Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 781/2019
Sentenza del 23 gennaio 2020
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Aubry Girardin,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dagli avv. Yasar Ravi e Giulia Togni,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Revoca di un permesso di domicilio,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 luglio 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.119).
Fatti:
A.
Nel maggio 2010, il cittadino kosovaro A.A.________ è entrato in Svizzera dove, il 30 giugno successivo, si è sposato con la cittadina elvetica B.A.________.
A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale e, a partire dal 30 giugno 2015, un permesso di domicilio.
B.
Considerato che A.A.________ avesse sottaciuto dei fatti essenziali per ottenerne il rilascio, il 17 agosto 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso di domicilio, aggiungendo che avrebbe esaminato se rilasciargli un permesso di dimora.
Tale provvedimento è stato avallato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato (30 gennaio 2018), quindi dal Tribunale cantonale amministrativo (25 luglio 2019).
C.
Il giudizio della Corte cantonale è stato impugnato davanti al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 settembre 2019. In riforma dello stesso, viene chiesto che la validità del permesso di domicilio sia confermata.
Il Tribunale amministrativo e la Sezione della popolazione hanno fatto rinvio alle motivazioni e alle conclusioni della querelata sentenza. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
Diritto:
1.
Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
|
1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.18 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Nella misura in cui sono direttamente volte all'annullamento delle decisioni della Sezione della popolazione rispettivamente del Consiglio di Stato, le conclusioni tratte nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
2.
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venire censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
3.
La procedura concerne la revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente, confermata da ultimo dai Giudici ticinesi dopo aver considerato che egli avesse sottaciuto dei fatti essenziali nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione medesima.
3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. a
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 63 Revoca del permesso di domicilio - 1 Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se: |
|
1 | Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se: |
a | sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettere a o b; |
b | lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; |
c | lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole; |
d | lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014122 sulla cittadinanza; |
e | ... |
2 | Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.124 |
3 | Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione125.126 |
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni - 1 L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: |
|
1 | L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: |
a | lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali; |
b | lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP116; |
c | lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; |
d | lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; |
e | lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; |
f | lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014118 sulla cittadinanza; |
g | lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi. |
2 | Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione. |
3.1.1. In base all'art. 62 lett. a
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni - 1 L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: |
|
1 | L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: |
a | lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali; |
b | lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP116; |
c | lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; |
d | lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; |
e | lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; |
f | lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014118 sulla cittadinanza; |
g | lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi. |
2 | Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione. |
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 90 Obbligo di collaborare - Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono: |
|
a | fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno; |
b | fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine; |
c | procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità. |
Di regola, l'intenzione reale dei coniugi non può essere stabilita attraverso una prova diretta ma solo tramite indizi (sentenze 2C 726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2 e 2C 811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.4.1); d'altra parte, lo stato di fatto che porta a qualificare il richiamo a un'unione coniugale come abusivo non può essere ammesso con facilità (DTF 135 II 1 consid. 4.2 pag. 9; sentenza 2C 726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2).
3.1.2. La dissimulazione è data quando lo straniero espone alle autorità le ragioni della sua domanda in maniera da provocare, rispettivamente mantenere, una falsa apparenza in merito a un fatto essenziale (sentenza 2C 726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.1 con rinvii). Il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata devono essere finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno richiesta (sentenze 2C 15/2011 del 31 maggio 2011 consid. 4.2.1 e 2C 60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1). Per ammettere una simile intenzione non è tuttavia necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi; come detto, è sufficiente che ne dovesse riconoscere la rilevanza (sentenze 2C 633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C 651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1).
L'interessato non è inoltre liberato dall'obbligo di informare nemmeno quando, dando prova di diligenza, le autorità avrebbero potuto accertare esse stesse i fatti determinanti (sentenze 2C 682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1; 2C 299/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1; 2C 811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.1).
3.2. Anche in presenza delle condizioni per procedere a una revoca occorre infine che la ponderazione dei differenti interessi - pubblici e privati - in gioco faccia apparire la misura decisa come proporzionata alle circostanze specifiche (art. 96
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 96 Esercizio del potere discrezionale - 1 Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.310 |
|
1 | Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.310 |
2 | Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento. |
4.
Sul piano formale, il ricorrente ritiene che il Tribunale amministrativo abbia leso il suo diritto di essere sentito. Così come esposta, in relazione al rigetto della domanda di audizione di sé stesso e della coniuge, la critica si confonde tuttavia con quella dell'accertamento dei fatti rispettivamente dell'apprezzamento delle prove, cui va data risposta più oltre.
5.
5.1. Come rammentato, il 17 agosto 2016 le autorità migratorie ticinesi hanno revocato il permesso di domicilio di A.A.________, poiché al momento della sua richiesta aveva sottaciuto che l'unione coniugale non era più data. Esprimendosi su ricorso, la Corte cantonale è stata di medesimo avviso; nel suo giudizio, ha infatti rilevato:
che, in sede d'interrogatorio di polizia, entrambi i coniugi hanno ammesso che nel mese di luglio 2015 - in concomitanza del rilascio del permesso di domicilio - la loro unione coniugale era già cessata e che questo dimostra che, a quel momento, il loro matrimonio era già in crisi ed esisteva quindi soltanto sulla carta;
che ciò è confermato dall'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, presentata l'11 gennaio 2016 da B.A.________ alla Pretura competente, in cui il patrocinatore indica che dal luglio 2015 la sua assistita non aveva più saputo nulla del consorte se non che passava di tanto in tanto, in sua assenza, per ritirare la corrispondenza;
che il fatto che, fino alla fine del 2015, il ricorrente abbia avuto ufficialmente il medesimo domicilio della moglie non è decisivo;
che non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli le dichiarazioni rilasciate circa la presenza del ricorrente presso l'abitazione coniugale fino all'autunno 2015 da alcuni conoscenti della coppia (il proprietario del vicino bar C.________, l'inquilino D.________ e il testimone di nozze E.________) e prodotte dinnanzi al Governo ticinese, in quanto non attestano nulla in merito alla relazione effettivamente vissuta fino a quel momento tra i coniugi;
che, sempre davanti alla polizia, la moglie del ricorrente aveva finanche ammesso che l'unione coniugale era durata fino alla fine del 2014 circa anche se poi, dinnanzi al Consiglio di Stato, l'insorgente ha tentato di rimettere in discussione questa affermazione, versando agli atti una dichiarazione prestampata in cui la consorte precisava di avere vissuto una vera e serena relazione con il marito fino al mese di novembre 2015;
che, proprio nel ricorso al Consiglio di Stato, l'insorgente aveva asserito di avere vissuto una vera e serena relazione con la moglie soltanto fino al mese di agosto 2015, e la contraddittorietà delle loro affermazioni pendente causa dimostra come essi tentino invano di confutare le convergenti dichiarazioni della prima ora, rilasciate da entrambi alla polizia cantonale e rimaste incontestate ancora al momento del provvedimento dipartimentale.
5.2. Preso atto dell'apprezzamento delle prove qui riassunto, il ricorrente ne denuncia l'arbitrarietà: da un lato, per quanto riguarda la sua deposizione dell'8 marzo 2016 davanti alla polizia cantonale; d'altro lato, in merito alle dichiarazioni di terze persone versate agli atti. Nei due casi, la critica va condivisa.
5.2.1. Alla richiesta di descrivere la sua situazione personale e famigliare, formulatagli dalla polizia cantonale l'8 marzo 2016, il ricorrente ha infatti risposto come segue:
"Ora vivo solo. Io e mia moglie ci siamo separati effettivamente da gennaio 2016, tuttavia già da fine luglio i rapporti con mia moglie stavano peggiorando. Ad inizio agosto 2015 mi sono recato per due settimane in vacanza da solo in Kossovo, dopo di che per circa un mese ho lavorato in Svizzera interna sempre per la stessa ditta F.________. Da metà settembre circa fino a fine anno di tanto in tanto sono ancora rimasto a casa con mia moglie ma poi, dato che litigavamo spesso, in più occasioni venivo ospitato da mio fratello che abita a X.________ o da colleghi di lavoro. In data 24.02.2016 abbiamo ricevuto la sentenza di separazione".
A una domanda diretta relativa alla durata effettiva della convivenza rispettivamente dell'unione coniugale, ha quindi indicato:
"più o meno da metà maggio 2010 fino a luglio 2015 consecutivamente, poi, come già spiegato, da quest'ultima data fino a gennaio 2016 in modo alternato"
"i primi problemi con la moglie sono iniziati più o meno a metà 2015, io non pensavo di separarmi da lei. È stata mia moglie a voler rivolgersi ad un avvocato per la separazione. Fino a metà 2015 più o meno il rapporto funzionava, capitavano dei litigi ma nulla che mi facesse pensare a una separazione. Anche nel 2014 avevamo avuto delle discussioni, sempre legate al lavoro"
Di conseguenza, egli non ha affatto ammesso che nel luglio 2015 l'unione coniugale fosse cessata, come risulta dal giudizio impugnato. Semmai, ha segnalato che, dopo alcune discussioni sorte già in precedenza, a metà 2015 sono emersi nuovi contrasti e che - nei mesi successivi, ma non prima - essi si sono poi rivelati insanabili.
5.2.2. Come detto, l'arbitrio nella lettura delle prove agli atti non è però dato solo in relazione all'esito dell'interrogatorio del ricorrente, ma pure alle dichiarazioni rilasciate il 16 e 17 ottobre 2016 da alcuni conoscenti della coppia e, segnatamente, da E.________.
A differenza di quanto vale per le dichiarazioni di C.________ e di D.________ - che si riferiscono alla sola coabitazione ma non attestano nulla in merito alla qualità della relazione vissuta fino a quel memento tra i coniugi - la dichiarazione di E.________, testimone di nozze della coppia, dà infatti conto anche di tale aspetto, indicando:
"confermo di aver conosciuto bene la coppia A.A.________-B.A.________ e di essere stato il loro testimone di nozze il 30 giugno 2010 presso l'Ufficio di Stato Civile di Y.________ [...] Successivamente sono stato ospite a casa loro a Y.________ oppure loro erano ospiti miei, fino all'autunno-inverno 2015 quando il loro rapporto è deteriorato ed A.A.________ è stato costretto ad abbandonare il tetto coniugale"
5.3. Proceduto a queste precisazioni resta da esaminarne l'impatto che le stesse hanno sull'apprezzamento delle prove nel suo complesso. In effetti, per scostarsi dai fatti contenuti nel giudizio impugnato non basta un loro accertamento arbitrario ma occorre nel contempo che l'eliminazione del vizio riscontrato possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
6.
6.1. Benché allo straniero competa un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura (art. 90
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 90 Obbligo di collaborare - Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono: |
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a | fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno; |
b | fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine; |
c | procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
6.2. Preso atto dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, corretti nel senso indicato nel precedente considerando 5.2, tale grado di verosimiglianza non è tuttavia raggiunto e la revoca in discussione non può quindi essere confermata.
6.2.1. Da una parte, nell'istanza per l'ottenimento di misure di protezione dell'unione coniugale, che risale all'11 gennaio 2016, il patrocinatore della moglie del ricorrente rileva in effetti che "dallo scorso mese di luglio il marito non è più al domicilio coniugale" e che egli sembrerebbe "vivere dai propri genitori, ma in realtà nulla si sa di lui (se non che passa da casa ogni tanto, in assenza della moglie, a ritirare la corrispondenza) ". Inoltre, quando la polizia ha chiesto a B.A.________ di indicare per quanto tempo lei e il marito avessero effettivamente convissuto, quest'ultima ha risposto "dal marzo o aprile 2010 fino al mese di luglio 2015" aggiungendo che "l'unione coniugale è durata fino alla fine del 2014 circa. Poi la nostra relazione si è spenta".
D'altra parte, però, con dichiarazione del 29 agosto 2016 indirizzata al Consiglio di Stato, B.A.________ ha osservato "che l'unione coniugale e la relativa regolare convivenza con il marito è durata fino alla fine del 2015 e non 2014 come indicato nella decisione del 17 agosto 2016 dell'Ufficio della migrazione, Servizio Stati terzi e mercato del lavoro. I primi problemi sono sorti a fine estate 2015, ma mio marito ha vissuto in casa fino a novembre". Anche durante l'interrogatorio davanti alla polizia, avvenuto il 25 febbraio 2016, e alla domanda se poteva descrivere la sua situazione personale e famigliare, ha quindi risposto che "dal mese di luglio 2015 io e mio marito non viviamo più insieme, principalmente perché lui era fuori cantone per lavoro" aggiungendo che la separazione definitiva sarebbe avvenuta solo nel gennaio 2016.
6.2.2. Oltre alle affermazioni più recenti della moglie, contro l'esistenza di una situazione matrimoniale compromessa già prima della richiesta di concessione del permesso di domicilio, vanno poi pure le varie prese di posizione del ricorrente, sul cui effettivo tenore già si è detto in precedenza (consid. 5.2.1), ma non soltanto.
Anche volendo relativizzare sia quanto indicato dalla moglie che dal ricorrente, in ragione di interessi concreti nella causa, va infatti rilevato che le loro affermazioni sono corroborate: da un lato, sia dalle impressioni stilate dall'agente di polizia, dopo avere interrogato i coniugi A.A.________; d'altro lato, dalla dichiarazione del testimone di nozze E.________. Nelle prime, è in effetti indicato che la situazione "ha iniziato a peggiorare dal mese di luglio 2015"; pure dalla dichiarazione di E.________, risulta quindi che un deterioramento della situazione tra i coniugi non è intervenuto nella prima metà del 2015, bensì nella seconda.
6.3. Alla luce della situazione descritta, in merito al fatto che al momento della domanda di rilascio/del rilascio del permesso di domicilio la comunione tra i coniugi fosse già compromessa (e il ricorrente dovesse quindi attirare l'attenzione su tale aspetto) restano pertanto più che ragionevoli dubbi. Di conseguenza, la prova richiesta alle autorità (precedente consid. 6.1) non è stata fornita, la revoca va annullata e la validità del permesso di domicilio confermata.
Visto il tempo oramai trascorso, anche un rinvio alle autorità cantonali per ulteriori accertamenti non appare infatti più opportuno (sentenza 2C 988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.3); d'altra parte mal si comprende perché davanti a una situazione contraddittoria come quella descritta e ad un onere della prova sostanzialmente a carico dell'autorità gli accertamenti ancora possibili - come, ad esempio, la convocazione di E.________, al fine di approfondire quanto da lui indicato in forma scritta, oppure un'ulteriore audizione dei coniugi - non siano stati predisposti a tempo debito (sentenze 2C 211/2012 del 3 agosto 2012 consid. 3.1 in fine; 2C 595/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 3.4 e 2C 403/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 3.3.3).
7.
7.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. In riforma della sentenza impugnata, la revoca del permesso di domicilio del ricorrente è annullata e il permesso di domicilio rilasciatogli mantiene la sua validità.
7.2. Il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
7.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. In riforma della sentenza impugnata, la revoca del permesso di domicilio del ricorrente è annullata.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
4.
La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale.
5.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 23 gennaio 2020
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli