Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F 2/2021
Sentenza del 23 agosto 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Autorità regionale di protezione 9 sede di
Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella,
controparte,
Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A 649/2020 del 4 gennaio 2021.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 5A 649/2020 del 4 gennaio 2021, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ e dalla moglie B.________ avverso la decisione 15 luglio 2020 mediante cui il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva respinto (per quanto ammissibile) il loro reclamo contro l'istituzione in via cautelare di una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394

2.
Mediante scritto 2 febbraio 2021 A.________ si è rivolto al Tribunale federale, postulando la revisione della sentenza 5A 649/2020 giusta gli " art. 38 cpv. 1



Le sue ulteriori conclusioni (volte per esempio all'annullamento delle misure di protezione e dei loro costi, alla destituzione dei curatori, all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano da quanto può validamente essere chiesto con una domanda di revisione.
3.
Nel medesimo scritto 2 febbraio 2021 A.________ ha chiesto anche la revisione della sentenza del Tribunale federale 5A 650/2020 del 4 gennaio 2021. Tale istanza è stata trattata separatamente (v. sentenza 5F 3/2021 pronunciata in data odierna).
4.
La questione della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente la domanda di revisione qui all'esame, può essere lasciata aperta, dato che tale domanda, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito (v. anche sentenza 5A 649/2020 del 4 gennaio 2021 consid. 5).
5.
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come peraltro già spiegato all'istante nella sentenza 5A 649/2020 (v. consid. 4).
La (implicita) domanda di ricusa del Presidente Herrmann e della sottoscritta Cancelliera è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1



6.
La sentenza 5A 649/2020 è passata in giudicato con la sua pronuncia (art. 61




Giusta l'art. 121


Laddove non avanza critiche totalmente estranee al giudizio dedotto in revisione, nel confuso scritto all'esame l'istante si limita a ridiscutere liberamente la sentenza 5A 649/2020 e omette di spiegare con sufficiente chiarezza in che modo il Tribunale federale sarebbe incorso in un motivo di revisione previsto all'art. 121


7.
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e per conoscenza all'avv. Daniele Jörg e al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 23 agosto 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini