Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1C 38/2013

Sentenza del 26 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Merkli, Karlen, Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Giuliano Bignasca,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
data della votazione cantonale sull'iniziativa popolare "Sgravi fiscali: primo atto",

ricorso contro la decisione dell'11 gennaio 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 22 febbraio 2011 Giuliano Bignasca, quale primo firmatario, ha depositato presso la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, insieme ad altri proponenti, una domanda di iniziativa popolare cantonale denominata "Sgravi fiscali: primo atto", chiedente tre modifiche della legge tributaria cantonale. Il 10 maggio 2011 la Cancelleria ha accertato la riuscita dell'iniziativa e l'ha trasmessa al Gran Consiglio. Nella seduta del 20 dicembre 2012 il Parlamento cantonale ha respinto l'iniziativa, intitolandola "3 modifiche della Legge tributaria cantonale". Il 21 dicembre 2012 il Governo cantonale ha pubblicato il decreto legislativo, risolvendo che, qualora l'iniziativa non fosse stata ritirata entro 8 giorni, la stessa sarebbe stata posta in votazione il 3 marzo 2013 (Foglio ufficiale n. 103-104/2012 del 28 dicembre 2012, pag. 10039-10041).

B.
Preso atto che, come richiesto il 7 dicembre 2012 dal Dipartimento delle istituzioni, il comitato promotore dell'iniziativa non aveva ancora trasmesso il testo con gli argomenti favorevoli alla stessa da inserire nell'opuscolo informativo accompagnante il materiale di voto, con risoluzione n. 5 del 10 gennaio 2013 il Consiglio di Stato ha fissato a Giuliano Bignasca un termine scadente il giorno seguente per consegnarlo. Con risoluzione n. 6 del 10 gennaio 2013 il Governo cantonale, adito da Giuliano Bignasca, ha accertato che la denominazione corretta dell'iniziativa è "Sgravi fiscali: primo atto" e non l'intitolazione data dal Parlamento. Ha confermato inoltre la data della votazione al 3 marzo successivo. Con decreto del 10 gennaio 2013, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 4/2013 dell'11 gennaio 2013 (pag. 169 segg.), il Consiglio di Stato ha convocato le assemblee dei Comuni del Cantone per la votazione, tra altre, sull'iniziativa denominata "Sgravi fiscali: primo atto".

Con risoluzione definitiva n. 9 dell'11 gennaio 2013 l'Esecutivo cantonale ha parzialmente accolto un reclamo di Giuliano Bignasca, posticipando a mezzogiorno del 14 gennaio 2013 il termine per produrre il testo richiesto da inserire nell'opuscolo informativo e ha riconfermato la data dell'iniziativa.

C.
Contro quest'ultima risoluzione, della quale postula l'annullamento, chiedendo in via cautelare di sospendere la votazione del 3 marzo 2013 sull'iniziativa "Sgravi fiscali: primo atto", Giuliano Bignasca, intestando il ricorso a sé personalmente ma firmandolo anche a nome del comitato d'iniziativa, è insorto al Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 17 gennaio 2013 ha dichiarato il gravame irricevibile per difetto di competenza. La Corte cantonale l'ha quindi trasmesso al Tribunale federale (art. 48 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF).

D.
Il Tribunale federale non ha chiesto osservazioni al ricorso.

Con decreto presidenziale del 25 gennaio 2013 la domanda cautelare tendente al rinvio della votazione popolare è stata respinta.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Il ricorrente, ricordato che il Consiglio di Stato ha precisato che, riservata l'applicazione degli art. 82 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
88 LTF, la criticata decisione è definitiva, accennando alla sentenza 1C 91/2009 consid. 1.5.1 rileva che le decisioni su ricorso dovrebbero essere prese da un tribunale superiore cantonale. Come si vedrà, nella fattispecie l'assunto non regge.

1.3 Nell'invocata sentenza del 10 novembre 2009 (apparsa in RtiD I-2010 n. 3 pag. 27 e segg.), il Tribunale federale ha ricordato che i ricorsi concernenti le votazioni popolari sono ammissibili contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF). I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale (art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
primo periodo LTF). A tale scopo dev'essere istituita un'autorità giudiziaria (DTF 136 I 376 consid. 2 inedito). Quest'obbligo non si estende tuttavia agli atti del Parlamento e del Governo (art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
secondo periodo LTF; GEROLD STEINMANN, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2a ed., 2011, n. 12 e 13 ad art. 88).

1.4 Il ricorrente parrebbe disattendere che nella nozione di atti del Parlamento o del Governo, ai sensi dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
secondo periodo LTF, rientrano non solo decisioni e atti normativi ma pure i cosiddetti atti materiali in relazione a elezioni e votazioni (REGINA KIENER, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Neue Bundesrechtspflege, Tschannen (ed.) 2007, pag. 250 in alto), segnatamente le informazioni e i messaggi esplicativi ufficiali (DTF 136 I 389; sentenza 1C 82/2009 del 29 giugno 2009 consid. 2.2.2), come pure la fissazione della data di una votazione (DTF 137 I 200 consid. 1.1 inedito; sentenza 1C 185/2007 del 6 novembre 2007, in ZBl 110/2009 pag. 169; STEINMANN, loc. cit., n. 13 ad art. 88). In concreto il ricorso verte in sostanza sulla riconferma della data della votazione e sul testo da inserire nell'opuscolo informativo e, pertanto, su atti preparatori materiali in relazione alla votazione.
Sempre nella sentenza richiamata dal ricorrente, era stato sottolineato che, allo scopo di adeguare il sistema giudiziario amministrativo ticinese agli art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
e 191b
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
1    I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2    Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
Cost. e 86 cpv. 2 LTF, il Gran Consiglio ha emanato il 2 dicembre 2008 la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa. Essa elenca, con il sistema enumerativo, i rimedi di diritto a livello cantonale previsti per le diverse leggi. Nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 relativo alla testé citata legge, richiamato nell'impugnata decisione di inammissibilità pronunciata dalla Corte cantonale, si ricorda poi che l'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF esonera i Cantoni dall'obbligo di prevedere un rimedio giuridico a un'autorità giudiziaria contro gli atti del Parlamento e del Governo in materia di diritti politici. È rilevato che si tratta essenzialmente delle decisioni governative o parlamentari concernenti, come nella fattispecie, gli atti preparatori e i risultati delle votazioni o elezioni. Esprimendosi sulla legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), si indica che, contrariamente alle decisioni emanate da un'autorità comunale contro le quali seguendo le indicazioni del Tribunale federale è stato istituito il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (DTF 134 I 199 consid. 1.2 e 1.2.1; sentenza 1P.338/2006 del 12 febbraio 2007 consid. 3.10), mantenendo la situazione previgente e facendo capo all'eccezione dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF, in Ticino le decisioni granconsiliari e governative rimangono definitive. Questa proposta di non prevedere un rimedio giuridico per gli atti del Parlamento e del Governo, come ammesso dall'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF (DTF 136 I 376 consid. 2 inedito; sentenze 1C 385/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 1.2 e 1C 418/2011 del 25 aprile 2012 consid. 1.2), è stata seguita dal legislatore cantonale.

1.5 In concreto, la vertenza concerne la riconferma di atti preparatori di una votazione cantonale che, contrariamente all'assunto ricorsuale, possono essere impugnati direttamente dinanzi al Tribunale federale. In effetti, il legislatore ticinese, in relazione all'entrata in vigore della LTF, ha deliberatamente escluso d'introdurre un rimedio giuridico cantonale contro atti del Parlamento e del Governo. L'art. 163 LEDP istituisce il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo soltanto contro atti del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle votazioni (cpv. 1); contro ogni atto del Consiglio di Stato nella procedura preparatoria delle votazioni può per contro solo essere interposto reclamo al Consiglio di Stato (cpv. 2). Il Consiglio di Stato decide i ricorsi in modo definitivo, salva diversa disposizione di legge (art. 166a LEDP). Come anche nei Cantoni Berna, Zugo e Neuchâtel, nel Cantone Ticino non è previsto un ricorso alla Corte cantonale, per cui di massima è dato direttamente il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF (DTF 138 I 171 consid. 1.2 pag. 176; 137 I 200 consid. 1.1 e 1.2 inediti; 136 I 376 consid. 2 inedito). Ne segue che in concreto l'impugnata decisione governativa n.
9 costituisce un atto dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
e dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF, che dev'essere esaminato dal Tribunale federale. Del resto, la modifica della denominazione dell'iniziativa non è stata adottata nell'ambito di una decisione soggetta a ricorso, trattandosi di un semplice accertamento del Consiglio di Stato dell'errata intestazione (vedi risoluzione n. 6 del 10 gennaio 2013) e anche la data della votazione, già preannunciata al primo firmatario dell'iniziativa con scritto del 7 dicembre 2012 dal Dipartimento delle istituzioni, è stata semplicemente confermata in seguito.

2.
2.1 Con il ricorso secondo l'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF si può far valere la violazione dei diritti politici. In concreto sono contestati atti preparatori della votazione cantonale prevista per il 3 marzo 2013. Secondo l'art. 20 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 20 Composizione - 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).
1    Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).
2    Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
3    Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale.
LTF, il Tribunale federale giudica nella composizione di cinque giudici i ricorsi contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa.

2.2 La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.3), come pure la tempestività del gravame (art. 101
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF). In effetti, la giurisprudenza esige che le decisioni anteriori al voto o gli atti preparatori, che secondo il ricorrente potrebbero falsare l'esercizio della volontà popolare, debbano essere impugnati immediatamente, senza attendere l'esito dello scrutinio (DTF 121 I 357 consid. 2c; 118 Ia 271 consid. 1d, 415 consid. 2a; sentenza 1C 385/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 1.3).

2.3 Conformemente all'art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
, c, e d LTF, nel ricorso per violazione di diritti politici si può far valere la violazione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure (DTF 138 I 171 consid. 1.5 e rinvii).

2.4 Le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami secondo l'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF, occorre quindi spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (cfr. art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
segg. LTF). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).

3.
3.1 Il ricorrente accenna al fatto che il Gran Consiglio avrebbe formalmente deliberato non sull'iniziativa "Sgravi fiscali: primo atto", bensì su una "misteriosa" iniziativa "3 modifiche della legge tributaria". La censura, speciosa, manifestamente non regge.

3.2 In effetti, già con decisione n. 6 del 10 gennaio 2013 il Consiglio di Stato, interpellato dal ricorrente che contestava il cambiamento del titolo dell'iniziativa operato dal Gran Consiglio, ha accertato che la denominazione corretta della stessa è "Sgravi fiscali: primo atto" e non "3 modifiche della legge tributaria". Decisiva, sotto il profilo dei diritti politici, è inoltre la circostanza che il decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni per la votazione cantonale del 3 marzo 2013, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 4/2013 dell'11 gennaio 2013 (pag. 169), riguarda l'iniziativa popolare "Sgravi fiscali: primo atto", come rettamente indicato anche nel decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni e, in seguito, nell'opuscolo informativo inviato agli aventi diritto di voto, trasmesso al Tribunale federale dal Governo cantonale con la risposta alla domanda cautelare (pag. 1 e pag. 16 e segg., rilevato che solo a pag. 22, verosimilmente in seguito a un'incresciosa svista, nello stesso è stato erroneamente indicato l'altro titolo). L'iniziale modifica del titolo dell'iniziativa, rettamente criticata dal ricorrente, non ha pertanto avuto, ciò che è decisivo, alcun influsso sulla libera formazione della volontà degli
iscritti nel catalogo elettorale. Il ricorrente non ha quindi più alcun interesse pratico e attuale a criticare l'iniziale modifica del titolo dell'iniziativa (DTF 138 I 171 consid. 1.7; 137 I 23 consid. 1.3.1; sulla possibilità di chiedere l'annullamento del decreto di convocazione degli elettori vedi DTF 137 I 200 consid. 2.1 e 5 in fine). Del resto, anche nella campagna sulla votazione in esame il titolo dell'iniziativa è correttamente indicato, per cui per i votanti non vi è alcuna possibilità di confusione al riguardo.

3.3 Il ricorrente rileva, peraltro con un semplice accenno che disattende le citate esigenze di motivazione (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) ed è quindi inammissibile, a una violazione del diritto di essere sentito e di replica (al riguardo vedi DTF 137 I 195 consid. 2.3.1; 138 II 13 consid. 2 inedito), perché il Consiglio di Stato prima di adottare la criticata risoluzione n. 9 ha sentito oralmente i responsabili dell'Ufficio elezioni e votazioni del Dipartimento delle istituzioni, senza permettergli di prendervi parte. Al suo dire, l'indagine sommaria dell'art. 163 LEDP non giustificherebbe la "disattivazione" di ogni garanzia procedurale. Ora, in concreto, il Governo cantonale non ha invitato a esprimersi una controparte alla procedura, ma ha semplicemente consultato uno dei suoi servizi, per cui l'asserita lesione sarebbe perlomeno dubbia (sul diritto di consultare cosiddetti atti interni all'amministrazione cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4 pag. 495; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1691a pag. 388).

4.
4.1 Il ricorrente critica la data fissata al 3 marzo 2013 per la votazione popolare sull'iniziativa, adducendo, in maniera del tutto generica e in gran parte anch'essa lesiva delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, che non vi sarebbe nessuna urgenza di sottoporla al voto popolare già in quella data. Al suo dire, gli iniziativisti dovrebbero infatti poter disporre del tempo necessario per preparare le loro argomentazioni e la campagna sulla votazione, ciò che sarebbe impossibile tenuto conto delle ferie natalizie e, in febbraio, di quelle di carnevale. Aggiunge poi che in ogni caso il termine dell'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI non sarebbe adempiuto.

4.2 Il Consiglio di Stato ha stabilito la criticata data fondandosi sull'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI, secondo il quale le votazioni in materia di iniziativa devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio (cpv. 1; l'art. 137 cpv. 1 LEDP dispone che la votazione sulla domanda di iniziativa legislativa deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del risultato delle deliberazioni del Gran Consiglio). Ha precisato che detto termine scade, con riferimento alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, il 26 febbraio 2013, rispettivamente il 18 febbraio se riferito alla votazione negativa del Gran Consiglio del 20 dicembre 2012. Ha poi ricordato che in ogni caso la votazione popolare deve aver luogo al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa (art. 46 cpv. 2
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI), avvenuta in concreto nel n. 38 del 13 maggio 2011.

4.3 La generica critica del ricorrente non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di esprimersi sulla portata dell'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI proprio nell'ambito di due ricorsi sottopostigli, tra altri, dal ricorrente Giuliano Bignasca (ai quali egli tuttavia non accenna), ritenendo che il termine di sessanta giorni riveste un carattere ordinatorio e non imperativo. In una prima sentenza del 23 novembre 1998 (causa 1P.375/1998 consid. 4, in RDAT I-1999 n. 1), inerente al termine per trattare un'iniziativa previsto dalla previgente legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954, era stato deciso che il mancato rispetto del termine d'ordine di un anno poteva essere sanzionato nei limiti del diniego di giustizia e del principio garantito dal diritto federale secondo il quale un'iniziativa popolare dev'essere sottoposta al popolo il più presto possibile. Anche nella causa 1P.145/2005 del 17 marzo 2005 (consid. 2, in RtiD II-2005 n. 1 con riferimenti anche alla dottrina), il Tribunale federale ha stabilito che il termine per la votazione popolare in caso di iniziativa, previsto dall'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI, non ha carattere perentorio, ma che esso non è tuttavia
sprovvisto di qualsiasi efficacia, poiché ha nondimeno una certa valenza politica. Qualora non fosse rispettato in maniera abusiva, l'autorità potrebbe infatti esporsi al rimprovero di commettere un diniego di giustizia formale. Ora, nelle due cause appena citate gli allora ricorrenti criticavano il fatto che le autorità cantonali non avevano rispettato i citati termini, adducendo, all'epoca, che l'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI presenterebbe una valenza imperativa e che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni non era tollerabile.
4.3.1 Mal si comprende quindi, e il ricorrente non lo spiega se non con i generici citati accenni, perché in concreto il termine di sessanta giorni, leggermente superato, dovrebbe essere disatteso in maniera ulteriore rinviando lo scrutinio popolare per altri mesi, con il rischio di incorrere in un diniego di giustizia. Questo a maggior ragione poiché il rispetto dei diritti politici impone all'autorità cantonale di sottoporre un'iniziativa popolare il più presto possibile al voto, ricordato che il diritto federale, segnatamente l'art. 34
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti.
1    I diritti politici sono garantiti.
2    La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.
Cost., vieta all'autorità competente, come pretende il ricorrente, di differirlo per una durata eccessivamente lunga: la votazione deve intervenire infatti entro un termine adeguato, che salvaguardi l'attualità dell'iniziativa al momento in cui il popolo è chiamato a esprimersi (DTF 101 Ia 492 consid. 6; 100 Ia 53 consid. 5b pag. 56; cfr. anche DTF 108 Ia 165 consid. 2c), ciò che rappresenta anche una maggiore garanzia per i proponenti (rapporto del 9 giugno 1997 concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese, edizione speciale RDAT 1997, pag. 47 all'art. 44).
4.3.2 Per di più, nella fattispecie, la criticata data del 3 marzo 2013 poggia chiaramente su motivi obiettivi, ragionevoli e comprensibili, ossia la concomitanza con una votazione federale, come espressamente indicato nella decisione governativa n. 6 del 10 gennaio 2013. La contestata data tiene quindi conto del principio di coordinamento con altre votazioni previsto dall'art. 18 cpv. 4 LEDP (sentenza 1P.145/2005, citata, consid. 3.3). La data scelta dal Consiglio di Stato, facilmente presumibile dal chiaro testo dell'art. 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
Cost./TI, noto al ricorrente, e per di più a lui preannunciata con scritto del 7 dicembre 2012 dal Dipartimento delle istituzioni che lo invitava a produrre il testo per l'opuscolo informativo, non presta il fianco a critiche. Giova ricordare che già dal momento del lancio e della raccolta delle firme i promotori sono a conoscenza dei motivi posti alla base della loro iniziativa e pertanto degli argomenti da addurre nell'ambito della campagna della votazione popolare, ragioni che possono senz'altro essere riprese e approfondite nei mesi precedenti la votazione.

Certo, come risulta dalle due cause ticinesi citate, i termini per la trattazione e la votazione di iniziative generiche o elaborate non sono sempre rispettati. Il ricorrente non fa tuttavia valere che le autorità cantonali avrebbero disatteso i citati termini o che si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento, peraltro non ravvisabile in concreto (sul rispetto o meno di detti termini vedi il riepilogo di GUIDO CORTI, I termini per la trattazione delle iniziative popolari e per l'organizzazione degli scrutini, in: RtiD II-2011 pag. 415 e segg., pag. 424 segg., e sul termine di sessanta giorni, pag. 430 seg.).

5.
5.1 Il ricorrente sostiene infine che il Governo cantonale non avrebbe lasciato ai promotori il tempo sufficiente per produrre il testo contenente le argomentazioni a favore dell'iniziativa.

5.2 La censura è priva di ogni fondamento. In effetti, dalla criticata decisione governativa n. 9 dell'11 gennaio 2013 risulta che già in data 7 dicembre 2012, quindi prima ancora della decisione 20 dicembre 2012 del Gran Consiglio, il Dipartimento delle istituzioni aveva fissato un primo termine, scadente per esigenze di stampa e organizzative il 19 dicembre 2012, per produrre due pagine spieganti i motivi per votare a favore dell'iniziativa. Questo termine è scaduto inutilizzato. Il Governo, con risoluzione n. 5 del 10 gennaio 2013, ha nondimeno concesso ai promotori un termine fino al giorno seguente e, con l'impugnata risoluzione n. 9 dell'11 gennaio seguente, un ultimo termine di grazia scadente a mezzogiorno del 14 gennaio 2013.

5.3 L'opuscolo informativo, che viene distribuito con il materiale di voto, deve contenere un'informazione succinta, tra cui le argomentazioni del comitato che sostiene l'iniziativa (art. 42a, 42b e 42d del regolamento del 18 novembre 1998 di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici, RALEDP; cfr. DTF 138 I 61 consid. 6.2 pag. 82; 136 I 389 consid. 3.2). Il testo di base dev'essere preparato dal Dipartimento competente entro cinque giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio: il Dipartimento delle istituzioni assegna ai comitati che hanno promosso l'iniziativa popolare un termine di tre giorni per presentare i loro argomenti nella forma e nelle dimensioni precisate (art. 42d cpv. 1 e 2 RALEDP). Ora, nelle descritte circostanze, mal si comprende perché il termine di tre giorni, espressamente previsto dalla normativa cantonale per presentare gli argomenti a favore dell'iniziativa, sarebbe stato disatteso. Il ricorrente neppure tenta di spiegarlo.

6.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF; DTF 133 I 141 consid. 4.1 e 4.2).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 26 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Crameri
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1C_38/2013
Data : 26. febbraio 2013
Pubblicato : 16. marzo 2013
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritti politici
Oggetto : data della votazione cantonale sull'iniziativa popolare Sgravi fiscali: primo atto


Registro di legislazione
Cost: 29a 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
34 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti.
1    I diritti politici sono garantiti.
2    La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.
191b
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni - 1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
1    I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2    Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
Cost/TI: 46
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 46 - 1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
1    Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2    La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
3    La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.30
LTF: 20 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 20 Composizione - 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).
1    Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).
2    Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
3    Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale.
29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
48 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
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SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
82e  88 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
101 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
100-IA-53 • 101-IA-492 • 108-IA-165 • 118-IA-271 • 121-I-357 • 132-II-485 • 133-I-141 • 134-I-199 • 136-I-229 • 136-I-376 • 136-I-389 • 136-II-304 • 137-I-195 • 137-I-200 • 137-I-23 • 137-I-371 • 138-I-171 • 138-I-61 • 138-II-13
Weitere Urteile ab 2000
1C_185/2007 • 1C_38/2013 • 1C_385/2012 • 1C_418/2011 • 1C_82/2009 • 1C_91/2009 • 1P.145/2005 • 1P.338/2006 • 1P.375/1998
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • tribunale federale • consiglio di stato • questio • diritti politici • opuscolo • foglio ufficiale • rimedio giuridico • autorità cantonale • esaminatore • veduta • tribunale cantonale • decisione • votazione • federalismo • cio • violazione del diritto • rispetto del termine • procedura preparatoria • materiale di voto
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