Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 518/2011

Sentenza del 23 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Reeb, Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. Verdi Liberali Democratici,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
NR 2011 (riconteggio),

ricorso contro la decisione n. 5981 emanata il
7 novembre 2011 dal Consiglio di Stato in merito all'elezione dei rappresentanti del Cantone Ticino in
seno al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015.

Fatti:

A.
Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione di otto deputati avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.

B.
Con comunicato stampa del 23 ottobre 2011 la Cancelleria dello Stato ha rilevato che il Governo cantonale doveva quindi procedere a un sorteggio. In un bollettino stampa del 25 ottobre successivo, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e 20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976; LDP, RS 161.1 e art. 11 della relativa ordinanza del 24 maggio 1978, RS 161.11, ODP) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 II 132), ha informato di non procedere a un riconteggio dei voti e, rinunciando all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico avvenuta il 23 ottobre 2011, ha rilevato che l'esito dello stesso è stato favorevole alla candidata Monica Duca Widmer.

C.
Con scritto del 28 ottobre 2011 l'associazione Verdi Liberali Democratici, rappresentata da B.________, ha sottoposto al Consiglio di Stato 37 domande inerenti allo svolgimento di dette elezioni, chiedendo di non pubblicare i dati elettorali prima di un'indagine sui fatti, di procedere al riconteggio delle schede e di accertare la validità dei giudizi di nullità delle stesse.

D.
Il 27 ottobre 2011 il Governo cantonale ha pubblicato il verbale di accertamento dei risultati della votazione (Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del giorno seguente, n. 86/2011 pag. 8179-8185).

Avverso questa pubblicazione l'associazione Verdi Liberali Democratici, A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ hanno presentato, con un unico atto del 31 ottobre 2011 e un'aggiunta di stessa data, un "ricorso al governo cantonale" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP, inoltrato pure al Consiglio federale e, "per incombenti", anche al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale. Quest'ultimo, accertata l'assenza di una previa decisione governativa, l'ha dichiarato inammissibile con sentenza del 2 novembre 2011 (causa 1C 493/2011). Con decisione del 9 novembre 2011 anche il Consiglio federale, ricordata la sua incompetenza nell'ambito dei diritti politici, ha dichiarato inammissibile il gravame. Statuendo l'8 novembre 2011, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto non stralciata dai ruoli poiché priva d'oggetto, l'istanza di ricusazione del Consiglio di Stato contenuta nella menzionata impugnativa.

E.
Con due decisioni distinte del 7 novembre 2011, il Consiglio di Stato ha poi respinto, in quanto ricevibile, il "ricorso" 28 ottobre 2011 dell'associazione Verdi Liberali Democratici rappresentata da B.________ (risoluzione n. 5981), rispettivamente quello del 31 ottobre 2011 dell'associazione e dei cinque citati cittadini (risoluzione n. 5982).

F.
Avverso la decisione governativa n. 5981 l'associazione Verdi Liberali Democratici, A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ presentano, l'11 novembre 2011, un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullare l'accertamento dei risultati dell'elezione e di ordinare al Governo cantonale di procedere al riconteggio delle schede elettorali; in via subordinata, di rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per promuovere determinate indagini e assumere le prove da loro richieste e, in via ancora più subordinata, di ingiungergli di conteggiare il numero di stralci del candidato Marco Romano, di sostituirli con quelli dei candidati iscritti in soprannumero e di proclamarlo eletto. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Cancelleria federale, esprimendosi soltanto sul sorteggio, non formula proposte di giudizio. Con osservazioni del 17 novembre 2011, il Governo cantonale, sottolineata la carenza di motivazione del ricorso, propone di respingerlo in quanto ammissibile. Nella replica i ricorrenti ribadiscono le loro allegazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 497 consid. 3).

1.2 Il gravame diretto contro una decisione su ricorso pronunciata dal governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale, in concreto con il sistema del voto proporzionale (ricorso sull'elezione, art. 77 cpv. 1 lett. c
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP), elezione disciplinata essenzialmente dal diritto federale (art. 21
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte - 1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
segg. LDP), e dal diritto cantonale qualora esso non contenga norme pertinenti (art. 21
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte - 1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
segg. e 83 LDP), è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.
1    Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.
2    Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169
3    I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).
LDP in relazione con l'art. 88 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1 e 1.2.3 pag. 181) e, inoltrato entro il termine di tre giorni dal ricevimento della decisione impugnata, è tempestivo (art. 100 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

1.3 La legittimazione dei ricorrenti, cittadini che hanno diritto di voto nell'affare in causa, è data anche qualora essi non abbiano alcun interesse giuridico personale all'annullamento dell'atto impugnato (art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
in relazione con l'art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF). Anche la legittimazione dell'associazione ricorrente, che ha peraltro partecipato all'elezione litigiosa, è data (DTF 136 I 352 consid. 1 inedito in fine, 389 consid. 1.2 inedito; 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.1 e rinvii; 121 I 357 consid. 2a).

1.4 L'ammissibilità del ricorso è dubbia, già per il fatto che i ricorrenti hanno impugnato, producendola dinanzi al Tribunale federale, non la decisione governativa n. 5982 che li concerne, bensì la n. 5981 relativa al ricorso inoltrato da B.________ in rappresentanza dell'associazione ricorrente. Certo, le due decisioni governative sono analoghe riguardo al sorteggio, questione tuttavia non più sollevata dai ricorrenti nel gravame presentato al Tribunale federale: essa esula pertanto dall'oggetto del presente litigio (circa i motivi dell'annullamento del sorteggio vedasi nondimeno la sentenza 1C 521/2011 decisa in data odierna).

Per di più, nella decisione impugnata, il Governo cantonale non si è pronunciato sulle 37 domande formulate nel ricorso/scritto del 28 ottobre 2011, stabilendo che si giustifica trasmetterle al Dipartimento delle istituzioni per eventuali incombenti. Nell'atto di ricorso gli insorgenti non censurano del tutto questa conclusione posta a fondamento della criticata decisione. Il gravame è quindi sostanzialmente inammissibile, come si vedrà, per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF). Esso sarebbe comunque infondato anche nel merito.

1.5 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF), in concreto della LDP e della ODP e, in quanto non contengano norme pertinenti (art. 83
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 83 Diritto cantonale - In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale del 16 dicembre 1943171 sull'organizzazione giudiziaria.
LDP), dalle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
e 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
lett. c LTF; DTF 137 I 77 consid. 1.1; 137 II 177 consid. 1.2.1; 136 I 352 consid. 2; 135 I 19 consid. 4). Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1; 136 II 132 consid. 1.2.1 inedito).

L'atto di ricorso, essenzialmente di natura appellatoria, disattende in larga misura queste esigenze di motivazione, per cui risulta essere in gran parte irricevibile.

1.6 Inammissibili per carenza di motivazione e perché esulano dall'oggetto del litigio sono pure gli abbozzi di critica alle decisioni del Tribunale cantonale amministrativo e del Consiglio federale, nonché gli accenni a interrogazioni di parlamentari cantonali sulle elezioni in esame.

2.
2.1 Nel merito, i ricorrenti, insistendo sul fatto che il seggio al Consiglio nazionale avrebbe dovuto essere attribuito al candidato Marco Romano e non a Monica Duca Widmer, adducono una violazione della parità di trattamento. Poiché il nome del citato candidato figura al penultimo posto della lista n. 7 e non al secondo come l'altra candidata sarebbe stato spesso stralciato quando le schede contenevano più nomi di quanti erano i seggi da assegnare.

2.2 L'accenno di critica, appellatorio e che peraltro non si confronta con i verbali di determinati uffici elettorali, dev'essere respinto, ritenuto che l'art. 38 cpv. 3
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 38 Schede e suffragi nulli - 1 Sono nulle le schede che:
1    Sono nulle le schede che:
a  non contengono alcun nome di candidati del circondario;
b  non sono ufficiali;
c  sono riempite o modificate non a mano;
d  contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
e  ...
2    Sono stralciati dalla scheda:
a  i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
b  tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.73
3    Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.74
4    Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).75
5    Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.76
LDP dispone espressamente e chiaramente che se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati. Il semplice rilievo dei ricorrenti che "poco importa se simile prassi è desunta da una legge federale la cui costituzionalità non è sindacabile", nulla muta al fatto che la LDP è determinante per il Tribunale federale (art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cost.; DTF 137 I 128 consid. 4.3.1). La stessa conclusione vale per l'accenno alla vendita di schede elettorali, espressamente prevista dalla legge federale (art. 33 cpv. 3
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 33 Allestimento e consegna delle schede - 1 Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.
1    Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.
1bis    I Cantoni che sostituiscono le schede di rilevamento alle schede elettorali trasmettono agli aventi diritto di voto anche un elenco che indichi i dati personali di ogni candidato nonché la denominazione delle liste, le congiunzioni e le sotto-congiunzioni.64
2    I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione.65
3    I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.
LDP).

3.
3.1 Riguardo ad asserite irregolarità dello spoglio, i ricorrenti si limitano a rilevare, in maniera generica e del tutto appellatoria e quindi inammissibile, che il Governo avrebbe ritenuto a torto che ciò che non figura nei verbali degli uffici elettorali non esisterebbe. Al riguardo accennano al fatto, adducendo semplicemente asserite irregolarità indicate da non meglio precisati terzi o dalla stampa, che a Biasca sarebbero state rinvenute tre schede in più del numero degli elettori. Ora, nella parallela causa 1C 520/2011, pure decisa in data odierna, il ricorrente asserisce che a Biasca sarebbe stata rinvenuta solo una scheda in più (consid. 5.3.5). Sia come che sia, in tale ambito, in particolare riguardo alla facoltà concessa ai delegati dei gruppi che hanno depositato una lista di rilevare eventuali irregolarità, di chiedere rimedio all'ufficio elettorale e di far registrare a verbale le loro osservazioni e reclami, si può rinviare, per brevità, alle relative considerazioni espresse in quella causa (consid. 5). In effetti, le asserite generiche irregolarità non sono suffragate da alcun indizio concreto e nulla impediva a eventuali interessati e all'associazione ricorrente di far registrare, da parte dei delegati o dei
membri dell'ufficio di spoglio comunale, eventuali osservazioni o reclami in tal senso, qualora le presunte irregolarità si fossero effettivamente realizzate.

3.2 Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ricordato che in risposta a una lettera del 29 settembre 2011 sottopostagli dall'associazione Verdi Liberali Democratici, con scritto del 18 ottobre 2011 e quindi anteriore alle elezioni litigiose, il Governo cantonale, esprimendosi su asserite ipotetiche manovre intese a falsare i risultati della stessa, aveva ricordato all'associazione ricorrente che la frode elettorale e l'incetta di voti sono reati punibili penalmente. Aveva poi espressamente precisato che, quale gruppo politico, essa poteva designare un delegato che poteva assistere alle operazioni di voto e di spoglio e far registrare a verbale eventuali osservazioni o reclami.
Ne segue che, in siffatte circostanze, a ragione il Governo cantonale, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), ha negato l'assunzione di quelle richieste dai ricorrenti e neppure si è in presenza di un accertamento manifestamente inesatto e incompleto dei fatti (art. 97 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 II 101 consid. 3; 304 consid. 2.4). Giova inoltre ricordare che il Tribunale federale ordina soltanto eccezionalmente l'assunzione dinanzi ad esso di mezzi di prova (DTF 136 II 101 consid. 2).

3.3 Nella misura in cui i ricorrenti fanno valere un diniego di giustizia, perché il Consiglio di Stato non ha risposto alle citate 37 domande, il ricorso è inammissibile, poiché la relativa decisione governativa concerne l'altro ricorso/scritto, presentato soltanto dall'associazione e non dai cinque cittadini ricorrenti. D'altra parte, essi non tentano di spiegare perché la trasmissione dei 37 quesiti di ordine generale al Dipartimento delle istituzioni non sarebbe corretta (art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

3.4 I ricorrenti adducono possibili, non meglio precisati brogli, che avrebbero potuto essere realizzati dai funzionari competenti per le operazioni di spoglio e non rilevati, a Lugano, poiché durante dette operazioni vi sarebbe stato "un andirivieni incontrollato di persone che avevano accesso diretto ai dati e che potevano corrispondere con chiunque, politici interessati e membri degli uffici elettorali comunali". Ciò, al loro dire, sarebbe sufficiente per sospettare la "possibilità" di brogli. Essi non li rendono tuttavia verosimili, tanto è vero che il Governo non ha ritenuto necessario procedere a ulteriori accertamenti. Accennano poi semplicemente a una trasmissione televisiva nell'ambito della quale i risultati "definitivi" erano stati comunicati in maniera contraddittoria. Al riguardo è palese che non si trattava di risultati definitivi, peraltro non pubblicati nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

3.5 A proposito degli altri generici accenni di critica, esaminati e ritenuti infondati dal Tribunale federale, si può rinviare alla parallela sentenza 1C 520/2011 (consid. 5).

3.6 I ricorrenti contestano poi, sempre in modo inconsistente, gli asseriti diversi sistemi adottati dai singoli Comuni per valutare la validità o la nullità delle schede. Al riguardo, essi non rendono tuttavia per nulla verosimile che, in concreto, le modalità previste dall'art. 44 della legge ticinese del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici, norma da loro neppure richiamata, sarebbero state disattese, né si esprimono sulle numerose direttive emanate in applicazione dell'art. 7a
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 7a Ufficio elettorale del Cantone - Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).
ODP dal Dipartimento delle istituzioni riguardanti la procedura di spoglio. La censura, appellatoria, non dev'essere pertanto esaminata oltre.

4.
4.1 Ne segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.

4.2 Ritenuto che il Tribunale federale si è espresso sulle analoghe censure presentate nella parallela causa 1C 520/2011, si può eccezionalmente rinunciare ad accollare ai ricorrenti le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
secondo periodo LTF; DTF 133 I 141). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento federale e ai ricorrenti delle parallele cause 1C 520/2011 e 1C 521/2011.

Losanna, 23 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1C_518/2011
Data : 23. novembre 2011
Pubblicato : 11. dicembre 2011
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritti politici
Oggetto : CN-2011 (riconteggio)


Registro di legislazione
Cost: 9 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LDP: 21 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte - 1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
33 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 33 Allestimento e consegna delle schede - 1 Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.
1    Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.
1bis    I Cantoni che sostituiscono le schede di rilevamento alle schede elettorali trasmettono agli aventi diritto di voto anche un elenco che indichi i dati personali di ogni candidato nonché la denominazione delle liste, le congiunzioni e le sotto-congiunzioni.64
2    I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione.65
3    I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.
38 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 38 Schede e suffragi nulli - 1 Sono nulle le schede che:
1    Sono nulle le schede che:
a  non contengono alcun nome di candidati del circondario;
b  non sono ufficiali;
c  sono riempite o modificate non a mano;
d  contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
e  ...
2    Sono stralciati dalla scheda:
a  i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
b  tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.73
3    Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.74
4    Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).75
5    Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.76
77 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi - 1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
80 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale - 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.
1    Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.
2    Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169
3    I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).
83
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 83 Diritto cantonale - In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale del 16 dicembre 1943171 sull'organizzazione giudiziaria.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
88 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
ODP: 7a
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 7a Ufficio elettorale del Cantone - Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).
Registro DTF
121-I-357 • 133-I-141 • 133-II-249 • 134-I-172 • 135-I-19 • 136-I-229 • 136-I-352 • 136-II-101 • 136-II-132 • 136-II-304 • 136-II-497 • 137-I-128 • 137-I-77 • 137-II-177
Weitere Urteile ab 2000
1C_493/2011 • 1C_518/2011 • 1C_520/2011 • 1C_521/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • tribunale federale • consiglio di stato • sorteggio • esaminatore • questio • federalismo • cio • consiglio nazionale • ufficio elettorale • decisione • tribunale cantonale • consiglio federale • diritti politici • diritto cantonale • quesito • risultato del voto • cancelleria federale • atto di ricorso • diritto di voto
... Tutti