Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2330/2011
Sentenza del 18 luglio 2011
Giudice Vito Valenti, in qualità di giudice unico,
Composizione
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
Parti patrocinata dall'avvocato B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 marzo 2011).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 10 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 31 marzo 2010.
2.
Il 18 aprile 2011, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere da marzo del 2010. Ha altresì formulato una domanda d'esame degli atti dell'incarto dell'autorità inferiore (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a -26bis e 28 -70 ), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9 maggio 2011 (notificata il 13 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 15 giugno 2011, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì accordato all'insorgente la facoltà, sempre entro il 15 giugno 2011, di completare il ricorso del 18 aprile 2011 (doc. TAF 3).
6.
Il 1° giugno 2011, il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato il complemento all'atto di ricorso, privo sia della propria firma manoscritta in originale sia di quella dell'insorgente (doc. TAF 5).
7.
7.1. Tuttavia, il 15 giugno 2011 è scaduto infruttuoso il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali (cfr. doc. TAF 7). Per principio, va dunque applicata la conseguenza prevista da questo Tribunale nella decisione incidentale del 9 maggio 2011 in caso di mancato versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, ossia l'inammissibilità del ricorso (art. 40 cpv. 2 LPGA e 23 PA).
7.2. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 27 giugno 2011 (notificato il 5 luglio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 12]; che ha fatto seguito ad uno del 17 giugno 2011 concernente l'assenza della firma manoscritta in originale sul complemento all'atto di ricorso), ha conferito alla ricorrente a titolo del tutto eccezionale la facoltà di esprimersi, entro il 14 luglio 2011, sull'inammissibilità del ricorso del 18 aprile 2011 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo a copertura delle spese processuali. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che l'eventuale inoltro del complemento all'atto di ricorso del 1° giugno 2011, munito della necessaria firma del suo rappresentante o della propria personale, nulla cambierebbe all'inammissibilità del ricorso (doc. TAF 8).
7.3. Con scritto del 9 luglio 2011 (inoltrato dapprima per fax e poi per raccomandata), il patrocinatore della ricorrente ha segnalato che il mancato pagamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali è dovuto ad "una (sua) disattenzione ed alla confusione della scadenza dei due termini assegnati" (uno per completare il ricorso e l'altro per eseguire il versamento). Ha quindi chiesto di volere considerare "utile il versamento eseguito il 7.7.2011" nonché di valutare benevolmente "l'accaduto". Ha altresì esibito copia di un documento che dimostra l'avvenuto pagamento dell'importo di fr. 400.-- (doc. TAF 15).
7.4. Benché non abbia richiamato né l'art. 41 LPGA né l'art. 24 cpv. 1 PA, si può ritenere che l'insorgente abbia, perlomeno implicitamente, voluto chiedere la restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.
7.5. Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009 e K 34/03 del 2 luglio 2003).
7.6. Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. in questo contesto le sentenze del Tribunale federale 9C_94/2008 del 30 settembre 2008 consid. 6, 4C.2/2005 e 4P.310/2004 del 30 marzo 2005 consid. 4, 2A.481/2005 del 30 settembre 2005 consid. 6 nonché DTF 96 II 262 consid. 1a). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. sentenza del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale federale H 321/02 del 28 aprile 2003).
7.7. Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (cfr. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1359 e 1370; sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008).
7.8. Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa emerge che la ricorrente con procura del 15 aprile 2011 ha conferito mandato all'avvocato B._______ di C._______ di rappresentarla nell'ambito della procedura "finalizzata al riconoscimento della rendita intera d'invalidità di cui alla decisione dell'UAIE del 10.3.2011" (cfr. doc. TAF 1). La decisione incidentale di questo Tribunale del 9 maggio 2011 è pertanto stata validamente notificata all'indirizzo del rappresentante autorizzato dell'insorgente il 13 maggio 2011 (cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]). Il fatto che l'anticipo a copertura delle spese processuali non sia stato versato, entro il termine impartito, a causa della disattenzione e della confusione del rappresentante in merito ai termini assegnati da questo Tribunale non costituisce manifestamente un motivo di restituzione dei termini. D'altra parte, il rappresentante della ricorrente neppure ha motivato perché il fatto che questo Tribunale gli abbia assegnato un medesimo termine al 15 giugno 2011 per versare l'anticipo spese e per completare il ricorso possa averlo oggettivamente e in buona fede indotto a non versare l'anticipo spese richiesto nel termine accordato. In altri termini, usando della necessaria diligenza egli avrebbe potuto e dovuto versare siffatto anticipo entro il 15 giugno 2011. Peraltro, la nozione di "senza sua colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre in effetti precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante va comunque ascritto al rappresentato (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2008 consid. 1.2 e relativi riferimenti; cfr. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1342). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (cfr. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 50 n. 1341).
7.9. Ne discende che chiaramente non è stato fatto valere un impedimento non colpevole ai sensi di legge.
7.10. Peraltro, e per quanto emerge dalle carte processuali, sia la ricorrente che il suo patrocinatore avrebbero potuto, usando della necessaria diligenza, vuoi inoltrare un'istanza di proroga del termine accordato per il pagamento dell'anticipo spese, istanza che avrebbe potuto essere inoltrata fino al 15 giugno 2011 a mezzanotte, vuoi versare il richiesto anticipo spese entro il termine concesso da questo Tribunale, ciò che invece non hanno fatto senza che risulti, appunto, un impedimento non imputabile a colpa della parte o del suo rappresentante.
7.11. Da quanto esposto, discende che la domanda del 9 luglio 2011 di restituzione del termine, per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali, nella misura in cui ammissibile (cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale federale 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008) può comunque essere respinta in quanto manifestamente infondata (v. consid. 9 del presente giudizio).
8.
8.1. Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giurisprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_691/2008 del 23 settembre 2009).
8.2. Considerato che il termine per versare il richiesto anticipo spese è scaduto il 15 giugno 2011, un addebito sul conto postale o bancario della ricorrente o del suo mandatario a favore di questo Tribunale il 7 luglio 2011 (cfr. doc. TAF 14) lo è comunque stato tardivamente.
8.3. Per conseguenza, il ricorso del 18 aprile 2011 - a causa del versamento tardivo da parte della ricorrente dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali - è inammissibile (art. 23 PA).
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini manifestamente infondate, quest'ultime di principio secondo le competenze attribuite al giudice unico dalle leggi federali in materia d'assicurazioni sociali (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 400.--.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, l'istanza della ricorrente del 9 luglio 2011 - intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali - è respinta.
2.
Il ricorso del 18 aprile 2011 è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 400.-- è restituito alla ricorrente.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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