate gli allora ricorrenti criticavano il fatto che le autorità cantonali non avevano rispettato i citati termini, adducendo, all'epoca, che l'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
4.3.1 Mal si comprende quindi, e il ricorrente non lo spiega se non con i generici citati accenni, perché in concreto il termine di sessanta giorni, leggermente superato, dovrebbe essere disatteso in maniera ulteriore rinviando lo scrutinio popolare per altri mesi, con il rischio di incorrere in un diniego di giustizia. Questo a maggior ragione poiché il rispetto dei diritti politici impone all'autorità cantonale di sottoporre un'iniziativa popolare il più presto possibile al voto, ricordato che il diritto federale, segnatamente l'art. 34
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
4.3.2 Per di più, nella fattispecie, la criticata data del 3 marzo 2013 poggia chiaramente su motivi obiettivi, ragionevoli e comprensibili, ossia la concomitanza con una votazione federale, come espressamente indicato nella decisione governativa n. 6 del 10 gennaio 2013. La contestata data tiene quindi conto del principio di coordinamento con altre votazioni previsto dall'art. 18 cpv. 4 LEDP (sentenza 1P.145/2005, citata, consid. 3.3). La data scelta dal Consiglio di Stato, facilmente presumibile dal chiaro testo dell'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
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1 | Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. |
2 | La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. |
3 | La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30 |
Certo, come risulta dalle due cause ticinesi citate, i termini per la trattazione e la votazione di iniziative generiche o elaborate non sono sempre rispettati. Il ricorrente non fa tuttavia valere che le autorità cantonali avrebbero disatteso i citati termini o che si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento, peraltro non ravvisabile in concreto (sul rispetto o meno di detti termini vedi il riepilogo di GUIDO CORTI, I termini per la trattazione delle iniziative popolari e per l'organizzazione degli scrutini, in: RtiD II-2011 pag. 415 e segg., pag. 424 segg., e sul termine di sessanta giorni, pag. 430 seg.).
5.
5.1 Il ricorrente sostiene infine che il Governo cantonale non avrebbe lasciato ai promotori il tempo sufficiente per produrre il testo contenente le argomentazioni a favore dell'iniziativa.
5.2 La censura è priva di ogni fondamento. In effetti, dalla criticata decisione governativa n. 9 dell'11 gennaio 2013 risulta che già in data 7 dicembre 2012, quindi prima ancora della decisione 20 dicembre 2012 del Gran Consiglio, il Dipartimento delle istituzioni aveva fissato un primo termine, scadente per esigenze di stampa e organizzative il 19 dicembre 2012, per produrre due pagine spieganti i motivi per votare a favore dell'iniziativa. Questo termine è scaduto inutilizzato. Il Governo, con risoluzione n. 5 del 10 gennaio 2013, ha nondimeno concesso ai promotori un termine fino al giorno seguente e, con l'impugnata risoluzione n. 9 dell'11 gennaio seguente, un ultimo termine di grazia scadente a mezzogiorno del 14 gennaio 2013.
5.3 L'opuscolo informativo, che viene distribuito con il materiale di voto, deve contenere un'informazione succinta, tra cui le argomentazioni del comitato che sostiene l'iniziativa (art. 42a, 42b e 42d del regolamento del 18 novembre 1998 di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici, RALEDP; cfr. DTF 138 I 61 consid. 6.2 pag. 82; 136 I 389 consid. 3.2). Il testo di base dev'essere preparato dal Dipartimento competente entro cinque giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio: il Dipartimento delle istituzioni assegna ai comitati che hanno promosso l'iniziativa popolare un termine di tre giorni per presentare i loro argomenti nella forma e nelle dimensioni precisate (art. 42d cpv. 1 e 2 RALEDP). Ora, nelle descritte circostanze, mal si comprende perché il termine di tre giorni, espressamente previsto dalla normativa cantonale per presentare gli argomenti a favore dell'iniziativa, sarebbe stato disatteso. Il ricorrente neppure tenta di spiegarlo.
6.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Aemisegger
Il Cancelliere: Crameri