Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 82/2016
Sentenza del 16 agosto 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Sanna,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________SA,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________AG,
6. G.________,
7. H.________e I.________,
8. J.________e K.________,
9. L.________,
tutti patrocinati dall'avv. Adriano Censi,
opponenti.
Oggetto
iscrizione definitiva di ipoteche legali,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione 12 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato l'iscrizione provvisoria di 18 ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sulle proprietà per piani da n. 28073 a n. 28088 e da n. 29711 a n. 29712 della particella n. 269 RFD di X.________ in favore di A.________SA per complessivi fr. 262'830.35 oltre interessi, in garanzia di opere da impresario costruttore. Il Pretore ha inoltre assegnato a A.________SA un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, precisando che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie. In calce alla decisione figurava l'indicazione dei rimedi giuridici, con l'avvertimento che la decorrenza dei termini non era sospesa dalle ferie giudiziarie. Tale decisione è stata notificata a A.________SA il 13 giugno 2013.
Mediante petizione 16 agosto 2013 A.________SA ha postulato l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Con decisione 10 giugno 2014, limitata alla questione della tempestività di tale azione, il Pretore ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dai proprietari delle suddette proprietà per piani.
B.
In accoglimento di un appello 9 luglio 2014 presentato da questi ultimi, con sentenza 23 dicembre 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione 16 agosto 2013 per tardività e ordinato la cancellazione, ad avvenuto passaggio in giudicato della sua decisione, delle iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali.
C.
Con ricorso in materia civile 1° febbraio 2016 A.________SA ha chiesto al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso di respingere l'appello. Con risposta 18 ottobre 2016 i proprietari delle succitate proprietà per piani (opponenti) hanno postulato la reiezione del gravame. Il Tribunale d'appello ha invece rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nel ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della decisione impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
2.
In concreto è litigiosa la questione a sapere se la sospensione dei termini prevista all'art. 145 cpv. 1 CPC (RS 272) si applichi al termine fissato dal giudice all'artigiano/imprenditore per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva della relativa ipoteca legale.
2.1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano/imprenditore ottiene un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n . 1 CC e art. 76 cpv. 3
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
L'art. 263
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
2.2. Il Tribunale d'appello, dopo aver osservato che la giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore del CPC (v. DTF 119 II 434 consid. 2) non è più determinante e che la dottrina appare divisa sulla questione a sapere se il termine fissato dal giudice a norma dell'art. 961 cpv. 3
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
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3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
2.3. La ricorrente considera invece che il termine dell'art. 961 cpv. 3
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
Ispirandosi alla DTF 138 III 615 (relativa al termine per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio di un'autorizzazione ad agire da parte dell'autorità di conciliazione), la ricorrente ritiene poi che il termine per introdurre l'azione tendente all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori non soggiaccia già più alla procedura sommaria (disciplinante l'iscrizione provvisoria, v. art. 248
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
Ne conclude che il termine di 60 giorni impartito dal Giudice di prime cure era sospeso durante le ferie giudiziarie estive dell'art. 145 cpv. 1 lett. b
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
2.4. Gli opponenti osservano per contro che, anche qualora il termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori fosse di natura procedurale, esso farebbe in ogni modo ancora parte della procedura sommaria e pertanto, in applicazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
2.5.
2.5.1. I termini entro i quali un'azione deve essere promossa sono fissati dal CC o dal CO (o da altre leggi speciali) e sono pertanto dei termini di diritto sostanziale. Si tratta di termini di perenzione oppure di prescrizione (DTF 140 III 244 consid. 5.2).
La DTF 119 II 434 consid. 2 ha stabilito che il termine dell'art. 961 cpv. 3
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
Secondo la ricorrente, invece, il fatto che il termine per promuovere la causa di merito a convalida dell'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sarebbe ormai pure retto dall'art. 263
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
Questa tesi non può tuttavia essere seguita. Il termine per introdurre l'azione a convalida di iscrizioni provvisorie nel registro fondiario continua infatti ad essere previsto, nel suo principio, all'art. 961 cpv. 3
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
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3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
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3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
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b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
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3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
supra consid. 2.1).
2.5.2. In virtù del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, il diritto che fissa un termine è determinante per il computo di tale termine. Le regole di procedura del CPC non sono applicabili per il computo dei termini di diritto sostanziale (DTF 143 III 15 consid. 4.1).
Di conseguenza, il termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori - di natura sostanziale, come appena spiegato - non è sospeso in forza dell'art. 145 cpv. 1 CPC (v. FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, pag. 71 n. 353; la stessa, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, pag. 178 n. 962; JURIJ BENN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 aed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 142
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
Come già stabilito nella DTF 119 II 434 consid. 2 con rinvii, tale termine, sebbene di natura sostanziale, può però essere prorogato (v. art. 144 cpv. 2
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
2.5.3. Nel caso concreto il Tribunale d'appello non è pertanto incorso in una violazione del diritto federale per aver ritenuto che la petizione 16 agosto 2013 andasse respinta per tardività: il termine di 60 giorni per introdurla non era infatti sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
3.
Da quanto procede discende che il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
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1 | L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta. |
2 | Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice: |
a | in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC); |
b | in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC); |
c | in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC); |
d | in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC). |
3 | Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 agosto 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini