U 430/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Leuzinger e Kernen; Grisanti, cancelliere
Sentenza del 18 luglio 2001
nella causa
La Basilese Compagnia di Assicurazioni, Aeschengraben 21, 4002 Basilea, ricorrente, rappresentata dall'avv. Maura Colombo, Via Peri 17, 6900 Lugano,
contro
C._________, Italia, opponente, rappresentata dall'avv. Favio Taborelli, Corso San Gottardo 25, Chiasso,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- C._________, nato nel 1946, attivo quale vicedirettore di una società di trasporti di C._________ e come tale assicurato contro gli infortuni presso la Basilese Assicurazioni, in data 14 marzo 1999, durante un'escursione in alta montagna, ha riportato il congelamento di quattro dita della mano sinistra e di quattro di quella destra, che ha reso necessario un suo ricovero in ospedale e determinato una incapacità lavorativa.
Dopo avere preso atto delle risposte dell'interessato in merito alla descrizione dell'evento da lui annunciato, la Basilese, mediante decisione del 13 aprile 1999, ha rifiutato di assumere il caso per carenza dei presupposti legali, osservando che dalle dichiarazioni del richiedente non risultavano adempiute le condizioni per ammettere l'esistenza di un infortunio. L'opposizione presentata dall'assicurato e accompagnata da una dichiarazione scritta di un compagno di cordata, nella quale si precisava che l'evento era stato provocato dalla rottura dei guanti utilizzati durante la scalata e doveva pertanto essere considerato quale infortunio, è stata respinta con decisione 7 maggio 1999.
B.- Tramite l'avv. Fabio Taborelli, C._________ è insorto avverso il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, aderendo alla tesi dell'interessato, con pronunzia 11 settembre 2000 ha accolto il gravame e condannato l'assicuratore infortuni a corrispondere le prestazioni di legge.
C.- La Basilese interpone contro la pronunzia cantonale un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ravvisando in particolare pretese contraddizioni nelle dichiarazioni d'infortunio dell'assicurato e contestando che l'evento adempia i criteri legali di straordinarietà e repentinità.
C._________, sempre assistito dall'avv. Taborelli, propone la reiezione dell'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se l'evento annunciato dall'interessato costituisca un infortunio ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni e se, di conseguenza, la Basilese sia tenuta ad assumere il caso e a versare le prestazioni di legge.
2.- Nei considerandi del querelato giudizio è stato compiutamente esposto che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 6 In generale - 1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. |
|
1 | Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. |
2 | L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia: |
a | fratture; |
b | lussazioni di articolazioni; |
c | lacerazioni del menisco; |
d | lacerazioni muscolari; |
e | stiramenti muscolari; |
f | lacerazioni dei tendini; |
g | lesioni dei legamenti; |
h | lesioni del timpano.21 |
3 | L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10). |
3.- a) In primo luogo, l'assicuratore infortuni censura la pronunzia cantonale rilevando che essa sarebbe stata resa disattendendo il principio della priorità della dichiarazione della prima ora - secondo il quale, in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, deve essere accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a). La Basilese ritiene infatti che l'evento in questione non possa essere qualificato come infortunio. Osserva come lo stesso opponente, nel descrivere inizialmente l'episodio, non abbia segnalato alcuna circostanza particolare che lasciasse concludere in tal senso e che solo in sede di opposizione alla decisione dell'assicuratore infortuni avrebbe accennato alla rottura dei guanti quale causa del congelamento delle dita, rendendo così una versione contraddittoria e poco attendibile. Per il citato principio, l'assicuratore infortuni pretende che la valutazione del caso debba fondarsi sulla prima dichiarazione dell'8 aprile 1999, dalla quale peraltro non emergerebbe alcun elemento suscettibile di fare pensare alla sopravvenienza di un fattore estraneo straordinario. Sennonché tale
interpretazione non può trovare accoglimento.
b) Come pertinentemente rilevato dalla Corte cantonale, l'invocato principio della priorità della dichiarazione della prima ora non può trovare applicazione nel caso in esame.
Occorre innanzitutto osservare che tale massima non assume valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato rende dichiarazioni contraddittorie in relazione alla descrizione dell'evento per il quale avanza pretese. Esso non dispensa il giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti. Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di osservare come il principio non sia applicabile se dall'istruzione della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (sentenza del 3 gennaio 2000 in re S., U 236/98, e riferimenti). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Nell'evenienza concreta, difficilmente comunque le dichiarazioni dell'assicurato possono essere ritenute contraddittorie. Il fatto che C._________ in un primo momento non abbia riferito nulla di particolare in relazione all'episodio in parola non può costituire motivo di pregiudizio per la sua posizione. Va infatti notato che, per le sue stesse asserzioni, in occasione dell'escursione in discussione egli non aveva lamentato un senso di freddo più intenso rispetto ad altre volte. A ciò si aggiunge che, in occasione dell'annuncio d'infortunio, lo sfilacciamento dei guanti di lana - menzionato dall'interessato in un secondo tempo -, poteva anche non apparire di capitale rilevanza ai suoi occhi, avendo egli infilato un secondo paio sotto quelli consumati e potendo pertanto ritenere di aver posto rimedio al contrattempo. Allo stesso modo, non risulta che C._________ avesse motivo di ritenere che proprio l'utilizzo dei secondi guanti infradito si sarebbe rivelato fatale per l'effetto di compressione da loro sviluppato, come ha in seguito attestato il sanitario interpellato. Donde la spiegazione del "silenzio" iniziale dell'interessato.
Ad ogni modo, le concordi e attendibili deposizioni dei testi uditi in sede cantonale, che hanno confermato il deterioramento dei guanti di lana - di per sé idonei per l'attività alpinistica - durante l'ascesa della parete, come pure le dichiarazioni del medico curante in merito alle cause del congelamento, sono tali da rendere altamente verosimile la precisazione resa da C._________. Si deve infatti ritenere che assai difficilmente l'opponente avrebbe riportato la lesione in questione qualora i guanti protettivi non si fossero lacerati.
4.- In secondo luogo la ricorrente contesta che siano adempiuti i requisiti legali della straordinarietà e della repentinità dell'evento. Ma anche queste censure non sono pertinenti.
a) Per essere qualificato come conseguenza di un incidente, il danno alla salute deve, tra l'altro, scaturire dall'azione di un fattore esterno straordinario. L'evento è straordinario quando eccede il quadro di ciò che - oggettivamente - deve essere ritenuto come quotidiano o usuale (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a con riferimenti). Il legislatore non ha definito oltre il concetto, ma ha lasciato al giudice un margine di apprezzamento nel singolo caso (DTF 112 V 202 consid. 1 e riferimenti).
Nell'evenienza concreta, accertato che il congelamento è stato causato dall'azione del freddo susseguente alla rottura dei guanti di scalata e dall'effetto compressivo prodotto da quelli infradito che hanno impedito la microcircolazione nella zona lesa, l'opinione dei giudici cantonali, che hanno ritenuto questa circostanza come imprevedibile ed esulante dal quadro di ciò che ragionevolmente può essere qualificato come usuale nell'attività alpinistica, deve essere confermata. Come rettamente rilevato, la presente fattispecie può essere paragonata ai casi evocati da dottrina e giurisprudenza in cui gli effetti lesivi del freddo - come pure del caldo -, che di per sé non sono suscettibili di configurare un siffatto elemento, si producono in seguito alla sopravvenienza di ulteriori agenti eccezionali (RAMI 1987 n. U 25 pag. 375 consid. 3a). In tali circostanze, l'azione del freddo può essere qualificata quale fattore straordinario.
Ritenuto che la lesione lamentata da C._________ non è ascrivibile ai soli effetti climatici, bensì all'imprevista lacerazione degli appropriati guanti di lana, e considerato che in condizioni normali, ossia in assenza di questo elemento imprevedibile, il danno alla salute non si sarebbe prodotto, si impone di ammettere la straordinarietà dell'evento.
b) L'assicuratore infortuni sostiene altresì che nella fattispecie non sarebbe adempiuto il presupposto della repentinità dell'azione. Anche in questo caso, tuttavia, come hanno rettamente concluso i primi giudici, le allegazioni ricorsuali non possono essere condivise.
Il fatto che la lesione debba essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante. Occorre invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve, senza però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito dell'azione repentina si vuole escludere dall'assicurazione infortuni quei danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate e sporadiche (DTF 116 V 147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).
Dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di rilevare che un colpo di sole, così come pure altre lesioni dovute al calore atmosferico, possono originare un incidente ai sensi della legislazione in materia - adempiendo quindi tutti i suoi requisiti - se si verificano in circostanze eccezionali (DTF 98 V 166). Parimenti, questo principio trova applicazione nel contesto di lesioni causate dall'azione del freddo (RAMI 1987 n. U 25 pag. 375 consid. 3a; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n. 20).
Nel caso in esame, già si è detto che il congelamento delle dita è insorto in circostanze eccezionali, essendosi prodotto in seguito alla rottura dei guanti di lana e all'utilizzo di un secondo paio di filato stretto, che - come attestato dal dott. F._________ - hanno pregiudicato in modo brusco e rapido la microcircolazione innescando un processo di ipotermia che, nello spazio di poche decine di minuti, ha causato i noti effetti. Ne consegue che l'azione lesiva deve essere ritenuta repentina.
5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dell'istituto assicuratore si appalesa infondato, mentre merita di essere confermata la pronunzia cantonale che ha riconosciuto l'esistenza di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
6.- Vincente in causa, C._________, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 e
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio - Non costituiscono una lesione corporale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 della legge i danni non imputabili all'infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. |
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La Basilese Assicurazioni verserà all'opponente la
somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per
la procedura federale.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti,
al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 luglio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :