Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-7059/2010
Sentenza del 14 agosto 2012
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Composizione Philippe Weissenberger, Jean-Luc Baechler,
cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes.
A._____________,
c/oX.__________SA ,
Parti
patrocinata dall'avv. Romina Biaggi, Studio legale avv. Luigi Mattei, ___________,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore .
Oggetto Riconoscimento di un diploma estero.
Fatti:
A.
Il 6 luglio 2006 A._________(in seguito ricorrente) ha ottenuto presso la scuola Y._________ a Z.________ (Italia) l'attestato di abilitazione dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo una formazione biennale con 1152 ore annue. Il 30 giugno 2009 la ricorrente ha conseguito il diploma di optometrista presso l'istituto superiore centro di formazione professionale ottici e optometristi a N.________ (Italia) dopo una ulteriore formazione biennale con 320 / 352 ore annue.
B.
A partire dal 5 settembre 2006 la ricorrente veniva assunta con mansione di aiuto ottico presso la F._______ S.p.a. a G._______ (Italia). In seguito, la ricorrente continuava ad essere impiegata presso la F.________ S.P.A. a L._________ (Italia, 2007) e a N._______(Italia, 2008) con mansione di ottica (2007) e - secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae (doc. 9.6. degli atti preliminari) - responsabile del reparto di applicazioni lenti a contatto morbide e rigide o gas-permeabili (2008). Dal 1° settembre 2008 la ricorrente opera con l'incarico di ottico e assistente alla parte optometrica presso la X._________SA a ___________B. (Svizzera, TI). Secondo il certificato di lavoro intermedio della X._________ SA del 7 dicembre 2009 le sue mansioni comprendono l'applicazione lenti a contatto, l'esecuzione di esami della vista e tutto quello che può riguardare il ramo dell'optometria e della contattologia, la vendita di occhiali come anche di strumenti ottici e di misura e la relativa consulenza, i montaggi, le riparazioni, il controllo dei lavori, nonché tutto ciò che può riguardare il ramo dell'ottica ed infine anche le attività contabili e di amministrazione del centro ottico.
C.
Con domanda del 22 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (in seguito: UFFT, autorità inferiore) di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente a un diploma federale di ottico.
D.
Con decisione del 6 aprile 2010 l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente che, tenuto conto dell'esperienza professionale di ottico acquisita in Italia e in Svizzera, il suo attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006 era ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico. Contemporaneamente l'UFFT ha informato la ricorrente che non appena l'esperto incaricato avesse espresso il suo parere circa il corso di optometria da essa frequentato, l'UFFT avrebbe giudicato se l'attestato in optometria poteva essere riconosciuto equipollente ad un diploma federale di ottico.
E.
Con decisione del 10 settembre 2010 l'autorità inferiore ha subordinato il riconoscimento del diploma di optometrista italiano con il diploma federale di ottico alla riuscita di una misura di compensazione. Secondo l'UFFT dal paragone della formazione della ricorrente colla formazione svizzera si evince che l'assenza di qualifica della ricorrente nelle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" costituisce una differenza sostanziale ai sensi dell'art. 4 (1) lett. b della Direttiva 92/51/CEE. La formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore di insegnamento della materia "anatomia e fisiologia oculare" e 240 della materia "ottica generale e strumenti". Per ottenere il riconoscimento col diploma federale di ottico la ricorrente può scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di nove mesi. In seguito al tirocinio degli esperti della Fachhochschule Nordwestschweiz verificherebbero le conoscenze teoriche e pratiche della ricorrente nelle suddette materie. Vista la mancanza di esperti italofoni, sia la prova attitudinale sia la verifica successiva al tirocinio, si svolgerebbero, a scelta della ricorrente, in tedesco o in francese.
F.
Quest'ultima decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata dalla ricorrente il 27 settembre 2010. Implicitamente ella chiede di annullare la decisione del 10 settembre 2010 e di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente ad un diploma federale di ottico incondizionatamente, cioè senza l'obbligo di sottoporsi a una misura di compensazione.
La ricorrente rileva che l'UFFT si sarebbe basato unicamente sul piano di formazione di optometria e non avrebbe richiesto e tenuto in considerazione quello in ambito ottico. In tal caso la ricorrente è dell'opinione che l'UFFT avrebbe potuto accertare che le materie mancanti indicate erano state studiate ed apprese nel precedente periodo di formazione obbligatoria in ottica, cioè durante gli anni 2004-2006, presso la scuola Y._______ a Z.________.
Il 23 novembre 2010 la ricorrente, ormai patrocinata dall'avvocato Romina Biaggi, ha inoltrato una richiesta di riesame all'UFFT, a cui quest'ultimo non avrebbe dato una risposta.
G.
Tuttavia, con scritto del 9 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha informato lo scrivente Tribunale che stava effettuando un riesame dei contenuti della formazione della ricorrente tramite un perito.
H.
Con ordinanza del 9 novembre 2010 questo Tribunale ha invitata l'autorità inferiore a inoltrare una risposta al ricorso entro il 9 dicembre 2010, termine in seguito prorogato fino al 13 gennaio 2011. La seconda domanda di proroga, impostata il 14 gennaio 2011, non poteva pertanto essere accolta.
I.
Con presa di posizione tardiva del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore ribadisce che le lacune nelle materie indicate costituirebbero a suo avviso delle differenze sostanziali tra la formazione in Italia e quella in Svizzera. Inoltre precisa di aver esaminato i contenuti della formazione della ricorrente in base al Decreto Ministeriale del 28 ottobre 1992 che all'allegato 2 elenca le materie e le ore settimanali di insegnamento del corso di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico seguito dalla ricorrente. Pertanto l'UFFT sarebbe stato in grado di valutare la richiesta della ricorrente senza dover contemplare il programma di formazione dell'Istituto Y._______ a Z.________. A suo avviso e da quanto indicato nel modulo di domanda di riconoscimento spettava inoltre alla ricorrente fornire il programma di formazione e d'esame dell'istituto di formazione. L'autorità inferiore non contesta la frequentazione da parte della ricorrente del corso di "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti". Tuttavia le rimprovera di non aver sufficientemente approfondito queste materie durante la formazione di ottico. Inoltre, esse [non] sarebbero state trattate durante il corso di optometria. Anche in Svizzera le materie indicate sarebbero trattate già durante la formazione di ottico, ma sarebbero poi approfondite durante la formazione superiore di ottico. L'UFFT precisa inoltre che i temi "basi in fisiologia generale", "fisiologia dell'organo visivo" e "reazione alle sostanze farmacologiche" nella materia "anatomia e fisiologia oculare" non sarebbero stati trattati dalla ricorrente. Per quanto concerne la materia "ottica generale e strumenti" gli strumenti ottici per l'osservazione (lenti d'ingrandimento, biomicroscopi, cannocchiali, binocoli, oculari, cheratometri ecc.) non sarebbero praticamente stati trattati durante la formazione della ricorrente. Secondo l'autorità inferiore mancherebbero anche i temi in ottica generale "lenti sottili e lenti spesse" e "combinazione di lenti".
J.
Con replica del 28 marzo 2011 la ricorrente riconferma esplicitamente la richiesta formulata solo implicitamente nel suo ricorso del 27 settembre 2010 (cfr. sopra, F) e critica la mancata contemplazione della formazione da lei svolta concretamente dalla ricorrente presso l'Istituto Y._______ a Z.________. Lo stesso Decreto Ministeriale del 28 ottobre 1992 prevedrebbe la possibilità di variazioni da regione a regione. La ricorrente spiega che secondo la dichiarazione della Dottoressa O.________ del Centro di formazione a N._______ la formazione che viene richiesta ai corsisti in optometria presso tale istituto sarebbe più approfondita rispetto a quella di base di cui al Decreto Ministeriale perché le competenze della professione di ottico si sarebbero nel frattempo evolute. La ricorrente specifica inoltre che avrebbe in realtà seguito tutte le materie sopra indicate (v. sopra, lett. i.). All'Istituto Y._______ di Z._______, sarebbero stati trattati i temi "fisiologia dell'organo visivo o della visione", "lenti sottili e lenti spessi" "e combinazione di lenti". Anche il tema "strumenti d'ottica per l'osservazione" sarebbe stato insegnato nell'ambito della formazione biennale di ottica. Nonostante non siano contemplati nel programma, tali argomenti sarebbero stati ripresi anche nel successivo corso di optometria, in modo da omogeneizzare la formazione dei corsisti. I temi "basi in fisiologia generale" e "reazione alle sostanze farmacologiche o farmacologia" sarebbero poi stati trattati nell'ambito del piano di studio di optometria, sia nell'ambito del corso "Microbiologia-Immunologia", sia in quello di "Patologia Oculare". In allegato la ricorrente trasmette allo scrivente Tribunale dichiarazioni varie di professori di entrambi gli istituti di formazione che confermano le asserzioni della ricorrente. Infine, la ricorrente aggiunge anche una comunicazione del presidente dell'Associazione ottici del Cantone Ticino, secondo cui la documentazione della ricorrente "dovrebbe andare incontro alle richieste fatte da Berna per il riconoscimento dei suoi diplomi".
K.
Nella presa di posizione del 29 aprile 2011 l'autorità inferiore ribadisce essenzialmente gli argomenti presentati nella sua precedente comparsa sostenendo inoltre che in Italia soltanto la formazione e la professione di ottico sono regolamentate, mentre ciò non sarebbe il caso per la formazione e la professione di optometrista. L'UFFT è inoltre dell'opinione che la ricorrente spiegherebbe nella succitata replica di aver trattato le materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" unicamente durante la formazione biennale di ottico, ma non durante la specializzazione in optometria. L'autorità inferiore sostiene inoltre che nell'ambito della formazione di ottico diplomato in Svizzera le conoscenze in "ottica e strumenti" (440 ore di formazione) e in "anatomia e fisiologia oculare" (180 ore di formazione) vengono approfondite. Infine, secondo l'UFFT le lacune della ricorrente nelle materie indicate non potrebbero essere colmate da un periodo di lavoro in un campo affine alla formazione di ottico diplomato perché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il conseguimento dell'attestato di optometrista.
Inoltre, nel Cantone Ticino, solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, potrebbero esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato.
L.
Con scritto non sollecitato del 4 maggio 2012 la ricorrente inoltra un certificato di lavoro attualizzato del 30 aprile 2012 che - inoltre ad una conferma delle mansioni indicate qui sopra (cfr. lett. B) - menziona anche degli stages svolti dalla ricorrente presso il Laboratorio Centralizzato di X.______SA, la logistica e nella vendita diretta dei vari centri ottici, così come una formazione interna sulla cultura aziendale.
M.
Nella sua presa di posizione del 31 maggio 2012 l'UFFT rileva che sia ai sensi della Direttiva 2005/36/CEE che ai sensi della Direttiva 92/51/CEE per "esperienza professionale" si intende l'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conseguito il diploma per il quale il riconoscimento è stato postulato. Anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la sorveglianza di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi in Svizzera, spetterebbe - soggiunge l'UFFT- agli esperti verificare le conoscenze pratiche e teoriche della ricorrente nelle materie indicate.
N.
Con scritto non sollecitato del 18 giugno 2012 la ricorrente comunica la sua intenzione di voler trasmettere un ulteriore documento concernente la sua attività professionale in risposta agli argomenti sollevati dall'autorità inferiore nella sua lettera del 31 maggio 2012. Visto che questo Tribunale non riteneva opportuno estendere ulteriormente lo scambio di scritti, ciò che avrebbe potuto prolungare inutilmente la procedura, la richiesta di assegnarle un termine per produrre questi documenti è stata respinta dal Tribunale amministrativo federale con ordinanza del 20 giugno 2011.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1. Entrata in materia
La decisione dell'UFFT del 10 settembre 2010 è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. La stessa ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Il termine e la forma del ricorso sono osservati con la missiva raccomandata del 27 settembre 2010 (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.1. Oggetto della controversia
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
Nella procedura di ricorso davanti al TAF l'oggetto del ricorso è rappresentato unicamente dalla decisione dell'autorità inferiore impugnata dalla ricorrente o da ciò che in base ad una corretta applicazione della legge sarebbe dovuto essere oggetto della decisione (DTAF B-1019/2010, C.1.2.1; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, § 2, N 2.7.).
Nel presente caso la ricorrente ha inoltrato una richiesta di equipollenza del suo diploma di optometria con una formazione professionale superiore (livello terziario B). In risposta a tale richiesta l'UFFT ha emanato due decisioni. Con decisione del 6 aprile 2010 l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito dalla ricorrente il 6 luglio 2006 era stato ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico. La seconda decisione del 10 settembre 2010, impugnata in seguito dalla ricorrente, comunicava alla stessa che il riconoscimento del suo diploma italiano equipollente al diploma federale di ottico era subordinato alla riuscita di una misura di compensazione. L'oggetto della lite è quindi limitato alla questione dell'equipollenza del diploma di optometria ottenuta dalla ricorrente con il diploma federale di ottico. Ne consegue che il riconoscimento dell'equipollenza del attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006 a Z._______ con un attestato federale di capacità, oggetto della decisione non impugnata dell'UFFT del 6 aprile 2010, di principio, non è oggetto di controversia nella procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale. Tuttavia, si evince dagli atti che tale divisione della procedura è stata intrapresa dall'autorità inferiore alla sua propria iniziativa. Inoltre, l'UFFT ha comunicato contemporaneamente che, con la decisione del 6 aprile 2010, non si avrebbe ancora pronunciato sull'equipollenza del diploma di optometria della ricorrente con il diploma federale di ottico. Visto che la divisione della procedura non è stata scelta dalla ricorrente, rimane in ogni caso possibile valutare adeguatamente gli argomenti della ricorrente relativi alla formazione ottica a Z._________ in riguardo all'oggetto in lite cioè l'equipollenza del suo diploma in optometria con il diploma federale di ottico, anche se la decisione del 6 aprile 2010 fosse considerata cresciuta in giudicato.
2.2. Base legale delle censure della ricorrente
La ricorrente censura, in sostanza, che il confronto tra la formazione da lei effettuata in Italia e la formazione richiesta in Svizzera per svolgere l'attività in questione non sia stato effettuato in modo corretto e in base ad un apprezzamento carente di diversi elementi. Il ricorso è basato quindi su censure ai sensi dell'art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3. Base legale nazionale del riconoscimento dei diplomi esteri
La presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10). Giusta l'art. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. |
3 | Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter: |
a | les dispositions d'exécution; |
b | les ordonnances sur la formation. |
4 | La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 9 Lieu de la formation initiale en entreprise - (art. 16, al. 2, let. a, LFPr) |
|
1 | Est réputé lieu d'une formation initiale en entreprise le lieu où s'effectue la majeure partie de la formation initiale en entreprise. |
2 | Si le siège de l'entreprise et l'entreprise formatrice sont situés dans des cantons différents, est réputé déterminant le lieu où se trouve l'entreprise formatrice. |
3 | Dans le cas d'un réseau d'entreprises formatrices, est réputé déterminant le lieu où se trouve l'entreprise principale ou l'organisation principale. |
4 | Le SEFRI tranche si les autorités cantonales ne parviennent pas à s'accorder sur le lieu de la formation initiale en entreprise. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
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a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
4. Base legale internazionale del riconoscimento dei diplomi esteri (ALCP)
4.1. Sistema generale dell'ALCP
Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, accordo che è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 e entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681; di seguito ALCP o accordo).
L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a).
L'accordo non regola l'ammissione ai cicli di formazione speciali e post-diploma nella forma di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg.; Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Thürer / Weber / Zäch (editori), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, ein Handbuch, Zurigo 2002, p. 195 segg.).
All'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accordo comprende unicamente quelle attività professionali che sono regolamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali per le quali l'accesso o l'esercizio o una delle modalità d'esercizio in uno Stato contraente siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza (art. 1 lett. f della Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la Direttiva 89/48/CEE [GU L 209 del 24.7.1992, p. 25], in seguito: Direttiva 92/51/CEE). Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e, di conseguenza, per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma. In effetti, spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (cfr. sentenza del TAF del 29 novembre 2010 B-6599/2008, consid. 4.1 con ulteriori indicazioni).
4.2 ALCP applicabile alla fattispecie
Visto che la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma italiano al fine di esercitare la professione di ottico - optometrista o di ottico diplomato (cfr. riguardante la terminologia la sentenza del 15 novembre 2010 B-2756/2009, consid. 3.2.5), va rimarcato che in Svizzera detta professione è regolamentata a livello cantonale (cfr. l'elenco dell'UFFT delle professioni / attività regolamentate in Svizzera [febbraio 2012] su www.bbt.admin.ch > riconoscimento dei diplomi esteri > procedura di riconoscimento, visitato l'ultima volta il 3 aprile 2012; cfr. per il Cantone Ticino il regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994, RL 6.1.4.5; cfr. sentenza del TAF del 15 novembre 2010 B-2756/2009, consid. 3.2.3 con ulteriori indicazioni), per cui l'ALCP trova di principio applicazione alla presente fattispecie.
4.3 Sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALCP
Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALCP è fondamentalmente rappresentato dalla Direttiva 92/51/CEE succitata e dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 21.1.1989, p.16; in seguito: direttiva 89/48CEE). Siccome la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma d'optometria col diploma federale di ottico e che le formazioni rispettive sono da collocare al livello postsecondario di una durata inferiore a tre anni, la presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della direttiva 92/51/CEE (cfr. decisione del TAF B-8620/2007 del 10 luglio 2008, consid. 5.5)
5. Disamina relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza stabilite nell'accordo
S'impone di delineare di seguito le condizioni di riconoscimento dell'equipollenza stabilite nell'accordo.
5. 1. Diritto di esercitare la professione relativa nel Paese di provenienza
Il sistema di riconoscimento istituito dall'accordo si basa fondamentalmente sul concetto di "professione" e non su quello di "formazione" (Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der Eu, in: Thürer / Weber / Portmann / Kellerhals, Bilaterale Verträge I & II Schweiz-Eu, Zurigo, 2007. P. 258). Esso presuppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo professionale nel suo paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettono di esercitare la sua professione. Il criterio di base per l'applicazione del sistema di riconoscimento istituito nell'Unione europea è integrato nell'ALCP e si identifica quindi nel presupposto che tutto ciò che un richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese deve poterlo fare anche in un altro Stato contraente, con la conseguenza che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza a una formazione "proveniente" da un'altro Stato contraente con la formazione necessaria nel Paese accogliente per poter svolgere l'attività in questione (cfr. Berthoud, op. cit., p.265).
5.2. Professione regolamentata nel Paese di provenienza e criterio di compensazione in caso contrario
Se il richiedente ha il diritto di esercitare la sua professione nello Stato proveniente occorre verificare di seguito se l'esercizio della professione in questione è regolamentato nel suo Paese. In caso contrario, bisogna esaminare se il migrante è in possesso di un titolo che sancisce una formazione regolamentata. In tale ipotesi, si deve poi controllare se la formazione estera verte su materie sostanzialmente diverse da quelle trattate nell'ambito della formazione svizzera (Berthoud, op. cit., p. 266). Se il migrante non dovesse disporre di un titolo di formazione che sancisce una formazione regolamentata, le autorità dello Stato ospitante devono prendere in considerazione se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni nel Paese proveniente in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità di tale Stato, designata conformemente alle disposizioni regolamentari di quest'ultimo e da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno (cfr. art. 3 lett. b primo comma della Direttiva 92/51/CEE; cfr. Berthoud, op. cit., p. 266). Da questo si evince che lo Stato accogliente può rifiutare che un richiedente che ha il diritto di esercitare una professione non regolamentata con un titolo di formazione non regolamentato nello Stato proveniente acceda a tale professione se non dispone di una esperienza professionale di almeno due anni ai sensi dell'art. 1 lett. h della Direttiva 92/51/CEE (cfr. Berthoud, op. cit., p. 266).
