Tribunal federal
{T 0/2}
1A.89/2006 /ggs
Urteil vom 19. Juli 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann, Reeb, Eusebio,
Gerichtsschreiber Steinmann.
Parteien
R.________, Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, Postfach, 8090 Zürich,
Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich.
Gegenstand
Probenahme und Erstellung eines DNA-Profils; aufschiebende Wirkung; unentgelticher Rechtsbeistand,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 6. April 2006.
Sachverhalt:
A.
Das Geschworenengericht des Kantons Zürich verurteilte R.________ am 24. März 1997 u.a. wegen Mordes zu lebenslänglichem Zuchthaus. R.________ befindet sich seit dem 20. September 1993 in Haft.
B.
Am 8. Dezember 2005 verfügte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gestützt auf Art. 23 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen vom 20. Juni 2003 (DNA-Profil-Gesetz; SR 363) und § 4 der DNA-Verordnung des Kantons Zürich vom 8. Juni 2005 (DNA-Profil-VO/ZH), dass bei R.________ ein Wangenschleimhautabstrich zu nehmen und ein DNA-Profil zu erstellen sei; einem allfälligen Rekurs entzog die Oberstaatsanwaltschaft die aufschiebende Wirkung. In der Folge wurde noch im gleichen Monat der Abstrich genommen sowie das Profil erstellt und in das DNA-Informationssystem eingetragen.
Am 27. Dezember 2005 rekurrierte R.________ gegen die oberstaatsanwaltschaftliche Anordnung. In verfahrensmässiger Hinsicht ersuchte er darum, die aufschiebende Wirkung wieder herzustellen, seine DNA-Probe bis zur rechtskräftigen Erledigung der Hauptsache zu versiegeln sowie ihm die unentgeltliche Rechtspflege und einen unentgeltlichen Rechtsbeistand zu gewähren. Die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich trat mit Verfügung vom 29. Dezember 2005 auf das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nicht ein und verweigerte dem Rekurrenten die Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes; gleichzeitig lud sie die Oberstaatsanwaltschaft zwecks Weiterführung des Verfahrens zur Vernehmlassung ein. In der Rechtsmittelbelehrung wurde die Weiterzugsmöglichkeit an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich binnen 30 Tagen genannt.
Gegen die Zwischenverfügung der Direktion der Justiz und des Innern erhob R.________ am 30. Januar 2006 Rekurs beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und erneuerte die mit dem ersten Rechtsmittel verbundenen verfahrensmässigen Gesuche. Mit Beschluss vom 8. Februar 2006 trat das Verwaltungsgericht auf die Beschwerde nicht ein und überwies sie an das Obergericht des Kantons Zürich. Das Gesuch um Befreiung von den Verfahrenskosten schrieb es als gegenstandslos geworden ab und dasjenige um Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes wies es ab. Das Verwaltungsgericht führte zusammenfassend aus, dass der angefochtene Zwischenentscheid endgültig sei und daher bei ihm nicht angefochten werden könne, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten sei. Es erwog darüber hinaus, dass das Bundesgericht auf eine mit einem Fristwiederherstellungsgesuch eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wohl nicht eintreten werde, da es wegen der datenschutzrechtlichen Implikation des Falles (BGE 128 II 259) die Angelegenheit als der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterliegend behandeln dürfte. Mithin müsse über die vorliegende Sache wegen Art. 98a Abs. 1 OG zunächst eine bislang nicht bezeichnete richterliche Behörde befinden. Nach der Logik von §
402 StPO komme dafür wohl nur das Obergericht in Frage. Die Beschwerde sei deshalb dorthin zu überweisen. Weiter führte das Verwaltungsgericht aus, dass gegen seinen Beschluss innert zehn Tagen im Sinne der Erwägungen Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht erhoben werden könne.
Gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts erhob R.________ am 22. Februar 2006 beim Bundesgericht eine als "Rekurs" bezeichnete Eingabe. Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde mangels Vorliegens eines letztinstanzlichen kantonalen Entscheides mit Urteil vom 8. März 2006 nicht eingetreten (Verfahren 1A.39/2006).
Das Obergericht des Kantons Zürich (III. Strafkammer) trat mit Beschluss vom 10. März 2006 auf die ihm vom Verwaltungsgericht überwiesene Sache ebenfalls nicht ein. Es hielt - in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsgericht - vorerst fest, dass die in der Sache umstrittene Massnahme der Abnahme eines Wangenschleimhautabstrichs und der Erstellung eines DNA-Profils eine Massnahme der Strafverfolgung und nicht eine solche des Strafvollzuges darstelle; daran ändere der Umstand nichts, dass die Massnahme im konkreten Fall gestützt auf die Übergangsbestimmung von Art. 23 Abs. 3
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht bestehe und daher wegen Art. 98a
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 7 |
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
C.
In der Folge wies die Direktion der Justiz und des Innern den Rekurs von R.________ gegen die Verfügung der Oberstaatsanwaltschaft vom 8. Dezember 2005 betreffend Probenahme und Erstellung eines DNA-Profils mit Verfügung vom 6. April 2006 ab. Die Direktion ging - im Anschluss an die Ausführungen von Verwaltungs- und Obergericht - davon aus, dass die Oberstaatsanwaltschaft als oberste kantonale Strafverfolgungsbehörde verfügt habe und demnach der Rekurs nach § 402 Ziff. 4 StPO zulässig sei (E. 1). Formelle Einwände betreffend den Erhalt der angefochtenen Verfügung wies sie zurück (E. 2). Sie erachtete die Oberstaatsanwaltschaft gestützt auf Art. 23 Abs. 3
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
D.
Gegen diesen Entscheid der Direktion der Justiz und des Innern hat R.________ beim Bundesgericht am 3. Mai 2006 staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Er beantragt die Aufhebung der Verfügung der Oberstaatsanwaltschaft vom 8. Dezember 2005 (Ziff. 1) und ersucht um Sicherstellung, dass sich keinerlei Daten im DNA-Profil-Informationssystem befänden (Ziff. 2 und 14) und dass die DNA-Proben vernichtet würden (Ziff. 17). Weiter ersucht er um unentgeltliche Prozessführung. Er rügt die Verletzung einer Reihe von verfassungsmässigen Rechten gemäss BV, EMRK und UNO-Pakt II und macht eine Verletzung von kantonalem Verfahrensrecht und des DNA-Profil-Gesetzes geltend.
Die Direktion der Justiz und des Innern und die Oberstaatsanwaltschaft haben auf Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden (BGE 131 I 57 E. 1 S. 59). Im vorliegenden Fall ist insbesondere zu prüfen, mit welchem Rechtsmittel die Anordnung, gemäss dem Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz, SR 363) eine Probe zu entnehmen und ein DNA-Profil erstellen zu lassen, beim Bundesgericht angefochten werden kann. Der angefochtene Entscheid der Direktion der Justiz und des Innern nennt in der Rechtsmittelbelehrung die Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Der Beschwerdeführer erhebt staatsrechtliche Beschwerde, ohne sich mit der ihm erteilten Rechtsmittelbelehrung auseinander zu setzen.
2.
2.1 Die (vom Beschwerdeführer erhobene) staatsrechtliche Beschwerde setzt nach Art. 84 Abs. 2
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
2.2 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 97
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 100 Abs. 1 lit. f
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
Wahrscheinlichkeit und die DNA-Profile werden - über ein konkretes Strafverfahren hinaus - über Jahre hinaus aufbewahrt (vgl. Art. 16
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA - 1 Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42: |
|
1 | Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42: |
a | non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata; |
b | dieci anni dopo la morte della persona implicata; |
c | non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato; |
d | un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. |
2 | Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: |
a | in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni; |
b | in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni; |
c | in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni; |
d | in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni; |
e | in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 200343 (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni; |
f | in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni; |
g | in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP44, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192745 (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni; |
h | in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata. |
3 | I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. |
4 | Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. |
5 | Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. |
6 | In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica. |
7 | In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. |
Bei dieser Sachlage ist in Übereinstimmung mit BGE 128 II 259 auch im vorliegenden Verfahren die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als zulässiges Bundesrechtsmittel zu betrachten. Demnach fällt die vom Beschwerdeführer erhobene staatsrechtliche Beschwerde ausser Betracht (Art. 84 Abs. 2
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
2.3 Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin prüft das Bundesgericht lediglich Entscheide letzter kantonaler Instanzen (Art. 98 lit. g
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA - 1 Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42: |
|
1 | Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42: |
a | non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata; |
b | dieci anni dopo la morte della persona implicata; |
c | non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato; |
d | un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. |
2 | Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: |
a | in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni; |
b | in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni; |
c | in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni; |
d | in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni; |
e | in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 200343 (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni; |
f | in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni; |
g | in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP44, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192745 (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni; |
h | in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata. |
3 | I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. |
4 | Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. |
5 | Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. |
6 | In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica. |
7 | In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. |
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA - 1 Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42: |
|
1 | Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42: |
a | non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata; |
b | dieci anni dopo la morte della persona implicata; |
c | non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato; |
d | un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. |
2 | Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: |
a | in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni; |
b | in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni; |
c | in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni; |
d | in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni; |
e | in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 200343 (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni; |
f | in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni; |
g | in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP44, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192745 (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni; |
h | in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata. |
3 | I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. |
4 | Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. |
5 | Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. |
6 | In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica. |
7 | In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
An dieser Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall, wie bereits das Verwaltungsgericht und das Obergericht in den genannten Entscheiden angemerkt haben, da der angefochtene Entscheid von der Direktion der Justiz und des Innern, mithin einer nichtrichterlichen Behörde ausgegangen ist. Damit ist dem Bundesgericht eine materielle Prüfung der vorliegenden Beschwerde verwehrt. Bevor sich das Bundesgericht mit der Sache materiell befassen kann, ist vielmehr eine Prüfung durch ein kantonales Gericht erforderlich.
2.4 Damit stellt sich die Frage des weitern Vorgehens. Der Beschwerdeführer hat nach Art. 98a
SR 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Legge-sui-profili-del-DNA Art. 23 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
|
1 | La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). |
2 | Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
3.
Demnach ist die vorliegende Beschwerde vom 3. Mai 2006 im Sinne der Erwägungen dem Obergericht zur Behandlung zu überweisen und das Verfahren vor dem Bundesgericht als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. Urteil 1P.83/2006 vom 27. März 2006 i.S. X. gegen Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich, E. 2).
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben. Dem Antrag um Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes ist nicht stattzugeben, da in keiner Weise ersichtlich ist, inwiefern Rechtsanwalt Dr. Raess für die vom Beschwerdeführer selbst verfasste Beschwerde tätig geworden ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde vom 3. Mai 2006 wird dem Obergericht des Kantons Zürich im Sinne der Erwägungen zur Behandlung überwiesen.
2.
Das Verfahren 1A.89/2006 wird als gegenstandslos geworden am Geschäftsverzeichnis des Bundesgerichts abgeschrieben.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Das Gesuch um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters wird abgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Oberstaatsanwaltschaft, der Direktion der Justiz und des Innern und dem Obergericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Juli 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: