Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-87/2007
{T 0/2}
Decisione del 18 giugno 2007
Composizione:
Francesco Brentani (presidente del collegio), Hans-Jacob Heitz e Ronald Flury, giudici
Daniele Cattaneo, cancelliere
A._______
contro
Ufficio federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
riconoscimento diploma.
Ritenuto in fatto:
A. Il 14 dicembre 2006 A._______ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato presso l'Ufficio federale della formazione professionale e tecnologia (qui di seguito: UFFT o autorità inferiore) la domanda di equipollenza del certificato di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori nell'indirizzo Istituto tecnico commerciale "IGEA" rilasciato il 7 luglio 2006 in Italia.
B. Con decisione del 19 dicembre 2006 l'UFFT ha stabilito che il certificato può essere riconosciuto equipollente al diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Confederazione elvetica.
C. Contro tale decisione il ricorrente è insorto con tempestivo ricorso del 12 gennaio 2007 dinnanzi alla Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia, così come indicato nei rimedi di diritto della decisione impugnata [recte dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale. Berna]. Nell'oltremodo breve motivazione del ricorso il ricorrente ritiene in sostanza che il certificato ottenuto debba essere rivalutato facendo rilevare che esso permetterebbe di accedere agli studi universitari e sottolineando il fatto che il percorso formativo dopo la scuola media è durato cinque anni comprendente circa novecentosessanta ore di economia aziendale, tecnica bancaria e diritto.
D. Nella presa di posizione del 15 marzo 2007 l'UFFT ha postulato la reiezione del gravame. Esso fa innanzitutto rilevare che alla fattispecie non sono applicabili le disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone poiché si applicano unicamente nella misura in cui per esercitare una determinata professione è necessario essere titolari di un diploma. Siccome in Svizzera le professioni nel campo commerciale non sono disciplinate in tal senso, l'accordo non viene applicato.
In secondo luogo l'autorità inferiore indica che l'Ordinanza sulla formazione professionale permette di riconoscere titoli, quando la formazione acquisita all'estero è paragonabile a quella prescritta in Svizzera. In casu, il percorso formativo presso un'Istituto tecnico italiano corrisponde al livello secondario II. Pertanto, un titolo di studio estero di livello secondario non può essere equiparato ad un titolo svizzero di livello terziario. Siccome il livello di formazione del ricorrente non è uguale al livello di formazione di una scuola specializzata superiore svizzera la condizione stabilita dall'ordinanza non è soddisfatta.
L'autorità inferiore sottolinea altresì che la durata degli studi in una scuola specializzata superiore svizzera è di almeno sei anni (tre o quattro anni di tirocinio, più tre anni di formazione presso una scuola specializzata superiore). Il diploma del ricorrente prevede un curriculum formativo che si estende su un arco di cinque anni. Ne risulterebbe quindi che nemmeno la condizione dell'equivalenza della durata della formazione sarebbe soddisfatta.
Irrilevante inoltre per l'UFFT il fatto che il diploma del ricorrente gli permetterebbe di accedere direttamente all'Università il quanto le stesse ammettono autonomamente chi ammettere alla facoltà.
L'autorità aggiunge infine che il diploma del ricorrente non potrebbe essere nemmeno equiparato ad un attestato federale di capacità in quanto il sistema duale svizzero prevede una formazione professionale pratica che, nella fattispecie non è stata impartita al ricorrente.
E. Nella replica del 13 aprile 2007 il ricorrente sostiene che il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio dell'Istituto tecnico commerciale sia titolo giustificativo per l'iscrizione all'università, pertanto trattasi di maturità, ovvero diploma di Stato che si consegue alla fine di un corso di scuola media superiore (in casu maturità tecnica commerciale).
Il ricorrente fa inoltre rilevare che il sistema formativo italiano prevede un percorso di formazione più lungo di quello svizzero, pertanto non è condivisibile l'assioma secondo cui l'Istituto commerciale tecnico italiano corrisponda al livello secondario II, mentre quello relativo alle scuole specializzate superiori svizzere farebbero parte del livello terziario nel sistema formativo. A mente del ricorrente tale impostazione non è corretta né dal punto di vista formale né da quello sostanziale. Così facendo non si riconosce l'equipollenza di titoli che, al di là del percorso formativo e di apprendistato, permette l'iscrizione ad un'università sia italiana che svizzera.
F. Nel postulare l'accoglimento del ricorso, il ricorrente chiede quindi che il diploma ITC IGEA Collegio Gallio Como N._______ del 7 luglio 2006 sia riconosciuto a tutti gli effetti di legge come equipollente ad un diploma o certificato conferito da una scuola superiore di commercio svizzero.
G. Con duplica del 9 maggio 2007 l'autorità inferiore ripropone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Essa ribadisce in sostanza che la formazione che il ricorrente ha seguito in Italia è definita come formazione secondaria e che tale classificazione vale altresì anche sotto il nuovo sistema di istruzione e formazione. Fa inoltre rilevare che in Svizzera le scuole specializzate superiori fanno invece parte del sistema terziario nel sistema formativo; cosi come fa rilevare che il fatto che il diploma del ricorrente gli permetta di accedere alle università sia in alcun modo rilevante all'esame della richiesta.
H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o durante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino determinanti per l'esito della vertenza.
Considerando in diritto:
1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
2. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Giusta l'articolo 68 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
|
1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
|
a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
L'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se:
a) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine;
b) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero.
Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se:
a) il livello di formazione è uguale;
b) la durata della formazione è equivalente;
c) i contenuti sono paragonabili;
d) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche.
E' fatta riserva dell'applicazione degli gli accordi internazionali.
4.
4.1. L'autorità inferiore fa innanzitutto osservare che le disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone si applicano unicamente nella misura in cui per esercitare una determinata professione è necessario essere titolari di un determinato diploma.
4.2. Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (qui di seguito: accordo, RS 0.142.112.681).
4.3. L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a).
4.4. L'accordo non regola l'ammissione a cicli di formazione speciali e postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg., Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in Thürer / Weber / Zäch (editore), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.).
4.5. Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende solamente quelle attività professionali che sono regolamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali che possono essere esercitate in uno stato solo se si è in possesso di un diploma, certificato o attestato di capacità professionale. Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (Dominique Dreyer / Bernard Dubey, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; Rudolf Natsch, precedentemente citato pag. 205). A questo riguardo l'autorità inferiore ha rilasciato una lista delle professioni regolamentate in Svizzera (cfr. www.bbt.admin.ch/dossiers/anerkenn/u/d/regl.pdf).
Siccome in Svizzera le professioni nel campo commerciale non sono soggette a regolamentazione, l'accordo non è di conseguenza applicabile alla presente fattispecie.
5.
5.1. L'autorità inferiore ha riconosciuto il diploma del ricorrente come equipollente al diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Confederazione elvetica.
5.2. Giusta l'art. 69 cpv. 2 litt
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
|
a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
5.3. Occorre qui di seguito esaminare a che livello va classificata la formazione conseguita dal ricorrente. Al momento dell'inizio della sua formazione scolastica, ossia nel 1993, il sistema formativo italiano prevedeva la scuola dell'obbligo - scuola elementare e scuola media - dalla durata di 8 anni. Dopo la scuola media si aprivano numerose possibilità su come proseguire l'istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi potevano scegliere tra liceo classico, scientifico, linguistico o artistico, scuola magistrale, istituto tecnico (indirizzi: meccanica, elettronica, telecomunicazioni, scientifico-tecnologico), istituto professionale (indirizzi: servizi commerciali, alberghiero, agricoltura e ambiente) e istituto d'arte. Un diploma ottenuto presso uno degli istituti menzionati permetteva di iscriversi all'università. Un ciclo di formazione presso un istituto professionale come nel caso di specie corrispondeva ad una formazione di livello secondario superiore (http://www.euroeducation.net/prof/italco.htm).
5.4. Secondo il sistema formativo svizzero, la scuola dell'obbligo dura 9 anni. Il livello secondario superiore comprende la formazione professionale di base da una parte e la formazione generale dall'altra (cfr. formazione a livello di scuola media superiore in www.educa.ch/dyn/62293.htm, www.bbt.admin.ch/berufsbi/system/d.index.htm). La formazione professionale di base comprende una formazione professionale pratica; una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali; complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica, ove lo esiga l'apprendimento dell'attività professionale (art. 16 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 16 Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilità - 1 La formazione professionale di base comprende: |
|
1 | La formazione professionale di base comprende: |
a | una formazione professionale pratica; |
b | una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali; |
c | complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica, ove lo esiga l'apprendimento dell'attività professionale. |
2 | La formazione professionale di base si svolge di regola nei seguenti luoghi di formazione: |
a | nell'azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d'arti e mestieri, in scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tale scopo, per quanto concerne la formazione professionale pratica; |
b | in una scuola professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze professionali; |
c | in corsi interaziendali e in altri luoghi di insegnamento paragonabili per quanto concerne i complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica. |
3 | Le varie parti della formazione di cui al capoverso 1, la loro struttura organizzativa e la loro ripartizione temporale sono stabilite nella corrispondente ordinanza sulla formazione professionale in funzione delle esigenze dell'attività professionale. |
4 | La responsabilità nei confronti della persona in formazione è stabilita in funzione del contratto di tirocinio. In assenza di un contratto di tirocinio, è stabilita di regola in funzione del luogo di formazione. |
5 | Per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base, gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica nonché della formazione interaziendale collaborano tra di loro. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 16 Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilità - 1 La formazione professionale di base comprende: |
|
1 | La formazione professionale di base comprende: |
a | una formazione professionale pratica; |
b | una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali; |
c | complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica, ove lo esiga l'apprendimento dell'attività professionale. |
2 | La formazione professionale di base si svolge di regola nei seguenti luoghi di formazione: |
a | nell'azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d'arti e mestieri, in scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tale scopo, per quanto concerne la formazione professionale pratica; |
b | in una scuola professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze professionali; |
c | in corsi interaziendali e in altri luoghi di insegnamento paragonabili per quanto concerne i complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica. |
3 | Le varie parti della formazione di cui al capoverso 1, la loro struttura organizzativa e la loro ripartizione temporale sono stabilite nella corrispondente ordinanza sulla formazione professionale in funzione delle esigenze dell'attività professionale. |
4 | La responsabilità nei confronti della persona in formazione è stabilita in funzione del contratto di tirocinio. In assenza di un contratto di tirocinio, è stabilita di regola in funzione del luogo di formazione. |
5 | Per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base, gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica nonché della formazione interaziendale collaborano tra di loro. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
|
1 | La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
2 | La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. |
3 | La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. |
4 | L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. |
5 | La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
|
1 | La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
2 | La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. |
3 | La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. |
4 | L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. |
5 | La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
|
1 | La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
2 | La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. |
3 | La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. |
4 | L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. |
5 | La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. |
|
1 | La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. |
2 | Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente. |
5.5. La formazione generale dopo le scuole d'obbligo avviene nei licei o nelle scuole di diploma. I diplomi conseguiti presso le scuole di diploma consentono l'accesso alle scuole specializzate superiori ed alle scuole universitarie professionali. Invece una maturità liceale autorizza i propri detentori ad essere ammessi in un'università svizzera o in un politecnico federale (art. 2 dell'Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità, ordinanza sulla maturità, [ORM, RS 413.11]).
5.6. Visto il confronto dei due sistemi formativi italiano e svizzero e considerato che il diploma del ricorrente è classificato al livello secondario superiore in Italia non può essere classificato in Svizzera ad un livello che non sia anch'esso quello secondario superiore.
6.
6.1. Il ricorrente sostiene che il suo diploma sia da rivalutare e da ritenere superiore ad un diploma rilasciato da una scuola media di commercio. Egli ritiene che sia equipollente ad un diploma o certificato conferito da una scuola superiore di commercio svizzero.
6.2. A questo riguardo va rilevato che nel campo della formazione professionale regolato dalla LFPr e dove l'UFFT è competente per la valutazione delle equipollenze, ad esclusione quindi del del settore delle università, dei politecnici federali o di altri tipi di scuole, l'unico diploma di livello secondario che presenta un minimo comune denominatore con quello posseduto dal ricorrente è quello rilasciato da una scuola media di commercio. La formazione acquisita all'Istituto tecnico in Italia è infatti una formazione di tipo essenzialmente commerciale marcatamente teorica che segue il livello di formazione obbligatorio. Il diploma non può quindi essere equiparato a diplomi di scuole che la LFPr non prevede (come per esempio una scuola cantonale di commercio cfr. http://berufsberatung.ch/ dyn/1972.asp ) o che comunque non entrano nel settore di competenza dell'UFFT per riconoscerne l'equipollenza. Da qui l'unico diploma che si può acquisire in Svizzera dopo la scuola dell'obbligo, che non sia una maturità liceale, e che entra nel campo d'applicazione della LFPr è precisamente quello rilasciato da una scuola media di commercio. La scuola media di commercio conferisce una base allargata di cultura generale e una formazione adeguata per la preparazione all'esercizio di un'attività professionale nel settore terziario. Le scuole medie di commercio impartiscono la formazione base in tre anni a tempo pieno, permettendo di conseguire il diploma di commercio con il titolo di impiegato qualificato. È inoltre possibile ottenere la maturità professionale commerciale dopo un periodo di pratica in azienda. I criteri d'ammissione a questo tipo di formazione di regola si basano su requisiti di tipo scolastico (cfr. http://berufsberatung.ch/dyn/1969.asp).
6.3. D'altra parte non si può nemmeno equiparare un diploma rilasciato in Italia da una scuola di livello secondario con un diploma rilasciato in Svizzera da una scuola di livello terziario. In Svizzera infatti i cicli di studio, che proseguono la formazione del livello secondario II si distinguono per l'alto livello delle qualifiche pratiche cui corrisponde un'equilibrata componente teorica. La formazione superiore serve a conferire e ad acquisire le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. |
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1 | La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. |
2 | Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. |
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1 | La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. |
2 | Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: |
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a | un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; |
b | una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: |
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a | un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; |
b | una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore. |
6.4. In considerazione di quanto precede il ricorrente non può pretendere che il suo diploma conseguito dopo la scuola dell'obbligo in Italia venga equiparato in Svizzera ad una scuola superiore che fa parte del livello terziario. Il sistema di formazione professionale svizzero è infatti caratterizzato dalla combinazione stretta fra insegnamento scolastico e pratica aziendale. In questo sistema duplice il diploma del ricorrente, come fa rilevare l'autorità inferiore, non può nemmeno essere equiparato ad un attestato federale di capacità facendo difetto la componente pratica quale condizione essenziale per il suo ottenimento. Considerato che l'accesso al settore terziario presuppone la conclusione di una formazione che sanzioni nel contempo una formazione di cultura generale completata o integrata da un'esperienza professionale approfondita nel settore in questione, e venendo meno in casu tale presupposto, la dichiarazione di equipollenza del diploma ad un diploma di scuola media di commercio ai sensi della decisione impugnata non può che essere confermata.
7. Considerata quindi l'importanza nell'ambito della formazione professionale della formazione pratica per poter accedere ad un livello superiore a quello secondario, meno rilevante appare a questo punto la condizione della durata della formazione ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 litt
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr) |
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a | il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e |
b | il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. |
Nel sistema italiano prima della riforma del 2002/2003, la scuola era suddivisa in scuola elementare, media e superiore. L'istruzione obbligatoria (scuola elementare e scuola media) durava otto anni e la scuola superiore durava cinque anni. D'altra parte, in Svizzera oltre ai nove anni di scuola obbligatoria, la durata degli studi di una scuola specializzata superiore va dai cinque ai sette anni, comprendenti dai tre ai quattro anni di formazione professionale di base secondo l'art. 17
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
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1 | La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. |
2 | La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione. |
3 | La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità. |
4 | L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. |
5 | La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 29 Scuole specializzate superiori - 1 L'ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un'esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. |
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1 | L'ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un'esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. |
2 | Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente all'esercizio di un'attività professionale, almeno tre. |
3 | In collaborazione con le organizzazioni competenti, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)12 stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma13 dispensati da scuole specializzate superiori. Esse riguardano le condizioni d'ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. |
4 | I Cantoni stessi possono proporre cicli di formazione. |
5 | Esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. |
Dagli atti si evince che il ricorrente ha frequentato la scuola elementare dal 1993 al 1998 e dal 1998 al 2001 la scuola media. Dal 2001 al 2006 ha frequentato l'istituto tecnico commerciale. L'indirizzo di istruzione secondaria superiore prevede quindi in Italia un corso della durata di cinque anni per un totale complessivo di tredici anni di scuola a fronte dei quattordici fino ai sedici anni nel sistema svizzero. Anche in considerazione della durata quindi il diploma conclusivo dell'Istituto tecnico non può essere decretato equipollente ad un diploma diverso da quello riconosciuto dall'autorità inferiore.
8. Irrilevante è infine la circostanza fatta valere dal ricorrente secondo la quale il diploma gli permetterebbe di iscriversi ad un'università italiana o svizzera in quanto l'ammissione al corso di studi rientra nella competenza delle singole scuole universitarie indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza.
9. Sia inoltre evidenziato a titolo abbondanziale che anche l'apprezzamento alla luce della classificazione ISCED (International Standard Classification on Education), elaborata da OCSE-UNESCO e che descrive i sistemi di istruzione dei diversi Paesi in chiave comparativa, in cui viene dettagliato il livello dei corsi di studi e l'area disciplinare non conduce ad altra e migliore conclusione.
9.1. La prima formulazione della classificazione ISCED si ha nel 1976 ed è stata utilizzata fino al 1997. Dalla raccolta dei dati relativi all'anno scolastico 1998/99 è utilizzata una nuova classificazione, denominata ISCED97, che vuole essere più rispondente all'evoluzione dei sistemi scolastici. Nella nuova classificazione le categorie 0,1,2 e 3 sono rimaste invariate rispetto alla precedente classificazione e ricoprono gli insegnamenti nazionali riconducibili alla scuola pre-primaria (livello ISCED 0), scuola elementare (livello ISCED 1), scuola secondaria inferiore (livello ISCED 2), scuola secondaria superiore (livello ISCED3). Per la categorie 3 della secondaria superiore sono state, però, introdotte delle nuove dimensioni atte ad individuare in modo più preciso le caratteristiche dei corsi. Ovvero se essi siano programmati per consentire l'accesso all'Università (3 A) o per immettere a corsi superiori relativi a professioni specifiche (3 B), o finalizzati unicamente ad uno sbocco sul mercato. E' stata introdotta la categoria 4 corrispondente all'istruzione post-secondaria di livello non superiore. La categoria 5 copre i programmi d'istruzione superiore di livello universitario o non universitario rivolti comunque a rilasciare un primo diploma. L'ammissione a questi programmi richiede almeno l'acquisizione del titolo di secondaria superiore o di un titolo equivalente rilasciato dai corsi di postsecondaria. La categoria 6 copre i programmi d'istruzione superiore che conducono a un diploma di ricerca avanzata.
9.2. Nella classificazione ISCED l'Istituto tecnico stesso, citato come esempio, è posto al livello di scuola secondaria superiore ISCED 3A - Type 3 (cfr. Classifying Educational Programms. Manual for ISCED-97 Implementation in OECD Countries, 1999 Edition, pag. 43). Questo livello di insegnamento inizia normalmente alla fine della scolarizzazione obbligatoria. Il livello è caratterizzato da una più marcata specializzazione rispetto al livello ISCED 2A. Allo stesso livello 3A - 3C vanno classificate le scuole medie di commercio riconosciute dalla Confederazione (cfr. www.edk.ch/i/eurydice/ framesets/mainBildungCH_i.html).
10. Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno integralmente addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di Fr. 700.- sono messe a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo versato di Fr. 900.-. La differenza sarà rimborsata al ricorrente dopo che la decisione sarà cresciuta in giudicato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. La presente sentenza è notificata:
- al ricorrente (atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (atto giudiziario)
- al Dipartimento federale dell'economia DFE (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedici giuridici
La presente sentenza può essere impugnata dinnanzi al Tribunale federale svizzero per la via di ricorso in materia di diritto pubblico entro i trenta giorni a partire dalla sua notifica (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Data di spedizione: 26 giugno 2007