Dopo la disamina delle questioni summenzionate occorre confrontare le rispettive formazioni.
Confronto delle formazioni rispettive
5.3. Conseguenza giuridica in caso di durata inferiore della formazione estera
Quando questo paragone rivela che la durata della formazione è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato accogliente, quest'ultimo può esigere che il richiedente provi di possedere un'esperienza professionale (cfr. art. 4 (1) lett. a della Direttiva 92/51/CEE). La durata massima dell'esperienza professionale richiesta non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante o il periodo mancante allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolto sotto la guida di un professionista qualificato (cfr. art. 4 (1), lett. a, primo comma, primo e secondo trattino della Direttiva 92/51/CEE). L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare i quattro anni.
5.4. Conseguenza giuridica in caso di differenza sostanziale nel contenuto della formazione estera
Quando da questo confronto si evince che la formazione ricevuta all'estero verte su materie teoriche e / o pratiche sostanzialmente diverse da quelle prescritte nello Stato ospitante, quest'ultimo può esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga a una prova attitudinale (cfr. art. 4 (1) lett. b della Direttiva 92/51/CEE). In questo caso lo Stato ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra le due misure di compensazione.
Onere della prova
Da un punto di vista formale è da notare che alle autorità dello Stato ospitante incombe l'onere della prova (cfr. Berthoud, op. cit. p. 267; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, p. 76). Esse devono provare che ci sono delle differenze sostanziali tra la formazione estera e la formazione richiesta nel Paese ospitante. Al migrante può essere tuttavia richiesto di fornire qualsiasi informazione utile sulla formazione ricevuta.
Interpretazione restrittiva della materia sostanzialmente diversa
Per poter ricorrere alla possibilità di una misura di compensazione, la differenza fra le due formazioni deve essere talmente sostanziale da impedire l'esercizio corretto della professione in questione nello Stato ospitante. Il concetto della materia sostanzialmente diversa o della differenza sostanziale è un concetto giuridico indeterminato. Tuttavia, per poter garantire il buon funzionamento del sistema si può partire dal principio che detto concetto dev'essere interpretato in maniera restrittiva (cfr. Berthoud, p. 267).
6. Situazione di diritto e di fatto rilevante in sede di ricorso
Modifiche di diritto
Prima di applicare i criteri poc'anzi menzionati (cfr. consid. 5.1-5.4) alla presente fattispecie è da notare che durante la procedura davanti allo scrivente Tribunale le norme giuridiche e la situazione di fatto sono evolute. Le modifiche di diritto riguardano in primo luogo la formazione di ottico - optometrista in Svizzera visto che il regolamento d'esame professionale superiore per ottici del 12 giugno 1991 (in seguito: regolamento d'esame) è infatti abrogato il 31 dicembre 2011 e sostituito dal regolamento del 1 settembre 2009 concernente la formazione e gli esami per il titolo di "Bachelor of Science in Optometry", rilasciato dalla Scuola universitaria professionale (SUP) Nordwestschweiz (FHNW). In secondo logo, le modifiche legali concernono l'ALCP: Con decisione 2/2011 del 30 settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l'ALCP ha stabilito l'applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, p. 22), ad eccezione del titolo II. Questa Direttiva consolida e abroga, fra le altre, anche le direttive 89/48/CEE e 95/51/CEE (cfr. sopra, consid. 4.3.).
Nuovi elementi di fatto
Dal certificato di lavoro del 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente continua la sua attività professionale presso la Swiss Quality Vision. Si può pertanto ritenere che l'esperienza professionale della ricorrente continui ad accrescersi a partire dalla data del rilascio della decisione impugnata.
Occorre pertanto determinare nella fattispecie quale situazione di fatto e di diritto vanno considerate rilevanti in sede di ricorso.
6.1. Diritto applicabile
In linea di massima, la legalità di una decisione amministrativa si giudica in considerazione del diritto in vigore o applicabile al momento del suo rilascio. Modificazioni entrate in vigore durante la procedura ricorsuale sono irrilevanti, a meno che ragioni imperative impongano di prendere in considerazione la nuova situazione di diritto nell'interesse pubblico preponderante (cfr. DTF 126 II p. 522, consid. 3 b) aa)). Nella fattispecie non è possibile intravedere tale motivo imperativo considerando che le modifiche rilevanti apporteranno sicuramente alcuni miglioramenti alla formazione ottica-optometrista in Svizzera e comprendono una modernizzazione del sistema di riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e l'Unione europea, ma non possono essere considerate fondamentali per la salute pubblica o il funzionamento dell'ALCP (cfr. www.bbt.admin.ch > temi > riconoscimento dei diplomi esteri > base legale > direttiva 2005/36/CE, visitato l'ultima volte il 5 aprile 2012). Neanche dal semplice fatto che le modifiche legali effettuate possano avere delle conseguenze per l'esito di questa sentenza, si evince una ragione imperativa che giustificherebbe eccezionalmente la loro presa in considerazione. Ne consegue pertanto che occorre applicare alla presente fattispecie le norme in vigore del momento del rilascio della decisione, ovverosia il 10 settembre 2010.
6.2. Situazione di fatti rilevante
Per quanto riguarda invece la situazione dei fatti occorre ritenere che lo scrivente Tribunale non è vincolato dall'accertamento operato al riguardo dall'autorità inferiore (cfr. art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
6.3 Considerazione delle allegazioni tardive
Infine, è anche da rilevare in questo contesto che giusta l'art. 32 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
7. Disamina concreta relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza del diploma della ricorrente
7.1. Optometria in Italia: professione libera
Come l'ha constatato tra l'altro anche l'autorità inferiore nella sua presa di posizione del 29 aprile 2011 la professione di optometrista non gode attualmente di regolamentazione legislativa in Italia ed è da considerarsi libera (cfr. decisione del TAF B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori indicazioni; cfr. anche http://www.lavoroeformazioneincomune.it/DATA/allegati/elenchi/Avviso_Selezione_Optometrista_09.pdf, visitato l'ultima volta l'11 aprile 2012). In base alle normative attuali la professione di optometrista si inserisce tra le attività riservate per legge ai medici oculisti e le attività legalmente definite e affidate all'ottico: "Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optometrista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere - senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia" (Sentenza della Corte di Cassazione Italiana n.27853 dell'11 luglio 2001). Anche se si possano individuare percorsi di formazione tipici per la specializzazione in optometria (cfr. decisione del TAF B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori indicazioni), neanche la formazione di optometrista è attualmente regolamentata in Italia. Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.2) occorre pertanto esaminare di seguito se la ricorrente ha esercitato per due anni a tempo pieno tale professione nel Paese di provenienza.
7.2 Adempimento del criterio di compensazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE: 2 anni di esercizio della professione
Dagli atti si evince che la ricorrente dispone di una certa esperienza pratica e lavorativa nell'ambito ottico-optometrico conseguita in Italia e in Svizzera (cfr. sopra fatti, lett. B). Occorre analizzare di seguito se questa esperienza pratica va equiparata un esercizio della professione rilevante ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. Secondo questo articolo, l'esperienza professionale da valutare deve rispettare i seguenti criteri:
- il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato contraente designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di quello Stato
- da questo titolo deve risultare che il titolare ha seguito con successo und ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno
- una condizione di accesso a questo ciclo di studi è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari
- il richiedente deve aver esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato contraente.
Inoltre è da notare che l'esperienza professionale è definita all'art. 1 lett. h come segue: "l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato [contraente]."
7.2.1 Questione preliminare 1: Determinazione del momento rilevante a partire dal quale l'esperienza professionale effettuata può essere considerata un esercizio della professione: durante o dopo la formazione?
Differenza di significato fra i testi autentici
Prima di esaminare se il titolo di formazione della ricorrente corrisponde ai criteri appena elencati occorre determinare a partire da quale momento l'esercizio della professione è da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. Più concretamente si tratta di rispondere alla questione se anche l'esperienza lavorativa effettuata durante la formazione di optometria o soltanto l'esperienza pratica effettuata dopo l'ottenimento del rispettivo titolo risponde ai criteri sopra menzionati. Al riguardo è da notare che le varie versione linguistiche della direttiva non sono identiche. Nella versione italiana si legge: "se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni [...], ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:[...]" (parola evidenziata dal TAF). La versione tedesca invece recita: "wenn der Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang [...] ausgeübt hat, [...], sofern der Betreffende dabei im Besitz von einem oder mehreren Ausbildungsnachweisen war, [...]" (parole evidenziate dal TAF). La versione francese stabilisce che: "si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, [...], en détenant un ou plusieurs titres de formation:[...]" (parole evidenziate dal TAF). Infine, la versione inglese recita: "if the applicant has pursued the profession in question full-time for two years, [...], and possesses evidence of education and training which: [...]" (parola evidenziata dal TAF).
Trattandosi di una professione libera nello Stato di provenienza, la versione italiana e la versione inglese permettono anche un'interpretazione secondo la quale l'esperienza pratica rilevante ai sensi di questo articolo può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del titolo formativo o durante la formazione rispettiva. Le altre versioni linguistiche summenzionate qui sopra lasciano invece chiaramente intendere che l'esperienza da considerare è unicamente quella dopo dell'ottenimento del diploma.
Applicazione delle regole generali del diritto internazionale pubblico
Visto che ciascun testo fa ugualmente fede e che la questione non è stata chiarita né dal Tribunale federale svizzero, né - a conoscenza dello scrivente Tribunale - dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
Esercizio della professione solo dopo l'ottenimento del titolo di formazione
Come si evince dal preambolo e dall'art. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
|
a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
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a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
A titolo complementare è da notare che la questione suesaminata si distingue fondamentalmente da quella di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione deve essere valutata nell'ambito del paragone delle formazioni rispettive ai sensi dell'art. 4 (1) lett. b) della Direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 5.3, giù, consid. 7.3.2 in fine).
7.2.2 Questione preliminare 2: La professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante?
Come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. sopra, fatti, lett. K), si evince dagli atti che la ricorrente non ha esercitato la sua professione in Italia dopo il conseguimento del suo attestato di optometria, cioè dopo il 1° luglio 2009. Tuttavia, la ricorrente è stata assunta dalla Swiss Quality Vision durante la sua formazione di optometrista e qui continua a lavorare anche dopo aver conseguito il suo diploma. Visto che l'art. 3 lett. b) della Direttiva 92/51/CEE presuppone che il richiedente abbia esercitato la sua professione in un altro Stato contraente, occorre esaminare di seguito la questione di sapere se la professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante.
Risposta in linea di principio della Corte di giustizia dell'Unione europea
La Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando l'art. 4 della direttiva 89/48/CEE, precisa a tal proposito che, "in linea di principio, non si può [...] considerare esercizio di attività professionali regolamentate, seppure in seguito all'ottenimento del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro, un lavoro prestato in un altro Stato membro in cui l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora stata acquisita" (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 62; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'ALCP e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
Risposta in considerazione del regolamento del Cantone Ticino in particolare
Tuttavia, l'art. 6 cpv. 3 del Regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994 del Cantone Ticino (RL 6.1.4.5) stabilisce che le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquista l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione che quest'ultimo sia presente nel momento stesso della prestazione. Dai certificati di lavoro intermedi rilasciati dal datore di lavoro della ricorrente il 7 dicembre 2009 e il 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente opera con l'incarico di ottico ed assistente alla parte optometrica presso il loro centro ottico con, fra altre, tutte le mansioni che riguardano il ramo dell'optometria. In base a questa situazione di fatti e di diritto nel cantone Ticino, lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione che sarebbe sproporzionato non valutare l'attività lavorativa dalla ricorrente come esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b e dell'art. 1 lett. h della Direttiva 92/51/CEE.
Ulteriori informazioni necessarie per una risposta definitiva
Comunque sia spetta all'autorità inferiore procurarsi ulteriori informazioni per sapere se le attività optometriche svolte dalla ricorrente sono effettuate sotto la sorveglianza di un ottico diplomato e quindi in conformità con il regolamento ticinese.
Visti gli elementi sopra indicati e a condizione che l'esercizio di attività optometriche della ricorrente si sia svolto e continui a svolgersi in conformità con i regolamenti cantonali, l'esperienza professionale della ricorrente effettuata in Svizzera va considerata pertinente ai sensi dell'art. 3 lett. b) della Direttiva 92/51/CEE a partire dal 1 luglio 2009, giorno successivo all'ottenimento dell'attestato in optometria.
7.2.3 Criterio temporale (esercizio della professione a tempo pieno per due anni)
Ora, secondo l'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE l'interessato deve aver esercitato la sua professione per due anni a tempo pieno nei dieci anni precedenti. Visto che dagli atti non evince se la ricorrente è assunta a tempo pieno o a tempo parziale, spetta all'autorità inferiore procurarsi le informazioni necessarie per determinare se i due anni ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE scadono il 30 giugno 2011 o a una data successiva (cfr. consid. 6.2).
7.2.4 Altri criteri rilevanti riguardanti l'esercizio della professione
Nella misura in cui i due anni di esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE siano stati compiuti (cfr. consid. 7.2.1-7.2.3), occorre esaminare se l'esperienza professionale o l'esercizio della professione di optometrista corrisponde agli altri criteri sopra elencati (cfr. consid. 7.2).
7.2.4.1 Titolo rilasciato da istituto legalmente riconosciuto in Italia
Nella fattispecie l'attestato di optometria è stato consegnato dal Comune di N._________. In una lettera del 16 marzo 2010 l'autorità inferiore chiede alla ricorrente di indirizzare personalmente all'autorità competente della regione di Sicilia un elenco di domande volte a sapere, fra altro, se il diploma di optometria è stato rilasciato da un'autorità competente in Italia designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative italiane come previsto all'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. La risposta a tale domanda non si trova negli atti. Tuttavia, lo scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare che il titolo di formazione della ricorrente sia stato rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in Italia. Comunque sia, spetta finalmente all'autorità inferiore approfondire l'esame di questo criterio se lo ritiene necessario.
7.2.4.2 Conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno un anno
Da questo titolo di formazione deve poi risultare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno. Secondo il piano di studi del corso di optometria del Comune di N._________ la ricorrente ha seguito 672 ore di formazione negli anni 2007-2009. Visto che la ricorrente ha lavorato presso diverse aziende nel campo ottico durante tutta la sua formazione di optometrista si può ipotizzare che un anno di studio svolto dalla ricorrente non corrisponda a un anno di formazione a tempo pieno.
È da notare che né la direttiva né la prassi giurisprudenziale definiscono le ore minime di formazione di un anno di studi postsecondari. Tuttavia, tenendo conto dello scopo generale dell'ALCP (cfr. sopra, consid. 7.2.1) e del fatto che la durata della formazione estera è concretamente paragonata alla durata della formazione rispettiva nel Paese accogliente sotto la prospettiva dell'articolo 4 lett. a della Direttiva 92/51/CEE, non sembra appropriato imporre delle condizioni troppo rigide per considerare questo criterio soddisfatto. Lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione che la formazione biennale della ricorrente corrisponda come minimo a un anno di formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE.
7.2.4.3 Condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria
L'ultimo criterio dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE concerne le condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria menzionate qui sopra (cfr. consid. 7.2). Il sito del Comune di N._________ (http://www.lavoroeformazioneincomune.it/DATA/allegati/elenchi/Avviso_Selezione_Optometrista_09.pdf visitato l'ultima volta il 19 aprile 2012) menziona tra i requisiti d'ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che in Italia è propedeutico al proseguimento degli studi universitari (cfr. sito del Ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca, http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti, visitato l'ultima volta il 19 aprile 2012) e l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico che corrisponde alla formazione professionale richiesta dall'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. Pertanto, le esigenze relative alle condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria sono da considerare soddisfatte.
7.2.5 Risultato intermedio
Visto che, a condizione della soddisfazione dei criteri summenzionati ancora da approfondire dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fine, 7.2.3), la ricorrente dispone dell'esperienza professionale e della formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE. In altre parole, pur essendo in possesso di un titolo di formazione non regolamentata, le autorità svizzere competenti non possono rifiutare, l'accesso a la professione di optometrista alle stesse condizioni che vengono applicati ai propri cittadini (cfr. sopra, consid. 5.2 infine). Occorre pertanto passare di seguito al confronto delle formazioni rispettive.
7.3 Confronto delle formazioni rispettive
7.3.1 Sistema generale dell'art. 4 della Direttiva 92/51/CEE
Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.3 e 5.4) l'art. 4 della Direttiva 92/51/CEE distingue fra differenze concernenti la durata della formazione (art. 4 (1) lett. a) e differenze sostanziali riguardanti il contenuto della formazione (art. 4 (1) lett. b). Le conseguenze giuridiche in caso di una situazione di fatti corrispondente alla lettera a) non sono identiche a un caso di una situazione di fatto ai sensi della lettera b) e, giusta l'art. 4(2), non possono essere applicati cumulativamente dallo Stato ospitante. Mentre una differenza nella durata della formazione ai sensi dell'art. 4 (1) lett. a della Direttiva 92/51/CEE può essere compensata dal richiedente con una certa esperienza professionale rilevante, una differenza sostanziale nel contenuto della formazione offre invece allo Stato ospitante la possibilità di subordinare il riconoscimento del diploma estero alla riuscita di una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale).
È inoltre da notare che l'art. 4 (1) lett. b) della Direttiva 92/51/CEE è stato modificato dalla Direttiva 2001/19/CEE del Parlamento e del Consiglio del 14 Maggio 2001 (GU L 206 del 31.7.2001, p. 1). Questa modificazione è successivamente stata integrata nell'ALCP con la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 aprile 2004, che modifica l'allegato III relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (GU L 352 del 27.11.2004, p. 129-145). Questa modificazione recita: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia in tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma".
Infine, il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. Gammenthaler, op. cit., p. 85).
7.3.2 Percorsi formativi da confrontare
In casu occorre paragonare da un lato la formazione svizzera rilevante al momento della decisione (cfr. sopra, consid. 6.1) con la formazione e le conoscenze specifiche della ricorrente dall'altro.
Svizzera
Per quanto riguarda la formazione svizzera non esiste un regolamento federale che indichi i contenuti precisi e le ore di formazione richieste per il conseguimento del diploma federale di ottico. A tal proposto è da notare che prima del 1 gennaio 2012 unicamente il superamento dell'esame professionale superiore per ottici era obbligatorio, ma non lo svolgimento di una formazione specifica. Il regolamento d'esame concernente l'organizzazione degli esami professionali superiori per ottici del 12 giugno 1991 (in seguito: regolamento d'esame), che elenca le materie valutate nell'esame che portava al conseguimento del diploma federale di ottico, specifica inoltre nel suo art. 10 che erano ammessi all'esame gli ottici in possesso dell'attestato federale di capacità con almeno quattro anni di esperienza professionale come ottico. La formazione presso la "Schweizerische Höhere Fachschule für Augenoptik" di Olten (scuola non più esistente), la cui durata era di due anni (2750 ore in totale), veniva considerata un'esperienza professionale.
Ricorrente italiana
La formazione della ricorrente è da valutare in merito al programma di formazione da lei frequentato che, nel caso del piano di studi della scuola di optometria a N._________, elenca allo stesso tempo le materie d'esame (cfr. p. 2 del programma di formazione). Come menzionato poc'anzi, la ricorrente dispone anche di una certa esperienza professionale acquista durantela formazione (2007-2009) e dopol'ottenimento del diploma di optometrista (a partire dal 1 luglio 2009).
Questione da esaminare di seguito
Di seguito verrà esaminato se questa esperienza professionale e / o eventualmente altri elementi addizionali sono pertinenti per il confronto delle rispettive formazioni. Questa questione si distingue dalla questione di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione è da considerare un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 7.2.1). Mentre l'adempimento dei criteri di cui all'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE era subordinato all'accesso di principio alla professione di optometrista in Svizzera, nei considerandi seguenti si tratta invece di verificare se il paragone tra i due percorsi formativi è stato effettuato in maniera corretta.
7.3.3 Censure delle parti
Benché l'autorità inferiore sembri evidenziare anche differenze nella durata della formazione in Svizzera, la stessa rimprovera alla ricorrente principalmente una differenza sostanziale nel contenuto della formazione (cfr. fatti, lett. E). Nella decisione impugnata rilasciata in base ad una perizia dell'8 giugno 2010 l'UFFT conclude che la formazione della ricorrente sarebbe lacunosa in ordine alle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti". Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver sufficientemente approfondito le materie indicate durante la formazione di ottico e di [non] aver seguito dette materie durante la formazione di optometria (nel testo originale leggesi: "Inoltre dette materie sono state trattate durante il corso di optometria."; lo scrivente Tribunale ritiene che l'omissione del "non" sia avvenuto semplicemente per errore). Sulla sconta di una seconda perizia del 12 gennaio 2012 l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella formazione della ricorrente. Infine, l'autorità inferiore aggiunge che le lacune identificate non potrebbero essere colmate con un periodo di lavoro in un ambito affine alla formazione di ottico diplomato poiché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optometrista in Italia dopo il conseguimento del relativo attestato. Inoltre, nel Cantone Ticino solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, sarebbero abilitati a esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato. Il 31 maggio 2012 l'UFFT aggiunge che spetterebbe in ogni caso agli esperti di verificare le conoscenze pratiche e teoriche nelle materie mancanti, anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la supervisione di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi. Esso sostiene inoltre che un'esperienza professionale a norma della Direttiva 92/51/CEE consiste unicamente nell'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conseguito il diploma da riconoscere.
La ricorrente invece argomenta nel suo ricorso del 27 settembre 2010 di aver già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z._________. Inoltre precisa che una parte dei temi indicati dall'UFFT sarebbe stata ripresa all'inizio del corso di optometria anche pur non comparendo nel programma di formazione di optometria assolto a N._________. La restante parte dei temi elencati dall'autorità inferiore sarebbe infine stata trattata durante l'insegnamento delle materie indicate nel programma di formazione di optometria.
7.3.4 Valutazione delle censure
7.3.4.1 Disamina relativa alle "perizie" dell'8 giugno 2010 e del 12 gennaio 2011
Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente, secondo cui ella avrebbe già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z._________, lo scrivente Tribunale - come già l'autorità inferiore - ritiene che anche la formazione svizzera richieda l'insegnamento di queste materie durante la formazione di ottico, ma che essa esiga un approfondimento durante la formazione superiore. Ne consegue che, in linea di massima, non appare appropriato considerare la frequentazione delle materie durante la formazione di ottico alla stessa stregua di una loro trattazione nell'ambito di una susseguente specializzazione. Tuttavia, è da notare che secondo l'art. 2 del programma svizzero di insegnamento professionale per ottici del 20 aprile 1999, rilevante nella fattispecie, prevede in totale 1440 lezioni tranne 640 per la cultura generale, la ginnastica e lo sport, materie non rilevanti per la professione di ottico-optometrista, mentre il piano di studi della scuola Y._________ a Z._________ prevede in totale 2304 ore d'insegnamento. Ciò posto, il rimprovero mosso dalla ricorrente all'autorità inferiore di non avere esaminato se e in quale misura l'approfondimento richiesto in Svizzera nell'ambito della formazione superiore sia già stato trattato nel corso della formazione di ottico svolta a Z._________ appare giustificato. Limitandosi le perizie e l'autorità inferiore limitano a un confronto tra il programma di formazione a N._________ e il piano di studi della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik" l'esame dell'UFFT è da considerare lacunoso.
In secondo luogo è da constatare che la "perizia" dell'8 giugno 2010 consiste in una tabella che elenca e confronta le materie insegnate durante la formazione di optometria a N._________ e le ore di formazione richieste in base al programma formativo per ottico federale della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik". La seconda parte della "perizia" ha per oggetto la visualizzazione grafica della stessa tabella. La seconda "perizia" del 12 gennaio 2011, che consiste in uno scambio di e-mail tra l'autorità inferiore e il perito, specifica, sulla scorta del regolamento d'esame, quali temi mancherebbero nella formazione della ricorrente. Visto che la formazione alla scuola superiore di Olten non era obbligatoria, lo scrivente Tribunale ritiene che unicamente il confronto delle materie d'esame elencate nel regolamento d'esame con il percorso formativo della ricorrente, operato nella seconda "perizia" è rilevante nella fattispecie. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ammette delle difficoltà nel seguire il ragionamento del perito nel e-mail del 12 gennaio 2012. Inoltre è da notare che l'autorità inferiore nella decisione impugnata del 10 settembre 2010 ha rilevato che la formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore d'insegnamento della materia "anatomia e fisiologi oculare" e 240 ore della materia "ottica generale e strumenti", mentre nella presa di posizione del 29 aprile 2011 si parla di 180 ore per la prima e 440 ore per la seconda materia. Queste contraddizioni potrebbero rivelare una certa incertezza anche dell'autorità inferiore nella lettura e nell'interpretazione delle "perizie" richieste.
7.3.4.2 Altri elementi non valutati nel paragone delle formazioni
Attività di ricerca, argomenti presentati in sede di ricorso
Dalle "perizie" emerge inoltre chiaramente che esse sono limitate a un confronto formale delle formazioni rispettive. Ora, né le perizie né l'autorità inferiore considerano che secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae, la stessa avrebbe scritto una tesi dal titolo "Visione binoculare e correzione prismatica" e avrebbe anche collaborato col reparto di ricerca della scuola nell'approfondimento del test Lancaster-Weiss. Ritenuto che il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. consid. 7.3) il paragone tra le formazioni avrebbe dovuto includere anche questi elementi. Viste le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore spetta a quest'ultima procurarsi le prove necessarie e valutarle adeguatamente nel confronto operato fra le formazioni rispettive. Lo stesso vale anche per gli argomenti presentati dalla ricorrente in sede di ricorso e le dichiarazioni rispettive dei professori a N._________ che specificano che i temi considerati mancanti dall'autorità inferiore sarebbero stati trattati e / o approfonditi durante la formazione ottica a Z._________ (cfr. sopra, consid. 7.3.4.1), così come all'inizio del percorso formativo di optometria a N._________ e nell'ambito di corsi con una denominazione diversa da quella Svizzera.
Esperienza pratica e lavorativa
Anche se le attività professionali della ricorrente in Italia (2007-2008) e in Svizzera (2008-2009) durante la sua formazione non possono essere considerate un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b (cfr. sopra, consid. 7.2.1), non è comprensibile perché questa esperienza pratica non dovrebbe essere valutata nel confronto della formazione svizzera con le conoscenze e capacità individuali della ricorrente. Una valutazione appropriata di questa esperienza pratica s'impone anche tenendo in considerazione che, in Svizzera, unicamente il superamento dell'esame così come quattro anni di esperienza professionale erano obbligatori, ma non la frequentazione di un programma formativo specifico (cfr. sopra, consid. 7.3.1). A ciò si aggiunga che la ricorrente ha esercitato la professione di optometrista durante la sua formazione in maniera legittima, potendo infatti essa èssere esercitata liberamente in Italia. Considerato l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del cantone Ticino, le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico diplomato, a condizione che l'ottico diplomato stesso sia presente (cfr. sopra, consid. 7.2.2), lo scrivente Tribunale non ravvisa nessun ostacolo a una valutazione di questa esperienza lavorativa in Svizzera nel confronto tra le formazioni rispettive. Lo stesso vale a fortiori anche per l'esperienza professionale effettuata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diploma di optometria a partire del 1° luglio 2009. Aggiungasi che la lettera dell'art. 4 (1) lett. b) della Direttiva 92/51/CEE impone la valutazione dell'esperienza professionale prima di imporre delle misure di compensazione. Il raffronto da fare deve quindi essere più orientato verso l'obbiettivo di un corretto esercizio della professione di optometrista.
Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando un testo normativo identico dell'art. 4 (1) lett. b della direttiva 89/48/CEE, sembra puntare mutatis mutandis nella stessa direzione quando stipula: "Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo." (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 67 con ulteriori indicazioni; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'ALCP e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
In considerazione della lettera dell'art. 4 (1) lett. b (cfr. sopra, consid. 7.3.1) come anche dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea gli argomenti presentati dall'autorità inferiore per quanto riguarda la (mancata) valutazione dell'esperienza pratica e lavorativa della ricorrente non appaiano pertanto convincenti.
Stages svolti presso il datore di lavoro in Svizzera
Infine è da constatare che alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della dottrina poc'anzi menzionate (cfr. sopra, consid. 7.3.2.2 e 7.3.1 in fine) che sottolinea l'obbligo delle autorità competenti di prendere in considerazione tutte le conoscenze acquisite da un richiedente, occorre valutare adeguatamente anche gli stages svolti dalla ricorrente presso la X._______ SA menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012.
7.3.5 Conclusione
7.3.5.1 Valutazione ancora da effettuare dall'autorità inferiore
In sintesi, considerando le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore, quest'ultima è chiamata a effettuare una rivalutazione del confronto tra le formazioni in base al regolamento d'esame (cfr. sopra consid. 7.3.4.1 in fine), tenendo conto adeguatamente dell'eventuale approfondimento delle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" già seguito durante la formazione ottica a Z._________ (cfr. sopra consid. 7.3.4.1) così come del lavoro di ricerca della ricorrente svolto nell'ambito della sua tesi e nel dipartimento di ricerca della scuola di optometria a N._________, esaminando il valore degli argomenti della ricorrente presentati in sede di ricorso (cfr. sopra consid. 7.3.4.2) e considerando l'esperienza pratica effettuata dalla ricorrente dall'inizio della formazione in optometria fino al rilascio di una nuova decisione dell'UFFT, compresa gli stages menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012 (cfr. sopra 7.3.4.2 in fine) e in osservanza dei criteri elencati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sopra consid. 7.3.4.2).
7.3.5.2 Legittimità del rinvio della causa
L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
7.3.5.6 Osservanza del regolamento d'esame nel stabilimento di eventuali nuove misure di compensazione
Se l'autorità inferiore nel corso della sua rivalutazione dovesse giungere nuovamente alla conclusione che le differenze fra la formazione seguita dalla ricorrente e la formazione richiesta in Svizzera sono talmente sostanziali da impedire l'esercizio corretto della professione di optometrista o di ottico diplomato in Svizzera (cfr. sopra consid. 5.4), spetterebbe a quest'ultima stabilire le misure di compensazione in osservanza della ratio legis dell'art. 3 cpv. 2 del regolamento d'esame che stipula letteralmente che ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). In caso contrario, l'eventuale misura di compensazione potrebbe essere rivista sotto il profilo dell'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
8. Ricorso parzialmente accolto e rinvio all'autorità inferiore
Alla luce di tutti gli elementi suelencati, così come delle numerose questioni ancora aperte ed in base alla richiesta della ricorrente di ottenere il riconoscimento del suo diploma di optometrista senza misura di compensazione (cfr. sopra, fatti, lett. F e J), il ricorso viene accolto parzialmente nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT affinché sia proceduto alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Per quanto attiene alla documentazione complementare e alle audizioni testimoniali offerte dalla ricorrente, non spetta a questo Tribunale assumerle. Dovendosi infatti rinviare la causa all'autorità inferiore per esperire gli accertamenti mancanti, compete a quest'ultima assumere in tale ambito le prove necessarie.
9. Spese giudiziarie
Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, quale parte prevalentemente vincente, vengono addossate unicamente spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10. Indennità di ripetibili
L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare alla ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
La rappresentante ha inoltrato una nota d'onorario pari all'ammontare complessivo di Fr. 5'751.-, calcolato ad una tariffa oraria di Fr. 250.- e spese di Fr. 445.-. La tariffa oraria rientra nella forchetta di oscillazione prevista dall'art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT affinché sia proceduto a una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
3.
Alla ricorrente viene assegnata un un'indennità di ripetibili di Fr. 4647.-(incluso spese e IVA) a carico dell'UFFT.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario indirizzo pagamento);
- autorità inferiore (n. di rif. 353/fa/7421; atto giudiziario);
- Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione se i presupposti processuali stabiliti negli art. 82 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Data di spedizione: 23 agosto 2012