Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
C 3/03
Sentenza del 21 agosto 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
C._________, ricorrente,
contro
Sezione cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 25 novembre 2002)
Fatti:
A.
C._________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione a far tempo dal 4 maggio 2001 dopo aver disdetto il rapporto di lavoro concluso con la ditta X.________. La Cassa disoccupazione OCST di Z._________ ha quindi sospeso per 31 giorni il diritto alle indennità, in quanto l'interessato andava considerato disoccupato per colpa propria.
Nel frattempo l'assicurato ha riavviato un'attività indipendente precedentemente esercitata, notificando i relativi guadagni intermedi.
Il 6 agosto 2001 C._________ ha sottoscritto un contratto di lavoro quale montatore e meccanico con la ditta Y.________SA avente effetto dal 3 settembre 2001, che ha tuttavia disdetto già il 28 agosto 2001.
Con decisione del 7 marzo 2002 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (ora Sezione del lavoro) ha poi decretato che dal 1° settembre 2001 C._________ andava considerato inidoneo al collocamento, in quanto a seguito dell'attività indipendente svolta egli non era a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste.
B.
Contro la decisione amministrativa è insorto l'assicurato con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di giudicare sul proprio diritto a indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 al mese di marzo 2002, rispettivamente alle prestazioni di sostegno per l' inizio di una nuova attività.
Con giudizio del 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame adducendo che l'assicurato era seriamente intenzionato a svolgere attività indipendente in proprio, a scapito dell'assunzione di una possibile occupazione quale dipendente, e quindi andava considerato inidoneo al collocamento. Il tribunale cantonale non ha invece statuito sul diritto ai sussidi per intraprendere un'attività indipendente, in quanto nella decisione impugnata l'autorità amministrativa non si era pronunciata sulla questione.
C.
Avverso la pronuncia cantonale insorge C._________ con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo le richieste presentate in sede cantonale. Egli non contesta l'intenzione di riprendere l'attività indipendente già precedentemente svolta; dichiara tuttavia di aver chiesto aiuto alla Cassa disoccupazione per la durata di tre-quattro mesi, così come l'assegnazione dei sussidi concernenti gli oneri sociali assegnati dal Cantone ai nuovi imprenditori, richiesta che ribadisce in sede federale.
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, il Segretariato di Stato dell'economia non si è espresso, mentre la Sezione cantonale del lavoro propone di respingerlo.
Diritto:
1.
In via preliminare va rilevato che nella procedura pendente presso il Tribunale federale delle assicurazioni l'oggetto impugnato ai sensi dell'art. 128 e


Oggetto del contendere è quindi unicamente la questione di sapere se l'assicurato va considerato inidoneo al collocamento a partire dal 1° settembre 2001. Né in sede giudiziaria cantonale né in sede amministrativa è stato infatti statuito sul diritto o meno dell'assicurato ad ottenere sussidi per intraprendere un'attività indipendente. E neppure egli ha preteso dall'amministrazione l'emanazione di una decisione formale.
Nella misura in cui pertanto l'assicurato censura la mancata assegnazione delle citate prestazioni, il ricorso è irricevibile.
2.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Tuttavia, nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
3.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f

SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 8 Presupposti del diritto - 1 L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: |
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1 | L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: |
a | è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10); |
b | ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11); |
c | risiede in Svizzera (art. 12); |
d | ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS35; |
e | ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14); |
f | è idoneo al collocamento (art. 15) e |
g | soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17). |
2 | Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio. |

SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 15 Idoneità al collocamento - 1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.65 |
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1 | Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.65 |
2 | Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità. |
3 | Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. |
4 | L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.66 |

SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 16 Occupazione adeguata - 1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. |
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1 | Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. |
2 | Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: |
a | non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro; |
b | non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato; |
c | non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; |
d | compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; |
e | è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; |
f | necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; |
g | implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita; |
h | è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli; |
i | procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. |
3 | Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione. |
3bis | Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.68 |
L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112
V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati).
Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24

SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 24 Computo del guadagno intermedio - 1 È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.110 |
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1 | È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.110 |
2 | ...111 |
3 | È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. |
3bis | Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.112 |
4 | Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.113 |
5 | Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso 4.114 |
4.
In casu un attento esame dell'incarto permette a questa Corte di confermare integralmente le conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale.
Alla luce della succitata giurisprudenza, infatti, a partire dal 1° settembre 2001 l'interessato non può - anche per sua stessa ammissione - essere considerato idoneo al collocamento. In proposito va rilevato che dai documenti prodotti agli atti risulta che C._________ era intenzionato a riprendere - rispettivamente ampliare - l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente da lui svolta diversi anni prima e continuata a tempo parziale, in misura tale da non essere in grado di assumere normalmente un impiego quale dipendente perlomeno dal mese di settembre 2001.
Già nel corso del mese di luglio 2001 egli ha infatti sottoposto all'Ufficio regionale di collocamento di Z._________ un progetto relativo all'apertura di un'officina meccanica, per cui vi era già il locale, alcuni macchinari e addirittura quaranta clienti a disposizione. Il ricorrente ha poi dichiarato, durante l'audizione che ha avuto luogo nel mese di gennaio 2002 presso l'allora Ufficio del lavoro, di aver ricevuto diversi nuovi lavori alcuni mesi dopo essersi iscritto alla disoccupazione, precisando che, se avesse ottenuto gli aiuti sperati, consistenti nel rimborso degli oneri sociali, avrebbe rinunciato a controllare la disoccupazione durante il mese settembre. Nel medesimo periodo, in particolare alla fine di agosto, egli ha poi rinunciato, ancor prima di iniziare, al posto di lavoro a tempo pieno presso la ditta Y.________ SA. Infine, sempre nell'ambito dell'audizione presso l'Ufficio del lavoro, ha ammesso di non essere in grado di assumere un normale posto di lavoro. La stessa circostanza emerge anche dal tenore delle osservazioni presentate nell'ambito della procedura ricorsuale cantonale, rispettivamente dal ricorso di diritto amministrativo a questa Corte in cui l'interessato precisa di aver manifestato da subito la
volontà di riprendere la vecchia attività quale indipendente.
Visto quanto sopra, va considerato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che l'assicurato, qualche mese dopo l'iscrizione alla disoccupazione, in particolare dal mese di settembre 2001, non disponeva più del tempo necessario per svolgere, accanto all'attività indipendente, un'occupazione salariata a tempo pieno. Correttamente egli non poteva quindi più essere considerato idoneo al collocamento.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione OCST, Z._________, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 21 agosto 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: