Tribunal federal
{T 0/2}
2A.35/2005
2A.286/2005 /biz
Sentenza del 14 febbraio 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giampiero Berra,
contro
Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, casella postale, 3001 Berna.
Oggetto
2A.35/2005
esercizio illegale dell'attività di commerciante di valori mobiliari/liquidazione,
2A.286/2005
apertura del fallimento,
ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni del 24 novembre 2004 e del 27 aprile 2005 della Commissione federale delle banche.
Fatti:
A.
La A.________SA, Lugano, costituita nel 1972, ha quale scopo sociale l'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari di ogni genere, in particolare la gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari, l'amministrazione, la contabilità e la stesura di bilanci di società, l'attuazione di depositi fiduciari, la domiciliazione di società; l'assistenza, la consulenza per operazioni di finanziamento per conto di terzi; la partecipazione a società e imprese commerciali, industriali e finanziarie; la promozione immobiliare, la consulenza tecnica immobiliare, la direzione lavori, la progettazione, le perizie immobiliari nonché la consulenza assicurativa.
Nel 1984 è stata costituita la A.B.________SA e nel 1991 la A.C.________SA, che detiene tutte le 500 azioni della A.________SA. La A.C.________SA è a sua volta detenuta dalla D.________SA, la quale sarebbe detenuta dall'amministratore unico della A.________SA, il signor E.________ e da un terzo. E.________ è ugualmente l'amministratore unico della D.________SA.
B.
Il 29 aprile 1997 la A.________SA ha inoltrato alla Commissione federale delle banche (in seguito: CFB) un annuncio cautelativo ai sensi dell'art. 50
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 50 Obbligo di registrazione - La società di intermediazione mobiliare registra i mandati e le operazioni da essa effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività. |
C.
Il 9 novembre 2000 dei clienti della A.________SA hanno presentato alla CFB una segnalazione per violazione della legge sulle borse. Affermando di avere depositato fr. 350'000.-- presso la società, essi hanno sostenuto che i loro averi erano stati utilizzati, senza istruzioni da parte loro, per acquistare titoli della G.________SA, una società con sede a Panama non quotata in borsa, che raggrupperebbe diverse società detentrici d'immobili nel Cantone Ticino. Asserendo che E.________ era o era stato amministratore delle società, i denuncianti hanno sostenuto che la A.________SA aveva utilizzato i loro averi per finanziare le proprie attività economiche. Il 17 aprile 2001 la CFB ha informato la società della segnalazione e del fatto che procedeva nuovamente all'esame delle sue attività. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza durante il quale la A.________SA ha dichiarato di gestire averi per 102 clienti, di cui 19 disponevano di un patrimonio titoli sotto gestione, mentre per gli altri si trattava di amministrazioni societarie. Constatato che la A.________SA affermava di non accettare depositi per più di 20 clienti, la CFB ne ha nuovamente confermato, l'8 maggio 2002, il non assoggettamento alla legge sulle borse.
D.
Il 20 febbraio 2004 l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (in seguito: Autorità di controllo LRD) ha segnalato alla CFB che dall'esame della domanda di autorizzazione per esercitare l'attività d'intermediario finanziario sottopostale dalla A.________SA, emergeva la possibilità che la società svolgesse un'attività soggetta ad autorizzazione della CFB. Dai documenti trasmessi dall'Autorità di controllo LRD risultava in particolare che i numeri delle relazioni annunciate, pari a 104, corrispondevano solo parzialmente a quelli comunicati in precedenza alla CFB. Delle discordanze emergevano anche da documenti trasmessi all'Autorità di controllo LRD dal Ministero pubblico di Lugano in seguito a diverse denunce inoltrate da clienti della società. Il 27 febbraio 2004 la CFB ha quindi ordinato alla A.________SA di far verificare da un revisore bancario indipendente l'attività da lei effettivamente svolta.
E.
Il 28 maggio 2004 la H.________SA di Lugano ha trasmesso alla CFB il suo rapporto sulla verifica richiesta. Rilevato che la A.________SA non le aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria, H.________SA ha osservato che l'attività principale della società era concentrata nel settore immobiliare, anche se detta attività era oramai residuale, la società non acquistando nuovi clienti e non essendo attiva nello sviluppo di nuovi progetti d'investimento immobiliare. Al riguardo ha spiegato che i clienti versavano su conti intestati alla società (cosiddetti conti di raccolta) gli importi da investire, i quali venivano poi trasferiti sui conti utilizzati per la gestione dell'attività immobiliare della A.________SA. In compenso i clienti ricevevano azioni di società immobiliari panamensi, che detenevano direttamente o indirettamente gli immobili nonché cartelle ipotecarie al portatore dell'immobile finanziato, di solito di secondo o terzo rango. In proposito H.________SA ha rilevato che l'ammontare totale degli investimenti dei clienti nei progetti immobiliari era di fr. 6'171'000.--. Infine, ha constatato l'esistenza di 92 relazioni, di cui 15 erano conti interni del gruppo A.________SA, 12 corrispondevano a delle
società dove erano investiti gli averi dei clienti a titolo di partecipazione in progetti immobiliari e 65 a clienti esterni al gruppo A.________SA.
Invitata a determinarsi sul citato rapporto la A.________SA, con scritto del 13 luglio 2004, ha fatto valere che delle 65 relazioni intestate a clienti esterni, 20 corrispondevano a clienti che avevano investito i loro averi unicamente in progetti immobiliari, 30 detenevano titoli di due società, la F.________S.p.A. in liquidazione e la I.________ fallita, 12 non detenevano nulla e, infine, 3 detenevano azioni di una società fiduciaria che, a sua volta, deteneva quote di un investimento immobiliare estero. Essa ha quindi negato che si poteva concludere che gestiva valori mobiliari o che le tornava applicabile la legge federale sulle banche.
F.
Con decisione del 24 novembre 2004 la CFB, lasciato indeciso il quesito di sapere se la A.________SA avesse accettato, senza esservi stata autorizzata, depositi del pubblico ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0), ha constatato che la medesima esercitava senza la dovuta autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse (n. 1 del dispositivo) e ha risolto di scioglierla e di porla in liquidazione (n. 2 del dispositivo). H.________SA è stata nominata liquidatrice (n. 3 del dispositivo); nel contempo sono stati bloccati tutti gli averi di A.________SA all'estero o in Svizzera o per i quali risultava essere l'avente diritto economico (n. 4 del dispositivo). La CFB ha tolto ogni potere di rappresentanza agli attuali organi della società, ha vietato loro d'intraprendere qualsiasi atto per conto della società e ha imposto loro l'obbligo di fornire alla liquidatrice ogni informazione e/o documento inerenti alle attività esercitate dalla A.________SA e di permettere il libero accesso a tutti i locali ove la società svolge le proprie attività (n. 5 a 7 del dispositivo). La CFB ha delegato al proprio Segretariato
la competenza per precisare il contenuto del mandato di liquidazione (n. 8 del dispositivo), ha ordinato al Registro di commercio del Cantone Ticino di procedere alle necessarie iscrizioni (n. 9 del dispositivo) e ha autorizzato la liquidatrice ad esigere un anticipo per le attività legate alla liquidazione, i cui costi sono stati posti a carico di A.________SA (n. 18 e 19 del dispositivo). Fino alla crescita in giudicato della propria decisione la CFB ha nominato H.________SA quale incaricata delle inchieste, con il dovere di condurre gli affari della A.________SA in modo diligente, fatte salve le misure di liquidazione, ha fissato le relative modalità di esecuzione (poteri di rappresentanza nei confronti delle banche, ecc.) e ha delegato al proprio Segretariato la facoltà di precisare ulteriormente il mandato. I costi dell'incaricata delle inchieste, la quale è stata autorizzata ad esigere un anticipo spese, sono stati posti a carico della A.________SA (n. 10 a 17 del dispositivo).
G.
Il 19 gennaio 2005 la A.________SA ha impugnato con un ricorso di diritto amministrativo la suddetta decisione (causa 2A.35/2005), chiedendone l'annullamento. In via subordinata ne ha postulato la modifica, nel senso che le sia concesso un termine sufficiente per poter cambiare la propria organizzazione ed attività di modo che non ricadano nel campo di applicazione della legge sulle borse, rispettivamente della legge sulle banche o della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento (LFI; RS 951.31). Fa valere la violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della proporzionalità, critica un accertamento manifestamente inesatto dei fatti giuridicamente determinanti ed afferma che né la legge sulle borse né quella sulle banche le sono applicabili.
Con decreto presidenziale del 27 gennaio 2005 è stato concesso effetto sospensivo al gravame per quanto riguarda i numeri 1 a 9 del dispositivo della decisione impugnata; i numeri 10 a 17 del dispositivo sono stati invece confermati. Il procedimento è tuttora pendente.
H.
Richiamandosi agli elementi emersi durante l'attività d'incaricata delle inchieste di H.________SA, la CFB ha comunicato il 24 febbraio 2005 alla A.________SA che, a suo avviso, la società era indebitata e presentava dei problemi di liquidità tali da indurla ad esaminare se andava aperto il fallimento nei suoi confronti giusta gli art. 25 e
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 50 Obbligo di registrazione - La società di intermediazione mobiliare registra i mandati e le operazioni da essa effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività. |
2005 con pubblicazione sul suo sito internet e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC); l'autorità federale avrebbe anche convocato i creditori (n. 4 del dispositivo). Il Registro di commercio del Cantone Ticino è stato invitato a procedere alle necessarie comunicazioni (n. 5 del dispositivo) e il Segretariato della CFB è stato autorizzato ad emanare le necessarie decisioni e direttive concernenti lo svolgimento della procedura di fallimento (n. 6 del dispositivo). Tutte queste misure sono state dichiarate immediatamente eseguibili e i costi della procedura sono stati posti a carico della società (n. 7 e 8 del dispositivo).
I.
Il 2 maggio 2005 la A.________SA ha presentato al Tribunale federale una dichiarazione di ricorso di diritto amministrativo contro la citata decisione, che ha poi integrata con una memoria di motivazione prodotta il 25 maggio successivo (causa 2A.286/2005). Con il proprio gravame domanda che la decisone della CFB sia annullata, rispettivamente venga dichiarata nulla. In sostanza ripropone le medesime censure che quelle formulate nel ricorso del 19 gennaio 2005, precisando e completando alcuni argomenti.
Con decreto presidenziale del 19 maggio 2005 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nella dichiarazione di ricorso è stata parzialmente accolta, nel senso che nel corso della procedura avviata dinanzi al Tribunale federale la CFB e H.________SA, società liquidatrice, potevano procedere unicamente ad atti meramente conservatori nel senso dei considerandi, essendo invece escluse operazioni rivolte alla liquidazione della società. Per il resto l'istanza è stata respinta.
J.
Con osservazioni formulate il 28 febbraio rispettivamente il 9 giugno 2005, la CFB ha proposto la reiezione di entrambi i gravami. Invitata ad esprimersi in via conclusiva, la ricorrente ha rinunciato ad una pubblica udienza e ha scelto di esporre i propri argomenti per iscritto, ciò che ha fatto con risposte del 17 maggio e del 12 agosto 2005.
K.
Dopo aver potuto consultare determinati atti prodotti dalla CFB con la sua risposta del 28 febbraio 2005, il cui esame inizialmente le era stato negato per via delle necessità dell'inchiesta penale avviata nei suoi confronti (cfr. decreti presidenziali nella causa 2A.35/2005 del 18 aprile e del 21 settembre 2005), la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in proposito il 19 ottobre 2005.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
1.1 I gravami sono stai presentati dalla medesima ricorrente e si riferiscono allo stesso complesso di fatti. Si giustifica pertanto di congiungerli e di evaderli con un unico giudizio (DTF 123 V 214 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a).
1.2 I ricorsi di diritto amministrativo, esperiti in tempo utile (art. 106
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 50 Obbligo di registrazione - La società di intermediazione mobiliare registra i mandati e le operazioni da essa effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 50 Obbligo di registrazione - La società di intermediazione mobiliare registra i mandati e le operazioni da essa effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo - 1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
|
1 | I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
2 | Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. |
3 | Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. |
4 | Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa. |
5 | La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. |
6 | Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo - 1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
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1 | I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
2 | Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. |
3 | Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. |
4 | Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa. |
5 | La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. |
6 | Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. |
1.3 Secondo la prassi relativa all'art. 103 lett. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 39 Cambiamento della direzione del fondo - 1 I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
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1 | I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo. |
2 | Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA. |
3 | Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento. |
4 | Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa. |
5 | La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori. |
6 | Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione. |
1.4 La società ricorrente è colpita direttamente dalle decisioni querelate e dispone manifestamente di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. Sennonché, nel caso concreto ci si può chiedere se, in seguito alla decisione di apertura del fallimento del 27 aprile 2005, quella di messa in liquidazione del 24 novembre 2004 non sia divenuta caduca e se, di conseguenza, il relativo procedimento dinanzi a questa Corte non sia diventato privo d'oggetto (cfr. DTF 131 II 306 consid. 1.2.3 e numerosi richiami). La questione può tuttavia rimanere irrisolta dato che i quesiti giuridici posti a fondamento del primo giudizio (e che hanno portato alla messa in liquidazione della società) sono gli stessi che quelli su cui è basata la seconda decisione (con cui è stato dichiarato il fallimento della società) e saranno pertanto esaminati in tale ambito. Nella decisione del 27 aprile 2005 la CFB ha infatti non solo confermato l'esercizio non autorizzato dell'attività di commerciante di valori mobiliari ma anche ritenuto che era stata svolta un'attività bancaria non autorizzata (quesito lasciato irrisolto nel primo giudizio).
1.5 Oggetto del contendere sono controversie di carattere civile: le stesse rientrano quindi nel campo di applicazione dell'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
1.6 La ricorrente ha rinunciato espressamente ad un'udienza pubblica e si è espressa in via conclusiva per iscritto il 17 maggio e il 12 agosto 2005. Questa Corte può inoltre rinunciare ad un'audizione della CFB nell'ambito di un ulteriore scambio di allegati (cfr. art. 110 cpv. 4
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
2.
2.1 Con il primo gravame la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita riguardo al modo in cui è stata condotta l'istruttoria da parte della Commissione federale delle banche. Critica più particolarmente la genericità delle contestazioni addebitatele dalla CFB, la mancata indicazione delle precise violazioni di legge rimproveratele, l'estrema brevità del termine concessole per determinarsi, la mancata comunicazione, da parte della CFB, della sua intenzione di ordinare la sua liquidazione ed, infine, l'assenza di una formale diffida ad assumere provvedimenti idonei ad escludere ogni possibilità di assoggettamento.
2.2 La critica è infondata. Per consolidata prassi, il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
all'allora patrocinatrice della società, ove viene rammentato, tra l'altro, che l'esercizio non autorizzato di una tale attività, oltre ad essere punito con una multa fino a fr. 200'000.--, può condurre alla liquidazione o allo scioglimento della persona giuridica). Va poi osservato che dallo scritto 30 giugno 2004 della CFB emergono chiaramente gli addebiti rimproveratile, segnatamente che i dati concernenti i conti clienti figuranti nel rapporto allestito dal revisore bancario non corrispondevano alle informazioni da lei fornite nel passato, così come il fatto che vi era il dubbio che essa avesse accettato, senza la dovuta autorizzazione, depositi del pubblico, disattendo in tal modo la legge sulle banche. Infine è invano che l'interessata lamenta di non essere stata diffidata ad adeguarsi alle esigenze legali: come appena illustrato, già da tempo sapeva quali conseguenze potevano derivare dall'esercizio non autorizzato di un'attività disciplinata dalla legislazione bancaria o borsistica; le incombeva pertanto adottare i provvedimenti necessari affinché la sua attività rispettasse le esigenze legali. A titolo abbondanziale, si può aggiungere che la CFB ha esaminato questo aspetto (cioè sapere se alla ricorrente poteva essere
rilasciata un'autorizzazione a posteriori o se l'attività poteva essere modificata di modo da non ricadere nel campo di applicazione della legge) quando ha vagliato il merito della vertenza ed è giunta alla conclusione che le esigenze legali non erano adempiute in concreto (organizzazione; controllo interno; mezzi propri; competenze professionali e garanzia di un'attività irreprensibile di cui all'art. 10 cpv. 2 lett. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 10 Luogo della direzione - 1 L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
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1 | L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
2 | Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. |
3.
3.1 La società ricorrente contesta il suo assoggettamento alla legge sulle borse, più particolarmente la qualifica di commerciante di valori mobiliari attribuitale dalla CFB. A questo proposito sostiene in primo luogo che i titoli da lei acquistati e tenuti in deposito fiduciario non costituiscono, contrariamente all'opinione della CFB, valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: |
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1 | Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: |
a | i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1); |
b | i trustee (art. 17 cpv. 2); |
c | i gestori di patrimoni collettivi (art. 24); |
d | le direzioni dei fondi (art. 32); |
e | le società di intermediazione mobiliare (art. 41). |
2 | Non sottostanno alla presente legge: |
a | le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari; |
b | le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori; |
c | gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati; |
d | le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge; |
e | la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali; |
f | gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione; |
g | gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione; |
h | le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori; |
i | gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; |
j | le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR). |
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 4 Legami familiari - (art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi) |
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1 | Sono considerate persone con cui vi sono legami familiari: |
a | i parenti e gli affini in linea diretta; |
b | i parenti e gli affini fino al quarto grado in linea collaterale; |
c | i coniugi e i partner registrati; |
d | i coeredi e i legatari, dall'apertura della successione fino alla chiusura della divisione successoria o fino al soddisfacimento dei legati; |
e | gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile (CC)2; |
f | le persone che convivono con il gestore patrimoniale o il trustee in una comunione di vita durevole. |
2 | Vi è altresì un legame familiare quando un gestore patrimoniale gestisce valori patrimoniali o un trustee gestisce un patrimonio distinto nell'interesse di persone che hanno legami familiari tra di loro, se il gestore patrimoniale o il trustee è controllato direttamente o indirettamente da: |
a | terzi che hanno legami familiari con queste persone; |
b | un trust, una fondazione o un istituto giuridico analogo istituito da una persona che ha legami familiari con queste persone. |
3 | Il capoverso 2 si applica anche quando, oltre alle persone con cui vi sono legami familiari, sono contestualmente favoriti istituti di pubblica o di comune utilità. |
i secondi ad una società in liquidazione da anni. Afferma poi che il fatto che i titoli siano stati acquistati a scopo d'investimento a lungo termine esclude ancora una volta che possano essere qualificati di valori mobiliari, in mancanza di una rivendita a breve scadenza ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: |
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1 | Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: |
a | i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1); |
b | i trustee (art. 17 cpv. 2); |
c | i gestori di patrimoni collettivi (art. 24); |
d | le direzioni dei fondi (art. 32); |
e | le società di intermediazione mobiliare (art. 41). |
2 | Non sottostanno alla presente legge: |
a | le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari; |
b | le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori; |
c | gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati; |
d | le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge; |
e | la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali; |
f | gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione; |
g | gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione; |
h | le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori; |
i | gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; |
j | le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR). |
3.2 La ricorrente contesta parimenti di aver disatteso quanto disposto dagli art. 1 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 1 - 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
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1 | La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
2 | Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 |
3 | Non soggiacciono alla legge, segnatamente: |
a | gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; |
b | gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. |
4 | Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.5 |
5 | La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
realtà dei documenti contabili interni, frutto di errori operativi interni ed improprio utilizzo delle applicazioni informatiche, i quali in ogni caso non renderebbero conto di situazioni effettive. La ricorrente contesta poi sia il bilancio redatto da H.________SA sia di essere indebitata, rispettivamente di trovarsi in uno stato d'insolvenza tale da non potere rimborsare i propri clienti. Lamenta, infine, la violazione del principio della proporzionalità, in quanto la CFB avrebbe potuto adottare misure di protezione o una procedura di risanamento, invece di scegliere immediatamente la procedura di fallimento.
4.
4.1 Alla CFB compete, tra l'altro, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di valori mobiliari (art. 23 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23 - La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23bis - 1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
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1 | Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 2007104 sulla vigilanza dei mercati finanziari. |
2 | La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 35 Delega di compiti - 1 La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
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1 | La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23ter - Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 35 Delega di compiti - 1 La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
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1 | La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 35 Delega di compiti - 1 La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
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1 | La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 3 Carattere professionale - È svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 10 Luogo della direzione - 1 L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
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1 | L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
2 | Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. |
e riferimenti).
4.2 Se vi sono sufficienti concreti indizi che un'attività soggetta all'obbligo dell'autorizzazione è svolta senza permesso, la CFB ha il diritto e il dovere di raccogliere le informazioni necessarie per acclarare la fattispecie nonché emanare i provvedimenti necessari. Questi possono consistere nello scioglimento e la liquidazione di una società, la quale esercita senza permesso un'attività per la quale un'autorizzazione non avrebbe potuto comunque a priori essere rilasciata, rispettivamente disattende il divieto di accettare a titolo professionale depositi del pubblico (DTF 131 II 306 consid. 3.1.2 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Essa può anche ordinarne il fallimento (art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. |
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1 | Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. |
2 | La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. |
3 | I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura. |
al modo in cui esercita la propria vigilanza nel caso concreto, la CFB fruisce di un ampio potere di apprezzamento; il Tribunale federale, anche se verifica d'ufficio le condizioni alle quali è subordinato l'intervento dell'autorità inferiore, fa prova tuttavia di riserbo quando la lite verte su problemi tecnici che la citata autorità è più idonea a risolvere, data la sua esperienza in proposito (DTF 131 II 306 consid. 3.1.2 in fine con richiami).
5.
Nel caso concreto occorre innanzitutto rilevare che i fatti determinanti ai fini del giudizio non appaiono tuttora chiari: al di là delle contraddizioni esistenti tra le versioni fornite dalle parti, l'esposizione fattane sia dalla ricorrente (la quale ammette che dal profilo amministrativo predominava un certo disordine in seno alla società) sia dalla CFB (che fa stato nella sua risposta del 28 febbraio 2005 delle numerose difficoltà riscontrate per determinare l'esatta attività della società) non permette infatti di stabilire con certezza i singoli elementi, decisivi ai fini del giudizio. Questa Corte, confrontata con una situazione alquanto intricata e confusa, dovrà pertanto accontentarsi di una visione d'insieme della medesima e concentrarsi sui dati essenziali, tralasciando di valutare ogni singolo dettaglio.
6.
Come illustrato in precedenza la ricorrente contesta di essere assoggettata alla legge sulle borse e/o a quella sulla banche; più precisamente nega di potere essere qualificata di commerciante di valori mobiliari così come di avere accettato dei depositi del pubblico a titolo professionale.
6.1 L'art. 10 cpv. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 10 Luogo della direzione - 1 L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
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1 | L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |
2 | Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - 1 Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: |
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1 | Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: |
a | i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1); |
b | i trustee (art. 17 cpv. 2); |
c | i gestori di patrimoni collettivi (art. 24); |
d | le direzioni dei fondi (art. 32); |
e | le società di intermediazione mobiliare (art. 41). |
2 | Non sottostanno alla presente legge: |
a | le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari; |
b | le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori; |
c | gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati; |
d | le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge; |
e | la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali; |
f | gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione; |
g | gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione; |
h | le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori; |
i | gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; |
j | le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR). |
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - (art. 2 LIsFi) |
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 2 Campo d'applicazione - (art. 2 LIsFi) |
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 3 Legami economici - (art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi) |
in nome proprio e per il conto di clienti e che tengono personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari (lett. a) oppure che conservano personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti (lett. b). Va poi osservato che, conformemente alla prassi della Commissione federale delle banche, dalla quale non v'è motivo di scostarsi, è ritenuto agire a titolo professionale il commerciante che apre conti o tiene valori mobiliari per più di 20 clienti (Jean-Baptiste Zufferey/ Alessandro Bizzozero/Lorenzo Piaget, Qui est négociant en valeurs mobilières, Losanna 1997, pag. 42); criterio peraltro ripreso all'art. 4
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 4 Legami familiari - (art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi) |
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1 | Sono considerate persone con cui vi sono legami familiari: |
a | i parenti e gli affini in linea diretta; |
b | i parenti e gli affini fino al quarto grado in linea collaterale; |
c | i coniugi e i partner registrati; |
d | i coeredi e i legatari, dall'apertura della successione fino alla chiusura della divisione successoria o fino al soddisfacimento dei legati; |
e | gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile (CC)2; |
f | le persone che convivono con il gestore patrimoniale o il trustee in una comunione di vita durevole. |
2 | Vi è altresì un legame familiare quando un gestore patrimoniale gestisce valori patrimoniali o un trustee gestisce un patrimonio distinto nell'interesse di persone che hanno legami familiari tra di loro, se il gestore patrimoniale o il trustee è controllato direttamente o indirettamente da: |
a | terzi che hanno legami familiari con queste persone; |
b | un trust, una fondazione o un istituto giuridico analogo istituito da una persona che ha legami familiari con queste persone. |
3 | Il capoverso 2 si applica anche quando, oltre alle persone con cui vi sono legami familiari, sono contestualmente favoriti istituti di pubblica o di comune utilità. |
6.2 Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla legge sulle banche non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, le quali sono regolamentate all'art. 3a
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 1 - 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
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1 | La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
2 | Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 |
3 | Non soggiacciono alla legge, segnatamente: |
a | gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; |
b | gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. |
4 | Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.5 |
5 | La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 1 - 1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
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1 | La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. |
2 | Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4 |
3 | Non soggiacciono alla legge, segnatamente: |
a | gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; |
b | gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. |
4 | Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.5 |
5 | La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
6.3 Nella concreta fattispecie, la questione di sapere se la ricorrente abbia svolto un'attività di commerciante di valori mobiliari può rimanere irrisolta: il suo assoggettamento alla legge sulle banche, così come il suo indebitamento devono, per i motivi esposti di seguito, essere confermati: ciò è sufficiente per convalidare la decisione di apertura del fallimento pronunciata nei suoi confronti (la quale comporta in ogni caso il suo scioglimento, cfr. art. 736
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 736 - 1 La società si scioglie: |
|
1 | La società si scioglie: |
1 | in conformità dello statuto; |
2 | per deliberazione dell'assemblea generale che risulti da atto pubblico; |
3 | per la dichiarazione del suo fallimento; |
4 | per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento; |
5 | per gli altri motivi previsti dalla legge. |
2 | Nel caso dell'azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un'altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati.625 |
7.
7.1 Come emerge dagli atti di causa, segnatamente dalla decisione del 27 aprile 2005 nonché dalle risposte del 28 febbraio 2005 e del 9 giugno 2005, la CFB ha constatato che la ricorrente aveva aperto relazioni d'affari con circa 75 clienti e deteneva tuttora liquidità di clienti per circa fr. 7'200'000.--. Al riguardo ha precisato che l'ammontare doveva verosimilmente essere stato più elevato nel passato dato che, nelle settimane antecedenti la decisione del 24 novembre 2004, erano stati effettuati dei prelievi in contanti da parte di clienti. Ha poi considerato che l'attività principale della ricorrente consisteva nell'utilizzare gli averi versati dai clienti per costituire delle società panamensi, le quali a loro volta detenevano in Ticino delle proprietà immobiliari, amministrate dalla ricorrente stessa. Quest'ultima avrebbe pertanto finanziato le proprie attività immobiliari con gli averi depositati presso di essa dai suoi clienti: i finanziamenti ottenuti dai clienti andavano di conseguenza considerati come depositi del pubblico.
7.2 La ricorrente obietta di avere avuto in deposito solo carte-valori, segnatamente azioni di società immobiliari e cartelle ipotecarie, per un valore attuale di complessivi fr. 8'383'631.--. Precisa che eventuali depositi in danaro avvenivano unicamente su conti terzi presso banche della piazza, detti "conti di raccolta", e servivano solo a finanziare operazioni disposte dai clienti; trattasi quindi di conti di esecuzione (art. 3a cpv. 3 lett. c
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
Questa argomentazione non può essere condivisa. È vero che nelle cinque sentenze emesse il 25 febbraio 2005 dalla I Corte civile del Tribunale federale (cause 4C.357/2004, 4C.359/2004, 4C.361/2004, 4C.363/2004 e 4C.365/2004) è stato deciso che la ricorrente, benché la sua attività fosse equiparata a quella di una banca, aveva agito a titolo fiduciario nei confronti dei clienti in questione. Sennonché quest'ultima conclusione non è determinante in concreto. Nelle soprammenzionate sentenze la I Corte civile si è pronunciata infatti nell'ambito di ricorsi per riforma, ove è vincolata dai fatti constatati dalla Corte cantonale: essa ha pertanto limitato il suo esame al caso precipuo, senza poter tener conto dell'insieme delle attività della ricorrente. Ciò che non è il caso della presente Corte, la quale come già rammentato, esamina con piena cognizione sia l'accertamento dei fatti sia l'applicazione del diritto (art. 104 lett. a
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Nella presente fattispecie risulta chiaro, in base agli elementi forniti dalla CFB e figuranti negli atti, a cui si rimanda, che le relazioni dei clienti della ricorrente non erano unicamente composte da titoli, ma anche da liquidità (cfr., ad esempio, atti 01 225 A02 837 fino a 01 225 A02 835; 01 225 A03 099 fino a 01 225 A03 087); risulta altresì evidente che l'interessata ha accettato su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico (cfr. atti 01 225 A03 396 fino a 01 225 A03 161). Le obiezioni da lei sollevate, secondo cui gli estratti rinvenuti (e comprovanti gli averi liquidi) sarebbero in realtà dei documenti contabili interni, frutto di errori operativi interni ed improprio utilizzo delle applicazioni informatiche avveratisi nel 2000 (cfr. lettera del 26 aprile 2005 della ricorrente alla Commissione federale delle banche) appaiano poco convincenti, se non addirittura fuorvianti. Al riguardo ci si limita ad osservare che detti pretesi errori constatati a metà 2000, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente stessa, non erano ancora stati corretti nell'aprile del 2005. Inoltre la ricorrente non ha mai fornito, come più volte richiestole e come da lei stessa promesso (cfr. lettera appena citata), delle dichiarazioni
scritte dei propri clienti ove questi riconoscevano di non vantare alcun deposito nei suoi confronti.
Allo stesso modo, l'obiezione della ricorrente, secondo cui ha accettato depositi del pubblico soltanto per effettuare delle operazioni di carattere prettamente fiduciario, quale l'acquisto di titoli di società panamensi di carattere immobiliare, viene smentita dal fatto che, come rilevato dalla CFB nella propria risposta del 9 giugno 2005, i clienti disponevano di averi liquidi presso la società, i quali non sono stati utilizzati per operazioni in loro favore, ma che potevano essere prelevati in contanti ciò che, come emerge dagli atti, è avvenuto (cfr. atti 01 225 A03 167 e 01 225 A03 342).
Infine, come precisato dalla CFB nella già citata risposta del 9 giugno 2005, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, questi conti non possono ricadere né sotto l'eccezione di cui all'art. 3a cpv. 3 lett. c
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 3a Società del gruppo importanti - (art. 2bis LBCR) |
Da quanto testé esposto emerge pertanto che è a giusto titolo che la CFB ha ritenuto che la ricorrente si era dedicata senza permesso ad un'attività bancaria soggetta ad autorizzazione.
7.3 Giusta l'art. 23ter cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23ter - Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23quinquies - 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
|
1 | La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
2 | Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 25 Condizioni - 1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare: |
|
1 | Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare: |
a | misure di protezione conformemente all'articolo 26; |
b | una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32; |
c | il fallimento113 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g. |
2 | Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento. |
3 | Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293-336 della legge federale dell'11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]) e all'avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO115) non sono applicabili alle banche.116 |
4 | Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.117 |
7.4 È invano che la ricorrente, affermando che potevano essere adottate misure meno incisive, censura la violazione del principio della proporzionalità. Su questo punto va condivisa l'opinione della CFB, esposta nelle sue osservazioni del 9 giugno 2005 ai cui pertinenti considerandi si rinvia, secondo cui non erano manifestamente adempiute le condizioni per potere concedere all'interessata un termine per modificare la propria attività affinché non ricadesse più nel campo di applicazione delle legge in quanto, da un lato, le misure necessarie non potevano essere messe in opera in breve tempo e, dall'altro, contrariamente a quanto richiesto dalla legge, i vizi constatati erano troppo gravi dato che per essere sanati necessitavano di importanti e radicali interventi (cfr. risposta citata, punto 5 pag. 9 seg.). Anche in proposito l'argomentazione della ricorrente va pertanto respinta.
8.
Constatato l'indebitamento eccessivo della società ricorrente, la CFB ne ha quindi dichiarato il fallimento, il quale è stato aperto il 28 aprile 2005. Da parte sua l'interessata contesta di presentare un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità.
8.1 Dal 1° luglio 2004 è in vigore la nuova legislazione bancaria relativa alla liquidazione di banche insolventi (fallimento di banche). La competenza in materia di vigilanza, di risanamento e di fallimento per quanto concerne le banche incombe pertanto esclusivamente alla Commissione federale delle banche. Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento oppure se esso è fallito, la Commissione federale delle banche revoca alla banca l'autorizzazione di esercitare, ne ordina la liquidazione e la rende pubblicamente nota (art. 33 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. |
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1 | Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. |
2 | La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. |
3 | I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152. |
|
1 | L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152. |
2 | Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153 |
3 | La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
|
1 | Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
2 | Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 220 - 1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto. |
|
1 | I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto. |
2 | I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 35 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori - 1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA: |
|
1 | Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA: |
a | di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni; |
b | di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze. |
2 | La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri - 1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
|
1 | La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche. |
2 | La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza: |
a | i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF172, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e |
b | gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione. |
3 | Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva. |
4 | Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero. |
4bis | Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987173 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.174 |
5 | Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.175 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
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1 | Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. |
2 | ...416 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 270 - 1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
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1 | La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.473 |
2 | In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 34 Effetti e svolgimento - 1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152. |
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1 | L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF152. |
2 | Il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF. La FINMA può, fatti salvi gli articoli 35-37m della presente legge, prendere decisioni derogatorie.153 |
3 | La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura.154 |
Se una società ha esercitato un'attività bancaria senza permesso e se è escluso che le venga rilasciata a posteriori la necessaria autorizzazione, essa può, se ciò risulta proporzionato, essere posta in liquidazione a titolo di provvedimento di vigilanza, per applicazione analogica dell'art. 23quinquies
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 23quinquies - 1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
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1 | La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. |
2 | Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 739 - 1 Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione». |
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1 | Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione». |
2 | Con l'inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 33 - 1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. |
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1 | Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto. |
2 | La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto. |
3 | I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 28 Procedura di risanamento - 1 Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. |
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1 | Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. |
2 | Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.126 |
3 | Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento. |
4 | Può disciplinare i dettagli della procedura.127 |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
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1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
autorizzazione e delle altre disposizioni legali dopo l'esecuzione del risanamento. Ciò che a priori non è possibile per il rilascio successivo di un'autorizzazione ad un intermediario finanziario che ha esercitato illegalmente (cfr. DTF 131 II 306 consid. 4.1.3 e rinvii; cfr. ugualmente Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio del 20 novembre 2003, in: FF 2002 pag. 7175 e segg., segnatamente n. 2.2.2.4 pag. 7200).
8.2 Vi è eccedenza di debiti quando, dal bilancio intermedio, risulta che i crediti dei creditori della società non sono più coperti né per il loro valore venale né per quello che avrebbero in caso di continuazione dell'attività. Nel caso di specie, la CFB ha rilevato che, anche se si condivideva la tesi della ricorrente secondo cui i titoli da lei gestiti (per un valore attuale di circa fr. 8'000'000.--) erano detenuti a titolo fiduciario per conto di clienti e non andavano pertanto iscritti a bilancio, tuttavia i valori liquidi rinvenuti per un valore di circa fr. 7'200'000.-- dovevano invece essere indicati nel bilancio della società, alla voce capitale di terzi, senza però potere iscrivere alcuna contropartita negli attivi della società. Ne derivava che la società non deteneva una sostanza sufficiente per risarcire i propri clienti e risultava pertanto gravemente indebitata. Secondo la CFB si giungeva alla medesima conclusione anche senza tener conto del soprammenzionato importo di fr. 7'200'000.--. In base agli elementi in suo possesso, segnatamente la situazione della società rilevata dall'incaricata delle inchieste al 19 aprile 2005, la CFB ha osservato che il totale dei passivi ammontava a fr. 1'655'963.20, di cui fr.
1'445'226.15 quale capitale di terzi, mentre gli attivi della società ammontavano a fr. 1'358'338.75, di modo che ne risultava un indebitamento di fr. 86'887.40 (atti 02 001 A01 179 fino a 02 001 A01 176).
La ricorrente obietta che se la CFB non avesse esatto un accantonamento di fr. 500'000.-- per un credito di fr. 700'000.-- vantato nei confronti di A.C.________SA (poiché riteneva che quest'ultima non era in grado di rimborsarlo, cfr. al riguardo decisione contestata, pag. 9 seg.) allora avrebbe fatto fede il suo bilancio, così come allestito dal proprio organo di revisione, che allibra attivi per fr. 1'358'450.55 e passivi per fr. 1'311'610.05 e che presenta un utile pari a fr. 46'840.50. Tale argomentazione è priva di pertinenza. Infatti, come rileva la CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005, anche a prescindere dall'accantonamento litigioso, occorre osservare che in seguito alla scoperta di nuovi oneri a carico della società per un totale di circa fr. 1'092'000.--, importo corrispondente a quanto dovuto dalla qui ricorrente ai suoi ex clienti in seguito alle già citate decisioni della I Corte civile del Tribunale federale del 25 febbraio 2005, la società risulta in ogni modo indebitata e confrontata a problemi gravi di liquidità. In effetti dal nuovo bilancio al 31 maggio 2005 allestito dalla liquidatrice del fallimento (cfr. atti 02 001 A01 551 fino a 02 001 A01 547) emerge che il capitale di terzi ammonta a fr.
2'576'317.29, mentre gli attivi sono pari a fr. 1'246'702.18, ciò che porta ad un indebitamento di fr. 1'329'615.11. Riguardo ai nuovi oneri di cui sopra appare utile precisare che anche se i medesimi derivano da un contratto di mandato e quindi, da rapporti fiduciari, la ricorrente è comunque responsabile degli averi affidatile e deve pertanto risarcire il danno patito dai suoi clienti (cfr. DTF 131 III 377). Non va poi dimenticato che, come osservato dalla CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005, anche se si concedesse alla ricorrente la possibilità di effettuare dei pagamenti rateizzati, ciò modificherebbe unicamente i suoi problemi di liquidità, non il bilancio in quanto tale, da cui risulta in ogni caso un indebitamento.
8.3 Visto quanto precede è quindi a ragione che la Commissione federale delle banche, constatato un indebitamento della ricorrente, ha dichiarato il suo fallimento.
9.
Riguardo alla questione dei costi dell'incaricata delle inchieste, occorre osservare che in proposito i gravami non sono minimamente motivati: la ricorrente si limita infatti a chiedere che gli stessi siano posti a carico della CFB senza alcuna argomentazione, ciò che disattende le esigenze dell'art. 108 cpv. 2
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
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1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
10.
10.1 In quanto non diventato privo d'oggetto e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo nella procedura 2A.35/2005 va respinto. In quanto ammissibile il ricorso di diritto amministrativo nella procedura 2A.286/2005 va respinto.
10.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
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1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
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1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
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1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 31 Omologazione del piano di risanamento - 1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
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1 | La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all'articolo 30c. |
2 | L'accordo dei proprietari non è necessario. |
3 | In deroga all'articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. |
4 | Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 2A.35/2005 e 2A.286/2005 sono congiunte.
2.
In quanto ammissibile e nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso di diritto amministrativo nel procedimento 2A.35/2005 è respinto.
3.
In quanto ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo nel procedimento 2A.286/2005 è respinto.
4.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 15'000.-- è posta a carico della ricorrente.
5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla Commissione federale delle banche.
Losanna, 14 febbraio 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: