Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.135/2004 /biz

Sentenza del 25 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 23 aprile 2004 dall'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:
A.
Il 10 febbraio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 2 marzo successivo. Secondo l'autorità richiedente, la B.C.________, controllata dalla B.________, il 30 dicembre 1999 avrebbe erogato alla Banca X.________, sul conto n. xxx, su disposizione del direttore finanziario D.________, la somma di US $ 3'750'000 a titolo di commissione per attività di consulenza legate a un'attività condotta dalla Banca Y.________ collegata alla ricapitalizzazione di due società delle Cayman Islands. Sulla base di contratti rinvenuti in seguito a perquisizioni presso la Banca Y.________, l'autorità estera avrebbe appurato che erano previste unicamente commissioni bancarie a favore di quest'ultimo istituto bancario. Esse sospettano, quindi, che il bonifico disposto da D.________ sarebbe privo di un'adeguata giustificazione commerciale, potendo costituire una distrazione di fondi a scapito del gruppo B.________. L'autorità estera ipotizza la perpetrazione, da parte di D.________, E.________, F.________, G.________ e altre persone dei reati di aggiotaggio e di riciclaggio. La citata Procura ha chiesto il sequestro del
menzionato conto bancario e l'acquisizione della relativa documentazione.
B.
Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 19 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ammesso la richiesta. Mediante un'ulteriore decisione di entrata in materia, del 16 marzo 2004, l'UFG ha ammesso anche la domanda complementare del 2 marzo 2004 e ha ordinato, come richiesto dalle autorità italiane, il sequestro dei conti presso la Banca X.________ riconducibili ad A.________ e alla H.________, che sarebbero stati utilizzati per la distrazione di denaro a scapito del Gruppo B.________, e l'acquisizione della relativa documentazione bancaria. Il MPC, con decisione di chiusura del 23 aprile 2004, ha ordinato la trasmissione all'Italia dell'intera documentazione del conto n. xxx.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la richiesta italiana.

L'UFG propone di respingere il ricorso.

Diritto:
1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 1   Oggetto
  1.   La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente: [1]
a.   l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b.   l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c.   il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d.   l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
  2.   ... [2]
  3.   La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
  3bis.   La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a.   reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale [3]; o
b.   altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata. [4]
  3ter.   Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a.   la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b.   la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c.   la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera. [5]
  4.   La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311).
[2] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
[5] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione dell'UFG di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 80h lett. b
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a
RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)

