Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
C 33/06
Urteil vom 15. Dezember 2006
III. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Lanz
Parteien
Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau (AWA), Rain 53, 5000 Aarau, Beschwerdeführer,
gegen
M.________, 1985, Beschwerdegegner, vertreten durch S.________
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
(Entscheid vom 10. Januar 2006)
Sachverhalt:
A.
Der 1985 geborene M.________ meldete sich im Februar 2005 zur Arbeitsvermittlung und zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung ab 1. März 2005 an. Mit Schreiben vom 18. März 2005 wies ihn die Verwaltung an, sich bis 22. März 2005 schriftlich für eine angebotene Stelle zu bewerben. Nachdem M.________ dies unterlassen hatte, stellte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau (AWA) mit Verfügung vom 13. Juni 2005 für die Dauer von 38 Tagen ab 19. März 2005 in der Anspruchsberechtigung ein. Daran hielt das AWA mit Einspracheentscheid vom 9. September 2005 fest.
B.
M.________ erhob Beschwerde mit dem Rechtsbegehren, die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung sei auf zwei Tage herabzusetzen. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau hiess die Beschwerde teilweise gut und setzte die Einstelldauer auf 25 Tage fest (Entscheid vom 10. Januar 2006).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das AWA die Aufhebung des kantonalen Entscheids.
M.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da es um Versicherungsleistungen geht, ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132

2.
Das kantonale Gericht hat nach zutreffender Darstellung der Rechtsgrundlagen erkannt, dass sich der Beschwerdegegner nicht für eine amtlich zugewiesene, zumutbare Stelle beworben hat, was wie die Ablehnung einer solchen Stelle zu behandeln ist, und er deswegen gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d

SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 30 - 1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: |
|
1 | L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: |
a | è disoccupato per propria colpa; |
b | ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro; |
c | non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata; |
d | non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo; |
e | ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure |
f | ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione. |
g | durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente. |
2 | Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.138 |
3 | La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.139 L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.140 |
3bis | Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.141 |
4 | Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale. |
3.
Die Dauer der Einstellung wird gemäss den im angefochtenen Entscheid ebenfalls korrekt wiedergegebenen Bestimmungen nach dem Grad des Verschuldens festgesetzt (Art. 30 Abs. 3

SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 30 - 1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: |
|
1 | L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: |
a | è disoccupato per propria colpa; |
b | ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro; |
c | non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata; |
d | non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo; |
e | ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure |
f | ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione. |
g | durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente. |
2 | Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.138 |
3 | La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.139 L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.140 |
3bis | Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.141 |
4 | Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale. |

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
|
1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |
4.
4.1 Wie im angefochtenen Entscheid richtig erwogen, ist bei der Ablehnung einer zumutbaren Stelle nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen, wenn ein entschuldbarer Grund vorliegt, da diesfalls Art. 45 Abs. 3

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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |
4.2 Die Annahme eines nur mittelschweren Verschuldens ist nach Auffassung des kantonalen Gerichts gerechtfertigt, weil der Beschwerdegegner die zuweisende Amtsstelle über die Nichteinhaltung der Bewerbungsfrist orientiert habe. Sodann sei ihm zugutezuhalten, dass er sich intensiv um eine neue Stelle bemüht und dadurch bereits im Oktober 2005 über eine entsprechende Zusage verfügt habe.
4.3 Diese Erwägungen überzeugen nicht. Die von der Vorinstanz genannten Gesichtspunkte mögen allenfalls bei der ermessensweisen Festsetzung der Einstelldauer innerhalb des für den entsprechenden Verschuldensgrad geltenden Rahmens relevant sein. Ein entschuldbarer Grund, welcher im Sinne von Art. 45 Abs. 3

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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |
Entscheidend ist, dass der Beschwerdegegner durch Unterlassen der Bewerbung um die zugewiesene Stelle eine Chance versäumt hat, die Arbeitslosigkeit rasch und auch wesentlich früher als mit der im Oktober 2005 erhaltenen Zusage, zu beenden. Sodann trifft zwar zu, dass der Versicherte der zuständigen Amtsstelle rasch mitteilte, dass er die Bewerbungsfrist ungenutzt hatte verstreichen lassen. Dieser Gesichtspunkt vermag ihn aber entgegen der Vorinstanz nicht entscheidend zu entlasten. Entsprechendes liesse sich auch nicht aus dem im angefochtenen Entscheid erwähnten Urteil H. vom 9. Dezember 2003 (C 58/03) herleiten. Dort war ebenfalls zu prüfen, ob der Grad des schweren Verschuldens bei einer versicherten Person, welche die Bewerbungsfrist für eine zugewiesene Stelle nicht eingehalten hatte, wegen eines entschuldbaren Grundes unterschritten werden könne. Dabei wurde der versicherten Person zugutegehalten, dass sie die zuweisende Amtsstelle über das Versäumnis umgehend in Kenntnis gesetzt hatte. Dies geschah aber zum einen vor einem Hintergrund, der mit dem hier gegebenen nur teilweise vergleichbar ist. Denn dort wurde die Bewerbungsfrist wegen einer Unterlassung im Zusammenhang mit dem Versand des Bewerbungsschreibens verpasst,
während es hier nicht einmal zu einem solchen Bewerbungsversuch gekommen ist. Zum anderen genügte auch im damaligen Verfahren alleine die umgehende Mitteilung über die verpasste Bewerbungsfrist nicht zur Annahme eines weniger als schweren Verschuldens. Hiefür war vielmehr mitverantwortlich, dass der versicherten Person, deren Einstellung in der Anspruchsberechtigung zur Diskussion stand, in der Arbeitslosigkeit ein über eineinhalb Jahre hinweg arbeitslosenversicherungsrechtlich nicht zu beanstandendes Verhalten angerechnet werden konnte. Ein derartiger Tatbeweis des guten Willens liegt hier nicht vor.
4.4 Was der Versicherte vorbringen lässt, rechtfertigt ebenfalls keine andere Betrachtungsweise. Er wurde mit der amtlichen Stellenzuweisung vom 18. März 2005 unmissverständlich aufgefordert, sich bis 22. März 2005 um die angebotene Stelle zu bewerben. Dies hat er unterlassen. Dass dies nicht etwa auf ein - unter Umständen entschuldbares - falsches Verständnis des Zuweisungsschreibens zurückzuführen war, geht aus seiner Stellungnahme an die Verwaltung vom 10. Mai 2005 hervor. Danach hatte er sich vorgenommen, eine Bewerbung einzureichen. Dass dies nicht geschehen sei, liege darin begründet, dass er einige Tage Stress gehabt habe und somit erst nach Ablauf der Frist dazu gekommen sei, sich mit der Bewerbung zu befassen. Dabei habe er realisiert, dass die gesetzte Frist bereits abgelaufen gewesen sei, und er habe, da verspätete Bewerbungen ohnehin nicht berücksichtigt würden, von der Einreichung einer solchen abgesehen.
Dass der Versicherte die Bewerbungsfrist nicht eingehalten hat, ist demnach darauf zurückzuführen, dass er die Stellenzuweisung erst mit zeitlicher Verzögerung genau durchgelesen hat. Dieses Versäumnis lässt sich nicht mit Stress entschuldigen, ist doch der Versicherte, der Leistungen der Arbeitslosenversicherung beanspruchen will, gehalten, im Rahmen der Schadenminderungspflicht alles Notwendige zur Vermeidung oder Verkürzung der Arbeitslosigkeit zu tun. Das umgehende und sorgfältige Durchlesen arbeitsamtlicher Zustellungen stellt einen elementaren Bestandteil dieser Verpflichtung dar. Der Beschwerdegegner kann sich auch nicht mit dem Vorbringen entlasten, die Amtsstelle habe ihn nach Erhalt seiner Mitteilung über die versäumte Bewerbungsfrist nicht darüber informiert, ob eine nachträgliche Bewerbung noch möglich sei. Denn es wäre an ihm gelegen, sich seinerseits zumindest nach einer allfälligen solchen Möglichkeit zu erkundigen.
4.5 Das kantonale Gericht hat somit zu Unrecht auf ein nur mittelschweres Verschulden geschlossen.
Bei dem demnach gegebenen schweren Verschulden ist eine Einstellung zwischen 31 und 60 Tagen auszusprechen (Art. 45 Abs. 2 lit. c

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |
5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134

SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) |
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1 | Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo: |
a | la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato; |
b | l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. |
2 | La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. |
3 | La sospensione è di: |
a | 1-15 giorni in caso di colpa lieve; |
b | 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave; |
c | 31-60 giorni in caso di colpa grave. |
4 | Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: |
a | ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure |
b | ha rifiutato un'occupazione adeguata. |
5 | Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 10. Januar 2006 aufgehoben und der Einspracheentscheid des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau vom 9. September 2005 insoweit abgeändert wird, als die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 31 Tage festgesetzt wird.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 15. Dezember 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber: