Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 489/2011
Urteil vom 21. Juni 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli,
Gerichtsschreiberin Gerber.
Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Fertig,
gegen
Baudirektion des Kantons Zürich, Generalsekretariat, Abteilung Sektion/Stab Recht,Walcheplatz 2, Postfach,
8090 Zürich,
Politische Gemeinde Wetzikon, 8620 Wetzikon,
WWF Schweiz, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich, vertreten durch den WWF Zürich, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich,
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Wiedingstrasse 78, Postfach, 8036 Zürich,
vertreten durch den Zürcher Vogelschutz ZVS/Birdlife Zürich, Wiedingstrasse 78, 8045 Zürich.
Gegenstand
Schutzverordnung,
Beschwerde gegen das Urteil vom 12. Oktober 2011 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 1. Abteilung,
1. Kammer.
Sachverhalt:
A.
X.________ ist Eigentümer der Parzelle Kat.-Nr. 4475 an der Dorfstrasse 67 im Gebiet "Hell" in Wetzikon. Diese grenzt im nördlichen Teil an das Flachmoor von nationaler Bedeutung Nr. 2212 "Robenhauserriet/Pfäffikersee" (Anh. 1 der Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung [Flachmoorverordnung; SR 451.33]) sowie an das Hochmoor von nationaler Bedeutung Nr. 103 "Robenhauserriet/Pfäffikersee" (Anh. 1 der Verordnung vom 21. Januar 1991 über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung [Hochmoorverordnung; SR 451.32], vgl. E. 3.2 des angefochtenen Entscheids).
Mit Verfügung Nr. 7028 vom 22. August 2007 änderte die Baudirektion die Verordnung zum Schutz des Pfäffikerseegebietes vom 27. Mai 1999 (im Folgenden: SchutzV) und setzte im Bereich "Hell" die Zonen neu fest. Die Parzelle Nr. 4475 wurde in einem Abstand von 15 m bis zum Flachmoor der Naturschutzumgebungszone II A und im Übrigen der hydrologischen Pufferzone II H1 zugewiesen.
Gleichentags erteilte die Baudirektion den Nutzungsberechtigten der Parzelle Nr. 4475 die Ausnahmebewilligung, die Naturschutzumgebungszone II A im bisherigen Rahmen weiter als Haus- und teilweise (bis zu einem Abstand von 10 m zum Flachmoor) als Gemüsegarten zu nutzen (Verfügung Nr. 7031).
B.
X.________ erhob gegen die Verfügung Nr. 7028 zunächst erfolglos Rekurs an den Regierungsrat und anschliessend Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses wies die Beschwerde am 12. Oktober 2011 ab.
C.
Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid hat X.________ am 1. Dezember 2011 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei auf die Festlegung einer Pufferzone auf dem Grundstück Nr. 4475 zu verzichten. Eventualiter sei das Verfahren zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht oder an die Baudirektion des Kantons Zürich zurückzuweisen.
D.
Das Verwaltungsgericht und der Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife Schweiz beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Baudirektion Zürich schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Der WWF hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, die Anordnung der Pufferzone sei zu Recht erfolgt.
In seiner Replik vom 25. April 2012 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest.
Erwägungen:
1.
Da alle Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten.
Der Beschwerdeführer beantragt die Durchführung eines Augenscheins, legt aber nicht dar, inwiefern erst der Entscheid des Verwaltungsgerichts dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
|
1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
2.
Der Beschwerdeführer bestreitet zunächst, dass überhaupt eine rechtliche Verpflichtung zur Festlegung von Pufferzonen ausserhalb der eigentlichen Moorbiotope bestehe. Dies gelte namentlich für Siedlungsgebiete: Gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
2 | I Cantoni vigilano in particolare affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione; |
c | la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione; |
d | l'edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l'attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione; |
e | provvedimenti direttamente legati all'ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose; |
f | siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente; |
g | sia mantenuto, e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude; |
h | le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione; |
i | venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa; |
k | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
l | le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti; |
m | l'esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione. |
3 | Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione. |
SR 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Ordinanza-sulle-torbiere-alte Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l'estrazione della torba, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione; |
c | le istallazioni o costruzioni adibite alla gestione agricola e qualsiasi modificazione di terreno per tale scopo siano autorizzate se non contrastano con la finalità della protezione; |
d | siano smantellate le istallazioni o costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983 e ricostituito il terreno modificato dopo tale data, a spese del responsabile, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non abbiano ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato sulla base di zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio; se non è possibile ristabilire le condizioni del 1° giugno 1983, occorre provvedere a una sostituzione o a una compensazione adeguate. |
e | sia mantenuto e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della torbiera; |
f | la gestione forestale venga orientata nel senso della finalità perseguita dalla protezione; |
g | venga eliminata la sterpaglia e conservata la caratteristica della vegetazione acquitrinosa, se necessario tramite una gestione adeguata; |
h | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
i | le torbiere siano protette contro i danni causati dai calpestamenti; |
k | l'esercizio a fini turistici e ricreativi sia subordinato alla finalità della protezione. |
2 | Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche alle zone cuscinetto sempre che la finalità perseguita dalla protezione lo esiga. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 23b - 1 Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. |
|
1 | Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. |
2 | Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: |
a | è unica nel suo genere, o |
b | in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. |
3 | Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. |
4 | La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. |
2.1 Das Bundesgericht hat bereits im Urteil 1A.95/2000 vom 4. April 2001 (ebenfalls betreffend das Gebiet "Hell") festgehalten, dass die Kantone verpflichtet sind, ökologisch ausreichende Pufferzonen für die Moore von nationaler Bedeutung auszuscheiden, um eine ungeschmälerte Erhaltung der Schutzobjekte sicherzustellen (Art. 3 Abs. 1
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 3 Delimitazione degli oggetti - 1 I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti. |
|
1 | I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti. |
2 | Nell'ambito di concezioni e piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni ed impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti. |
3 | Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione. |
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 4 Finalità della protezione - Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientrano la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche. |
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
2 | I Cantoni vigilano in particolare affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione; |
c | la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione; |
d | l'edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l'attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione; |
e | provvedimenti direttamente legati all'ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose; |
f | siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente; |
g | sia mantenuto, e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude; |
h | le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione; |
i | venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa; |
k | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
l | le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti; |
m | l'esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione. |
3 | Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione. |
SR 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Ordinanza-sulle-torbiere-alte Art. 3 Delimitazione degli oggetti - 1 I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto, sufficienti dal punto di vista ecologico, tenendo conto in particolare della zona di contatto e delle torbiere basse attigue. |
|
1 | I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto, sufficienti dal punto di vista ecologico, tenendo conto in particolare della zona di contatto e delle torbiere basse attigue. |
2 | Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione. |
SR 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Ordinanza-sulle-torbiere-alte Art. 4 Finalità della protezione - Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche. |
SR 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Ordinanza-sulle-torbiere-alte Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l'estrazione della torba, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione; |
c | le istallazioni o costruzioni adibite alla gestione agricola e qualsiasi modificazione di terreno per tale scopo siano autorizzate se non contrastano con la finalità della protezione; |
d | siano smantellate le istallazioni o costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983 e ricostituito il terreno modificato dopo tale data, a spese del responsabile, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non abbiano ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato sulla base di zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio; se non è possibile ristabilire le condizioni del 1° giugno 1983, occorre provvedere a una sostituzione o a una compensazione adeguate. |
e | sia mantenuto e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della torbiera; |
f | la gestione forestale venga orientata nel senso della finalità perseguita dalla protezione; |
g | venga eliminata la sterpaglia e conservata la caratteristica della vegetazione acquitrinosa, se necessario tramite una gestione adeguata; |
h | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
i | le torbiere siano protette contro i danni causati dai calpestamenti; |
k | l'esercizio a fini turistici e ricreativi sia subordinato alla finalità della protezione. |
2 | Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche alle zone cuscinetto sempre che la finalità perseguita dalla protezione lo esiga. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
|
1 | La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. |
3 | Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. |
4 | Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. |
5 | Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. |
SR 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Ordinanza-sulle-torbiere-alte Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l'estrazione della torba, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione; |
c | le istallazioni o costruzioni adibite alla gestione agricola e qualsiasi modificazione di terreno per tale scopo siano autorizzate se non contrastano con la finalità della protezione; |
d | siano smantellate le istallazioni o costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983 e ricostituito il terreno modificato dopo tale data, a spese del responsabile, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non abbiano ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato sulla base di zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio; se non è possibile ristabilire le condizioni del 1° giugno 1983, occorre provvedere a una sostituzione o a una compensazione adeguate. |
e | sia mantenuto e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della torbiera; |
f | la gestione forestale venga orientata nel senso della finalità perseguita dalla protezione; |
g | venga eliminata la sterpaglia e conservata la caratteristica della vegetazione acquitrinosa, se necessario tramite una gestione adeguata; |
h | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
i | le torbiere siano protette contro i danni causati dai calpestamenti; |
k | l'esercizio a fini turistici e ricreativi sia subordinato alla finalità della protezione. |
2 | Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche alle zone cuscinetto sempre che la finalità perseguita dalla protezione lo esiga. |
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
2 | I Cantoni vigilano in particolare affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione; |
c | la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione; |
d | l'edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l'attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione; |
e | provvedimenti direttamente legati all'ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose; |
f | siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente; |
g | sia mantenuto, e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude; |
h | le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione; |
i | venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa; |
k | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
l | le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti; |
m | l'esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione. |
3 | Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione. |
1999 vom 8. März 2000, E. 2g/dd).
2.2 Entscheidend ist deshalb, ob die von der Baudirektion angeordneten Pufferzonen notwendig sind, um eine moorschutzverträgliche Nutzung des an das Flach- und Hochmoor angrenzenden Gebiets sicherzustellen, d.h. die Moorbiotope vor einer Gefährdung durch umgebende Nutzungen und den davon ausgehenden Belastungen zu schützen (KARIN MARTI/REGULA MÜLLER, Pufferzonen für Moorbiotope, Bern 1994, S. 5; BERNHARD WALDMANN, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, Diss. Freiburg 1997, S. 174 ff.; zur Frage der formell-gesetzlichen Grundlage vgl. unten, E. 7.1). Dies ist im Folgenden zu prüfen.
2.3 Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem 15 m breiten Streifen, der der Naturschutzumgebungszone II A zugewiesen wurde (unten E. 3-5), und der hydrologischen Pufferzone II H1 auf dem übrigen Grundstück (unten E. 6):
In der Naturschutzumgebungszone II A sind vor allem das Errichten von Bauten und Anlagen aller Art sowie Geländeveränderungen und Ablagerungen verboten. Weitere Verbote betreffen u.a. das Be- und Entwässern und das Einleiten von Abwässern, das Düngen und das Verwenden von Giftstoffen sowie andere Nutzungen als Streue- oder Dauerwiese (vgl. Ziff. 4.2 SchutzV).
In der hydrologischen Pufferzone II H1 sind grossvolumige unterirdische Bauten und Anlagen (wie Tiefgaragen) verboten. Kleinvolumige unterirdische Bauten und Anlagen wie Untergeschosse von Einfamilienhäusern können mit Bewilligung der Volkswirtschaftsdirektion erstellt werden, sofern nachgewiesen wird, dass sie in der Bauphase und im Betrieb zu keiner Beeinträchtigung der Moorhydrologie führen, insbesondere zu keinen Strömungsumlagerungen und Rückstaueffekten. Verboten sind weiter der Bau von Sicker- und Drainageleitungen, der Betrieb von Pumpen für permanente Wasserspiegelabsenkungen, das Ableiten von Niederschlagswasser, das Be- und Entwässern sowie das Einleiten von Abwässern und die Versickerung von verschmutztem Wasser (Ziff. 4.3bis SchutzV).
3.
Die Baudirektion wies den direkt an das Hoch- und Flachmoorgebiet grenzenden 15 m breiten Streifen der Naturschutzumgebungszone II A zu, weil in diesem Bereich eine hydrologische Pufferzone, eine Nährstoff-Pufferzone und eine faunistische Pufferzone erforderlich seien (Mitbericht des Amts für Landschaft und Natur vom 29. Januar 2009 S. 2 f.).
Das Verwaltungsgericht bestätigte diese Festlegung. Gestützt auf den vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL, heute: BAFU) herausgegebenen Pufferzonen-Schlüssel (Leitfaden zur Ermittlung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen für Moorbiotope, Bern 1994) und das dazu erstellte Protokollblatt bejahte es die Notwendigkeit einer Nährstoff-Pufferzone, um die indirekte Düngung der Moore durch oberflächliche und oberflächennahe Nährstoffeinträge aus der direkten Umgebung zu verhindern. Dies rechtfertige die in Ziff. 4.2 SchutzV enthaltenen Verbote z.B. des Düngens, der Verwendung von Giftstoffen, von anderen Nutzungen als Streu- oder Dauerwiese oder des Aufforstens oder des Anlegens von Baumbeständen (vgl. E. 5.4 des angefochtenen Entscheids). Die Einschränkungen hinsichtlich Bauten und Anlagen seien dagegen im Sinne einer faunistischen Pufferzone geboten, um den angrenzenden Moorlebensraum vor weiteren Gefährdungen zu schützen (E. 5.5 des angefochtenen Entscheids).
4.
Der Beschwerdeführer empfindet vor allem das Verbot von Bauten und Anlagen als erhebliche Einschränkung seines Eigentums, weshalb im Folgenden zunächst die Rügen im Zusammenhang mit der faunistischen Pufferzone zu prüfen sind.
4.1 Das Verwaltungsgericht ging mit der Baudirektion davon aus, dass im Innern der Moorfläche sowohl störungsempfindliche, bedrohte Vogelarten als auch sehr seltene, lichtsensible Insekten vorkommen. Zudem biete die grosse Moorfläche einen geeigneten Lebensraum für Arten mit grossem Arealbedarf, die besonders gefährdet seien. Es sei deshalb wichtig, dass am Rand des Moorbiotops eine ausreichende faunistische Pufferzone bestehe. Neue Infrastrukturen, wie z.B. Gartensitzplätze, Unterstände oder Pergolas führten zu einer Intensivierung der Nutzung unmittelbar neben dem Moor. Dies könne zu vermehrten und stärkeren Störungen (z.B. durch Bewegung oder Lärm, Lichtemissionen oder Schattenwurf) führen, die dem Schutzziel widersprechen würden.
Der dagegen erhobene Einwand des Beschwerdeführers, wonach der Einfluss der Besiedlung auf das Schutzgebiet aufgrund des bis an die Moorgrenze reichenden Siedlungsgebiets (inkl. die künftige Überbauung der Parzelle Nr. 5614) unabwendbar sei, überzeugt nicht: Gerade weil die Bauzone unmittelbar an die Grenze des Flachmoors reicht, ist es notwendig, wenigstens einen 15 m breiten Streifen von neuen Bauten und Anlagen und den damit verbundenen Störungen der Moorfauna freizuhalten. Wie der ZVS in seiner Vernehmlassung darlegt, ist dieser Abstand zum Siedlungsgebiet als Minimum anzusehen. Ob zum wirksamen Schutz der im Moor brütenden, besonders empfindlichen Vogelarten eine breitere faunistische Pufferzone notwendig gewesen wäre, kann im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden (vgl. Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
4.2 Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, es gebe mildere Mittel, um das Schutzziel zu erreichen: Es würde ausreichen, wenn im Baubewilligungsverfahren die Unbedenklichkeit geplanter Bauten und Anlagen aufgezeigt werden müsste. Gegebenenfalls könnte das Schutzziel mittels Auflagen (z.B. Verzicht auf Verglasungen, künstliche Beleuchtung, etc.) und mittels Schutzmassnahmen (Büsche, Hecken, etc.) erreicht werden.
Das Verwaltungsgericht ging davon aus, die Baudirektion sei nicht über das Notwendige hinausgegangen; eine gewisse Schematisierung der in der Naturschutzumgebungszone II A geltenden Verbote diene der Einfachheit des Vollzugs und sei zulässig.
Dem ist zuzustimmen: Zweck der faunistischen Pufferzone ist es, neuen Nutzungen mit den damit verbundenen Störungen im empfindlichen Randgebiet zum Moor zu vermeiden. Dazu erscheint das Verbot der Errichtung von Bauten und Anlagen geeignet und verhältnismässig. Durch Auflagen könnten einzelne Immissionen (z.B. Licht) zwar reduziert, nicht aber alle Störungen ausgeschlossen werden. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Schutzmassnahmen sind in der Naturschutzumgebungszone II A (die grds. nur als Streu- und Dauerwiese genutzt werden kann) unerwünscht bzw. z.T. verboten (vgl. Ziff. 4.2 SchutzV: Verbot des Aufforstens oder des Anlegens von Baumbeständen). Zudem würde der Prüfungsaufwand (im Baubewilligungsverfahren) und der Kontrollaufwand (beim Vollzug) erheblich zunehmen.
Das Bauverbot erscheint daher erforderlich und - angesichts der sehr beschränkten Ausdehnung der Pufferzone (15 m) - ohne Weiteres verhältnismässig.
5.
Der Beschwerdeführer bestreitet ferner die Notwendigkeit einer Nährstoff-Pufferzone. Allerdings legt er nicht dar, inwieweit er durch die diesbezüglichen Verbote noch beschwert ist, nachdem ihm gestattet wurde, die Naturschutzumgebungszone II A im bisherigen Rahmen als Haus- und teilweise sogar als Gemüsegarten zu nutzen (Verfügung Nr. 7031). Die Frage kann offenbleiben, wenn sich die Einwände ohnehin als unbegründet erweisen.
5.1 Der Beschwerdeführer bestreitet in erster Linie, dass ein Nährstoffeintrag von seiner Parzelle ins Moorgebiet stattfinde.
Der Regierungsrat hatte festgehalten, dass der am Moorrand liegende Graben bei hohen Seewasserständen immer wieder überflute, wodurch Nährstoffe aus dem Graben in das angrenzende Moor eingeschwemmt werden könnten; zudem könne das Schilf über Rhizome über viele Meter Nährstoffe aus dem Graben beziehen. Das Verwaltungsgericht folgerte aus diesen Feststellungen, dass ein Nährstoffeintrag in das Schutzgebiet tatsächlich stattfinde und nicht nur eine Möglichkeit darstelle (E. 5.4.3 S. 19 des angefochtenen Entscheids).
Der Beschwerdeführer bestreitet dies: Er ist der Auffassung, dass die Nährstoffe im Graben nicht von seinem Grundstück stammen, sondern aus anderen Quellen (vgl. dazu auch unten, E. 5.3). Ein Wasserzufluss von seiner Parzelle in die Moorrandzone sei gemäss dem hydrologischen Gutachten Haab (Roland Haab, Naturplan, Kurzgutachten über das Erfordernis von hydrologischen Pufferzonen im Gebiet Hell, Juni 2003, S. 8) nicht erstellt, sondern lediglich "nicht auszuschliessen".
Das ALN und das BAFU halten dazu fest, dass eine Nährstoff-Pufferzone immer dann auszuscheiden sei, wenn ein Nährstoffeintrag möglich erscheine und damit eine Gefährdung bestehe; die Auffassung des Beschwerdeführers, dass es hierfür konkreter Messungen und Nachweise bedürfe, sei nicht praxistauglich. Schon kleine Wassermengen mit hoher Nährstoffbelastung oder Einzelereignisse könnten einen grossen Einfluss auf das Moor haben.
Dem ist zuzustimmen: Der Verfassungsauftrag (Art. 78 Abs. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
|
1 | La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. |
3 | Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. |
4 | Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. |
5 | Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. |
5.2 Der Beschwerdeführer erhebt ferner verschiedene Rügen zur Berechnung der Breite der Nährstoff-Pufferzone gemäss dem Pufferzonen-Schlüssel.
Diese Rügen sind jedoch unsubstanziiert und vermögen die offensichtliche Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Feststellungen nicht zu belegen (Art. 105
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
Im Übrigen ergaben die Berechnungen gemäss Pufferzonen-Schlüssel eine Pufferzone von 15-50 m. Die gewählte Festlegung von nur 15 m Breite beruht bereits auf der Annahme günstiger Voraussetzungen bei allen nicht eindeutig beurteilbaren Kriterien. Insofern würde eine Korrektur bei einzelnen Ziffern des Protokollblatts nicht zwingend zu einer Änderung im Ergebnis (Pufferzonen-Breite) führen.
Der Beschwerdeführer behauptet, der Pufferzonen-Schlüssel sei auf die Landwirtschaftszone zugeschnitten und für die Anwendung im Siedlungsgebiet nicht geeignet. Dem ist entgegenzuhalten, dass in Ziff. 3 ausdrücklich die Nutzung als Garten vorgesehen ist; dies entspricht der jetzigen Nutzung des Parzellenteils, welcher der Naturschutzumgebungszone II A zugewiesen wurde.
5.3 Schliesslich rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Rechtsgleichheitsprinzips (Art. 8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
5.3.1 Alle Grundstücke an der Grenze zum Flachmoor (einschl. Kat.-Rn. 65) wurden auf einer Breite von 15 m der Naturschutzumgebungszone II A und ganz oder überwiegend der hydrologischen Pufferzone II H1 zugeordnet, in der u.a. das Ableiten von Niederschlagswasser verboten ist (Art. 4.3bis SchutzV). Insoweit ist keine Ungleichbehandlung erkennbar.
5.3.2 Bei der Entwässerung der Dorfstrasse handelt es sich dagegen um eine vor Inkrafttreten der Moorschutzgesetzgebung bestehende Strassenanlage. Für diese genügt es nicht, sie einer Schutz- oder Pufferzone zuzuweisen; vielmehr müsste die Anlage saniert werden. Wie das ALN in seiner Vernehmlassung mitteilt, ist dies im Zusammenhang mit dem Quartierplan für das angrenzende Gebiet vorgesehen. Jedenfalls aber kann die bislang fehlende Sanierung dieser Strassenentwässerung nicht dazu führen, im Bereich der Parzelle des Beschwerdeführers auf die Festsetzung einer Nährstoff-Pufferzone zu verzichten.
6.
Die hydrologische Pufferzone II H1 dient der Sicherung der Naturschutzzone vor unerwünschten Einwirkungen in den Wasserhaushalt. Sie soll die für das Moor unabdingliche Wasserversorgung sichern bzw. Beeinträchtigungen im Einzugsgebiet des Wasserhaushalts des Moors vermeiden.
6.1 Zur Klärung der hydrologischen Verhältnisse liess die Baudirektion durch Roland Haab, Naturplan, Zürich, im Juni 2003 ein Gutachten erstellen. Es kam zum Ergebnis, dass sich im Gebiet "Hell" eine Trennstromlinie befinde, die das potenzielle unterirdische Einzugsgebiet des Moorrandbereichs vom Einzugsgebiet des Aabachs trenne. Diese Trennstromlinie sei für die Gebiete "Heidacher" und "Zil" nachgewiesen, im Gebiet "Hell" ergebe sie sich aus der Extrapolation ihres Verlaufs im noch nicht mit Messungen belegten Bereich sowie aufgrund der Erkenntnisse aus der topografischen, geo- und moorhydrologischen Beurteilung (Gutachten S. 4). Der Gutachter gelangte zum Ergebnis, dass im streitbetroffenen Gebiet eine als Pufferzone B bezeichnete Zone auszuscheiden sei. Diese ziele nicht auf die Verhinderung von Bauten und Anlagen; ihr Ziel bestehe vielmehr darin sicherzustellen, dass künftige Bauten und Anlagen im Moorumfeld ohne Beeinträchtigung des Moorwasserhaushalts erstellt und betrieben würden. Dies beinhalte insbesondere Auflagen in Bezug auf die Grösse und Tiefe von Einbauten, Versickerungs- und Umsickerungsauflagen oder auch Auflagen betreffend Wasserhaltungsmassnahmen oder Überwachung des Moorwasserspiegels beim Bau (Gutachten S. 10
f.).
6.2 Das Verwaltungsgericht hielt fest, dass die Trennstromlinie im südlichen Teil der Parzelle Kat.-Nr. 4475 verlaufe, ihr exakter Verlauf jedoch nicht bekannt sei. Es sei nicht zu beanstanden, dass auf eine exakte Ermittlung der Trennstromlinie verzichtet und möglicherweise Flächen der hydrologischen Pufferzone zugewiesen worden seien, die sich südlich der Trennstromlinie befinden. Es habe ohne Weiteres im Ermessen der Baudirektion gelegen, eine gewisse schematische Zuweisung von Parzellen zu einer bestimmten Zone entlang der Parzellengrenze vorzunehmen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die gemäss Ziff. 4.3bis SchutzV geltenden Verbote nicht als besonders schwerwiegend einzustufen seien. Insbesondere könne der Beschwerdeführer beim Bau kleinvolumiger unterirdischer Bauten und Anlagen den Nachweis erbringen, dass diese zu keiner Beeinträchtigung der Moorhydrologie führen (E. 4.5 des angefochtenen Entscheids).
6.3 Der Beschwerdeführer hält die vollständige Zuweisung seiner Parzelle zur hydrologischen Pufferzone für bundesrechtswidrig und unverhältnismässig, weil der genaue Verlauf der Grundwasser-Trennstromlinie nicht bekannt sei. Die Behörde hätte zunächst den genauen Verlauf dieser Linie ermitteln müssen und nur den nördlich davon liegenden Teil der Parzelle der hydrologischen Pufferzone zuweisen dürfen.
6.4 Dem ist entgegen zu halten, dass dem Beschwerdeführer aus der Zuweisung seiner Parzelle in die hydrologische Pufferzone II H1 erst dann ein Nachteil entsteht, wenn er unterirdische Bauten und Anlagen erstellen will. Unter diesen Umständen macht es wenig Sinn, schon heute aufwendige Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Verlaufs der unterirdischen Trennstromlinie anzustellen. Es erscheint vielmehr sinnvoll, die gebotenen Abklärungen ins Baubewilligungsverfahren zu verlagern, wenn Art, Umfang und Standort des Bauvorhabens bekannt sind und die zum Schutz des Moorhaushalts gebotenen Auflagen konkret festgelegt werden können.
7.
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer die Verletzung der Eigentumsgarantie, weil die Schutzzonen eine erhebliche Einschränkung seiner Eigentumsbefugnisse bedeuteten. Sie seien ohne formell-gesetzliche Grundlage angeordnet worden, seien zum Schutz des Moores nicht notwendig oder jedenfalls unverhältnismässig, angesichts des äusserst geringen Nutzens für das Schutzgebiet. Unverhältnismässig sei insbesondere das absolute Bauverbot in der Naturschutzumgebungszone II A, weil Auflagen und Schutzmassnahmen im Baubewilligungsverfahren genügen würden.
7.1 Die Einschränkungen des Eigentums des Beschwerdeführers wurden in der Verordnung zum Schutz des Pfäffikerseegebietes - d.h. einer Norm - und dem dazugehörigen Plan angeordnet. Die SchutzV stützt sich ihrerseits auf die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Moorschutz (Art. 78 Abs. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
|
1 | La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. |
3 | Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. |
4 | Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. |
5 | Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 23a - La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18a - 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
|
1 | Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
2 | I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. |
3 | Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni59 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18c - 1 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale. |
|
1 | La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale. |
2 | I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso. |
3 | Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità. |
4 | Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193062 sull'espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull'espropriazione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18d - 1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica. |
|
1 | Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica. |
2 | In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. |
3 | L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti. |
4 | Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. |
5 | La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d'importanza nazionale. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 21a Protezione delle paludi - La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16-19. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 16 Designazione dei biotopi d'importanza nazionale - 1 La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari). |
|
1 | La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari). |
2 | Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura - Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55-62 dell'ordinanza del 23 ottobre 201347 sui pagamenti diretti. |
Für die Moorbiotope und ihre Pufferzonen ist insbesondere auf die detaillierten Vorgaben in Art. 3
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 3 Delimitazione degli oggetti - 1 I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti. |
|
1 | I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico. Sentono dapprima i proprietari fondiari e i gestori, quali agricoltori e selvicoltori, nonché i titolari di concessioni e autorizzazioni per costruzioni ed impianti. |
2 | Nell'ambito di concezioni e piani settoriali della Confederazione che si riferiscono a costruzioni ed impianti, i Cantoni sentono anche i servizi federali competenti. |
3 | Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione. |
SR 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Ordinanza-sulle-paludi Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
|
1 | I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. |
2 | I Cantoni vigilano in particolare affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; |
b | siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione; |
c | la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione; |
d | l'edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l'attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione; |
e | provvedimenti direttamente legati all'ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose; |
f | siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente; |
g | sia mantenuto, e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude; |
h | le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione; |
i | venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa; |
k | i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione; |
l | le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti; |
m | l'esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione. |
3 | Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione. |
7.2 Wie bereits oben (E. 3-6) dargelegt wurde, sind die Eigentumsbeschränkungen im Interesse des Moorschutzes - eines öffentlichen Interesses von grossem Gewicht und Verfassungsrang - geeignet, erforderlich und verhältnismässig. Mildere Massnahmen als die Zuweisung zur Naturschutzumgebungszone II A sind nicht ersichtlich (vgl. oben, E. 4.2). Auch die Zuweisung der gesamten Parzelle zu hydrologischen Schutzzone ist nicht zu beanstanden, wenn die zum Schutz des Wasserhaushalts des Moors effektiv notwendigen Auflagen im Baubewilligungsverfahren konkretisiert werden und somit auf dieser Stufe die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips gewährleistet wird (oben E. 6.4).
8.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Baudirektion des Kantons Zürich, der Politischen Gemeinde Wetzikon, dem WWF Schweiz, dem Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Juni 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Die Gerichtsschreiberin: Gerber