Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-959/2022
Sentenza del 14 marzo 2022
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
Composizione con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliere Dario Quirici.
A._______, nata il ... 1983,
Iran,
B._______, nata il ... 2017,
Iran,
Parti entrambe patrocinate da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto,
casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento; decisione della SEM del 16 febbraio 2022 / N ....
Visto che:
il 19 novembre 2021, A._______ (la ricorrente), accompagnata da sua figlia B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera,
il 16 febbraio 2022, dopo aver istruito il caso, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
il 21 febbraio 2022, la SEM ha consegnato la decisione alla ricorrente,
il 28 febbraio 2022, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la SEM entri nel merito della sua domanda d'asilo oppure, subordinatamente, che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo o per un complemento istruttorio; all'impugnativa la ricorrente ha allegato il rapporto dell'OSAR, "Situation of Asylum Seekers and Beneficiaries of Protection with Mental Health Problems in Italy", del febbraio 2022,
il 1° marzo 2022, la SEM ha trasmesso il proprio incarto a questo Tribunale,
il 4 marzo 2022, la ricorrente ha inoltrato due brevi referti medici del 1° e del 2 marzo, concernenti il suo stato di salute e quello di sua figlia,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 6 Verfahrensgrundsätze - Verfahren richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196810 (VwVG), dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200511 und dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200512, soweit das vorliegende Gesetz nichts anderes bestimmt. |
presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi addotti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, senza scambio di scritti, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a cpv. 1 e 2 LAsi),
secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende: |
prima di applicare questa disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013),
se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15),
nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),
la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),
nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
in virtù dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente a causa di fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CartaUE; GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro,
l'art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III prevede che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente,
conformemente all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
in concreto, dall'incarto risulta che la ricorrente con sua figlia, prima di entrare in Svizzera il 19 novembre 2021, è giunta in Italia il 7 novembre 2021 (cfr., in particolare, il foglio complementare d'ingresso, il verbale d'audizione sulle generalità e i dati Eurodac [incarto SEM, pagg. 11, 44 e 49]),
il 23 dicembre 2021, in conformità all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta di presa in carico della ricorrente con sua figlia (cfr. incarto SEM, pagg. 30, 32 e 102),
il 31 gennaio 2022, le autorità italiane hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente con sua figlia verso l'Italia (cfr. incarto SEM, pag. 108),
di conseguenza, la competenza dell'Italia a trattare la domanda d'asilo della ricorrente con sua figlia è accertata;
si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Italia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
a questo proposito è opportuno ricordare che l'Italia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni,
pertanto, si deve presumere che l'Italia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, garantendo una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. sentenza TAF E-3182/2019 del 18 luglio 2019),
nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),
ora, diversamente da quella che è la situazione in Grecia, ad oggi non risulta dalle concordi e ripetute posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e delle numerose organizzazioni non governative internazionali, che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. la sentenza TAF D-1829/2017 del 12 aprile 2017 con riferimento anche alla decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, § 33; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4 segg.),
in concreto, l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non è dunque applicabile,
più specificatamente, in relazione alla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia, questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4, riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, n. 29271/2012, § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli e alla preservazione dell'unità della famiglia; in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
nella sentenza DTAF 2016/2, questo Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane, quando i richiedenti l'asilo sono individuati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare»), e che viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali fornite dall'Italia su una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia, come contemplate nella circolare dell'8 febbraio 2021, sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete, e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla decisione CorteEDU Jihana Ali, già citata, §§ 34 e 35),
in concreto, questo Tribunale rileva che le autorità italiane, nella loro comunicazione del 31 gennaio 2022, hanno riconosciuto la ricorrente con sua figlia come «nucleo familiare», hanno riportato le loro generalità esatte nonché il loro grado di parentela e le loro date di nascita, precisando esplicitamente che saranno alloggiate in conformità alla circolare dell'8 febbraio 2021, e che, una volta giunte all'aeroporto Fiumicino (FCO) di Roma, dovranno presentarsi all'Ufficio di Polizia di Frontiera (cfr. la comunicazione del 31 gennaio 2022 [incarto SEM, pag. 108]),
pertanto, sotto questo profilo, la critica della ricorrente che "[...] la SEM non ha richiesto né ottenuto dall'Italia garanzie specifiche su un alloggio adeguato - segnatamente almeno nome e indirizzo di una struttura preposta - affidandosi ad una comunicazione standardizzata [...]" (ricorso, pag. 9), non è pertinente alla luce della giurisprudenza sopracitata (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5 e decisione CorteEDU Jihana Ali, già citata, §§ 34 e 35),