Art. 9a [1]   Persona toccata
  Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a.   nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b.   nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c.   nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere in primo luogo l'incompetenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, che indaga sull'ipotesi del reato di aggiotaggio, visto che i reati fallimentari potrebbero essere oggetto d'indagini solo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma. Al dire del ricorrente, con la contestata trasposizione giuridica, l'UFG avrebbe disatteso la tematica della competenza.
2.2 Ora, l'autorità richiesta non deve, di massima, esaminare la competenza procedurale dell'autorità richiedente, poiché ciò implicherebbe, in effetti, un esame completo del diritto di procedura estero. Ritenuto che nella fattispecie, come ancora si vedrà, tale competenza non fa manifestamente difetto al punto da rendere abusiva la domanda di assistenza, la Svizzera non può negare la competenza dell'autorità richiedente (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa, 114 Ib 254 consid. 5, 113 Ib 157 consid. 3 e 4).
2.3 Il ricorrente sostiene che occorrerebbe chiarire la questione di sapere se l'UFG abbia già proceduto all'audizione dei funzionari bancari. Nella risposta al ricorso l'autorità federale ha precisato che questa richiesta sarà evasa dopo la trasmissione alle autorità richiedenti della documentazione bancaria. Il quesito delle audizioni esula quindi dall'oggetto del litigio.
3.
3.1 Secondo il ricorrente la commissione rogatoria sarebbe anacronistica, poiché superata da eventi successivi. Nella domanda integrativa non sarebbe più indicata l'ipotesi di riciclaggio, essendo menzionato soltanto l'art. 2637 CC italiano, ossia il reato di aggiotaggio. A sostegno della sua tesi egli richiama un'ordinanza del 23 marzo 2004 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che ha espressamente riconosciuto la sua competenza per territorio (pag. 15), con la quale è stata respinta la richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico ministero nei confronti di numerosi inquisiti per il reato di cui all'art. 2637 CC italiano. Ne deduce che l'ipotesi di riciclaggio sarebbe stata esclusa e scartata dall'autorità richiedente e non potrebbe più essere presa in considerazione nell'ambito della domanda di assistenza.
3.2 L'assunto manifestamente non regge. Nella domanda integrativa del 2 marzo 2004 l'autorità richiedente ha rilevato che determinati inquisiti sono indagati per i medesimi reati già attribuiti a E.________, segnatamente per quelli di riciclaggio e/o reinvestimento di capitali illeciti e concorso in aggiotaggio.
3.3 Inoltre, dalla richiamata ordinanza risulta che, se nei confronti di E.________, I.________ e J.________ si procede per il reato di aggiotaggio, contro altri inquisiti essa indaga anche per i reati previsti dagli art. 2624 e 2638 CC italiano. Il ricorrente disattende pure che questa ordinanza si riferisce unicamente alla richiesta del Pubblico ministero di emanare un decreto di giudizio immediato riguardo ai suddetti reati: ciò non implica, manifestamente, che l'ipotesi del reato di riciclaggio, ancora oggetto d'indagine e che non poteva essere pertanto oggetto di un'istanza di giudizio immediato, proponibile solo quando dai fatti emerge l'evidenza della prova (art. 453
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 453   Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice
  1.   I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
  2.   Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
comma 1 CPP italiano), sia decaduta.

Infondata è anche la tesi ricorsuale secondo cui la valutazione espressa dal giudice nella citata ordinanza dimostrerebbe l'inconsistenza accusatoria dal profilo strutturale ed oggettivo del reato di aggiotaggio. In effetti, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di giudizio immediato soltanto per l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 453
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 453   Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice
  1.   I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
  2.   Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
comma 1 CPP italiano, segnatamente per l'assenza di una situazione di evidenza della prova, poiché l'accertamento del sospettato reato richiede complesse ricostruzioni fattuali: egli ha ritenuto che non era indicato chi, secondo l'accusa, avrebbe realizzato la diffusione delle notizie false e in che cosa sarebbe consistita concretamente la condotta degli altri inquisiti, facendo quindi difetto una rigorosa individuazione della forma concretamente assunta dalla condotta concorsuale, ciò che non permetteva di esaminare il ruolo svolto dai singoli imputati.
3.4 La circostanza che, per la mancanza dell'evidenza della prova, il giudice ha respinto la richiesta di giudizio immediato, per numerosi indagati limitata al reato di aggiotaggio, e ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 455
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 455   Opposizione contro i decreti d'accusa
  All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia l'articolo 453.
CPP italiano), non comporta, palesemente, il decadimento dell'imputazione di riciclaggio. Il ricorrente, limitandosi ad addurre, a torto, l'incompetenza territoriale dell'autorità richiedente, non contesta d'altra parte l'esistenza degli altri reati. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). In quanto il ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3).
Del resto, il ricorrente non sostiene che l'art. 2637 CC italiano non avrebbe un carattere penale giustificante l'assistenza. Secondo questa norma, chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (sul carattere penale del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 CC italiano vedi DTF 124 II 184 fatti pag. 186; sentenze 1A.19/1995 dell'8 maggio 1995, consid. 6, apparsa in Rep 1994, n. 21 pag. 285 segg. e 1A.225/2000 del 14 febbraio 2001, consid. 3c).
3.5 Per di più, con scritto del 29 giugno 2004, trasmesso poi al patrocinatore del ricorrente, l'autorità estera ha confermato all'UFG che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari; ha altresì precisato che in tale ambito si procede anche contro il ricorrente e altre persone per le ipotesi di reato di associazione a delinquere (art. 416
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 455   Opposizione contro i decreti d'accusa
  All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia l'articolo 453.
CP Italiano), truffa pluriaggravata (art. 640
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 455   Opposizione contro i decreti d'accusa
  All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia l'articolo 453.
CP italiano), riciclaggio e impiego di capitali illeciti (art. 648bis
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 455   Opposizione contro i decreti d'accusa
  All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia l'articolo 453.
e ter CP italiano), ricettazione fallimentare (art. 232 L.Fall.) e altro. È stato sottolineato, inoltre, che la menzionata ordinanza del 23 marzo 2004 ha semplicemente comportato la modifica del rito da immediato a ordinario e che nel frattempo è stato chiesto il rinvio a giudizio.
3.6 Facendo valere un'asserita inconsistenza accusatoria dal profilo strutturale e oggettivo del reato di aggiotaggio, il ricorrente, disconosce sia che l'autorità richiedente non deve provare la commissione del prospettato reato sia che il giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). Nella fattispecie la necessità di verificare l'eventuale commissione dei reati è comunque resa verosimile e risulta esistere una relazione diretta e oggettiva tra il conto sul quale è stata effettuata la transazione sospetta, di cui è titolare il ricorrente, che secondo le dichiarazioni di E.________ fungeva da prestanome, e i reati per i quali si indaga (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c); ora, questa eventualità si verifica in concreto e ciò senza che siano necessarie una sua implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 227). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
3.7 Sempre con riguardo alla contestata perpetrazione dei reati, occorre rilevare che spetterà all'autorità italiana verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dagli inquisiti e competerà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
4.
4.1 Il ricorrente contesta poi l'adempimento del requisito della doppia punibilità. Egli sostiene in particolare che, la competenza della procura milanese essendo esclusa per le indagini di "distrazione di fondi" e dei "reati fallimentari", l'autorità svizzera non potrebbe trasporre tali fatti nel diritto svizzero. Come si è visto, l'assunto dell'asserita incompetenza territoriale non è tuttavia decisivo.
4.2 Nella decisione impugnata, l'UFG rileva che secondo la domanda estera la B.C.________, controllata dalla B.________, il 30 dicembre 1999 su disposizione del direttore D.________, ha erogato alla Banca X.________, sul conto n. xxx, la somma di US $ 3'750'000 a titolo di commissione per attività di consulenza legata a un'operazione condotta dalla Banca Y.________ e collegata alla ricapitalizzazione di due società delle Cayman Islands. Sulla base di contratti rinvenuti nell'ambito di perquisizioni svolte presso la Banca Y.________, le autorità richiedenti avrebbero appurato che erano unicamente previste commissioni bancarie a favore di quest'ultimo istituto di credito. Esse nutrono quindi il sospetto che il bonifico disposto da D.________ sia privo di un'adeguata giustificazione commerciale e che, pertanto, possa costituire una distrazione di fondi a scapito del gruppo B.________. Come già rilevato, l'autorità inquirente ipotizza la perpetrazione a carico di D.________, E.________, F.________, G.________ e altri dei reati di aggiotaggio e di riciclaggio. Dalla domanda integrativa del 2 marzo 2004 e dagli allegati, risulta che F.________ e E.________, in concorso con altri indagati, hanno diffuso, per il tramite della sede
amministrativa di Milano della B.K.________, in tempi diversi e sulla base di un medesimo disegno criminoso, notizie false, con le quali favorivano rassicurazioni circa la solvibilità finanziaria del gruppo, invece in crisi per lo meno a partire dal 1999, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli B.________.

Dagli atti, e in particolare dalle dichiarazioni di E.________, risulterebbe che conti bancari accesi presso la Banca X.________, tra i quali uno riconducibile al ricorrente, sarebbero stati utilizzati per le citate operazioni sospette. L'UFG ha ritenuto che questi fatti, in Svizzera, potrebbero configurare i reati di appropriazione indebita (art. 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP), amministrazione infedele (art. 158 cpv. 2
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Art. 158  
  1.   Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. [1]
  2.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  3.   L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), falsità in documenti (art. 251
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Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), false indicazioni su attività commerciali (art. 152
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 152  
  Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale,dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP), crimini o delitti nel fallimento (art. 163
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 163  
  1.   Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolaredistrae o occulta valori patrimoniali,simula debiti,riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP).
4.3 Per l'esame della doppia punibilità non è determinante tanto la corrispondenza delle norme penali, quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nella fattispecie é manifesto che tali fatti, qualora fossero avvenuti in Svizzera, potrebbero adempiere gli estremi dei reati indicati dall'UFG; essi giustificherebbero comunque l'apertura di un'inchiesta penale.
4.4 Del resto, il ricorrente, precisato che non contesta che l'autorità svizzera possa dare ai fatti inquisiti una qualificazione giuridica diversa, censura ch'essa avrebbe operato una trasposizione sulla base di indicazioni del tutto insufficienti, come risulterebbe dalla richiamata ordinanza. Egli non contesta tanto l'adempimento del requisito della doppia punibilità, quanto l'asserita carenza dell'esposto dei fatti posto a fondamento della domanda estera. Contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la rogatoria adempie le esigenze formali degli art. 14
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959

Art. 14  
  1.   Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
a.   l'autorità, dalla quale la domanda emana;
b.   l'oggetto e il motivo della domanda;
c.   nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d.   ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.
  2.   Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
CEAG, 28 AIMP e 10 OAIMP nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Sono rispettate altresì le esigenze dell'art. 27 n. 1 lett. b e c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; CRic), secondo cui la richiesta deve indicarne
l'oggetto, i motivi e i fatti rilevanti delle indagini. La ricorrente disattende, del resto, che l'esposto dei fatti non si limita a quello contenuto nella rogatoria litigiosa, ma si estende anche agli allegati prodotti dall'autorità richiedente, in concreto anche alle dichiarazioni degli inquisiti.
4.5 Riguardo al sospettato reato di riciclaggio, il ricorrente misconosce inoltre che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tende non soltanto l'art. 1 cpv. 1
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959

Art. 1 [1]  
  1.   Le Parti Contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
  2.   La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna nè ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.
 