di conseguenza, questo Tribunale considera che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie concrete ed individuali da poter escludere una violazione dell'art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
peraltro, agli atti non figurano altri elementi che inducano a supporre che un trasferimento in Italia esporrebbe la ricorrente con sua figlia al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne non compatibili con la direttiva accoglienza, e in violazione degli artt. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura,
ad ogni modo, spetta alla ricorrente con sua figlia censurare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto messe a disposizione dall'ordinamento giuridico italiano (cfr. art. 26 direttiva accoglienza);
per opporsi al trasferimento in Italia la ricorrente mette avanti, in sostanza, il suo "stato di gravidanza avanzato (7° mese secondo l'ultimo F2 del 24.02.2022), la contestuale presa a carico psichiatrica da poco intrapresa - e per questo in corso di assestamento - nonché la necessità di valutare lo stato di salute psichica [di sua figlia]", chiedendo di meglio valutare la situazione sotto il profilo degli artt. 3 CEDU e 17 Regolamento Dublino (ricorso, pagg. 7 e 10),
in concreto, il 2 dicembre 2021, un medico chirurgo ha diagnosticato alla ricorrente una sindrome ansioso depressiva, diagnosi confermata il 5 gennaio 2022 da un medico generalista; il 2 febbraio 2022, un medico psichiatra ha formulato la diagnosi di "disturbo misto ansioso-depressivo", la quale non ha più subito modifiche successivamente (cfr. incarto SEM, pagg. 94, 110, 116 e 128); riguardo alla gravidanza della ricorrente, l'Ospedale regionale di Mendrisio (ORM) l'ha qualificata, il 24 novembre 2021, come "fisiologica a 11+3 settimane gestazionali in paziente precesarizzata 2 volte" (cfr. incarto SEM, pagg. 51 e 52); il 3 dicembre 2021, l'ORM ha definito la gravidanza come "fisiologica a 12+5 settimane gestazionali" (cfr. incarto SEM, pag. 71); il 14 gennaio 2022, dopo avere diagnosticato una crisi d'iperventilazione, l'ORM ha rilevato che "fino ad ora, tutte le visite ginecologiche sono riferite normali", dimettendo la ricorrente in "condizioni generali buone" (cfr. incarto SEM, pagg. 95 e 96); il 21 gennaio 2022, l'ORM ha constatato una "gravidanza fisiologica a 19+1 settimane gestazionali" (cfr. incarto SEM, pagg. 100 e 101); per quanto concerne la figlia della ricorrente non è stata posta alcuna diagnosi (cfr. incarto SEM, pagg. 117 a 120),
secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
ora, né il disturbo misto ansioso-depressivo, rimasto invariato, né il decorso della gravidanza, definito espressamente come fisiologico, hanno dato luogo a complicanze particolari, suscettibili di costituire un ostacolo al trasferimento della ricorrente con sua figlia in Italia, il cui sistema sanitario dispone notoriamente delle infrastrutture mediche necessarie per curare disturbi misti ansioso-depressivi e per intervenire in caso di gravidanze problematiche; peraltro, la ricorrente non fa valere di non essere in grado di viaggiare a causa della sua gravidanza in stato avanzato; ne deriva che la ricorrente non può prevalersi della giurisprudenza citata al paragrafo precedente (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3561/2020 del15 luglio 2020 pag. 10),
ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, l'Italia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, nonché fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza); appartengono a questa categoria le persone vulnerabili quali i minori e le donne in stato di gravidanza (art. 21 direttiva accoglienza), che hanno dunque esigenze di accoglienza particolari e possono beneficiare del sostegno specifico previsto dalla direttiva (artt. 2 lett. k e 22 par. 3 direttiva accoglienza),
in concreto, non vi sono elementi che inducano a credere che la ricorrente con sua figlia, in quanto persone singole vulnerabili e nucleo familiare, non possano ottenere il sostegno specifico di cui necessitano in Italia; a questo proposito, la SEM ha informato le autorità italiane il 23 novembre e il 13 dicembre 2021 sulle loro specificità (cfr. incarto SEM, pagg. 30, 32 e 74); in questo quadro, si deve ancora aggiungere che il rapporto dell'OSAR, trasmesso con il ricorso, si riferisce a persone "with severe psychological illness" (pag. 20), ciò che non corrisponde manifestamente alla situazione della ricorrente né, tantomeno, a quella di sua figlia, dimodoché il contenuto del medesimo, a prescindere dalla sua attendibilità, non è suscettibile di influire sull'esito della causa,
è peraltro utile ricordare che il Regolamento Dublino III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020, già citata, pag. 10),
alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento e nemmeno di averne abusato nel qualificare giuridicamente la fattispecie (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |

SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85 |
|
1 | Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87 |
2 | Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. |
3 | Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. |
4 | Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89 |
in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente con sua figlia, pronunciando il loro contestuale trasferimento in Italia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,
essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta,
visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente con sua figlia (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |
|
a | bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken; |
b | in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken. |
la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente con sua figlia. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente con sua figlia, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione:
Comunicazione:
- al rappresentante delle ricorrenti (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, Divisione Dublino, con l'incarto N ... (in copia);
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).