[1] Vedi tuttavia l'art. 1 del secondo Prot. add. dell'8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e
RI 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Art. 7   Principi generali e misure di cooperazione internazionale
  1.   Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca di strumenti e di proventi.
  2.   Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:
a.   di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;
b.   di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a che precede.
8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c
RI 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Art. 27   Contenuto della richiesta
  1.   Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:
a.   l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
b.   l'oggetto e i motivi della richiesta;
c.   la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione;
d.   nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili, el'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
i.   il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili, e
ii.   l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
e.   se necessario, e per quanto possibile,particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi, ei valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e
i.   particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi, e
ii.   i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e
f.   tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.
  2.   La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.
  3.   Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere:
a.   nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a:una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso,una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari,l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta, einformazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;
i.   una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso,
ii.   una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari,
iii.   l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta, e
iv.   informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;
b.   nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna;
c.   se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.
CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6
RI 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Art. 6   Reati di riciclaggio
  1.   Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
a.   la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;
b.   l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi;
c.   l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;
d.   la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.
  2.   Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:
a.   è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;
b.   può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;
c.   la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.
  3.   Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi:
a.   quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi;
b.   quando l'autore ha agito a fine di lucro;
c.   quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali.
  4.   Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione.
CRic e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e
RI 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Art. 1   Definizioni
  Ai fini della presente Convenzione:
a.   «provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo;
b.   «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti valori;
c.   «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
d.   «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale;
e.   «reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 della presente Convenzione.
CRic con la specifica denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste
il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 367).
5.
5.1 Il ricorrente adduce che il bonifico litigioso è avvenuto il 30 dicembre 1999, mentre dalla citata ordinanza del 23 marzo 2004 risulterebbe che il reato di aggiotaggio si riferirebbe alla situazione risultante nel 2002 e nel 2003, motivo per cui non sussisterebbe alcun rapporto di causalità tra il bonifico del 1999 e un eventuale reato di aggiotaggio. L'assunto è impreciso, ritenuto che nell'ordinanza, peraltro come si è visto non decisiva, che né aveva per oggetto il reato di false comunicazioni sociali né i reati fallimentari, si rileva semplicemente che la diffusione di false notizie non appariva compiutamente descritta dal profilo della collocazione temporale e spaziale, tuttavia sempre con riferimento alla carenza dell'evidenza della prova. Del resto, anche nelle domande estere e nei loro allegati si precisa che le false informazioni sono state diffuse in particolare nel 2002 e nel 2003, ciò che non esclude una loro divulgazione già nel 1999.
5.2 Infine, accennando all'asserita inutilità degli atti litigiosi per il procedimento penale estero, il ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), egli non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per lo stesso. Anche per questo motivo, il ricorso dev'essere respinto.
6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
RI 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Art. 1   Definizioni
  Ai fini della presente Convenzione:
a.   «provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo;
b.   «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti valori;
c.   «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
d.   «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale;
e.   «reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 della presente Convenzione.
OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 147 265/02).
Losanna, 25 gennaio 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
1A.135/2004 25. gennaio 2005 12. febbraio 2005 Tribunale federale Inedito Assistenza giudiziaria e estradizione

Oggetto assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia

Registro di legislazione
AIMP 1
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 1   Oggetto
  1.   La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente: [1]
a.   l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b.   l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c.   il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d.   l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
  2.   ... [2]
  3.   La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
  3bis.   La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a.   reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale [3]; o
b.   altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata. [4]
  3ter.   Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a.   la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b.   la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c.   la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera. [5]
  4.   La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311).
[2] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
[5] Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).
AIMP 25
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 25   Ricorso [1]
  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. [2]
  2.   Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera. [3]
  2bis.   È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2. [4]
  3.   L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda. [5]
  4.   Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
  5.   ... [6]
  6.   La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[6] Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
AIMP 80 g AIMP 80 h
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale

Art. 80h   Diritto di ricorrere
  Ha diritto di ricorrere:
a.   l'UFG;
b.   chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
CEAG 1
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959

Art. 1 [1]  
  1.   Le Parti Contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
  2.   La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna nè ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.
 
[1] Vedi tuttavia l'art. 1 del secondo Prot. add. dell'8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
CEAG 14
RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959

Art. 14  
  1.   Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
a.   l'autorità, dalla quale la domanda emana;
b.   l'oggetto e il motivo della domanda;
c.   nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d.   ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.
  2.   Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
CP 138
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 138  
  1.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
  2.   Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria [1] se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
 
[1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
CP 152
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 152  
  Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale,dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP 158
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 158  
  1.   Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. [1]
  2.   Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  3.   L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
 
[1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 163
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 163  
  1.   Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolaredistrae o occulta valori patrimoniali,simula debiti,riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
CP 251
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
[2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 305 bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 [3] sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990 [4] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale. [5]
  2.   Vi è caso grave segnatamente se l'autore:Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. [6]
a. [7]   agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b.   agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.   realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
  3.   L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
CP 416CP 640CP 648 bis CPP 453
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 453   Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice
  1.   I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
  2.   Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP 455
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 455   Opposizione contro i decreti d'accusa
  All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia l'articolo 453.
OAIMP 9 a
RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)

Art. 9a [1]   Persona toccata
  Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a.   nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b.   nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c.   nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
OG 156
Registro DTF
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